Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 80. (Determinazione dei giorni delle camere di
consiglio e d'udienza e composizione dei collegi) 1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 113. - (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi). - Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.
Art. 114. - (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi). - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato, dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano".
consiglio e d'udienza e composizione dei collegi) 1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 113. - (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi). - Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.
Art. 114. - (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi). - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato, dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 18917Provvedimento: […] Infatti - rammentato che il Consigliere designato dal Presidente della Corte d'Appello, all'esito dell'udienza di precisazione dalle conclusioni, ha "rinvia(to) la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica" - è pur vero che l'art. 113 comma 1 disp. att. e trans. cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 80 della legge n. 353 del 1990, cui rinvia, per il procedimento d'appello, […]Leggi di più...
- limiti·
- modi di deducibilità·
- configurabilità·
- procedimento dinanzi alla corte d'appello·
- condizioni·
- clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa·
- esclusione·
- impugnabilità sotto il profilo della "incompetenza" arbitrale·
- impugnazione del lodo arbitrale·
- necessità della specifica approvazione per iscritto·
- impugnazione·
- arbitrato·
- giudice·
- requisiti (elementi del contratto)·
- necessità di specifica approvazione scritta