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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore GILIBERTI FRANCESCO, Giudice TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1494/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Nominativo_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TVMCR0100099-2024 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2297/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 27.7.2025 la società s.r.l., in persona del suo legale rappresentate p.t., impugnava l'avviso di recupero, notificato il 29.4.2025 (è stata presentata istanza di accertamento con adesione che ha interrotto il termine di impugnazione), in relazione al credito di imposta per ricerca e sviluppo, maturato nel 2016, 2017, 2018 e 2019 ed utilizzato nel 2020. La ricorrente, premesso di aver spontaneamente aderito alla procedura di riversamento del credito relativo al 2016 con il pagamento della prima delle tre rate dovute, censurava l'atto impugnato per 1) omessa richiesta di parere tecnico al MISE prima dell'emissione dell'atto; 2) inapplicabilità retroattiva dei criteri di valutazione dell'attività di ricerca e sviluppo prescritti dal manuale Frascati, obbligatori ex L.178/2020 solo a decorrere dal 2020; 3) illegittimità del disconoscimento dell'attività di ricerca e sviluppo in presenza di certificazioni da parte di tecnico abilitato presso il MIMIT ai sensi dell'art. 23 co. 4 D.L. 73/2022; 4) infondatezza nel merito;
5) illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di colpevolezza ed esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa;
6) illegittimità della sanzione irrogata del 100%, prevista per il credito inesistente, atteso che nel caso di specie si tratta di un credito non spettante cui è irrogabile una sanzione del 30%. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 27.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. La ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Non sussiste alcuna norma che prescriva la necessità di un parere tecnico da parte del MISE prima dell'emissione dell'avviso di recupero del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Né la necessità di tale apporto consultivo derivava dagli oneri di istruttoria e di motivazione dell'atto impositivo atteso che esso dà congrua e sufficiente giustificazione delle ragioni di fatto e d diritto per le quali sono stati disconosciuti i caratteri di ricerca e sviluppo all'attività posta in essere, ragioni che la ricorrente ha ben compreso, tanto è che ha diffusamente dedotto nel merito delle stesse. I criteri previsti dal manuale Frascati per valutare l'attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla loro vincolatività per legge, disposta solo a decorrere dall'entrata in vigore della L.178/2020, possono costituire valido strumento di riferimento dell''amministrazione per giudicare i requisiti di tale attività atteso che tali criteri sono recepiti anche a livello internazionale. Né la valutazione dell'amministrazione è preclusa dalle certificazioni rilasciate da tecnico abilitato presso il MIMIT atteso che tali certificazioni sono state prodotte successivamente alla notifica dello schema d'atto che, in mancanza di PVC per essere la verifica avvenuta a tavolino, costituiva il primo atto di contestazione della mancanza dei requisiti dell'attività di ricerca e sviluppo (art. 23 co.4 DL 73/2022). Venendo al merito, la ricorrente si è limitata ad esporre i progetti di ricerca posti in essere mediante utilizzo di parole e concetti di natura scientifica e tecnica, incomprensibili da parte di chi non abbia dette competenze, mentre avrebbe dovuto spiegare mediante un linguaggio comune in che cosa sia consistita l'attività di ricerca, che risultati essa abbia prodotto e come tali risultati siano stati utilizzati dall'impresa. In difetto dell'allegazione di tali fatti, questo giudice non è in grado di comprendere l'attività posta in essere dalla ricorrente e se essa sia configurabile come ricerca e sviluppo, né può demandare tale valutazione a un consulente tecnico cui non può essere delegato un incarico esplorativo e di decisione della materia del contendere. La mancata allegazione dei fatti posti a base della domanda ha determinato la conseguente mancanza di prova degli stessi, prova che incombe sulla ricorrente trattandosi dei presupposti del beneficio fiscale richiesto e non può essere addossata all'ufficio che quel beneficio ha negato. Con riferimento alle sanzioni irrogate, sono infondati tutti i motivi di contestazione atteso che la colpa della ricorrente risiede nell'avere utilizzato un credito di imposta di cui non sussistevano i presupposti, che non esisteva alcuna situazione di incertezza normativa, né è stata concretamente evidenziata dalla ricorrente, che il credito deve considerarsi inesistente per mancanza dei presupposti prescritti dalla legge per il suo riconoscimento, con conseguente irrogabilità della sanzione del 100%. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso. Spese compensate. Lecce, 15 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore GILIBERTI FRANCESCO, Giudice TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1494/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Nominativo_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TVMCR0100099-2024 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2297/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 27.7.2025 la società s.r.l., in persona del suo legale rappresentate p.t., impugnava l'avviso di recupero, notificato il 29.4.2025 (è stata presentata istanza di accertamento con adesione che ha interrotto il termine di impugnazione), in relazione al credito di imposta per ricerca e sviluppo, maturato nel 2016, 2017, 2018 e 2019 ed utilizzato nel 2020. La ricorrente, premesso di aver spontaneamente aderito alla procedura di riversamento del credito relativo al 2016 con il pagamento della prima delle tre rate dovute, censurava l'atto impugnato per 1) omessa richiesta di parere tecnico al MISE prima dell'emissione dell'atto; 2) inapplicabilità retroattiva dei criteri di valutazione dell'attività di ricerca e sviluppo prescritti dal manuale Frascati, obbligatori ex L.178/2020 solo a decorrere dal 2020; 3) illegittimità del disconoscimento dell'attività di ricerca e sviluppo in presenza di certificazioni da parte di tecnico abilitato presso il MIMIT ai sensi dell'art. 23 co. 4 D.L. 73/2022; 4) infondatezza nel merito;
5) illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di colpevolezza ed esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa;
6) illegittimità della sanzione irrogata del 100%, prevista per il credito inesistente, atteso che nel caso di specie si tratta di un credito non spettante cui è irrogabile una sanzione del 30%. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 27.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. La ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Non sussiste alcuna norma che prescriva la necessità di un parere tecnico da parte del MISE prima dell'emissione dell'avviso di recupero del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Né la necessità di tale apporto consultivo derivava dagli oneri di istruttoria e di motivazione dell'atto impositivo atteso che esso dà congrua e sufficiente giustificazione delle ragioni di fatto e d diritto per le quali sono stati disconosciuti i caratteri di ricerca e sviluppo all'attività posta in essere, ragioni che la ricorrente ha ben compreso, tanto è che ha diffusamente dedotto nel merito delle stesse. I criteri previsti dal manuale Frascati per valutare l'attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla loro vincolatività per legge, disposta solo a decorrere dall'entrata in vigore della L.178/2020, possono costituire valido strumento di riferimento dell''amministrazione per giudicare i requisiti di tale attività atteso che tali criteri sono recepiti anche a livello internazionale. Né la valutazione dell'amministrazione è preclusa dalle certificazioni rilasciate da tecnico abilitato presso il MIMIT atteso che tali certificazioni sono state prodotte successivamente alla notifica dello schema d'atto che, in mancanza di PVC per essere la verifica avvenuta a tavolino, costituiva il primo atto di contestazione della mancanza dei requisiti dell'attività di ricerca e sviluppo (art. 23 co.4 DL 73/2022). Venendo al merito, la ricorrente si è limitata ad esporre i progetti di ricerca posti in essere mediante utilizzo di parole e concetti di natura scientifica e tecnica, incomprensibili da parte di chi non abbia dette competenze, mentre avrebbe dovuto spiegare mediante un linguaggio comune in che cosa sia consistita l'attività di ricerca, che risultati essa abbia prodotto e come tali risultati siano stati utilizzati dall'impresa. In difetto dell'allegazione di tali fatti, questo giudice non è in grado di comprendere l'attività posta in essere dalla ricorrente e se essa sia configurabile come ricerca e sviluppo, né può demandare tale valutazione a un consulente tecnico cui non può essere delegato un incarico esplorativo e di decisione della materia del contendere. La mancata allegazione dei fatti posti a base della domanda ha determinato la conseguente mancanza di prova degli stessi, prova che incombe sulla ricorrente trattandosi dei presupposti del beneficio fiscale richiesto e non può essere addossata all'ufficio che quel beneficio ha negato. Con riferimento alle sanzioni irrogate, sono infondati tutti i motivi di contestazione atteso che la colpa della ricorrente risiede nell'avere utilizzato un credito di imposta di cui non sussistevano i presupposti, che non esisteva alcuna situazione di incertezza normativa, né è stata concretamente evidenziata dalla ricorrente, che il credito deve considerarsi inesistente per mancanza dei presupposti prescritti dalla legge per il suo riconoscimento, con conseguente irrogabilità della sanzione del 100%. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso. Spese compensate. Lecce, 15 dicembre 2025 Il Presidente e relatore