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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6006/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, dall'avv.to Fabrizio Corvino, con cui elett.te domicilia in Cava de' Tirreni, Parte_1
alla Via della Repubblica 12, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. dai Controparte_1
Funzionari delegati,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 10/12/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice per ottenere il riconoscimento e l'attribuzione del maggior punteggio nelle graduatorie per il personale ATA, in virtù del titolo di servizio militare di leva obbligatorio espletato non in costanza di rapporto. Ha esposto i motivi di diritto a sostegno delle sue pretese, ha concluso come da pagina 9 del ricorso.
Si è costituita l'Amministrazione, contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto. Deve dirsi che l'allegato A del D.M. 50/2021, disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e
i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono
considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i
servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono
considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato
come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche
il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno/0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece,
è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno/0,05 punti per mese.
Tale divario pur significativo di punteggio non è ritenuto da questo Giudice illegittimo né
lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti.
L'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, prevede che “Il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai
fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso
come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La giurisprudenza di legittimità - precisato che l'art. 2050 riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali -
interpretando la normativa ora in esame ha avuto modo di chiarire che i primi due commi dell'art. 2050 vadano letti in maniera integrata, dovendosi ritenere che “il comma 2 non si
ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca
specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di
lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe
infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si
esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse
significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca
nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi
sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere
parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o
selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non
contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema
scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio
e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed
anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non
inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli
impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass., ord. 5679 del 2020, intervenuta sul D.M. 44/2001 che - a differenza del D.M. di cui è causa - escludeva ogni punteggio in relazione al servizio militare reso non in costanza di rapporto di impiego).
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui, dalla lettura integrata dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ord. militare,
il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Peraltro, tale impostazione ha ricevuto anche un avallo recente da parte della Cassazione
nella sentenza n. 22429/2024 ed in quella conforme 23091/2025.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che al ricorrente sia stato riconosciuto, per il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto, il medesimo punteggio riconosciuto per il servizio reso presso enti pubblici, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 50/2021.
Non sussiste, pertanto, alcun contrasto tra l'art. 485, co. 7 D.Lgs. 297/1994 e il D.M.
50/2021.
In ogni caso, ritiene questo Giudice che tale diversità di trattamento non comporti alcuna violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni giuridiche non equivalenti.
Infatti, è da condividere quanto affermato da Cass. 23091/2025, secondo cui “tale
regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è
irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo- ai fini
dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto
in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento
in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico
rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di
esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di
graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla
preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o
sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52,
co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il
servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere
coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Pertanto, non sussiste il diritto rivendicato dal ricorrente.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
La complessità della fattispecie esaminata in diritto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, dall'avv.to Fabrizio Corvino, con cui elett.te domicilia in Cava de' Tirreni, Parte_1
alla Via della Repubblica 12, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. dai Controparte_1
Funzionari delegati,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 10/12/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice per ottenere il riconoscimento e l'attribuzione del maggior punteggio nelle graduatorie per il personale ATA, in virtù del titolo di servizio militare di leva obbligatorio espletato non in costanza di rapporto. Ha esposto i motivi di diritto a sostegno delle sue pretese, ha concluso come da pagina 9 del ricorso.
Si è costituita l'Amministrazione, contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto. Deve dirsi che l'allegato A del D.M. 50/2021, disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e
i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono
considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i
servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono
considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato
come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche
il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno/0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece,
è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno/0,05 punti per mese.
Tale divario pur significativo di punteggio non è ritenuto da questo Giudice illegittimo né
lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti.
L'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, prevede che “Il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai
fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso
come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La giurisprudenza di legittimità - precisato che l'art. 2050 riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali -
interpretando la normativa ora in esame ha avuto modo di chiarire che i primi due commi dell'art. 2050 vadano letti in maniera integrata, dovendosi ritenere che “il comma 2 non si
ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca
specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di
lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe
infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si
esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse
significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca
nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi
sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere
parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o
selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non
contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema
scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio
e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed
anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non
inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli
impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass., ord. 5679 del 2020, intervenuta sul D.M. 44/2001 che - a differenza del D.M. di cui è causa - escludeva ogni punteggio in relazione al servizio militare reso non in costanza di rapporto di impiego).
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui, dalla lettura integrata dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ord. militare,
il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Peraltro, tale impostazione ha ricevuto anche un avallo recente da parte della Cassazione
nella sentenza n. 22429/2024 ed in quella conforme 23091/2025.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che al ricorrente sia stato riconosciuto, per il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto, il medesimo punteggio riconosciuto per il servizio reso presso enti pubblici, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 50/2021.
Non sussiste, pertanto, alcun contrasto tra l'art. 485, co. 7 D.Lgs. 297/1994 e il D.M.
50/2021.
In ogni caso, ritiene questo Giudice che tale diversità di trattamento non comporti alcuna violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni giuridiche non equivalenti.
Infatti, è da condividere quanto affermato da Cass. 23091/2025, secondo cui “tale
regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è
irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo- ai fini
dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto
in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento
in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico
rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di
esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di
graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla
preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o
sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52,
co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il
servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere
coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Pertanto, non sussiste il diritto rivendicato dal ricorrente.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
La complessità della fattispecie esaminata in diritto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo