Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2022, proposto da
MU AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Statuto 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento con cui quale la Questura di Pistoia, a fronte della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti presentata dal Sig. AH il 26 luglio 2021, ha rilasciato in data 5 novembre 2021 un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza al 10 agosto 2023;
di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento, ivi compresa la nota inviata via pec il 4 dicembre 2021 con la quale la Questura di Pistoia ha rigettato la richiesta di riesame formulata con pec del 25 novembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT MA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. FA MU, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale la Questura di Pistoia, in riscontro alla domanda presentata dal ricorrente il 26.7.2021 volta a un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciava un permesso di soggiorno per lavoro autonomo recante la data di rilascio del 10 agosto 2021 e la scadenza al 10 agosto 2023.
2) Espone, che in riscontro alla richiesta di spiegazioni, la Questura di Pistoia rispondeva con pec del 4 dicembre 2021 con la quale precisava che l’istante non aveva provveduto a integrare la documentazione richiesta con la comunicazione ex art.10 bis, L. n.241/90 e che pertanto l’Ufficio aveva adottato “la decisione più favorevole concedendo un permesso di soggiorno biennale anziché rigettare integralmente l’istanza”.
3) Tanto premesso, a sostegno del gravame, il ricorrente lamentando il mancato rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 1, 3,10 bis, L. n.241/90; artt.9, 16 comma 4 let. b), D.lgs. n.286/98; D.P.R. n.384/1999) ed eccesso di potere:
I) Contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, a fronte della notificazione della comunicazione ex art.10 bis, L. n.241/90 avvenuta in data 7 settembre 2021, il ricorrente, tramite il precedente difensore, aveva risposto nel termine concesso producendo la documentazione richiesta e precisando, quanto al certificato di idoneità alloggiativa, che tale documento non era dovuto. Nonostante ciò e senza in alcun modo dare conto delle osservazioni e della documentazione presentate dal ricorrente, la Questura ha deciso di non concedere il titolo di soggiorno richiesto rilasciandone uno diverso.
II) Il requisito dell’alloggio è richiesto unicamente per il caso di richiesta relativa ai familiari mentre, come nel caso di specie, se lo straniero presenta la domanda in questione solo per sè stesso, gli unici requisiti richiesti dalla legge sono il possesso di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni e di un reddito non inferiore all'importo annuo dell’assegno sociale, oltre al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Requisiti tutti posseduti dall’istante e non contestati dalla Questura.
III) La Questura, inoltre, non ha chiarito i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di non concedere il titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente, né ha valutato tutti gli elementi e documenti prodotti dall’istante i quali dimostravano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
IV) La competenza al rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti spetta al Questore ma nel caso di specie l’atto impugnato reca la firma di un Ispettore e non del Questore di Pistoia.
4) Con atto depositato il 21 gennaio 2022, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando successivamente relazione della Questura di Pistoia.
5) Alla udienza smaltimento del 24 marzo 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso, alla luce di quanto esposto nella relazione della Questura di Pistoia del 7.2.2022 è destituito di fondamento.
7) Il teorema di parte ricorrente ruota infatti intorno al presupposto che il permesso per soggiornanti di lungo periodo fosse richiesto per un soggetto singolo privo di un nucleo familiare e come tale non necessitante del requisito dell’alloggio idoneo.
La realtà dei fatti però è molto diversa.
Il ricorrente, infatti, risulta coniugato e domiciliato in un appartamento a Pescia con la moglie, come da stato di famiglia prodotto in giudizio dell’Amministrazione.
In riscontro al preavviso di rigetto della domanda, il ricorrente si limitava ad affermare che la richiesta del permesso era a titolo personale e non anche per i propri familiari e che era in corso una non meglio precisata e documentata separazione personale col coniuge.
Anche il requisito reddituale appariva insufficiente per l’ottenimento della carta permanente.
Ciò in quanto risulta un mancato versamento di imposte e di contributi che porta a ritenere che il reddito dichiarato non corrisponda a quello effettivamente prodotto; e ad una verifica Inps non risulta versato alcun contributo previdenziale.
Né la documentazione prodotta dal ricorrente è idonea a modificare quanto sopra.
Pertanto, in assenza dei presupposti per il rilascio del permesso a lungo periodo, correttamente la Questura anziché rigettare tout court l’istanza rilasciava un permesso di soggiorno a tempo determinato di due anni per lavoro autonomo.
Irrilevante, infine, è la censura riguardante la firma apposta sul preavviso di rigetto trattandosi di atto endoprocedimetale.
8) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
9) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio. Stante l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento n. 7 del 2022 della competente Commissione istituita presso questo Tribunale amministrativo, si liquidano i relativi compensi, come da dispositivo, ai sensi degli artt. 82 e 130 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 68/22 lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Liquida il compenso professionale all’avv. Anna Lisi, difensore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella somma di euro 1.000,00 (Mille/00), oltre spese generali e altri oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NI, Presidente
RT MA CC, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA CC | RI NI |
IL SEGRETARIO