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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 27/06/2025, alle ore 09:16, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 1780/2019 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Luciana Veschi) Parte_1
- opponente - nei confronti di
(avv. Francesco Paolieri) Controparte_1
- opposto -
Per parte opponente è comparsa l'avv. Luciana Veschi.
Per parte opposta è comparso l'avv. Eleonora Paolieri in sostituzione dell'avv.
Francesco Paolieri.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute.
In particolare, l'avv. Luciana Veschi richiama quanto riportato nelle note a verbale depositate in data 26/06/2025, alle quali si riporta, ribadendo la fondatezza
Pag. 1 di 18 dell'opposizione ed evidenziando, in replica a quanto sostenuto dalla difesa dell'opposta nelle proprie note conclusionali:
- che risulta provato, anche in sede istruttoria, quanto riportato nel documento n. 2 depositato;
- che l'opponente contestava immediatamente la fattura n. 13/2015 rimettendola al mittente e omettendone la registrazione nelle proprie scritture contabili, chiedendone lo storno in quanto nella suddetta fattura venivano richieste spese e rimborsi di prestazioni inesistenti;
- che, contrariamente a quanto sostenuto a pag.1 delle note difensive di parte opposta con riferimento a quanto contenuto nell'ordinanza della precedente giudice assegnataria del 21/11/2019, dalle deposizioni dei testi e è stato Tes_1 Tes_2
provato che la società opposta fatturava direttamente alla committente AR e al sig.
Pt_1
- che l'unico TI che ha confermato il credito è il teste di parte opponente Tes_3
il quale si è palesato incapace a testimoniare avendo dichiarato espressamente che avrebbe spaccato il muso al in quanto quest'ultimo doveva dei soldi al teste e al Pt_1
sig. Tes_4
- da ultimo, i testi e hanno confermato la fondatezza Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 dell'opposizione, escludendo la debenza della convenuta opposta.
L'avv. Eleonora Paolieri si riporta alle proprie note conclusionali del 10/06/2025, contesta le avverse deduzioni e conclusioni e rileva l'irritualità delle note in replica depositate da controparte in quanto non autorizzate e tardivamente depositate;
insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il
Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 16:25.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 2 di 18
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i.
Accertamento parziale del TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA credito
Revoca del d.i. Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 1780/2019 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Luciana Veschi) Parte_1
- opponente - nei confronti di
(avv. Francesco Paolieri) Controparte_1
- opposto - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 27 giugno 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/10/2018 la società si è Controparte_1
rivolta al Tribunale di Perugia chiedendo che venisse ingiunto a il Parte_1
pagamento in proprio favore della somma di euro 10.498,44 a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti su incarico di quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la società ha prodotto: Controparte_1
- la fattura n. 08 del 11 dicembre 2014 di euro 10.000,00, facente riferimento a lavori vari eseguiti per conto di sul cantiere AR Special Parts S. GI, Parte_1
chiedendo il saldo di euro 1.000,00;
- la fattura n. 05 del 31 marzo 2015 di euro 12.000,00 facente riferimento alla fornitura e posa in opera lavori di pareti esterne e parete sottoscala con porta a comparsa eseguiti per conto di sul cantiere AR Special Parts via Citernese S. GI, Parte_1
chiedendo il saldo di euro 4.000,00;
Pag. 3 di 18 - la fattura n. 13 del 08/08/2015 di euro 5.498,55 (di cui è stato richiesto il pagamento di euro 5.498,44) facente riferimento alla fornitura e posa in opera di lavori vari (non meglio descritti in sede monitoria ma, poi, riepilogati nel doc. A prodotto, nel giudizio di opposizione, in allegato alla seconda memoria depositata dalla società opponente ex art. 183, comma sesto del c.p.c.).
Con decreto n. 187 emesso in data 30/01/2019 il Tribunale di Perugia ha ingiunto a il pagamento in favore della società di quanto Parte_1 Controparte_1 da quest'ultima richiesto, oltre agli interessi moratori ed alle spese della procedura.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo, pregiudizialmente, la nullità e/o invalidità del ricorso per ingiunzione in quanto notificato privo della procura ad litem, in contrasto con l'attestazione di conformità del documento contenuto nel fascicolo informatico, come invece dichiarata dal legale dell'ingiungente.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, deducendo che la società avrebbe fatturato le medesime Controparte_1
prestazioni una prima volta nei suoi confronti con le succitate fatture n 08/2014 e n.
05/2015, ed una seconda volta con le fatture n. 2/2015, n. 6/2015 e n. 11/2015 (come poi specificato con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c.) direttamente nei confronti della società AR Special Parts S.p.a. che aveva commissionato al taluni lavori, per la cui esecuzione quest'ultimo si era avvalso, Pt_1 per l'appunto, delle prestazioni della società Controparte_1
L'opponente ha, pertanto, sostenuto avere interrotto i pagamenti nei confronti della società per la suddetta ragione chiedendole, con missiva del Controparte_1
24/08/2015, l'emissione di note di credito per i pagamenti residui non dovuti, senza però ottenere riscontro.
L'opponente ha, poi, contestato la sussistenza del credito descritto nella fattura n. 13 del 08/08/2015, sostenendo che la stessa sarebbe stata emessa dalla società
[...]
per prestazioni mai eseguite, tanto da non averla registrata nelle Controparte_1
proprie scritture contabili rispedendola, anzi, al mittente e chiedendone lo storno;
in particolare, secondo l'opponente detta fattura farebbe riferimento a Parte_1
voci di spesa da egli stesso sostenute nonché richieste di pagamento per prestazioni relative a lavori dal medesimo eseguiti presso il Panificio Gasperini nei mesi di Aprile
Pag. 4 di 18 e Maggio 2014, ben prima della costituzione della società Controparte_2
avvenuta il 05/08/2014.
Nell'opporsi alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha concluso chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della Parte_1
nullità/ e /o inesistenza e/o invalidità del ricorso del decreto ingiuntivo opposto per difetto di procura e la conseguente sua revoca, anche per ragioni di merito.
In data 17/07/2019 si è costituita in giudizio la società la quale Controparte_1
ha contestato i motivi, pregiudiziale e di merito, posti a fondamento dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo argomentando, quanto al primo motivo, che l'esistenza della procura ad litem risulterebbe dal fascicolo telematico, né sarebbe necessario che la stessa venisse notificata unitamente al decreto ingiuntivo;
quanto al secondo motivo di opposizione, la società convenuta ha ribadito la sussistenza del credito ingiunto in quanto relativo a prestazioni lavorative effettivamente eseguite e di cui l'opponente aveva provveduto al versamento di alcuni acconti.
Su tali premesse, la società ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22 novembre 2019 l'allora giudice assegnataria ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo solo relativamente al credito portato dalle fatture n. 08 dell'11/122014 e n. 05 del 31/03/2015, ritenendo di non concederlo rispetto al credito di cui alla fattura n. 13 del 08/08/2015 avendo l'opponente contestato l'esecuzione dei lavori ivi descritti;
nell'occasione, la medesima ha assegnato alle parti i termini dell'art. 183, comma sesto, del c.p.c.
La causa - istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente e l'espletamento della prova testimoniale, così come ammesse con ordinanze rese, rispettivamente, in data 19/06/2022 e in data 06/05/2023 - viene decisa, ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies del c.p.c., all'esito dell'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, previa concessione alle difese di un termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Questioni pregiudiziali
Come già anticipato, l'opponente ha eccepito la nullità e/o invalidità del ricorso per ingiunzione in quanto notificato privo della procura ad litem, ponendosi tale circostanza in contraddizione con l'attestazione di conformità del documento
Pag. 5 di 18 contenuto nel fascicolo informatico, come invece dichiarata dal legale dell'ingiungente.
L'eccezione deve essere respinta in quanto nessuna norma prevede, a pena di nullità, che il decreto ingiuntivo debba essere notificato all'ingiunto unitamente alla procura ad litem, necessaria solo per la valida instaurazione della fase monitoria e potendo il debitore ingiunto sempre verificarne l'esistenza in atti: conseguentemente, il contrasto tra quanto effettivamente notificato e quanto attestato dal difensore della società ingiungente appare privo di rilievo pratico e di effetti processuali invalidanti, non avendo efficacia tale da comportare la violazione del diritto di difesa della controparte.
Sul punto si osserva che, ad esempio, neppure l'art. 3 bis della Legge n. 53/1994 prevede la notifica della procura quale adempimento indispensabile per la validità della notifica.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c., devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della Legge n. 53/1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice, mentre l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione, n. 27154/2021).
Nel caso di specie, non è in contestazione l'esistenza o la validità della procura al difensore, per cui non è ravvisabile alcun vizio della notifica.
Del resto, non ogni difetto di conformità degli atti rispetto al modello processuale delineato dal legislatore dà luogo a irregolarità tali da determinarne l'invalidità, occorrendo invece rammentare, sul punto, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che, ad
Pag. 6 di 18 esempio, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Corte di Cassazione, 18/12/2014, n. 26831;
Corte di Cassazione 19/03/2014, n. 6330; Corte di Cassazione, 20/11/2020, n. 26419).
2. Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità
e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, in cui l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quella convenuto in senso sostanziale, con i conseguenti effetti in ordine all'onere probatorio ricadente sulle suddette parti.
In particolare, per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte “L'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì Cass. n. 19560/2009; n.
2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).
Quanto agli probatori gravanti sulle parti, il creditore parte opposta (a cui compete, come già detto, la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id
25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per
Pag. 7 di 18 ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile,
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
3. Merito della controversia
Se tale è il quadro giuridico all'interno del quale il giudicante deve muoversi ai fini della decisione, anzitutto, occorre verificare se e in che misura siano stati soddisfatti dalle parti gli oneri probatori sulle stesse ricadenti.
Anzitutto, deve osservarsi che l'opponente non ha contestato in alcun modo l'esecuzione da parte della dei lavori riportati nelle fatture n. Controparte_1
8/2014 (emessa per lavori vari) e n. 5/2015 (pareti esterne e pareti sottoscala con porta a scomparsa) eseguiti dalla società opposta nel cantiere AR di San GI su incarico del né risulta contestata la congruità degli importi ivi riportati: del resto, Pt_1
l'originaria giudice assegnataria, con provvedimento che questo giudice ritiene di condividere, ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo proprio con riferimento a tale parte del credito ingiunto.
L'opponente ha invece contestato di non dovere il saldo di quanto ingiunto per i suddetti lavori sostenendo che la ne avrebbe fatturato Controparte_1
l'esecuzione anche alla società AR Special Parts S.p.a., committente del come Pt_1
risulterebbe dalle fatture n. 2/15 (“Fattura per fornitura e posa in opera: controsoffitto con vari abbassamenti vano scale piano primo nuovi uffici di via Citernese”), n. 6/15
(“Fattura per fornitura e posa in opera: pareti in cartongesso, cassettoni in cartongesso 1° piano nuovi uffici di via Citernese”) e n. 11/15 (“Fattura per fornitura
e posa in opera: pareti in cartongesso, cassettoni in cartongesso, controsoffitti E pareti lavorate piano 1° nuovi uffici di via Citernese”) (documenti n. 5 allegati alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opponente).
Ritiene, anzitutto, lo scrivente che tale eccezione sia priva di rilievo ai fini della decisione atteso che, se per ipotesi, ove la società avesse tratto Controparte_1
un indebito (doppio) profitto da tale situazione, la parte interessata a far valere le proprie ragioni dovrebbe essere la sola società committente del e non Pt_1 quest'ultimo, in quanto privo di interesse a meno di non fornire la prova di non avere,
a causa di quanto sopra, ottenuto dalla società AR Special Parts S.p.a. il pagamento delle proprie spettanze per l'esecuzione dei lavori dati in subappalto alla odierna società opposta, circostanza quest'ultima che non risulta non essersi verificata, per quanto si dirà di seguito rispetto alle risultanze della prova testimoniale espletata.
Pag. 8 di 18 In ogni caso, tale eccezione risulta anche smentita da quanto desumibile dagli stessi atti di causa e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria espletata.
Deve infatti anzitutto osservarsi che l'opponente, dopo aver sollevato tale eccezione, non ha offerto, in modo completo, la prova dei propri assunti avendo articolato al capitolo n. 3 la circostanza che la supposta duplicazione riguarderebbe i lavori esposti dalla società nelle fatture n. 2/2015 e n. 6/2015, mentre alcuna Controparte_1
prova testimoniale è stata articolata con riferimento ai lavori riportati nella fattura n.
11/15.
In secondo luogo, la circostanza che la società opposta avrebbe fatturato l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture n. 8/2014 e 5/2015 anche alla società AR Special Parts
S.p.a. non ha trovato alcuna conferma nella prova testimoniale espletata in corso di causa.
Infatti, la teste impiegata amministrativa della ditta AR Testimone_9
Special ha dichiarato che “… le fatture emesse sia dal sia dalla Parte_2 Pt_1 [...]
sono state da noi pagate. (avv. Paolieri): detti pagamenti sono stati CP_1 CP_3 eseguiti a seguito dell'ok da parte del geom. . avv. Veschi): Non CP_4 CP_3 so se la ricevesse delle spettanze da parte del ; come già CP_1 Pt_1 anticipato, l'avvenuto pagamento da parte della committente delle fatture emesse dal esclude che quest'ultimo possa, in ogni caso, avere interesse a coltivare Pt_1
l'eccezione sull'asserita doppia fatturazione, non avendo peraltro dimostrato, e ancor prima dedotto, di avere - tenuto conto di quanto fatturato direttamente dalla
[...]
alla con le fatture n. 2/2015, 6/2015 e Controparte_1 Parte_3
11/2015 – ricevuto dalla committente un importo inferiore rispetto ai lavori ricevuti in appalto.
Del resto, deve osservarsi che, per quanto possibile, anche dal raffronto tra quanto descritto nelle fatture n. 8/0214 e n. 5/2015 con quanto invece descritto nelle fatture n.
2/2015, n. 6/2015 e n. 11/2015 non è dato evincere, quantomeno con accettabile grado di attendibilità, che trattasi delle medesime prestazioni.
Deve pertanto concludersi per la sussistenza e la conferma del credito portato dalle fatture n. 8/2014 e n. 5/2015, già oggetto di provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, in parte qua, del decreto ingiuntivo opposto.
Resta, dunque, da verificare se la parte opposta ha fornito, come era suo onere, la prova dell'avvenuta esecuzione, su incarico del dei lavori riportati nella fattura n. Pt_1
13/2015.
Pag. 9 di 18 È opportuno premettere che, per come risultante anche dai capitoli di prova articolati dalla difesa della società opposta sul punto (capitoli da D a N), le lavorazioni in oggetto avrebbero riguardato:
D) lavori eseguiti presso il Panificio Gasparini di Selci lavori per un totale di euro
1.255,94:
E) lavori presso la AR Selci per locali in S. GI per un importo di euro 50,00:
F) lavori presso l'Officina OME per un importo di euro 527,00
G) lavori di smontaggio pareti e travi bagno uffici nonché lavoro controsoffitto locale entrata a IE per un importo di euro 270,00:
H) lavori per montaggio controsoffitto di un bagno a Selci nell'abitazione della Sig.ra per un importo di euro 180,00: Parte_4
I) non meglio precisati “ulteriori lavori” presso l'Officina OME di S. GI per un importo di euro 360,00:
L) lavori per la messa in sicurezza del tetto dell'abitazione del Sig. in Controparte_5
S. GI per un importo di euro 200,00:
M) lavori di messa in sicurezza del tetto dell'abitazione del Sig. per un Parte_5
importo di euro 62,50:
N) ulteriori lavori presso la AR quali demolizione scale cemento armato, smontaggio vetrate, smontaggio finestre, ripristino tetto dopo sollevamento da parte del vento e smontaggio e montaggio acciaio inox terrazza per un importo di euro
2.542,50.
Soccorrono, a tal proposito, gli esiti della prova testimoniale espletata, dovendosi osservare che, invece, l'interrogatorio formale di non ha fornito Parte_1
elementi di prova utili ai fini della presente decisione.
titolare del panificio in Selci, con riferimento ai lavori di cui Controparte_6
alla lettera D) ha dichiarato che “… per quanto riguarda i lavori di muratura varia eseguiti sull'edificio adibito a panificio, io ho parlato con il solo;
io Parte_1 ho dato l'incarico di eseguire i lavori al il quale li ha eseguiti. Ho visto sul posto Pt_1
anche il signore oggi presente, vale a dire come dal giudice mi viene Testimone_10 detto chiamarsi;
l'ho visto parlare con il credo con riferimento ai lavori in Pt_1
esecuzione. A.D.R. (avv. Paolieri): credo che il non avesse operai alle Pt_1 dipendenze. Non ricordo il costo dei lavori eseguiti presso il panificio”.
Il TI , dichiaratosi già titolare di un'impresa edile e di conoscere Tes_11
da molti anni in quanto collega di lavoro con cui aveva collaborato Testimone_10
Pag. 10 di 18 molte volte, ha affermato di essere andato diverse volte presso il forno per Tes_6
chiedergli consigli su un suo lavoro che stava eseguendo in un altro posto e di averci
“trovato sempre l' che vi lavorava. Per le stesse ragioni sono stato anche nel Tes_4
cantiere di San GI, fraz. Selci, dove mi fermavo pochi minuti;
nulla so con riferimento al cantiere di IE, mentre sempre per le medesime ragioni di cui ho sopra detto mi sono recato negli altri cantieri riportati nel documento che mi è stato esibito. (avv. Veschi): La mia ditta edile si chiamava Edil G CP_3 CP_7
e la stessa non è ancora chiusa. Nel periodo 2017-2018-2019 ho svolto a
[...]
tempo pieno attività di custode presso il Campo sportivo di San GI e, anche per tale ragione, avevo bisogno dei consigli di in quanto l'impianto necessitava Tes_4 di piccola manutenzione. Per quanto riferitomi dall' tali lavori da parte di Tes_4 quest'ultimo erano eseguiti in parte su incarico del e in parte su incarico diretto Pt_1 dei committenti”.
“Come ho già detto, ho visto la lavorare sul posto tramite l CP_1 Tes_4
ricordo che un giorno lo aiutai a caricare nel camion per il loro smaltimento delle lastre di cartongesso che erano state demolite”.
Il teste ha poi ribadito di avere visto lavorare l' presso il cantiere AR Selci Tes_4
per locali in S. GI:
“… so che la AR gli dette direttamente l'incarico di eseguire una parte dei lavori, mentre la maggior parte dei lavori erano stati commissionati da come riferitomi Pt_1 dall' Posso riferire quanto sopra in quanto alcuni giorni sono andato sul Tes_4
posto ad aiutare nello specifico, io gli ho passato i pannelli e lui li metteva Tes_4
in posa sul soffitto. A.D.R: (avv. Veschi): Confermo che volevo spaccare il muso al in quanto ci doveva dare i soldi”. Pt_1
In sostanza, ad esclusione del cantiere in IE (di cui alla lettera G) e dei lavori di messa in sicurezza del tetto dell'abitazione del Sig. (lettera M), il teste Parte_5 ha confermato la presenza dell' negli altri cantieri, nulla sapendo riferire in Tes_4
ordine agli importi dei lavori eseguiti.
In particolare, con riferimento ai lavori di messa in sicurezza del tetto dell'abitazione del Sig. in S. GI (lettera L), il teste ha così dichiarato: Controparte_5
“Vero quanto mi si chiede;
ricordo che il giorno precedente c'era stato del vento fortissimo che aveva danneggiato molti edifici;
il giorno successivo, dovendo recarmi al campo sportivo per metterlo in sicurezza, ho telefonato a il quale mi riferì Tes_4
di essere a San GI sul tetto del sig. Veschi, per cui essendo di passaggio sono
Pag. 11 di 18 andato sul posto e ho visto ed ho visto sotto l'edificio un mezzo che Tes_4
prendeva la roba che era stata tolta da e dal che stavano Testimone_10 Pt_1 lavorando insieme”.
La TI di parte opponente dichiaratasi impiegata Testimone_9
amministrativa della ditta oltre a quanto sopra già Parte_3
anticipato, con riferimento alla circostanza se fosse stato vero che la società World
Service S.r.l.s. aveva fatturato due volte le medesime prestazioni di cui una al Pt_1 con le fatture n 08/2014 e n. 05/2015 e l'altra alla AR con le fatture n.11/2015, n.
2/2015 e n. 6/2015, ha così dichiarato:
“Sono a conoscenza, avendo visto le relative fatture, dell'esecuzione di lavori all'interno dell'azienda, in particolare trattavasi di una ristrutturazione di una palazzina per uffici, da parte di e della Per il resto Parte_1 CP_1
non so rispondere. Preciso che della direzione dei lavori si è interessato il geom.
, il quale ci dava l'ok per le fatture, che registrava la mia collega CP_4
”. Testimone_12
Il secondo TI di parte opponente, dipendente della Testimone_13 con mansioni di impiegato presso l'ufficio acquisti, sempre con Parte_3
riferimento alla circostanza se fosse stato vero che la società World Service S.r.l.s. aveva fatturato due volte le medesime prestazioni di cui una al con le fatture n Pt_1
08/2014 e n. 05/2015 e l'altra alla AR con le fatture n.11/2015, n. 2/2015 e n.
6/2015, ha così dichiarato:
“Riguardo ai lavori di cui mi si chiede, io ricordo che il e vennero Pt_1 Tes_4
insieme, non ricordo se nello stesso giorno. I lavori fatturati dalla alla CP_8
AR li ha seguiti il geom. . Io conosco solo le nostre fatture aziendali CP_4
per cui non so rispondere se ci sia stata questa doppia fatturazione di cui mi si chiede.
So che ci sono fatture emesse direttamente nei nostri confronti dalla CP_1
la quale effettuava lavori di cartongesso e tamponature;
qualche volta mi è capitato di andare sul posto dove erano eseguiti i lavori, se non ricordo male eseguiti dalla fine 2014 e nel 2015, e di avere visto l'esecuzione di tali lavori da parte sia del Pt_1 che della ”. CP_1
Il TI di parte opposta dichiaratosi, all'epoca di cui è Testimone_14
causa, amministratore della società AR Special Parts, ha precisato che quest'ultima,
“… dovendo eseguire dei lavori di ristrutturazione di un edificio sito in San GI, via Citernese n. 128/130, dove si trovava e tuttora si trova la sede legale della AR,
Pag. 12 di 18 si è rivolta sia al sig. , sia alla incaricandoli Parte_1 Controparte_1 dell' lavori, seguiti dal geom. … Io so che il geom. Parte_6 CP_4
ha commissionato i lavori sia all' ( sia al CP_4 Tes_4 CP_1
io ho visto che le due imprese stavano eseguendo detti lavori, a volte insieme e Pt_1
a volte separatamente;
il geometra tutti i mesi faceva la contabilità dei lavori effettuati dall'uno e dall'altro; la contabilità veniva vagliata dall'ufficio acquisti e, a seguito di ciò veniva dato il benestare al pagamento delle somme portate nelle fatture che le due imprese emettevano nei nostri confronti”.
Con riferimento ai lavori di cui alla lettera N (vale a dire: demolizione scale cemento armato, smontaggio vetrate, smontaggio finestre, ripristino tetto dopo sollevamento da parte del vento e smontaggio e montaggio acciaio inox terrazza) il teste ha ribadito di essere a conoscenza che “… le due imprese venivano a lavorare in cantiere” ma di non sapere “… quali e se ci fossero degli accordi tra le due imprese ... Il lavoro era abbastanza importante, le voci relative ai lavori di cui mi è stato chiesto sono state eseguite, ma per il resto ribadisco quanto appena sopra detto. Ho visto operare sul posto degli escavatori, ma non so dire di chi fossero, ribadisco che i lavori erano importanti e in cantiere erano presenti diverse imprese oltre a quelle in causa”.
Il TI di parte opposta titolare di un bar sito nella piazza Parte_5
Municipio n. 1 in San GI, confermando di conoscere sia sia Parte_1
in quanto clienti del bar, con riferimento ai lavori di cui alla Testimone_10 succitata lettera M) (vale a dire, lavori di messa in sicurezza del tetto dell'abitazione), ha dichiarato di non avere “… mai dato incarico ad alcuna impresa, comprese quelle oggi in causa, di esecuzione di lavori relativi all'abitazione di mia proprietà, anche perché ho sempre svolto i necessari interventi in economia, vale a dire personalmente”.
Il TI di parte opposta, che all'epoca dei fatti di causa Testimone_15
svolgeva attività di recupero di materiale ferroso e vario, ha dichiarato di conoscere avendolo chiamato per il recupero di grondaie da smaltire in quanto Tes_4
danneggiate dal vento, nonché di conoscere di vista . Parte_1
Sentito sulla circostanza se fosse stato vero se la società avesse Controparte_1
eseguito su incarico del Sig. lavori per la messa in sicurezza del tetto Parte_1 dell'abitazione del Sig. in S. GI (lavori di cui alla citata lettera Controparte_5
L), ha così dichiarato:
Pag. 13 di 18 “Io ho eseguito gratuitamente un intervento presso l'abitazione del sig.
[...]
chiamato telefonicamente dal sig. ; il mio intervento è CP_5 Testimone_10
consistito nel recupero di grondaie, pannelli coibentati e delle fasce di legno di sostegno delle grondaie. Quando sono arrivato in cantiere, il sig. è sceso Tes_4
dal tetto e mi ha mostrato quello che dovevo caricare;
era presente sul tetto anche un altro operaio ma non lo conosco di nome, ma solo di vista, so che è di;
per il Per_1 resto null'altro posso precisare”.
Infine, il teste , legale rappresentante della chiamato Testimone_16 CP_9
a deporre sull'esecuzione dei lavori di cui alla suddetta lettera I), ha confermato di conoscere l'opponente essendosi la società rivolta allo stesso per Parte_1
l'esecuzione di alcuni lavori, ma di non sapere chi fosse la Controparte_10
Ritiene lo scrivente che, in considerazione dell'esito istruttorio sopra richiamato, la non abbia fornito la prova dell'esecuzione, su incarico del Controparte_1 Pt_1
dei seguenti lavori:
- lavori presso l'Officina OME di cui alle suddette lettere F) e I), rispettivamente, per un importo di euro 527,00 e di euro 360,00:
- lavori di smontaggio pareti e travi bagno uffici nonché lavoro controsoffitto locale entrata a IE per un importo di euro 270,00, di cui alla suddetta lettera G);
- lavori per montaggio controsoffitto di un bagno a Selci nell'abitazione della Sig.ra per un importo di euro 180,00, di cui alla suddetta lettera H); Parte_4
- lavori di messa in sicurezza del tetto dell'abitazione del Sig. per un Parte_5
importo di euro 62,50, di cui alla suddetta lettera M).
Ne consegue che rispetto ai lavori esposti nella fattura n. 13/2015 azionata in sede monitoria non è riconoscibile alla società opposta la somma di euro 1.399,50 (euro
527,00 + 360,00 + 270,00 + 180,00 +62,50), ma il minore importo di euro 4.048,44
(euro 1.255,94 + 50,00 + 200,00 + 2.542,50).
Pertanto, confermato l'importo di euro 5.000,00 di cui alle fatture n. 8/2014 e 5/2015,
l'opponente deve essere condannato a corrispondere alla società opposta un importo che viene quantificato, anche in via equitativa, in complessivi euro 9.048,44 (euro
5.000,00 + 4.048,44), oltre interessi legali come richiesti in sede monitoria.
Con riferimento a tale conclusione, si rende necessario precisare ulteriormente quanto segue.
Anche nel corso dell'udienza di discussione la difesa di parte opponente ha ribadito l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste escusso in occasione Tes_3
Pag. 14 di 18 dell'udienza del 20/10/2023, sostenendo che lo stesso avesse palesato di avere un interesse economico al presente giudizio laddove aveva espressamente dichiarato, con riferimento a lavori eseguiti presso il cantiere AR Special Parts S.p.a. che “alcuni giorni sono andato sul posto ad aiutare nello specifico, io gli ho passato i Tes_4
pannelli e lui li metteva in posa sul soffitto. A.D.R: (avv. Veschi): Confermo che volevo spaccare il muso al in quanto ci doveva dare i soldi”. Pt_1
Ciò premesso, ritiene anzitutto lo scrivente che la valutazione di quanto deposto dal teste debba essere svolta sul piano della sua attendibilità e non su quella Tes_3
dell'incapacità a testimoniare in quanto, anche a voler prescindere dalla considerazione che l'interesse ventilato dalla difesa dell'opponente riguarderebbe tutt'al più solamente (ed in modo parziale) lavori eseguiti presso il cantiere presso il cantiere AR Special Parts, sito in San GI, via Citernese, allo stesso tempo, risulta evidente che l'aiuto nell'esecuzione di detti lavori fornito dal teste all' Tes_4
determinerebbe un interesse solamente “indiretto” e non rilevante ai fini della sua incapacità a testimoniare, riguardando il più limitato ed autonomo rapporto tra quest'ultimo e la società opposta.
Circoscrivendo pertanto la problematica al solo profilo dell'attendibilità del teste, deve osservarsi che tale aspetto involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, sul quale ricade il solo onere di indicare le ragioni del proprio convincimento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, Sentenza
n. 11933 del 07/08/2003; Cass. n. 9662 del 2001; n. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza
n. 10739 del 02/12/1996).
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “… in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità…” (ex multis, Cassazione civile, Sentenza n. 20865/ 2019).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste non presentano elementi di Tes_3
contraddittorietà sotto il profilo intrinseco del racconto;
né tale contraddittorietà è
Pag. 15 di 18 ricavabile sotto il profilo estrinseco atteso che la presenza dell' nei cantieri Tes_4
e “AR Special Parts” trova conferma in atti (si ricorda, in particolare, Tes_6
che lo stesso ha dichiarato di avere visto l' presso il cantiere parlare Tes_6 Tes_4
con il per l'esecuzione dei lavori e di ritenere che quest'ultimo non avesse Pt_1
dipendenti), mentre il teste nulla ha saputo dire, senza che alcunché di discrepante sia poi emerso sul punto, in ordine ai cantieri “IE” e . Tes_5
Il teste ha anche fornito una dichiarazione abbastanza dettagliata con riferimento Tes_3
alla presenza dell' nel cantiere “Veschi”, laddove ha dichiarato di avere Tes_4
“visto sotto l'edificio un mezzo che prendeva la roba che era stata tolta da Tes_10
e dal che stavano lavorando insieme”, circostanza che trova riscontro
[...] Pt_1
nella deposizione rilasciata dal teste sopra trascritta e anche di seguito Testimone_15
richiamata.
Ritiene pertanto il giudicante che non sussistono elementi per ritenere tale deposizione inattendibile tenuto conto del suo contenuto e della mancanza di elementi estrinseci ed intrinseci di contraddittorietà.
Per dovere di completezza argomentativa, a conferma ed integrazione delle conclusioni sopra raggiunte, va osservato ulteriormente quanto segue:
- la deposizione del teste (“Io ho eseguito gratuitamente un intervento Testimone_15 presso l'abitazione del sig. chiamato telefonicamente dal sig. Controparte_5
; il mio intervento è consistito nel recupero di grondaie, pannelli Testimone_10
coibentati e delle fasce di legno di sostegno delle grondaie. Quando sono arrivato in cantiere, il sig. è sceso dal tetto e mi ha mostrato quello che dovevo caricare;
Tes_4
era presente sul tetto anche un altro operaio ma non lo conosco di nome, ma solo di vista, so che è di;
per il resto null'altro posso precisare”) non può essere intesa Per_1
nel senso di escludere l'esecuzione da parte dell'opposta nel cantiere “Veschi” dei lavori descritti in fattura e nel relativo capitolo di prova articolato in quanto è fatto notorio che nel settore del recupero del materiale ferroso gli operatori solitamente procedono alla sua racconta senza imputare costi ai possessori, in quanto il loro guadagno è correlato alla successiva rivendita del materiale ferroso ritirato;
- il teste , che all'epoca di cui è causa era l'amministratore della Testimone_14
società AR Special Parts, ha dichiarato che “il geom. ha CP_4 commissionato i lavori sia all' sia al , e tale Controparte_11 Pt_1
circostanza legittima che la società opposta abbia emesso, in via diretta, fatture nei
Pag. 16 di 18 confronti della AR per proprie prestazioni rese su incarico diretto della committente;
- sebbene la fattura n. 13/2015 contenga una descrizione del tutto generica dei lavori fatturati, gli stessi sono stati poi analiticamente descritti nel succitato allegato A) prodotto dalla società opposta con la memoria di replica depositata in data 24/01/2020, documento solo genericamente contestato dall'opponente in quanto ritenuto privo di valenza probatoria stante la sua formazione unilaterale;
- sebbene dalla deposizione del teste sembra desumersi la presenza della società Tes_3
opposta anche nel cantiere “Officina OME”, il legale rappresentante della stessa ha dichiarato di essersi rivolto all'opponente per l'esecuzione di alcuni Parte_1
lavori, ma di non conoscere la con la conseguenza che, pur non Controparte_10
incidendo tale deposizione sull'attendibilità del teste nel caso precipuo deve Tes_3
concludersi che la società opposta non ha fornito adeguata prova in merito all'esecuzione di tali lavori da parte della società opposta;
- considerazione, in parte analoga, va svolta con riferimento ai lavori per montaggio controsoffitto di un bagno a Selci nell'abitazione della Sig.ra quanto meno Parte_4
sotto il profilo che, a differenza di altri cantieri, non risulta provato che gli stessi furono eseguiti dalla società opposta su incarico del Pt_1
- l'eccezione di parte opponente, secondo cui la società opposta avrebbe emesso la fattura n. 13/2015 per lavori presso il cantiere Gasperini eseguiti nell'aprile-maggio
2014 quando detta società non era stata ancora costituita, non trova adeguato riscontro probatorio nelle fatture prodotte dall'opponente sub doc. n. 3, atteso che quanto ivi riportato non è in alcun modo in grado di fornire la prova che i suddetti lavori furono effettivamente eseguiti nella tarda primavera del 2014, né che i materiali ivi elencati facessero riferimento a detto cantiere.
Da ultimo, va dichiarata l'inammissibilità delle “Note in replica alle note difensive avversarie” depositate dalla difesa dell'opponente in data 26/06/2025 in quanto tardive rispetto al termine concesso alle parti con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
24/01/2025.
4. Spese di lite.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio vengono quantificate in dispositivo in una misura complessiva che tiene conto sia dell'attività svolta nella fase monitoria sia di quella svolta in questa sede, nonché dell'esito del giudizio: infatti, se è pur vero che l'inesistenza di una ridotta parte del credito azionato a suo tempo comporta la necessità
Pag. 17 di 18 di revocare il decreto ingiuntivo, è anche vero che la società creditrice ha dovuto, comunque, attivarsi per ottenere il pagamento delle proprie spettanze pur se risultate, in parte, inferiori a quanto richiesto.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione rigettate e/o assorbite, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 9.098.94, oltre interessi legali come già richiesto in sede monitoria;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, che vengono complessivamente liquidate in euro 145,50 per spese vive della fase monitoria, ed in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
Perugia, 27 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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