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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'NI NI, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2995/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84022 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M304209 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5083/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 15/05/2025 e depositato in data 7/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF901M 304209 relativo al periodo d'imposta 2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno aveva accertato induttivamente, ai sensi dell'art.55 del DPR 633/72 e dell'art. 39, comma 12 del DPR 600/73, maggiori ricavi in base ai corrispettivi, le fatture emesse e le proposte di commissione per un importo di euro 29.199,58 ed un maggior reddito di euro 19.814,72, avverso l'Agenzia delle Entrate DP I di Salerno eccependo la nullità dell'atto impugnato per mancata valutazione decisionale autonoma rispetto al Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Battipaglia, la violazione dell'art. comma 2 del DPR 600/73 relativamente alle indagini finanziarie, la sproporzione del ricarico calcolato dalla GdF sugli acquisiti. Il ricorrente concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e, in subordine, di accogliere parzialmente il ricorso in ordine all'iva solo sulle fatture e i corrispettivi emessi, al riconoscimento dei costi e delle detrazioni per familiari a carico.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni sia IV che EF e IR e la mancata esibizione dei registri IV e dei beni ammortizzabili, la correttezza dell'operato della GdF nella ricostruzione induttiva dei ricavi, la mancata giustificazione da parte del ricorrente dei prelevamenti e degli accreditamenti rilevati sul conto corrente. Evidenziava che già dopo la presentazione dello schema d'atto l'Ufficio aveva riconosciuto le detrazione per figli a carico e le ulteriori deduzioni IR. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
La ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 è stata sottoposta a verifica fiscale per gli anni dal 2016 al 2022 da cui è scaturito il PVC redatto dalla GdF di Battipaglia, nel corso della quale sono state effettuate anche indagini finanziarie. Per l'annualità 2016 risulta che la parte ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e IVA, qualificandosi come evasore totale, non risultando nessun versamento per l'anno imposta accertato, ed ha omesso anche di esibire/ istituire i registri IVA delle fatture di vendita e di acquisto e del registro dei beni ammortizzabili. Pertanto sulla base dei registri dei corrispettivi manuali, delle fatture emesse nonché delle proposte di commissione è stato effettuato un accertamento induttivo ai fini della ricostruzione dei ricavi ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 633/72
e dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73, procedendo a quantificare i ricavi non dichiarati in euro 21.677,00
e, aggiungendo agli stessi ulteriori euro 7.522,31 per prelevamenti ed accrediti sul conto corrente non giustificati dal contribuente. E così, in base alle fatture di acquisto con costi per euro 9.384,86, il maggiore reddito accertato è stato di euro 19.814,72.
L'eccezione riguardo la nullità dell'accertamento perché l'Ufficio non ha effettuato una valutazione decisionale autonoma rispetto al PVC della GdF è infondata. Infatti l'Ufficio parte dalla documentazione e dai dati risultanti dal verbale dei militi e procede a dei rilievi ai fini EF, IV e IR con l'applicazione di sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni e ai fini EF omessa contabilizzazione dei ricavi, ai fini IR presentazione infedele della dichiarazione e ai fini IV l'omessa fatturazione e registrazione delle fatture, provvedendo alla notifica dello schema d'atto ai sensi dell'art.6bis della legge n.212/2000 senza precludere il diritto del contribuente al contraddittorio obbligatorio con possibilità di beneficiare del termine non inferiore di 60 giorni per eventuali controdeduzioni . Tra l'altro, dopo la presentazione dello schema d'atto sono state riconosciute dall'Ufficio le detrazioni per i figli a carico e le ulteriori deduzioni ai fini IR.
Parzialmente fondata l'eccezione di violazione di quanto previsto dall'art 32 comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle indagini finanziarie nella parte in cui stabilisce che “in caso di accertamento se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro
1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili essi sono posti a rettifica dei ricavi.”
Le operazioni di prelevamenti ed accrediti per le quali non sono state riconosciute le giustificazioni da parte della Gdf di Battipaglia ed in seguito dall'Agenzia delle Entrate di Salerno sono quasi tutte di importo inferiore a 1.000,00 Euro e il cui totale mensile non supera i 5.000,00 Euro. E così, tralasciando l'operazione di euro
5.000 rappresentata dalla donazione della madre della ricorrente e che la stessa GdF non considera, l'unica operazione che supera il limite di 1.000,00 Euro è quella rappresentata dal versamento di euro 3.000,00 effettuato sul N_conto_corrente mentre per tutti i mesi l'insieme delle operazioni non supera l'importo di euro 5.000 mensili né tantomeno i di euro 1.000 giornalieri. Pertanto, soltanto l'importo di euro 3.000 ha le caratteristiche per poterlo considerare ricavo perché non trova alcuna giustificazione.
Ne consegue che l'importo dei ricavi accertati derivante dalle indagini finanziarie deve essere considerato soltanto per euro 3.000,00 e non per euro 7.522,31, comportando una corrispondente riduzione del reddito accertato da euro 29.199,58 ad euro 24.677,27.
Infondata l'eccezione della sproporzione del ricarico calcolato dalla GdF e riproposto in accertamento dall'Ufficio in quanto trattasi di un contribuente che non ha presentato le dichiarazioni per l'annualità oggetto dell'accertamento e che non ha tenuto ed esibito i registri contabili.
Alla luce di tutto quanto eccepito dal ricorrente e controdedotto dal resistente la Corte accoglie parzialmente il ricorso riducendo soltanto l'importo accertato a seguito delle indagini finanziarie a euro 3.000,00 e, di conseguenza, determinando il reddito accertato in euro 24.677,27 . Rigetta per il resto. Dispone, altresì, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'NI NI, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2995/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84022 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M304209 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5083/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 15/05/2025 e depositato in data 7/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF901M 304209 relativo al periodo d'imposta 2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno aveva accertato induttivamente, ai sensi dell'art.55 del DPR 633/72 e dell'art. 39, comma 12 del DPR 600/73, maggiori ricavi in base ai corrispettivi, le fatture emesse e le proposte di commissione per un importo di euro 29.199,58 ed un maggior reddito di euro 19.814,72, avverso l'Agenzia delle Entrate DP I di Salerno eccependo la nullità dell'atto impugnato per mancata valutazione decisionale autonoma rispetto al Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Battipaglia, la violazione dell'art. comma 2 del DPR 600/73 relativamente alle indagini finanziarie, la sproporzione del ricarico calcolato dalla GdF sugli acquisiti. Il ricorrente concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e, in subordine, di accogliere parzialmente il ricorso in ordine all'iva solo sulle fatture e i corrispettivi emessi, al riconoscimento dei costi e delle detrazioni per familiari a carico.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni sia IV che EF e IR e la mancata esibizione dei registri IV e dei beni ammortizzabili, la correttezza dell'operato della GdF nella ricostruzione induttiva dei ricavi, la mancata giustificazione da parte del ricorrente dei prelevamenti e degli accreditamenti rilevati sul conto corrente. Evidenziava che già dopo la presentazione dello schema d'atto l'Ufficio aveva riconosciuto le detrazione per figli a carico e le ulteriori deduzioni IR. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
La ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 è stata sottoposta a verifica fiscale per gli anni dal 2016 al 2022 da cui è scaturito il PVC redatto dalla GdF di Battipaglia, nel corso della quale sono state effettuate anche indagini finanziarie. Per l'annualità 2016 risulta che la parte ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e IVA, qualificandosi come evasore totale, non risultando nessun versamento per l'anno imposta accertato, ed ha omesso anche di esibire/ istituire i registri IVA delle fatture di vendita e di acquisto e del registro dei beni ammortizzabili. Pertanto sulla base dei registri dei corrispettivi manuali, delle fatture emesse nonché delle proposte di commissione è stato effettuato un accertamento induttivo ai fini della ricostruzione dei ricavi ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 633/72
e dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73, procedendo a quantificare i ricavi non dichiarati in euro 21.677,00
e, aggiungendo agli stessi ulteriori euro 7.522,31 per prelevamenti ed accrediti sul conto corrente non giustificati dal contribuente. E così, in base alle fatture di acquisto con costi per euro 9.384,86, il maggiore reddito accertato è stato di euro 19.814,72.
L'eccezione riguardo la nullità dell'accertamento perché l'Ufficio non ha effettuato una valutazione decisionale autonoma rispetto al PVC della GdF è infondata. Infatti l'Ufficio parte dalla documentazione e dai dati risultanti dal verbale dei militi e procede a dei rilievi ai fini EF, IV e IR con l'applicazione di sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni e ai fini EF omessa contabilizzazione dei ricavi, ai fini IR presentazione infedele della dichiarazione e ai fini IV l'omessa fatturazione e registrazione delle fatture, provvedendo alla notifica dello schema d'atto ai sensi dell'art.6bis della legge n.212/2000 senza precludere il diritto del contribuente al contraddittorio obbligatorio con possibilità di beneficiare del termine non inferiore di 60 giorni per eventuali controdeduzioni . Tra l'altro, dopo la presentazione dello schema d'atto sono state riconosciute dall'Ufficio le detrazioni per i figli a carico e le ulteriori deduzioni ai fini IR.
Parzialmente fondata l'eccezione di violazione di quanto previsto dall'art 32 comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle indagini finanziarie nella parte in cui stabilisce che “in caso di accertamento se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro
1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili essi sono posti a rettifica dei ricavi.”
Le operazioni di prelevamenti ed accrediti per le quali non sono state riconosciute le giustificazioni da parte della Gdf di Battipaglia ed in seguito dall'Agenzia delle Entrate di Salerno sono quasi tutte di importo inferiore a 1.000,00 Euro e il cui totale mensile non supera i 5.000,00 Euro. E così, tralasciando l'operazione di euro
5.000 rappresentata dalla donazione della madre della ricorrente e che la stessa GdF non considera, l'unica operazione che supera il limite di 1.000,00 Euro è quella rappresentata dal versamento di euro 3.000,00 effettuato sul N_conto_corrente mentre per tutti i mesi l'insieme delle operazioni non supera l'importo di euro 5.000 mensili né tantomeno i di euro 1.000 giornalieri. Pertanto, soltanto l'importo di euro 3.000 ha le caratteristiche per poterlo considerare ricavo perché non trova alcuna giustificazione.
Ne consegue che l'importo dei ricavi accertati derivante dalle indagini finanziarie deve essere considerato soltanto per euro 3.000,00 e non per euro 7.522,31, comportando una corrispondente riduzione del reddito accertato da euro 29.199,58 ad euro 24.677,27.
Infondata l'eccezione della sproporzione del ricarico calcolato dalla GdF e riproposto in accertamento dall'Ufficio in quanto trattasi di un contribuente che non ha presentato le dichiarazioni per l'annualità oggetto dell'accertamento e che non ha tenuto ed esibito i registri contabili.
Alla luce di tutto quanto eccepito dal ricorrente e controdedotto dal resistente la Corte accoglie parzialmente il ricorso riducendo soltanto l'importo accertato a seguito delle indagini finanziarie a euro 3.000,00 e, di conseguenza, determinando il reddito accertato in euro 24.677,27 . Rigetta per il resto. Dispone, altresì, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
COMPENSA LE SPESE.