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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 3295/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
OS TT Presidente
Fiorella Gozzer Consigliera
NN RI TE GO Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3295/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, vertente
Tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EN AN e EU AN, presso il cui studio elettivamente è domiciliata.
- appellante - E
(p.iva ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Fernando Ciavardini e Luca Ciavardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
- appellata-
E
Controparte_2
-appellata contumace-
Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Latina, e la per ivi sentir accertare e Controparte_2 Controparte_1 dichiarare unica responsabile civile del sinistro stradale verificatosi Controparte_2 in data 20.09.2010, alle ore 19:50 circa, in Norma (LT), Via delle Svolte, che consisteva nell'investimento stradale posto in essere dalla vettura Fiat Marea - tg. BP288PK – di proprietà e condotta da e assicurata con la compagnia Controparte_2
e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in €. 61.884,00. Premetteva l'attrice che si era svolto un procedimento di TP ex art. 696 bis, all'esito del quale veniva quantificato il danno subito nella misura del 14% di IP, oltre gg 90 di ITT, 30 gg, di ITP al 75% e 10 gg di ITP al 50%. La Compagnia Assicurativa convenuta corrispondeva pertanto l'acconto di € 41.000,00, somma ritenuta incongrua rispetto all' invalidità riconosciuta. Pertanto, veniva introdotto il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. di cui sopra. Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava sia l'an che il quantum debeatur e chiedeva il rigetto della domanda ritenendo congrua e satisfattiva la somma già versata. La causa veniva istruita tramite prova testimoniale di due teste di parte attrice e tramite ctu esclusivamente di natura psichiatrica, stante la già espletata consulenza medico – legale in sede di TP. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2732/2018, così statuiva “Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accertata l' esclusiva responsabilità di CP_2
nella determinazione del sinistro oggetto di causa e condanna, in solido tra
[...] loro, e la a pagare, a titolo di danno Controparte_2 Controparte_1 non patrimoniale e patrimoniale, in favore di , la somma Parte_1 complessiva di € 68.875,00 oltre lucro cessante da calcolarsi come da parte motiva con detrazione dell' acconto ricevuto pari ad € 41.000,00 oltre lucro cessante come da parte motiva, oltre interessi legali sulla differenza, dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo soddisfo;
2) Condanna la Compagnia
, al pagamento delle spese di causa in favore dei difensori Controparte_3 antistatari di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 8500,00 per competenze professionali, comprensive della fase di TP , oltre € 260,00 di esborsi documentati, oltre accessori legge;
3) Pone le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido”.
2.Il procedimento di secondo grado.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, così decidere: SUL QUANTUM DEBEATUR 1) In riforma della sentenza del Tribunale di Latina impugnata n. 2732/2018, datata 09/11/2018, depositata in Cancelleria e pubblicata in data 13/11/2018, comunicata via PEC in data 13/11/2018, non notificata tra le parti, dichiarare tempestivamente richiesto, allegato e provato il danno psichico così come accertato nell'ambito della CTU espletata dal CTU Dott.
e, rilevata l'oggettiva differenza dei danni valutati rispetto alla CTU Per_1 ortopedica espletata dal CTU Dott. nella fase di TP, liquidare il danno Parte_2 sulla base del 24% di invalidità permanente e, per l'effetto, condannare la IG.ra
e la in persona del legale rappr.te p.t., con Controparte_2 Controparte_4 vincolo di solidarietà passiva, al risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, patrimoniali e non patrimoniali, danni morali ed esistenziali, danni da incapacità lavorativa generica e specifica e da cenestesi lavorativa, patiti dalla IG.ra Parte_1
, oltre spese mediche occorse ed occorrende, somme che si riepilogano in
[...] complessivi € 217.000,00 (duecentodiciassettemila/00), già detratti gli acconti percepiti pari a € 73.664,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento (20/09/2010) fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di CTU svolta nel giudizio merito (pari ad € 600,00, come da fattura in atti) e spese di CTU nell'ambito del procedimento di TP (pari ad € 400,00, come da fattura in atti), ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in favore della IG.ra , il tutto oltre il danno Parte_1 da svalutazione monetaria;
2) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina impugnata n. 2732/2018, datata 09/11/2018, depositata in Cancelleria e pubblicata in data 13/11/2018, comunicata via PEC in data 13/11/2018, non notificata tra le parti, condannare la IG.ra e la Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappr.te p.t., con vincolo di solidarietà passiva, al
[...] risarcimento delle spese legali stragiudiziali – quantificate in complessivi € 4.963,92
– alla refusione delle spese legali del procedimento di TP – quantificate in complessivi € 10.046,04 – ed alle spese legali del giudizio di merito – quantificate in complessivi € 23.681,52, a detrarsi le somme già ricevute a titolo di spese legali. Per le somme liquidate a titolo di spese legali si richiede la distrazione in favore degli avvocati EN AN ed EU AN che se ne dichiarano antistatari;
3) In parziale riforma della sentenza di primo grado disporre la correzione della indicazione della , citata per errore materiale nel Controparte_5
P.Q.M.
(punto sub 2)) della sentenza impugnata, con la “ Parte_3
; 4) Disporre lo stralcio delle note del Dott. del
[...] Persona_2
20/10/2017 perché depositate ben oltre i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e peraltro mai comunicate al CTU. SULLE SPESE DI LITE 5) Condannare la IG.ra e la in persona del Controparte_2 Controparte_4 legale rappr.te p.t., con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge nonché spese generali ex art. 15 L.P.F., da distrarsi in favore degli Avvocati EN AN ed EU AN che se ne dichiarano antistatari.” Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto irrituale, improcedibile, coperto da giudicato per mancata impugnazione di parte fondamentale della motivazione, e subordinatamente, infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_2
All'esito dell'udienza cartolare del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento. L'appellante muove dall'assunto che il giudice del tribunale ha erroneamente quantificato la percentuale del danno nella misura del 14% invece che in quella del 24%, in quanto la ctu resa del giudizio di TP era relativa al solo danno ortopedico non comprendendo anche il danno psicologico. Deve al contrario osservarsi che appare pienamente condivisibile quanto ritenuto dal tribunale della sentenza impugnata, in quanto nell'elaborato peritale reso dal dottor depositato in data 7 marzo 2013, nel procedimento R.G.C. n. 1287/2012, si Parte_2 legge “l'esame neurologico evidenzia modeste oscillazioni alla manovra di CP_6
L'esame psichico mette in luce umore depresso con manifestazioni ansiose, l'ideazione è centrata sull'evento traumatico in modo eccessivo” e ancora specifica che “è stato individuato un danno permanente nella misura del quattordici percento in riferimento al generico concetto di capacità lavorativa, per quanto riguarda il danno biologico: sul piano dottrinale si intende quella menomazione all'efficienza psico- somatica dell'individuo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed extra- lavorativa, quel danno cioè che impedisce al singolo individuo di essere integro dal punto di vista fisico, psichico e spirituale: nel caso in esame pertanto le due valutazioni coincidono”. È quindi evidente che la quantificazione del danno abbia tenuto conte di tutte le componenti fisiche, psichiche e spirituali di , pervenendo ad una Parte_1 determinazione complessiva del 14% di IP, oltre gg 90 di ITT, 30 gg, di ITP al 75% e 10 gg di ITP al 50%. La decisione resa dal Tribunale, quindi, si fonda su un percorso logico-giuridico lineare e pienamente condivisibile, ancorato alle risultanze peritali acquisite che non evidenziano contraddizione né profili di inattendibilità (infatti, non sono state presentate osservazioni alla CTU di primo grado, da nessuna delle parti in causa). Dunque, posto che, la quantificazione operata nel giudizio di merito dal CTU, dott.
, riguardava esclusivamente la componente psichica del danno biologico;
Per_1 che il precedente 14% riconosciuto in TP era comprensivo del danno psichico, fisico e spirituale;
che il danno ortopedico accertato è di lieve entità (modesta ipotonotrofia spalla sinistra, modesti deficit funzionali piede sinistro), è assolutamente condivisibile la decisione del tribunale secondo cui il 14% complessivo includa i 10 punti percentuali riferibili al pregiudizio psichico di , atteso che, il danno Parte_1 psichico non costituisce autonoma categoria risarcitoria, ma rientra nel danno biologico, come ribadito dalla Suprema Corte “Il danno psichico è un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale” (Cass. 18056/2019). Inoltre, è certamente rilevante che , abbia introdotto il giudizio Parte_1 sommario di cognizione esclusivamente per far valere la differenza tra quanto pagato in acconto dalla Compagnia, € 41.000,00, e quanto invece dovuto secondo l'invalidità riconosciuta (cfr pag 3 del ricorso di primo grado). Relativamente al risarcimento del danno per ridotta capacità lavorativa generica, specifica e cenestesi lavorativa, va preliminarmente evidenziato che l'appellante al tempo del sinistro e tutt'ora, svolge attività di casalinga, che costituisce espressione di un impegno quotidiano suscettibile di un apprezzamento economico quale contributo al funzionamento e all'economia familiare. Dunque, considerando che, come ribadito più volta dalla Suprema Corte, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità, posto che nel caso specifico, l'appellante non ha fornito alcun elemento concreto e idoneo a dimostrare che il danno riportato abbia determinato un aggravio o una perdita di efficienza lavorativa domestica, correttamente il primo giudice ha riconosciuto equitativamente a fronte della sola incapacità generica lavorativa la somma di € 6.000.00 essendo il quadro invalidante modesto, che non evidenzia una compromissione abituale significativa delle ordinarie attività di vita, come risulta anche dalla CTU espletata dal dott. “all'interno di questa classe rientrano Per_1 quelle condizioni di lieve pregiudizio con possibilità di svolgimento della maggior parte delle attività quotidiane, sintomatologia lieve, lieve disagio nel funzionamento sociale o familiare o lavorativo, l'identità è coesa e l'esame di realtà è integro.” L'appello va dunque rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi tabellari stante la modesta complessità della controversia e con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473.00 in favore della parte appellata costituita, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
La Consigliera est.
NN RI TE GO
La Presidente
OS TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
OS TT Presidente
Fiorella Gozzer Consigliera
NN RI TE GO Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3295/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, vertente
Tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EN AN e EU AN, presso il cui studio elettivamente è domiciliata.
- appellante - E
(p.iva ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Fernando Ciavardini e Luca Ciavardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
- appellata-
E
Controparte_2
-appellata contumace-
Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Latina, e la per ivi sentir accertare e Controparte_2 Controparte_1 dichiarare unica responsabile civile del sinistro stradale verificatosi Controparte_2 in data 20.09.2010, alle ore 19:50 circa, in Norma (LT), Via delle Svolte, che consisteva nell'investimento stradale posto in essere dalla vettura Fiat Marea - tg. BP288PK – di proprietà e condotta da e assicurata con la compagnia Controparte_2
e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in €. 61.884,00. Premetteva l'attrice che si era svolto un procedimento di TP ex art. 696 bis, all'esito del quale veniva quantificato il danno subito nella misura del 14% di IP, oltre gg 90 di ITT, 30 gg, di ITP al 75% e 10 gg di ITP al 50%. La Compagnia Assicurativa convenuta corrispondeva pertanto l'acconto di € 41.000,00, somma ritenuta incongrua rispetto all' invalidità riconosciuta. Pertanto, veniva introdotto il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. di cui sopra. Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava sia l'an che il quantum debeatur e chiedeva il rigetto della domanda ritenendo congrua e satisfattiva la somma già versata. La causa veniva istruita tramite prova testimoniale di due teste di parte attrice e tramite ctu esclusivamente di natura psichiatrica, stante la già espletata consulenza medico – legale in sede di TP. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2732/2018, così statuiva “Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accertata l' esclusiva responsabilità di CP_2
nella determinazione del sinistro oggetto di causa e condanna, in solido tra
[...] loro, e la a pagare, a titolo di danno Controparte_2 Controparte_1 non patrimoniale e patrimoniale, in favore di , la somma Parte_1 complessiva di € 68.875,00 oltre lucro cessante da calcolarsi come da parte motiva con detrazione dell' acconto ricevuto pari ad € 41.000,00 oltre lucro cessante come da parte motiva, oltre interessi legali sulla differenza, dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo soddisfo;
2) Condanna la Compagnia
, al pagamento delle spese di causa in favore dei difensori Controparte_3 antistatari di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 8500,00 per competenze professionali, comprensive della fase di TP , oltre € 260,00 di esborsi documentati, oltre accessori legge;
3) Pone le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido”.
2.Il procedimento di secondo grado.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, così decidere: SUL QUANTUM DEBEATUR 1) In riforma della sentenza del Tribunale di Latina impugnata n. 2732/2018, datata 09/11/2018, depositata in Cancelleria e pubblicata in data 13/11/2018, comunicata via PEC in data 13/11/2018, non notificata tra le parti, dichiarare tempestivamente richiesto, allegato e provato il danno psichico così come accertato nell'ambito della CTU espletata dal CTU Dott.
e, rilevata l'oggettiva differenza dei danni valutati rispetto alla CTU Per_1 ortopedica espletata dal CTU Dott. nella fase di TP, liquidare il danno Parte_2 sulla base del 24% di invalidità permanente e, per l'effetto, condannare la IG.ra
e la in persona del legale rappr.te p.t., con Controparte_2 Controparte_4 vincolo di solidarietà passiva, al risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, patrimoniali e non patrimoniali, danni morali ed esistenziali, danni da incapacità lavorativa generica e specifica e da cenestesi lavorativa, patiti dalla IG.ra Parte_1
, oltre spese mediche occorse ed occorrende, somme che si riepilogano in
[...] complessivi € 217.000,00 (duecentodiciassettemila/00), già detratti gli acconti percepiti pari a € 73.664,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento (20/09/2010) fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di CTU svolta nel giudizio merito (pari ad € 600,00, come da fattura in atti) e spese di CTU nell'ambito del procedimento di TP (pari ad € 400,00, come da fattura in atti), ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in favore della IG.ra , il tutto oltre il danno Parte_1 da svalutazione monetaria;
2) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina impugnata n. 2732/2018, datata 09/11/2018, depositata in Cancelleria e pubblicata in data 13/11/2018, comunicata via PEC in data 13/11/2018, non notificata tra le parti, condannare la IG.ra e la Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappr.te p.t., con vincolo di solidarietà passiva, al
[...] risarcimento delle spese legali stragiudiziali – quantificate in complessivi € 4.963,92
– alla refusione delle spese legali del procedimento di TP – quantificate in complessivi € 10.046,04 – ed alle spese legali del giudizio di merito – quantificate in complessivi € 23.681,52, a detrarsi le somme già ricevute a titolo di spese legali. Per le somme liquidate a titolo di spese legali si richiede la distrazione in favore degli avvocati EN AN ed EU AN che se ne dichiarano antistatari;
3) In parziale riforma della sentenza di primo grado disporre la correzione della indicazione della , citata per errore materiale nel Controparte_5
P.Q.M.
(punto sub 2)) della sentenza impugnata, con la “ Parte_3
; 4) Disporre lo stralcio delle note del Dott. del
[...] Persona_2
20/10/2017 perché depositate ben oltre i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e peraltro mai comunicate al CTU. SULLE SPESE DI LITE 5) Condannare la IG.ra e la in persona del Controparte_2 Controparte_4 legale rappr.te p.t., con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge nonché spese generali ex art. 15 L.P.F., da distrarsi in favore degli Avvocati EN AN ed EU AN che se ne dichiarano antistatari.” Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto irrituale, improcedibile, coperto da giudicato per mancata impugnazione di parte fondamentale della motivazione, e subordinatamente, infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_2
All'esito dell'udienza cartolare del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento. L'appellante muove dall'assunto che il giudice del tribunale ha erroneamente quantificato la percentuale del danno nella misura del 14% invece che in quella del 24%, in quanto la ctu resa del giudizio di TP era relativa al solo danno ortopedico non comprendendo anche il danno psicologico. Deve al contrario osservarsi che appare pienamente condivisibile quanto ritenuto dal tribunale della sentenza impugnata, in quanto nell'elaborato peritale reso dal dottor depositato in data 7 marzo 2013, nel procedimento R.G.C. n. 1287/2012, si Parte_2 legge “l'esame neurologico evidenzia modeste oscillazioni alla manovra di CP_6
L'esame psichico mette in luce umore depresso con manifestazioni ansiose, l'ideazione è centrata sull'evento traumatico in modo eccessivo” e ancora specifica che “è stato individuato un danno permanente nella misura del quattordici percento in riferimento al generico concetto di capacità lavorativa, per quanto riguarda il danno biologico: sul piano dottrinale si intende quella menomazione all'efficienza psico- somatica dell'individuo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed extra- lavorativa, quel danno cioè che impedisce al singolo individuo di essere integro dal punto di vista fisico, psichico e spirituale: nel caso in esame pertanto le due valutazioni coincidono”. È quindi evidente che la quantificazione del danno abbia tenuto conte di tutte le componenti fisiche, psichiche e spirituali di , pervenendo ad una Parte_1 determinazione complessiva del 14% di IP, oltre gg 90 di ITT, 30 gg, di ITP al 75% e 10 gg di ITP al 50%. La decisione resa dal Tribunale, quindi, si fonda su un percorso logico-giuridico lineare e pienamente condivisibile, ancorato alle risultanze peritali acquisite che non evidenziano contraddizione né profili di inattendibilità (infatti, non sono state presentate osservazioni alla CTU di primo grado, da nessuna delle parti in causa). Dunque, posto che, la quantificazione operata nel giudizio di merito dal CTU, dott.
, riguardava esclusivamente la componente psichica del danno biologico;
Per_1 che il precedente 14% riconosciuto in TP era comprensivo del danno psichico, fisico e spirituale;
che il danno ortopedico accertato è di lieve entità (modesta ipotonotrofia spalla sinistra, modesti deficit funzionali piede sinistro), è assolutamente condivisibile la decisione del tribunale secondo cui il 14% complessivo includa i 10 punti percentuali riferibili al pregiudizio psichico di , atteso che, il danno Parte_1 psichico non costituisce autonoma categoria risarcitoria, ma rientra nel danno biologico, come ribadito dalla Suprema Corte “Il danno psichico è un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale” (Cass. 18056/2019). Inoltre, è certamente rilevante che , abbia introdotto il giudizio Parte_1 sommario di cognizione esclusivamente per far valere la differenza tra quanto pagato in acconto dalla Compagnia, € 41.000,00, e quanto invece dovuto secondo l'invalidità riconosciuta (cfr pag 3 del ricorso di primo grado). Relativamente al risarcimento del danno per ridotta capacità lavorativa generica, specifica e cenestesi lavorativa, va preliminarmente evidenziato che l'appellante al tempo del sinistro e tutt'ora, svolge attività di casalinga, che costituisce espressione di un impegno quotidiano suscettibile di un apprezzamento economico quale contributo al funzionamento e all'economia familiare. Dunque, considerando che, come ribadito più volta dalla Suprema Corte, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità, posto che nel caso specifico, l'appellante non ha fornito alcun elemento concreto e idoneo a dimostrare che il danno riportato abbia determinato un aggravio o una perdita di efficienza lavorativa domestica, correttamente il primo giudice ha riconosciuto equitativamente a fronte della sola incapacità generica lavorativa la somma di € 6.000.00 essendo il quadro invalidante modesto, che non evidenzia una compromissione abituale significativa delle ordinarie attività di vita, come risulta anche dalla CTU espletata dal dott. “all'interno di questa classe rientrano Per_1 quelle condizioni di lieve pregiudizio con possibilità di svolgimento della maggior parte delle attività quotidiane, sintomatologia lieve, lieve disagio nel funzionamento sociale o familiare o lavorativo, l'identità è coesa e l'esame di realtà è integro.” L'appello va dunque rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi tabellari stante la modesta complessità della controversia e con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473.00 in favore della parte appellata costituita, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
La Consigliera est.
NN RI TE GO
La Presidente
OS TT