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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 9700 anno 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa AV Bonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Avv. Giulio Amandola ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico appellante contro
Controparte_1
appellato
OGGETTO: appello - opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/1981
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15/12/2021 ha proposto Parte_1 appello per l'annullamento della sentenza n. 2251/2021, pronunziata dal Giudice di Pace
Civile di Carinola in data 04.11.2021, e pubblicata in data 18.11.2021, nonché dei verbali di accertamento nn. UFF/1017879 – di Registro Generale n. 570520 del 23.06.2019,
UFF/1017877 – di Registro Generale n. 570526 del 23.06.2019 e UFF/1017878 – di
Registro Generale n. 570257 del 23.06.2019, con i quali la Sezione di Polizia Stradale di
1 gli ha ingiunto di pagare rispettivamente le somme di € 103,38, per il primo CP_1 verbale, di € 16,38, per il secondo verbale ed € 183,38 per il terzo verbale, per un ammontare di complessivi € 303,14, ed ha disposto la decurtazione rispettivamente di punti cinque/5, in ordine al primo verbale, la decurtazione di punti tre/3, in ordine al secondo verbale, e la decurtazione di punti dieci/10, in ordine al terzo verbale, sulla patente di guida, per un totale di punti diciannove/19 sulla patente di guida.
L'appellante ha esposto in particolare che:
1. con riferimento al verbale di accertamento n. UFF/1017879 – di Registro Generale n.
570520, elevato in data 23.06.2019, alle ore 11.30, nel tenimento del Comune di
Mondragone (CE), sulla S. S. 7 Quater Domitiana, alla progressiva chilometrica 18+500, il conducente dell'autoveicolo modello ATVV, targato EN159SP, avrebbe violato l'art. 141, comma VIII, del Codice della Strada, in quanto “non moderava la velocità in prossimità
d'intersezione stradale. Per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti
5”;
2. che, con riferimento invece al verbale di accertamento n. UFF/1017877 – di Registro
Generale n. 570526, elevato in data 23.06.2019, alle ore 11.30, nel tenimento del Comune di Mondragone (CE), sulla S. S. 7 Quater Domitiana, alla progressiva chilometrica
18+500, il conducente dell'autoveicolo modello ATVV, targato EN159SP, avrebbe violato l'art. 192, comma VI, del Codice della Strada, in quanto “ometteva di arrestarsi all'invito rivoltogli da personale in uniforme e munito di apposito segnale. Per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 3”;
3. che, con riferimento infine al verbale di accertamento n. UFF/1017878 – di Registro
Generale n. 570257, elevato in data 23.06.2019, alle ore 11.30, nel tenimento del Comune di Mondragone (CE), sulla S. S. 7 Quater Domitiana, alla progressiva chilometrica
18+500, il conducente dell'autoveicolo modello ATVV, targato EN159SP, avrebbe violato l'art. 148,
2 comma XVI, del Codice della Strada, in quanto “sorpassava veicoli in lento movimento in corrispondenza di intersezione stradale regolata da semafori, portandosi, nella circostanza, nel senso opposto di marcia. Per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 10”;
A fondamento dell'opposizione proposta in primo grado e con argomentazioni ribadite in sede di appello il ricorrente ha dedotto:
a) il difetto assoluto di legittimazione passiva, poiché le suddette infrazioni sono state commesse dal Sig. C.F. , avendo avuto in Controparte_2 C.F._2 consegna l'autoveicolo di proprietà del Sig. a far data dal 15.06.2019 sino al Parte_1
05.07.2019, compreso quindi il giorno dei suddetti accertamenti (23.06.2019);
b) la violazione dell'art. 3 della Legge del 07.08.1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma I, del D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285, violazione e falsa applicazione dell'art. 384 del D. P. R. del 16.12.1992, n. 445, difetto di motivazione, eccesso di potere, vizio di legittimità per manifesta violazione con contestuale vizio di forma per errata motivazione riportata sui verbali di accertamento finalizzata a giustificare la mancata contestazione immediata della presunta riscontrata infrazione, infrazione non immediatamente contestata con conseguente vizio di legittimità per manifesto eccesso di potere, carenza assoluta di legittimazione passiva;
c) la mancata allegazione dei fotogrammi attestanti l'infrazione, violazione della Legge n.
212 del 2000, violazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 24 della
Costituzione.
L'appellante ha chiesto quindi sospendere la sentenza n. 2251/2021 nonché i verbali di accertamento impugnati e nel merito dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate nei confronti di parte appellante dalla Sezione di Polizia Stradale di e disporre CP_1
l'integrale annullamento della sentenza impugnata nonché dei verbali.
Con decreto del 21/12/2021 è stata fissata l'udienza di discussione della causa per il giorno 08/04/2022 e assegnato al ricorrente termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso, e del decreto all'appellato.
Il non si è costituito nel presente grado di appello e dopo alcuni rinvii della CP_1 causa anche ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 13/06/2025, rilevato che non risultava essere
3 stata versata in atti la prova della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata, è stata onerata la parte ricorrente/appellante del deposito predetto.
All'odierna udienza, ancora proveniente da un rinvio ex art. 309 c.p.c., la parte appellante ha depositato note di trattazione scritta insistendo nelle proprie conclusioni, senza allegare la prova della notifica degli atti introduttivi alla controparte.
L'appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello per cui per cui
“nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non venga radicalmente effettuata, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.
111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del
30/07/2008; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 19083 del 18/07/2018; Cass. Sez. L - Sentenza
n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011 e da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23159 del
2024).
Nulla per le spese in ragione della mancata evocazione in giudizio della controparte.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile l'appello;
2. NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 28/11/2025.
Il giudice
AV NE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa AV Bonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Avv. Giulio Amandola ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico appellante contro
Controparte_1
appellato
OGGETTO: appello - opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/1981
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15/12/2021 ha proposto Parte_1 appello per l'annullamento della sentenza n. 2251/2021, pronunziata dal Giudice di Pace
Civile di Carinola in data 04.11.2021, e pubblicata in data 18.11.2021, nonché dei verbali di accertamento nn. UFF/1017879 – di Registro Generale n. 570520 del 23.06.2019,
UFF/1017877 – di Registro Generale n. 570526 del 23.06.2019 e UFF/1017878 – di
Registro Generale n. 570257 del 23.06.2019, con i quali la Sezione di Polizia Stradale di
1 gli ha ingiunto di pagare rispettivamente le somme di € 103,38, per il primo CP_1 verbale, di € 16,38, per il secondo verbale ed € 183,38 per il terzo verbale, per un ammontare di complessivi € 303,14, ed ha disposto la decurtazione rispettivamente di punti cinque/5, in ordine al primo verbale, la decurtazione di punti tre/3, in ordine al secondo verbale, e la decurtazione di punti dieci/10, in ordine al terzo verbale, sulla patente di guida, per un totale di punti diciannove/19 sulla patente di guida.
L'appellante ha esposto in particolare che:
1. con riferimento al verbale di accertamento n. UFF/1017879 – di Registro Generale n.
570520, elevato in data 23.06.2019, alle ore 11.30, nel tenimento del Comune di
Mondragone (CE), sulla S. S. 7 Quater Domitiana, alla progressiva chilometrica 18+500, il conducente dell'autoveicolo modello ATVV, targato EN159SP, avrebbe violato l'art. 141, comma VIII, del Codice della Strada, in quanto “non moderava la velocità in prossimità
d'intersezione stradale. Per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti
5”;
2. che, con riferimento invece al verbale di accertamento n. UFF/1017877 – di Registro
Generale n. 570526, elevato in data 23.06.2019, alle ore 11.30, nel tenimento del Comune di Mondragone (CE), sulla S. S. 7 Quater Domitiana, alla progressiva chilometrica
18+500, il conducente dell'autoveicolo modello ATVV, targato EN159SP, avrebbe violato l'art. 192, comma VI, del Codice della Strada, in quanto “ometteva di arrestarsi all'invito rivoltogli da personale in uniforme e munito di apposito segnale. Per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 3”;
3. che, con riferimento infine al verbale di accertamento n. UFF/1017878 – di Registro
Generale n. 570257, elevato in data 23.06.2019, alle ore 11.30, nel tenimento del Comune di Mondragone (CE), sulla S. S. 7 Quater Domitiana, alla progressiva chilometrica
18+500, il conducente dell'autoveicolo modello ATVV, targato EN159SP, avrebbe violato l'art. 148,
2 comma XVI, del Codice della Strada, in quanto “sorpassava veicoli in lento movimento in corrispondenza di intersezione stradale regolata da semafori, portandosi, nella circostanza, nel senso opposto di marcia. Per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 10”;
A fondamento dell'opposizione proposta in primo grado e con argomentazioni ribadite in sede di appello il ricorrente ha dedotto:
a) il difetto assoluto di legittimazione passiva, poiché le suddette infrazioni sono state commesse dal Sig. C.F. , avendo avuto in Controparte_2 C.F._2 consegna l'autoveicolo di proprietà del Sig. a far data dal 15.06.2019 sino al Parte_1
05.07.2019, compreso quindi il giorno dei suddetti accertamenti (23.06.2019);
b) la violazione dell'art. 3 della Legge del 07.08.1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma I, del D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285, violazione e falsa applicazione dell'art. 384 del D. P. R. del 16.12.1992, n. 445, difetto di motivazione, eccesso di potere, vizio di legittimità per manifesta violazione con contestuale vizio di forma per errata motivazione riportata sui verbali di accertamento finalizzata a giustificare la mancata contestazione immediata della presunta riscontrata infrazione, infrazione non immediatamente contestata con conseguente vizio di legittimità per manifesto eccesso di potere, carenza assoluta di legittimazione passiva;
c) la mancata allegazione dei fotogrammi attestanti l'infrazione, violazione della Legge n.
212 del 2000, violazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 24 della
Costituzione.
L'appellante ha chiesto quindi sospendere la sentenza n. 2251/2021 nonché i verbali di accertamento impugnati e nel merito dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate nei confronti di parte appellante dalla Sezione di Polizia Stradale di e disporre CP_1
l'integrale annullamento della sentenza impugnata nonché dei verbali.
Con decreto del 21/12/2021 è stata fissata l'udienza di discussione della causa per il giorno 08/04/2022 e assegnato al ricorrente termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso, e del decreto all'appellato.
Il non si è costituito nel presente grado di appello e dopo alcuni rinvii della CP_1 causa anche ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 13/06/2025, rilevato che non risultava essere
3 stata versata in atti la prova della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata, è stata onerata la parte ricorrente/appellante del deposito predetto.
All'odierna udienza, ancora proveniente da un rinvio ex art. 309 c.p.c., la parte appellante ha depositato note di trattazione scritta insistendo nelle proprie conclusioni, senza allegare la prova della notifica degli atti introduttivi alla controparte.
L'appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello per cui per cui
“nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non venga radicalmente effettuata, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.
111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del
30/07/2008; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 19083 del 18/07/2018; Cass. Sez. L - Sentenza
n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011 e da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23159 del
2024).
Nulla per le spese in ragione della mancata evocazione in giudizio della controparte.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile l'appello;
2. NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 28/11/2025.
Il giudice
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