Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14375/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14375 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Parte_1
ATTRICE
E
, in persona del p.t., e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del dirigente p.t., con gli avv.ti Francesco Controparte_3
Serafino e Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con i convenuti in epigrafe:
“1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto emesso dall' – ATP di di esclusione dalla CP_3 CP_3 graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
1
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Costituitisi con memoria difensiva, i convenuti hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso.
***
1. Con il presente ricorso la parte attrice ha esposto di aver fatto domanda e di essere stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di per i CP_3 profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), e Per_1
Collaboratore Scolastico (CS), ottenendo il profilo professionale di Collaboratore Scolastico (CA) il punteggio di 23,30.
Sulla base delle graduatorie suddette, ha stipulato i seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato per le seguenti annualità:
- a.s. 2018/2019 dal 06.05.2019 al 31.08.2019 presso l'I.C. “ e L. Gonzaga” di Per_2 CP_3
(allegato n.8);
- a.s. 2019/2020 dal 10.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. “P. Thouar e L. Gonzaga” di CP_3
(allegato n.9);
- a.s. 2020/2021 dal 14.09.2020 al 31.08.2021 presso l'Istituto Comprensivo EM NI e
EA Di SA - Carmelita Manara” di (allegato n.10). CP_3
Ha riferito che, a fronte dei 24 mesi così maturati, ha inviato all'USR Lombardia – ATP di , la CP_3 domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22 ed è stato quindi assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato l'Istituto Comprensivo Statale EM NI
e EA Di SA - Carmelita Manara” di con la mansione di Collaboratore Scolastico. CP_3
Ha tuttavia lamentato che l' di , nell'ambito Controparte_4 CP_3 di un procedimento amministrativo aperto contro per il depennamento dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato, con decreto ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di per l'a.s. 2021/2022 per carenza dell'anzianità di CP_3 almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il provvedimento è stato adottato a fronte dalla comunicazione dell' prot. 6581 del CP_3
13.03.2023 contenente un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “San Remigio” di Nocera Superiore (SA), nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato pressi il Tribunale di Nocera
Inferiore, ove compariva il nome della ricorrente assieme a quello di altri dipendenti dell'istituto paritario nei confronti dei quali l' aveva disconosciuto il rapporto di lavoro come collaboratore CP_5 scolastico presso l'istituto.
2 Di preciso, quindi, l'amministrazione scolastica con tale provvedimento, contestando la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario, svolto presso l'Istituto San Remigio di Nocera Superiore, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, ha ritenuto giuridicamente non validi i servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi.
Alla luce di quanto premesso, ritenendo illegittima la cancellazione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva per l'a.s. 2021/2022, ha instaurato l'odierno giudizio.
2. Le questioni sollevate con il presente ricorso sono state già risolte da questo Tribunale con la sentenza di cui al R.G. n. 10136/2024, le cui condivisibili argomentazioni possono essere qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Sul punto, si deve fare in innanzitutto riferimento proprio all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal che può essere utilmente esaminata nei limiti delle risultanze delle indagini Controparte_1 preliminari svolte, costituendo quest'ultime prove documentali cd. atipiche su cui, si ricorda, anche il giudice civile può fondare il proprio convincimento (in tema, da ultimo, Cass. civ., ordinanza del 1° febbraio 2023, n. 2947). I risultati delle indagini penali, contrariamente da quanto asserisce la ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dichiarato con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio
2018/2021.
Al riguardo, si deve richiamare, in particolare, la dichiarazione resa agli inquirenti dal sig. consulente Testimone_1 del lavoro a cui era stato dato l'incarico dall'Istituto San Remigio per gli anni 2011-2015.
Da quanto precisamente riferito dal consulente emerge che la sig.ra xxxxx non fosse in forze presso l'Istituto per il periodo di tempo considerato.
Infatti, il nome della ricorrente non ha mai figurato nell'elenco dei dipendenti dell'associazione rispetto ai quali erano state redatte le comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione Unilav sulla base dei dati acquisiti a seguito dei sopralluoghi condotti presso la scuola “San Remigio” (all. 2 memoria, p. 16 ss.).
Tale risultanza è tra l'altro coerente con il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato adottato dalla Direzione provinciale dell' di Nocera Inferiore nei confronti della ricorrente, emesso a seguito degli CP_5 accertamenti ispettivi svolti presso il medesimo istituto scolastico (all. 4 memoria di costituzione).
In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante, la richiesta di archiviazione della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con a margine l' archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, da cui altresì si evince la natura fittizia del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'associazione “San
Remigio”, essendo stato accertato, sulla base delle investigazioni condotte dalla procura e dalla polizia giudiziaria, che il contratto di assunzione era stato stipulato soltanto al fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della posizione in graduatoria (all. 5 memoria, p. 25). È vero che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità richiesta dalla norma (beneficio
3 economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata. La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla parte attrice è pertanto smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio territoriale, appena illustrate. CP_5
Con Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dalla sig.ra con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, negli anni 2011- 2015, presso l'Istituto “San Remigio””.
3. Come nel caso già affrontato da questo Tribunale, anche nella vicenda in esame il nominativo dell'attore non figura nell'elenco dei dipendenti dell'associazione rispetto ai quali erano state redatte le comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione Unilav sulla base dei dati acquisiti a seguito dei sopralluoghi condotti presso la scuola “San Remigio” e, da quanto riferito dal consulente del lavoro
, emerge che l'attore non fosse in forze presso l'istituto per il periodo di tempo Testimone_1 considerato (cfr. all. n. 2 alla memoria del ). CP_1
4. Ne consegue che i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla parte attrice non potevano costituire valido titolo e, conseguentemente, non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22.
Correttamente pertanto l' ha depennato l'attore dalla Controparte_6 graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in quanto non più in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dalla normativa in vigore, a cui è perciò seguita la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato.
Così facendo, ha agito in applicazione delle norme previste dal bando di concorso (decreto del direttore generale dell' prot. n. 863 del 15/04/2021) e anche in applicazione dell'art. 7, co. 7 del CP_3
D.M. 640/2017 – che ha regolato la costituzione delle graduatorie di terza fascia per il triennio
2017/2020 – a norma del quale il servizio svolto sulla base di dichiarazioni mendaci deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
5. La Corte di Cassazione con sentenza n. 8944/2023 ha stabilito che “per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie”.
Per tale ragione devono essere valorizzati, da un lato, la pluralità degli incarichi ottenuti, in conseguenza della falsa attestazione, e, dall'altro, anche la condotta tenuta successivamente dal dipendente che non ha mai messo a conoscenza l'amministrazione della nullità dei servizi resi presso la scuola paritaria “San
Remigio”.
6. Con riguardo al possesso dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria permanente anno
2021/2022 non può poi essere accolto l'argomento sollevato dalla parte attrice, in virtù del quale
4 avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio prestato negli anni 2011-2015:
“Infatti, per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto nel caso di specie.
Non ha quindi rilievo la circostanza evidenziata dalla ricorrente ossia che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio
2018/2021, della provincia di si sono collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso CP_3 punteggio a lei attribuito meno i punti assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto “San
Remigio”” (così ancora la citata sentenza del Tribunale di Milano di cui al R.G. n. 10136/2024).
7. Deve infine escludersi che si applichi nel caso l'art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015 n. 124: “nel caso infatti non si verte in materia di procedimento amministrativo, ma in un atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato.
Inoltre, il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11011 del 2022 ha chiarito che “nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche
Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b), e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487 del 1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (Cass.,
n. 22673 del 2020, che richiama, Cass. n. 30999 del 2019, Cass. n. 17002 del 2019).
In ogni caso, anche a voler fare applicazione di quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo – l. 241 del
1990 – vale la pena sottolineare come la stessa preveda che il provvedimento amministrativo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, che è fissato generalmente in dodici mesi;
tuttavia, i provvedimenti che conseguono ad una falsa rappresentazione della realtà oppure a dichiarazioni false o mendaci da parte del privato possono essere sempre annullati, anche oltre predetto termine (cfr. art 21 novies)” (così sempre la citata sentenza del Tribunale di Milano di cui al R.G. n. 10136/2024).
8. Le domande attoree vanno, pertanto, respinte.
5 9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 20.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6