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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1438/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Torre De Busi Italia (BG), via San Marco n. 12, con il patrocinio dell'avv. MARIALUISA TANCO e dall'avv. MARIA ADELE RAVASI,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Monte Marenzo (LC), via Carrobbio n. 12, con il patrocinio dell'avv. MARIALUISA TANCO e dall'avv. MARIA ADELE RAVASI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Signori ed , come in atti domiciliati, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco perchè venga designato ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore che fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi celebrato in Calolziocorte (Lc), in data 09/05/2009 dando disposizioni all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto trascritto nel registro atti di matrimonio n. 3 anno 2009 Parte 2, Serie A, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza dei ricorrenti, il tutto alle seguenti CONDIZIONI
- I –
RAPPORTI CON LE FIGLIE MINORI
1. Le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento paritario, continuando a mantenere, ai soli fini anagrafici, la propria residenza presso la dimora familiare sita in Torre de' Busi (Bg), via San Marco n. 12;
2. circa l'esercizio del diritto di affidamento condiviso i signori e Parte_2 Parte_1
si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione nell'interesse delle figlie minori
[...] anche secondo quanto previsto nell'allegato piano genitoriale (doc. 13);.
3. Le decisioni attinenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascuno dei genitori in relazione alla permanenza delle figlie minori presso l'uno o l'altro, fermo restando l'obbligo dei signori e di consultarsi Parte_2 Parte_1 reciprocamente in via preventiva per ogni scelta di particolare importanza o comunque di natura non ordinaria che riguardi e;
Per_1 Per_2
4. quanto alla permanenza presso l'uno o l'altro genitore, i genitori stabiliscono che: il sig.
potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati con la sig.ra Parte_2
, dal venerdì pomeriggio al termine della scuola sino al lunedì successivo quando Parte_1 le riaccompagnerà a scuola;
5. nel corso delle due settimane alternate durante le quali le figlie trascorreranno il week end con il padre, il medesimo potrà inoltre tenere con sé e dal mercoledì all'uscita di scuola, Per_1 Per_2 al venerdì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
parimenti quando le minori trascorreranno il week end con la madre, la medesima potrà vedere e tenere con sé le figlie minori dal venerdì pomeriggio al termine, della scuola sino al lunedì successivo, quando le riaccompagnerà a scuola e dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina quando le accompagnerà a scuola;
6. Natale e DA saranno alternati tra i genitori, in modo tale che un anno e Per_1 Per_2 trascorrano la settimana di vacanze scolastiche che comprende Natale (e segnatamente dal 23 al 30/12) con la madre e, la successiva, che comprende DA (e segnatamente dal 31/12 al 06/01), con il padre e l'anno successivo avvenga il contrario;
Analogamente le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno alternate tra i genitori in modo tale che un anno e trascorrano Per_1 Per_2
Pasqua con la madre e Lunedì dell' con il padre e l'anno successivo avvenga il contrario;
Pt_3
7. quanto alle vacanze estive, ciascun coniuge potrà trascorrere con le figlie tre settimane anche non consecutive. Al riguardo, per consentire ad entrambi di organizzarsi con i rispettivi impegni, i sigg.ri e si impegnano a comunicarsi entro il 30/05 di ciascun anno il Parte_1 Parte_2 periodo di vacanza che intendono trascorrere con le figlie minori;
8. Resta salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente su ogni punto del presente accordo, tenendo sempre prioritariamente come obiettivo comune il benessere e la serenità delle figlie minori ed, a tale proposito, i signori e riconoscono l'importanza del Parte_1 Parte_2 ruolo svolto dai nonni paterni nell'accudimento delle figlie e nulla opporranno alla prosecuzione di tale rapporto così come da anni in essere;
9. in considerazione della circostanza che le minori trascorreranno il medesimo tempo con ciascuno dei genitori, i medesimi provvederanno in via diretta ed immediata ai bisogni ordinari di e Per_1
, mentre per quanto attiene le spese straordinarie, le stesse verranno sostenute al 50% come Per_2 da protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto sub doc. 14 e da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.
In particolare, le parti stabiliscono che le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
10. L'assegno unico universale verrà goduto da entrambi i genitori in egual misura fino alla data di trascrizione del trasferimento immobiliare di cui al successivo capo III del presente ricorso, dal mese successivo verrà incassato dalla signora;
Parte_1
11. In ogni caso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del menzionato beneficio per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari.
12. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio, da parte delle autorità competenti, del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto per sé e per le figlie minori.
- II –
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
13. a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i signori e Parte_1
convengono di effettuare il trasferimento immobiliare con funzione ristorativa ed Parte_2 effetto reale di cui al capo III del presente ricorso, chiedendo, in relazione allo stesso, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999;
14. In conseguenza del suddetto trasferimento, la Signora si accollerà il Parte_1 pagamento integrale del mutuo ipotecario di cui all'atto pubblico a rogito del notaio Persona_3
Repertorio N. 9468 - Raccolta N. 4226 del 27 maggio 2009, con liberazione del Signor Pt_2
da qualsivoglia obbligazione.
[...]
15. La Signora , per puro spirito compensativo causato dalla crisi matrimoniale, Parte_1 si obbliga a versare in favore del Signor l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) Parte_2
a ristoro della quota parte del sacrificio, costo, spese sostenute dallo stesso in ordine alla vita matrimoniale, il suddetto importo verrà versato entro e non oltre sei mesi dal giorno dell'udienza di comparizione dei coniugi.
16. I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale esistente e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dal precedente punto 15, né con riguardo a spese e/o oneri sostenuti per le figlie minori, né con riguardo alla casa familiare, né a qualsiasi altro titolo o ragione comunque promanante dal rapporto matrimoniale tra loro intercorso (docc.15-16).
- III -
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
17. a definizione dei rapporti economici e patrimoniali a seguito della crisi matrimoniale e con funzione ristorativa e compensativa tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., il Signor
cede alla Signora , che accetta: Parte_2 Parte_1
i) la quota di ½ indiviso di piena proprietà al medesimo intestato del complesso immobiliare sito in Comune di Torre De' Busi, Cens.rio Via San Marco e precisamente: appartamento di civile Per_4 abitazione composto da soggiorno-pranzo, disimpegno, un vano, bagno due balconi e terrazzo al piano primo, da sgombero al piano secondo sottotetto, da giardino con insistente scala esterna di accesso al primo piano di proprietà, il tutto distinto al NCEU del catasto Fabbricato come segue: Sez. ZA, foglio 7, il mappale 2460 sub. 15, via San Marco snc, edificio A, P. T-1-2, Cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5, Rendita Catastale Euro 440,28;
ii) la quota di ½ indiviso di piena proprietà al medesimo intestata della porzione immobiliare sita in Comune di Torre De' Busi, Cens.rio Via San Marco e precisamente: autorimessa al piano Per_4 interrato pertinente all'unità abitativa suddetta distinta al Catasto Fabbricati come segue: Sez. ZA, foglio 7, mappale 2460, sub 6, via San Marco snc, Edificio A, P. S1, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 20, Rendita catastale Euro 40,28;
iii) la quota di ½ indiviso di piena proprietà al medesimo intestata dell'area nuda distinta al Catasto terreni, foglio 3, con il mappale 2468 di are 0,13 (zero virgola tredici). Coerenze, da nord, in senso orario, per il giardino al piano terra e mappale 2468, ragioni ai mappali 2362, 1981, 2915, 2463, 2469, ragioni ai subalterni 14 e 24; per i vani al piano primo e secondo, muro perimetrale e ragioni al subalterno 17; per l'autorimessa, ragioni ai subalterni 5, 7 e 25. Salvo i più precisi confini e come meglio in fatto.
La cessione comprende accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive delle porzioni immobiliari vendute nonché proporzionali diritti di comproprietà degli enti, vani ed impianti comuni quali risultano a norma di legge e dalla destinazione in fatto, fra questi i beni comuni non censibili individuati nel catasto Fabbricato come segue: Sez. ZA, foglio 7, mappale 2460 sub. nn. 23- 24-25-26; è pure compresa nella presente vendita per la quota di 1/20 (un ventesimo) la piena proprietà dell'area nuda al mappale 2460/22 di mq. 167 (centosessantasette), nonché di quella porzione a parte dell'originario mappale 771 posta a ponente della strada detta via San Marco.
Le porzioni immobiliari oggetto del presente trasferimento sono pervenute al Signor Pt_2
per atto di acquisto a rogito del notaio n. rep. 61.845, n. racc. 18.428 in
[...] Persona_5 data 9 novembre 2005, registrato a Lecco il 17 novembre 2005 al nr 9359, Serie 1T e trascritto a Bergamo con nota in data 25 novembre 2005 ai n.ri 75133/45469 e risultano gravate da ipoteca iscritta a Bergamo con nota in data 4 giugno 2009 ai n.ri 33034/5333 a favore di “Intesa Sanpaolo S.p.A.” (all.ti A-B-C sottofascicolo trasferimento immobiliare).
18. La presente cessione immobiliare viene effettuata senza corrispettivo ma non a titolo gratuito rientrando la stessa nella specifica regolamentazione dei rapporti patrimoniali seguita alla crisi familiare tra le parti. 19. Ai sensi dell'art. 29, comma 1bis, L. 52/1985, le parti dichiarano che:
- i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate nel catasto del Comune di Torre De' Busi, dichiarazione prot. n. LC 0026314 del 22/03/2005, che si allegano al presente ricorso (all. D sotto-fascicolo trasferimento immobiliare);
- i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale il tutto come da relazione tecnica allegata sub all. E sotto-fascicolo trasferimento immobiliare.
20. le parti dichiarano che sussistono le condizioni di validità di tipo urbanistico ed edilizio di cui all'articolo 46 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e agli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 oltreché i requisiti previsti dalle normative di settore ed a tal fine dichiarano che le unità immobiliare oggetto di cessione e l'edificio di cui sono parte sono stati costruiti in virtù dei seguenti titoli edilizi:
- CONCESSIONE EDILIZIA del 10/07/2001 n. 1593 prot. 2795;
- CONCESSIONE EDILIZIA IN VARIANTE del 30/09/2001 n. 1593/VAR 1, prot. 3464;
- D.I.A. (denuncia di inizio attività) in variante protocollata in data 17/06/2003, prot. 2307 (relativa autorizzazione ai sensi della L. R. n. 80/89 del Responsabile del Servizio della Parte_4
in data 25/04/2004, Decreto n. 12/04/IDRO – prot. 1798 UT/pb);
[...]
- PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE del 31/03/2005 n. 4/2005 P.E. 696 del 12/02/2005.
Il signor dichiara di non essere in possesso della certificazione di agibilità Parte_2 dell'unità immobiliare e non fornisce alcuna garanzia circa la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per il suo rilascio;
la signora prende atto dell'assenza della certificazione Parte_1 di agibilità, dichiara di non considerare qualità essenziale del fabbricato la presenza dei requisiti di agibilità e manleva espressamente il signor da ogni conseguenza pregiudizievole Parte_2 connessa alla mancanza della suddetta certificazione.
L'area di terreno di pertinenza del fabbricato ha una superficie complessiva inferiore a 5.000 (cinquemila) mq.
Le parti dichiarano altresì che successivamente non sono state eseguite opere che richiedano il rilascio di provvedimenti concessori o autorizzativi;
che le opere realizzate sono conformi secondo gli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina urbanistica in vigore e che l'intervento edilizio de quo è stato realizzato in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (cfr. doc. E sotto-fascicolo trasferimento immobiliare).
21. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 192/2005 e ss.mm. la signora Parte_1 dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato della prestazione energetica dell'immobile che viene allegato (sub. F sottofascicolo trasferimento immobiliare).
22. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 497 legge 266/2005, le parti dichiarano che l'appartamento di civile abitazione oggetto di trasferimento ha un valore complessivo di € 50.852,34 mentre l'autorimessa allo stesso pertinenziale ha un valore complessivo di € 4.652,34 e che pertanto il valore delle quote trasferite ammonta ad €. 25.426,17 per quanto attiene la civile abitazione ed €. 2.326,17 l'autorimessa; 23. Le parti chiedono in relazione alla presente cessione l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999;
24. Le parti e i rispettivi difensori dichiarano di essere consapevoli che l'accordo di divorzio, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio che lo rende efficacie, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. Le parti si obbligano a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni onere-anche fiscale – conseguente e relativo ed impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti nei 20 giorni successivi al loro espletamento.
25. i signori e dichiarano di essere a conoscenza del protocollo Parte_1 Parte_2 attualmente in vigore presso il Tribunale di Lecco sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto e di averne compreso il contenuto anche a seguito dei chiarimenti richiesti ed ottenuti dai rispettivi difensori e di prestare la loro adesione allo stesso nella sua interezza;
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 9.5.2009 a Calolziocorte e dalla loro unione sono nate le figlie Per_6
a Bergamo, il 21.3.2013) e a Bergamo, il 14.7.2010), entrambe
[...] Persona_7 minorenni.
Il giorno 26.6.2019, sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 5.7.2019 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 6.10.2025, i coniugi hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno contestualmente chiesto di porre in essere un trasferimento immobiliare immediato, come riconosciuto dalle Sezioni unite, della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21761/2021, avente ad oggetto le quote di proprietà del sig. egli immobili compiutamente descritti Pt_2 nelle conclusioni sopra riportate, in favore della sig.ra che diverrà proprietaria esclusiva. Pt_1
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti sono comparse personalmente, assistite dal difensore, all'udienza del 12.11.2025 avanti al Presidente relatore, assistito dal cancelliere, producendo la documentazione prevista dal protocollo in essere presso il Tribunale di Lecco e richiamando le dichiarazioni relative all'accordo di trasferimento immobiliare rese con la scrittura redatta e sottoscritta contestualmente al verbale di udienza, da intendersi parte integrante dello stesso.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a CALOLZIOCORTE, il 9.5.2009, tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, numero 3, serie A, parte II, anno 2009.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, relative all'accordo di trasferimento immobiliare allegato al verbale di udienza del 12.11.2025;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1438/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Torre De Busi Italia (BG), via San Marco n. 12, con il patrocinio dell'avv. MARIALUISA TANCO e dall'avv. MARIA ADELE RAVASI,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Monte Marenzo (LC), via Carrobbio n. 12, con il patrocinio dell'avv. MARIALUISA TANCO e dall'avv. MARIA ADELE RAVASI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Signori ed , come in atti domiciliati, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco perchè venga designato ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore che fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi celebrato in Calolziocorte (Lc), in data 09/05/2009 dando disposizioni all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto trascritto nel registro atti di matrimonio n. 3 anno 2009 Parte 2, Serie A, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza dei ricorrenti, il tutto alle seguenti CONDIZIONI
- I –
RAPPORTI CON LE FIGLIE MINORI
1. Le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento paritario, continuando a mantenere, ai soli fini anagrafici, la propria residenza presso la dimora familiare sita in Torre de' Busi (Bg), via San Marco n. 12;
2. circa l'esercizio del diritto di affidamento condiviso i signori e Parte_2 Parte_1
si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione nell'interesse delle figlie minori
[...] anche secondo quanto previsto nell'allegato piano genitoriale (doc. 13);.
3. Le decisioni attinenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascuno dei genitori in relazione alla permanenza delle figlie minori presso l'uno o l'altro, fermo restando l'obbligo dei signori e di consultarsi Parte_2 Parte_1 reciprocamente in via preventiva per ogni scelta di particolare importanza o comunque di natura non ordinaria che riguardi e;
Per_1 Per_2
4. quanto alla permanenza presso l'uno o l'altro genitore, i genitori stabiliscono che: il sig.
potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati con la sig.ra Parte_2
, dal venerdì pomeriggio al termine della scuola sino al lunedì successivo quando Parte_1 le riaccompagnerà a scuola;
5. nel corso delle due settimane alternate durante le quali le figlie trascorreranno il week end con il padre, il medesimo potrà inoltre tenere con sé e dal mercoledì all'uscita di scuola, Per_1 Per_2 al venerdì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
parimenti quando le minori trascorreranno il week end con la madre, la medesima potrà vedere e tenere con sé le figlie minori dal venerdì pomeriggio al termine, della scuola sino al lunedì successivo, quando le riaccompagnerà a scuola e dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina quando le accompagnerà a scuola;
6. Natale e DA saranno alternati tra i genitori, in modo tale che un anno e Per_1 Per_2 trascorrano la settimana di vacanze scolastiche che comprende Natale (e segnatamente dal 23 al 30/12) con la madre e, la successiva, che comprende DA (e segnatamente dal 31/12 al 06/01), con il padre e l'anno successivo avvenga il contrario;
Analogamente le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno alternate tra i genitori in modo tale che un anno e trascorrano Per_1 Per_2
Pasqua con la madre e Lunedì dell' con il padre e l'anno successivo avvenga il contrario;
Pt_3
7. quanto alle vacanze estive, ciascun coniuge potrà trascorrere con le figlie tre settimane anche non consecutive. Al riguardo, per consentire ad entrambi di organizzarsi con i rispettivi impegni, i sigg.ri e si impegnano a comunicarsi entro il 30/05 di ciascun anno il Parte_1 Parte_2 periodo di vacanza che intendono trascorrere con le figlie minori;
8. Resta salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente su ogni punto del presente accordo, tenendo sempre prioritariamente come obiettivo comune il benessere e la serenità delle figlie minori ed, a tale proposito, i signori e riconoscono l'importanza del Parte_1 Parte_2 ruolo svolto dai nonni paterni nell'accudimento delle figlie e nulla opporranno alla prosecuzione di tale rapporto così come da anni in essere;
9. in considerazione della circostanza che le minori trascorreranno il medesimo tempo con ciascuno dei genitori, i medesimi provvederanno in via diretta ed immediata ai bisogni ordinari di e Per_1
, mentre per quanto attiene le spese straordinarie, le stesse verranno sostenute al 50% come Per_2 da protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto sub doc. 14 e da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.
In particolare, le parti stabiliscono che le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
10. L'assegno unico universale verrà goduto da entrambi i genitori in egual misura fino alla data di trascrizione del trasferimento immobiliare di cui al successivo capo III del presente ricorso, dal mese successivo verrà incassato dalla signora;
Parte_1
11. In ogni caso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del menzionato beneficio per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari.
12. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio, da parte delle autorità competenti, del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto per sé e per le figlie minori.
- II –
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
13. a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i signori e Parte_1
convengono di effettuare il trasferimento immobiliare con funzione ristorativa ed Parte_2 effetto reale di cui al capo III del presente ricorso, chiedendo, in relazione allo stesso, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999;
14. In conseguenza del suddetto trasferimento, la Signora si accollerà il Parte_1 pagamento integrale del mutuo ipotecario di cui all'atto pubblico a rogito del notaio Persona_3
Repertorio N. 9468 - Raccolta N. 4226 del 27 maggio 2009, con liberazione del Signor Pt_2
da qualsivoglia obbligazione.
[...]
15. La Signora , per puro spirito compensativo causato dalla crisi matrimoniale, Parte_1 si obbliga a versare in favore del Signor l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) Parte_2
a ristoro della quota parte del sacrificio, costo, spese sostenute dallo stesso in ordine alla vita matrimoniale, il suddetto importo verrà versato entro e non oltre sei mesi dal giorno dell'udienza di comparizione dei coniugi.
16. I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale esistente e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dal precedente punto 15, né con riguardo a spese e/o oneri sostenuti per le figlie minori, né con riguardo alla casa familiare, né a qualsiasi altro titolo o ragione comunque promanante dal rapporto matrimoniale tra loro intercorso (docc.15-16).
- III -
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
17. a definizione dei rapporti economici e patrimoniali a seguito della crisi matrimoniale e con funzione ristorativa e compensativa tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., il Signor
cede alla Signora , che accetta: Parte_2 Parte_1
i) la quota di ½ indiviso di piena proprietà al medesimo intestato del complesso immobiliare sito in Comune di Torre De' Busi, Cens.rio Via San Marco e precisamente: appartamento di civile Per_4 abitazione composto da soggiorno-pranzo, disimpegno, un vano, bagno due balconi e terrazzo al piano primo, da sgombero al piano secondo sottotetto, da giardino con insistente scala esterna di accesso al primo piano di proprietà, il tutto distinto al NCEU del catasto Fabbricato come segue: Sez. ZA, foglio 7, il mappale 2460 sub. 15, via San Marco snc, edificio A, P. T-1-2, Cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5, Rendita Catastale Euro 440,28;
ii) la quota di ½ indiviso di piena proprietà al medesimo intestata della porzione immobiliare sita in Comune di Torre De' Busi, Cens.rio Via San Marco e precisamente: autorimessa al piano Per_4 interrato pertinente all'unità abitativa suddetta distinta al Catasto Fabbricati come segue: Sez. ZA, foglio 7, mappale 2460, sub 6, via San Marco snc, Edificio A, P. S1, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 20, Rendita catastale Euro 40,28;
iii) la quota di ½ indiviso di piena proprietà al medesimo intestata dell'area nuda distinta al Catasto terreni, foglio 3, con il mappale 2468 di are 0,13 (zero virgola tredici). Coerenze, da nord, in senso orario, per il giardino al piano terra e mappale 2468, ragioni ai mappali 2362, 1981, 2915, 2463, 2469, ragioni ai subalterni 14 e 24; per i vani al piano primo e secondo, muro perimetrale e ragioni al subalterno 17; per l'autorimessa, ragioni ai subalterni 5, 7 e 25. Salvo i più precisi confini e come meglio in fatto.
La cessione comprende accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive delle porzioni immobiliari vendute nonché proporzionali diritti di comproprietà degli enti, vani ed impianti comuni quali risultano a norma di legge e dalla destinazione in fatto, fra questi i beni comuni non censibili individuati nel catasto Fabbricato come segue: Sez. ZA, foglio 7, mappale 2460 sub. nn. 23- 24-25-26; è pure compresa nella presente vendita per la quota di 1/20 (un ventesimo) la piena proprietà dell'area nuda al mappale 2460/22 di mq. 167 (centosessantasette), nonché di quella porzione a parte dell'originario mappale 771 posta a ponente della strada detta via San Marco.
Le porzioni immobiliari oggetto del presente trasferimento sono pervenute al Signor Pt_2
per atto di acquisto a rogito del notaio n. rep. 61.845, n. racc. 18.428 in
[...] Persona_5 data 9 novembre 2005, registrato a Lecco il 17 novembre 2005 al nr 9359, Serie 1T e trascritto a Bergamo con nota in data 25 novembre 2005 ai n.ri 75133/45469 e risultano gravate da ipoteca iscritta a Bergamo con nota in data 4 giugno 2009 ai n.ri 33034/5333 a favore di “Intesa Sanpaolo S.p.A.” (all.ti A-B-C sottofascicolo trasferimento immobiliare).
18. La presente cessione immobiliare viene effettuata senza corrispettivo ma non a titolo gratuito rientrando la stessa nella specifica regolamentazione dei rapporti patrimoniali seguita alla crisi familiare tra le parti. 19. Ai sensi dell'art. 29, comma 1bis, L. 52/1985, le parti dichiarano che:
- i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate nel catasto del Comune di Torre De' Busi, dichiarazione prot. n. LC 0026314 del 22/03/2005, che si allegano al presente ricorso (all. D sotto-fascicolo trasferimento immobiliare);
- i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale il tutto come da relazione tecnica allegata sub all. E sotto-fascicolo trasferimento immobiliare.
20. le parti dichiarano che sussistono le condizioni di validità di tipo urbanistico ed edilizio di cui all'articolo 46 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e agli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 oltreché i requisiti previsti dalle normative di settore ed a tal fine dichiarano che le unità immobiliare oggetto di cessione e l'edificio di cui sono parte sono stati costruiti in virtù dei seguenti titoli edilizi:
- CONCESSIONE EDILIZIA del 10/07/2001 n. 1593 prot. 2795;
- CONCESSIONE EDILIZIA IN VARIANTE del 30/09/2001 n. 1593/VAR 1, prot. 3464;
- D.I.A. (denuncia di inizio attività) in variante protocollata in data 17/06/2003, prot. 2307 (relativa autorizzazione ai sensi della L. R. n. 80/89 del Responsabile del Servizio della Parte_4
in data 25/04/2004, Decreto n. 12/04/IDRO – prot. 1798 UT/pb);
[...]
- PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE del 31/03/2005 n. 4/2005 P.E. 696 del 12/02/2005.
Il signor dichiara di non essere in possesso della certificazione di agibilità Parte_2 dell'unità immobiliare e non fornisce alcuna garanzia circa la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per il suo rilascio;
la signora prende atto dell'assenza della certificazione Parte_1 di agibilità, dichiara di non considerare qualità essenziale del fabbricato la presenza dei requisiti di agibilità e manleva espressamente il signor da ogni conseguenza pregiudizievole Parte_2 connessa alla mancanza della suddetta certificazione.
L'area di terreno di pertinenza del fabbricato ha una superficie complessiva inferiore a 5.000 (cinquemila) mq.
Le parti dichiarano altresì che successivamente non sono state eseguite opere che richiedano il rilascio di provvedimenti concessori o autorizzativi;
che le opere realizzate sono conformi secondo gli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina urbanistica in vigore e che l'intervento edilizio de quo è stato realizzato in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (cfr. doc. E sotto-fascicolo trasferimento immobiliare).
21. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 192/2005 e ss.mm. la signora Parte_1 dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato della prestazione energetica dell'immobile che viene allegato (sub. F sottofascicolo trasferimento immobiliare).
22. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 497 legge 266/2005, le parti dichiarano che l'appartamento di civile abitazione oggetto di trasferimento ha un valore complessivo di € 50.852,34 mentre l'autorimessa allo stesso pertinenziale ha un valore complessivo di € 4.652,34 e che pertanto il valore delle quote trasferite ammonta ad €. 25.426,17 per quanto attiene la civile abitazione ed €. 2.326,17 l'autorimessa; 23. Le parti chiedono in relazione alla presente cessione l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999;
24. Le parti e i rispettivi difensori dichiarano di essere consapevoli che l'accordo di divorzio, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio che lo rende efficacie, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. Le parti si obbligano a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni onere-anche fiscale – conseguente e relativo ed impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti nei 20 giorni successivi al loro espletamento.
25. i signori e dichiarano di essere a conoscenza del protocollo Parte_1 Parte_2 attualmente in vigore presso il Tribunale di Lecco sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto e di averne compreso il contenuto anche a seguito dei chiarimenti richiesti ed ottenuti dai rispettivi difensori e di prestare la loro adesione allo stesso nella sua interezza;
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 9.5.2009 a Calolziocorte e dalla loro unione sono nate le figlie Per_6
a Bergamo, il 21.3.2013) e a Bergamo, il 14.7.2010), entrambe
[...] Persona_7 minorenni.
Il giorno 26.6.2019, sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 5.7.2019 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 6.10.2025, i coniugi hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno contestualmente chiesto di porre in essere un trasferimento immobiliare immediato, come riconosciuto dalle Sezioni unite, della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21761/2021, avente ad oggetto le quote di proprietà del sig. egli immobili compiutamente descritti Pt_2 nelle conclusioni sopra riportate, in favore della sig.ra che diverrà proprietaria esclusiva. Pt_1
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti sono comparse personalmente, assistite dal difensore, all'udienza del 12.11.2025 avanti al Presidente relatore, assistito dal cancelliere, producendo la documentazione prevista dal protocollo in essere presso il Tribunale di Lecco e richiamando le dichiarazioni relative all'accordo di trasferimento immobiliare rese con la scrittura redatta e sottoscritta contestualmente al verbale di udienza, da intendersi parte integrante dello stesso.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a CALOLZIOCORTE, il 9.5.2009, tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, numero 3, serie A, parte II, anno 2009.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, relative all'accordo di trasferimento immobiliare allegato al verbale di udienza del 12.11.2025;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada