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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4399 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione all'udienza del 18.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Daniela Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in
TARANTO al C.so Umberto I n. 91, giusta mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Daniele Mele ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in San GI
CO (TA) alla Via Pio XII n. 7, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 18.06.2025 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 02.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1168/2022, depositata il 05.05.2022, questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
1 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc il G.I. con ordinanza del 17.11.2023 ammetteva le richieste di prova formulate dalle parti ( i.e. prova testimoniale articolata da parte ricorrente, eccetto la richiesta di indagini patrimoniali e tributarie, e abilitazione di parte resistente alla prova contraria).
All'udienza del 18.06.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
L'unica domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status,
è quella concernente il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile.
Ai fini della decisione , va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione pronunciata in corso di causa con sentenza definitiva n. 1579/2025 depositata il 30.06.2025 veniva confermato l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento di euro 230,00 mensili per la moglie, oltre Pt_1 adeguamenti secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda. Veniva inoltre accolta la domanda di addebito formulata da e rigettata quella di addebito formulata da Controparte_1 [...]
. Infine venivano rigettate le domande di assegnazione della casa coniugale formulate dalle Parte_1 parti , con condanna del alle spese di lite. Pt_1
A seguito della presentazione del ricorso per scioglimento del matrimonio da parte di
[...]
- proposto dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione n. 205/2019 del Parte_1
25.01.2019 - con ordinanza presidenziale del 19.06.2021, venivano confermati i provvedimenti della separazione emessi con ordinanza del 06.12.2016 con la quale nulla veniva disposto in merito al domicilio coniugale in assenza di figli e posto a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo Pt_1 di mantenimento alla moglie la somma mensile di euro 230,00.
Tanto premesso , la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile può essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito
2 della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
***
Ciò premesso, quanto alla situazione reddituale delle parti deve evidenziarsi che il ricorrente, dipendente presso l'attuale AC D'IT SP , percepisce un reddito complessivo di circa
30.000,00 euro annui , conservando una situazione economica pressoché invariata rispetto agli anni
3 precedenti non essendo emersa una rilevante ed effettiva contrazione reddituale, a suo dire determinata dalle lamentate vicende lavorative della società ex Ilva (cfr all. 730/2016 -reddito lavoro dipendente euro 30.528,00 ; 730/2018 - reddito lavoro dipendente euro 29.848,00 ; 730/2019 - reddito lavoro dipendente euro 32.128,00; 730/2020- reddito lavoro dipendente 30.747,00 ; CU 2021 - reddito lavoro dipendente euro 30.641,26 ; 730/2023- reddito lavoro dipendente 28.900,00) . Lo stesso inoltre risulta risiedere in un immobile di sua esclusiva proprietà sito in San GI CO alla via Gramsci
n.68 ove vivrebbe unitamente al nuovo nucleo familiare costituito dalla nuova compagna , sig.ra Per_1
e dal figlio nato da tale relazione (cfr stato di famiglia). Circostanza
[...] Persona_2 quest'ultima contestata dalla resistente che ha ritenuto le certificazioni prodotte dal ricorrente prive di riscontro probatorio in quanto non proverebbero né la effettiva convivenza more uxorio della Per_1 con il Sig. né che il figlio nato il [...] sia stato generato dal Sig. insieme alla sua Pt_1 Pt_1 presunta attuale compagna. Tuttavia tale contestazione deve ritenersi generica non essendo emerse circostanze ulteriori che consentono di dubitarne e ritenere inverosimile la costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del , potendosi quindi presumere che sia gravato dai relativi maggiori Pt_1 oneri economici .
Quanto alla resistente, secondo quanto dalla stessa dedotto e documentato, risulta aver svolto per circa sei anni attività lavorativa part-time presso un'agenzia di viaggi, la Sergiobus srl con
Amministratore unico il sig. , percependo uno stipendio di circa euro 500,00/ Controparte_2
700,00 mensili , arrivando poi a subire una riduzione dell'orario lavorativo per esigenze organizzative aziendali sino al definitivo licenziamento in data 01.08.2022 , a seguito del quale ha presentato domanda ed ottenuto l'indennità AS ( c.f.r. buste paga da gennaio 2020 a settembre 2020; lettera del datore di lavoro del 30.06.2017; lettera licenziamento del 01.08.2022; ricevuta domanda CP_1 PI;
accettazione PI). Dalla documentazione reddituale allegata è dunque emersa la percezione di redditi evidentemente molto più esigui rispetto a quelli percepiti dal ricorrente ( cfr cu 2016 - reddito di lavoro dipendente di euro 8.832,68; mod.730/ 2018- reddito di lavoro dipendente di euro
11.489,00 ; mod. 730/ 2019- reddito di lavoro dipendente di euro 10.683,00; mod. 730/ 2020- reddito di lavoro dipendente di euro 8.107,00 ; cu 2021 reddito di lavoro dipendente di euro 5.624,57; mod.
730/2021 - reddito di lavoro dipendente di euro 7.558,00 ; mod. 730/2022 - reddito di lavoro dipendente e assimilati di euro 4.776 ,00 ; dichiarazione redditi P.F. 2023 - reddito complessivo di euro 7.155,00).
Quanto alla collocazione abitativa della , risulta aver vissuto dapprima in un immobile sito in CP_1
San GI CO alla via Principe di Piemonte 29 ,condotto in locazione e per il quale corrispondeva un canone di euro 300,00 mensili , mentre allo stato attuale risulta vivere in un
4 immobile sito in Taranto alla Via F.Di Palma n.15 acquistato in data 06.07.2020 , ove vi abita unitamente alle due figlie nate da altri rapporti, e per il quale sopporta i relativi oneri abitativi.
In merito a tale acquisto la stessa ha rappresentato che trattasi di una abitazione modesta composta da due vani e accessori sita in un palazzo datato al terzo piano, senza ascensore, acquistata al prezzo di 60.000,00 mila euro corrisposti in parte con un mutuo di euro 25.000,00 del 29.06.2020 , in parte con la somma di euro10.000,00 mila donata in data 24.06.2020 da suo padre, sig. , e in Persona_3 parte con riSPrmi accumulati negli anni e provenienti dalla donazione della madre, sig.ra Parte_2
a seguito del risarcimento per la morte del nonno materno di euro 20.000,00 mila
[...] mediante accredito depositato nel mese di gennaio 2013, somma che la stessa aveva investito in due buoni di riSPrmio ( cfr rogito notarile del 06.07.2020; piano di ammortamento del mutuo di euro
25.000,00 del 29.06.2020; donazione di 10.000,00 euro del padre del 24.06.2020; Persona_3 estratto conto n. 001/2013 al 31.03.2013 c/c n. 0046/367 ) .
Quanto alle ulteriori circostanze e allegazioni delle parti deve evidenziarsi che il ricorrente ha rappresentato di vivere in forte difficoltà economica a causa dello stato di disoccupazione della nuova compagna , finanche arrivando ad affidare un incarico ad un'agenzia immobiliare per la vendita dell'appartamento di sua proprietà per conseguire liquidità e far fronte ai debiti ad oggi accumulatisi.
Tuttavia a dimostrazione di ciò ha allegato la SAP, scheda anagrafica professionale , della Sig.ra
, e la documentazione attestante l'incarico per mediazione di vendita immobiliare. Da Persona_1 tale documentazione si può evincere unicamente che la sig.ra ha lavorato per diversi Persona_1 anni , dal 2005 fino al 2016, mentre allo stato attuale non è emersa la situazione reddituale e patrimoniale della stessa che, data la giovane età (36 anni) è certamente in grado di svolgere attività lavorativa e contribuire al ménage familiare .
Quanto alla resistente e alla presunta stabile relazione more uxorio avviata con il suo datore di lavoro
, tale sig. , e dalla quale sarebbe anche nata una figlia , la stessa è rimasta Controparte_2 sfornita di prova . Occorre innanzitutto evidenziare che in merito la resistente ha rappresentato che la nuova arrivata , nata in data [...], è il frutto di una relazione intrattenuta con altra Persona_4 persona e già conclusa, e che la minore è stata riconosciuta dalla sola Sig.ra alla quale ha dato CP_1 il cognome materno, come risulta dal certificato di nascita in atti . Ha dunque rappresentato e documentato che allo stato vive da sola, esclusivamente con la sua prima figlia ,nata Persona_5 dal precedente matrimonio, e con la neonata (c.f.r. stato di famiglia del 25.09.2020) Persona_4 delle quali deve occuparsi prevalentemente da sola , avendo difficoltà anche nel ricevere sostegno economico da parte del padre della primogenita , alla luce dei ritardi ovvero della Persona_5
5 mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia (cfr atto di precetto del 13.02.2019 in atti).
Dalla istruttoria orale svolta nulla è emerso riguardo alla dedotta relazione more uxorio intrattenuta dalla con il suo datore di lavoro, che pertanto deve ritenersi sfornita di prova. CP_1
I testi escussi , sigg. e hanno smentito l'esistenza Testimone_1 Persona_5 Testimone_2 di tale relazione mentre i testi e hanno rappresentato di non Testimone_3 Testimone_4 esserne a conoscenza . Infine del tutto generiche sono risultate le affermazioni del teste Tes_5
[...]
Alla luce di ciò, può ritenersi sussistente un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a favore di atteso che la resistente nel corso della vita matrimoniale , seppur Controparte_1 in assenza di figli , ha fornito il suo apporto nella cura della casa e della famiglia anche svolgendo attività lavorativa ,seppur part-time , contribuendo verosimilmente al ménage familiare unitamente al marito, la cui posizione economica è sempre stata più vantaggiosa, come del resto emerso anche in sede di separazione , pronunciata con addebito al marito a causa della condotta violenta dallo stesso assunta nel corso della vita matrimoniale (cfr comparsa conclusionale del resistente).
Quindi considerata la durata del matrimonio (sette anni circa); valutato il verosimile apporto familiare fornito dalla nella cura della casa e dei bisogni familiari , nonché la circostanza che CP_1 la resistente ( di anni quarantasette), non gode di una completa autosufficienza economica, in quanto,
a causa della perdita del lavoro ed essendosi esaurita la percezione dell'indennità AS risulta essere in una posizione di svantaggio economico rispetto al ricorrente ( anche se risulta dotata di capacità ed esperienza lavorativa spendibile in futuro) ; considerato infine che il , nonostante la Pt_1 costituzione di un nuovo nucleo familiare e i conseguenti impegni di spesa derivanti , può contare su fonti di reddito certe , appare giustificato il riconoscimento in favore di di un Controparte_1 assegno divorzile in funzione compensativa/ assistenziale , nella misura di euro 180,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla presente pronuncia al fine di non sovvertire l'assetto dei rapporti pregresso.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti Parte_1 di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo la Parte_1
6 somma di € 180,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT,dalla presente pronuncia;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4399 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione all'udienza del 18.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Daniela Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in
TARANTO al C.so Umberto I n. 91, giusta mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Daniele Mele ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in San GI
CO (TA) alla Via Pio XII n. 7, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 18.06.2025 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 02.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1168/2022, depositata il 05.05.2022, questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
1 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc il G.I. con ordinanza del 17.11.2023 ammetteva le richieste di prova formulate dalle parti ( i.e. prova testimoniale articolata da parte ricorrente, eccetto la richiesta di indagini patrimoniali e tributarie, e abilitazione di parte resistente alla prova contraria).
All'udienza del 18.06.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
L'unica domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status,
è quella concernente il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile.
Ai fini della decisione , va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione pronunciata in corso di causa con sentenza definitiva n. 1579/2025 depositata il 30.06.2025 veniva confermato l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento di euro 230,00 mensili per la moglie, oltre Pt_1 adeguamenti secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda. Veniva inoltre accolta la domanda di addebito formulata da e rigettata quella di addebito formulata da Controparte_1 [...]
. Infine venivano rigettate le domande di assegnazione della casa coniugale formulate dalle Parte_1 parti , con condanna del alle spese di lite. Pt_1
A seguito della presentazione del ricorso per scioglimento del matrimonio da parte di
[...]
- proposto dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione n. 205/2019 del Parte_1
25.01.2019 - con ordinanza presidenziale del 19.06.2021, venivano confermati i provvedimenti della separazione emessi con ordinanza del 06.12.2016 con la quale nulla veniva disposto in merito al domicilio coniugale in assenza di figli e posto a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo Pt_1 di mantenimento alla moglie la somma mensile di euro 230,00.
Tanto premesso , la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile può essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito
2 della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
***
Ciò premesso, quanto alla situazione reddituale delle parti deve evidenziarsi che il ricorrente, dipendente presso l'attuale AC D'IT SP , percepisce un reddito complessivo di circa
30.000,00 euro annui , conservando una situazione economica pressoché invariata rispetto agli anni
3 precedenti non essendo emersa una rilevante ed effettiva contrazione reddituale, a suo dire determinata dalle lamentate vicende lavorative della società ex Ilva (cfr all. 730/2016 -reddito lavoro dipendente euro 30.528,00 ; 730/2018 - reddito lavoro dipendente euro 29.848,00 ; 730/2019 - reddito lavoro dipendente euro 32.128,00; 730/2020- reddito lavoro dipendente 30.747,00 ; CU 2021 - reddito lavoro dipendente euro 30.641,26 ; 730/2023- reddito lavoro dipendente 28.900,00) . Lo stesso inoltre risulta risiedere in un immobile di sua esclusiva proprietà sito in San GI CO alla via Gramsci
n.68 ove vivrebbe unitamente al nuovo nucleo familiare costituito dalla nuova compagna , sig.ra Per_1
e dal figlio nato da tale relazione (cfr stato di famiglia). Circostanza
[...] Persona_2 quest'ultima contestata dalla resistente che ha ritenuto le certificazioni prodotte dal ricorrente prive di riscontro probatorio in quanto non proverebbero né la effettiva convivenza more uxorio della Per_1 con il Sig. né che il figlio nato il [...] sia stato generato dal Sig. insieme alla sua Pt_1 Pt_1 presunta attuale compagna. Tuttavia tale contestazione deve ritenersi generica non essendo emerse circostanze ulteriori che consentono di dubitarne e ritenere inverosimile la costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del , potendosi quindi presumere che sia gravato dai relativi maggiori Pt_1 oneri economici .
Quanto alla resistente, secondo quanto dalla stessa dedotto e documentato, risulta aver svolto per circa sei anni attività lavorativa part-time presso un'agenzia di viaggi, la Sergiobus srl con
Amministratore unico il sig. , percependo uno stipendio di circa euro 500,00/ Controparte_2
700,00 mensili , arrivando poi a subire una riduzione dell'orario lavorativo per esigenze organizzative aziendali sino al definitivo licenziamento in data 01.08.2022 , a seguito del quale ha presentato domanda ed ottenuto l'indennità AS ( c.f.r. buste paga da gennaio 2020 a settembre 2020; lettera del datore di lavoro del 30.06.2017; lettera licenziamento del 01.08.2022; ricevuta domanda CP_1 PI;
accettazione PI). Dalla documentazione reddituale allegata è dunque emersa la percezione di redditi evidentemente molto più esigui rispetto a quelli percepiti dal ricorrente ( cfr cu 2016 - reddito di lavoro dipendente di euro 8.832,68; mod.730/ 2018- reddito di lavoro dipendente di euro
11.489,00 ; mod. 730/ 2019- reddito di lavoro dipendente di euro 10.683,00; mod. 730/ 2020- reddito di lavoro dipendente di euro 8.107,00 ; cu 2021 reddito di lavoro dipendente di euro 5.624,57; mod.
730/2021 - reddito di lavoro dipendente di euro 7.558,00 ; mod. 730/2022 - reddito di lavoro dipendente e assimilati di euro 4.776 ,00 ; dichiarazione redditi P.F. 2023 - reddito complessivo di euro 7.155,00).
Quanto alla collocazione abitativa della , risulta aver vissuto dapprima in un immobile sito in CP_1
San GI CO alla via Principe di Piemonte 29 ,condotto in locazione e per il quale corrispondeva un canone di euro 300,00 mensili , mentre allo stato attuale risulta vivere in un
4 immobile sito in Taranto alla Via F.Di Palma n.15 acquistato in data 06.07.2020 , ove vi abita unitamente alle due figlie nate da altri rapporti, e per il quale sopporta i relativi oneri abitativi.
In merito a tale acquisto la stessa ha rappresentato che trattasi di una abitazione modesta composta da due vani e accessori sita in un palazzo datato al terzo piano, senza ascensore, acquistata al prezzo di 60.000,00 mila euro corrisposti in parte con un mutuo di euro 25.000,00 del 29.06.2020 , in parte con la somma di euro10.000,00 mila donata in data 24.06.2020 da suo padre, sig. , e in Persona_3 parte con riSPrmi accumulati negli anni e provenienti dalla donazione della madre, sig.ra Parte_2
a seguito del risarcimento per la morte del nonno materno di euro 20.000,00 mila
[...] mediante accredito depositato nel mese di gennaio 2013, somma che la stessa aveva investito in due buoni di riSPrmio ( cfr rogito notarile del 06.07.2020; piano di ammortamento del mutuo di euro
25.000,00 del 29.06.2020; donazione di 10.000,00 euro del padre del 24.06.2020; Persona_3 estratto conto n. 001/2013 al 31.03.2013 c/c n. 0046/367 ) .
Quanto alle ulteriori circostanze e allegazioni delle parti deve evidenziarsi che il ricorrente ha rappresentato di vivere in forte difficoltà economica a causa dello stato di disoccupazione della nuova compagna , finanche arrivando ad affidare un incarico ad un'agenzia immobiliare per la vendita dell'appartamento di sua proprietà per conseguire liquidità e far fronte ai debiti ad oggi accumulatisi.
Tuttavia a dimostrazione di ciò ha allegato la SAP, scheda anagrafica professionale , della Sig.ra
, e la documentazione attestante l'incarico per mediazione di vendita immobiliare. Da Persona_1 tale documentazione si può evincere unicamente che la sig.ra ha lavorato per diversi Persona_1 anni , dal 2005 fino al 2016, mentre allo stato attuale non è emersa la situazione reddituale e patrimoniale della stessa che, data la giovane età (36 anni) è certamente in grado di svolgere attività lavorativa e contribuire al ménage familiare .
Quanto alla resistente e alla presunta stabile relazione more uxorio avviata con il suo datore di lavoro
, tale sig. , e dalla quale sarebbe anche nata una figlia , la stessa è rimasta Controparte_2 sfornita di prova . Occorre innanzitutto evidenziare che in merito la resistente ha rappresentato che la nuova arrivata , nata in data [...], è il frutto di una relazione intrattenuta con altra Persona_4 persona e già conclusa, e che la minore è stata riconosciuta dalla sola Sig.ra alla quale ha dato CP_1 il cognome materno, come risulta dal certificato di nascita in atti . Ha dunque rappresentato e documentato che allo stato vive da sola, esclusivamente con la sua prima figlia ,nata Persona_5 dal precedente matrimonio, e con la neonata (c.f.r. stato di famiglia del 25.09.2020) Persona_4 delle quali deve occuparsi prevalentemente da sola , avendo difficoltà anche nel ricevere sostegno economico da parte del padre della primogenita , alla luce dei ritardi ovvero della Persona_5
5 mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia (cfr atto di precetto del 13.02.2019 in atti).
Dalla istruttoria orale svolta nulla è emerso riguardo alla dedotta relazione more uxorio intrattenuta dalla con il suo datore di lavoro, che pertanto deve ritenersi sfornita di prova. CP_1
I testi escussi , sigg. e hanno smentito l'esistenza Testimone_1 Persona_5 Testimone_2 di tale relazione mentre i testi e hanno rappresentato di non Testimone_3 Testimone_4 esserne a conoscenza . Infine del tutto generiche sono risultate le affermazioni del teste Tes_5
[...]
Alla luce di ciò, può ritenersi sussistente un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a favore di atteso che la resistente nel corso della vita matrimoniale , seppur Controparte_1 in assenza di figli , ha fornito il suo apporto nella cura della casa e della famiglia anche svolgendo attività lavorativa ,seppur part-time , contribuendo verosimilmente al ménage familiare unitamente al marito, la cui posizione economica è sempre stata più vantaggiosa, come del resto emerso anche in sede di separazione , pronunciata con addebito al marito a causa della condotta violenta dallo stesso assunta nel corso della vita matrimoniale (cfr comparsa conclusionale del resistente).
Quindi considerata la durata del matrimonio (sette anni circa); valutato il verosimile apporto familiare fornito dalla nella cura della casa e dei bisogni familiari , nonché la circostanza che CP_1 la resistente ( di anni quarantasette), non gode di una completa autosufficienza economica, in quanto,
a causa della perdita del lavoro ed essendosi esaurita la percezione dell'indennità AS risulta essere in una posizione di svantaggio economico rispetto al ricorrente ( anche se risulta dotata di capacità ed esperienza lavorativa spendibile in futuro) ; considerato infine che il , nonostante la Pt_1 costituzione di un nuovo nucleo familiare e i conseguenti impegni di spesa derivanti , può contare su fonti di reddito certe , appare giustificato il riconoscimento in favore di di un Controparte_1 assegno divorzile in funzione compensativa/ assistenziale , nella misura di euro 180,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla presente pronuncia al fine di non sovvertire l'assetto dei rapporti pregresso.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti Parte_1 di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo la Parte_1
6 somma di € 180,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT,dalla presente pronuncia;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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