Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1967, n. 36
Articolo 3
Versione
12 marzo 1967
Art. 4.
E' abrogato l'articolo 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .
Sono anche abrogati il penultimo comma dell'articolo 50 e l'articolo 51 dello stesso testo unico, gia' modificati dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038 .

Entrata in vigore il 12 marzo 1967