CASS
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2025, n. 6999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6999 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SP RD nato a [...] il [...] RO IT nato a [...] il [...] CA MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo l' inammissibilità del ricorso E' presente l'Avvocato D'AMBRA MI MASSIMILIANO PILADE del foro di TRANI difensore di SP RD e CA MI il quale per LD MI espone i motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento e per SP RD, dopo un'esposizione dettagliata delle motivazioni, insiste sull'eccezione preliminare formulata nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6999 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FERIkORELLI TO, SP LE e CA MI ricorrono av- verso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, all'esito delle impugnazioni di SP LE e FE TO, con richiesta di estensione della im- pugnazione da parte di LD MI, ha confermato il giudizio di respon- sabilità degli appellanti in relazione a ipotesi di furto in concorso pluriaggravato ai danni di azienda che commercializzava prodotti alimentari, consistito nella sottra- zione nottetempo, all'interno di stabilimento sito nel mantovano ove la merce era allocata, di un rilevante quantitativo di prodotti alimentari, previa disattivazione dei sistemi di allarme e effrazione del varco di accesso all'azienda, le cui modalità esecutive erano state ricostruite sulla base di riprese di video sorveglianza acqui- site presso opifici situati in aree limitrofe e sulla base dell'aggancio di celle telefo- niche da parte degli indagati, riconosciuto compatibile con la loro partecipazione all'azione furtiva, nonché in relazione al FE dal rinvenimento nella sua disponibilità di beni di provenienza furtiva (due prosciutti), e dall'avere proceduto al noleggio di un autoarticolato, che era stato impiegato per la consumazione della spedizione furtiva, alcuni mesi prima della perpetrazione dello stesso. Agli imputati era escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio era graduato sulla base di criteri medi editali. 2. FE TO ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione della regola di giudizio di cui all'art.192, comma 2 cod.proc.pen. e ma- nifesta illogicità della motivazione al riguardo) con riferimento alla valutazione della prova indiziaria che, in relazione alla posizione del ricorrente, assume essere del tutto insufficiente e inadeguata per fondare il giudizio di responsabilità in ordine alla sua partecipazione all'azione furtiva. Afferma, in particolare, che i due dati di fatto posti a fondamento del giudizio inferenziale a sostegno della responsabilità del prevenuto, erano del tutto insuffi- cienti, equivoci e privi di rilevanza sinergica, atteso che il noleggio dell'autoartico- lato da parte del RE si riferiva a epoca di molto precedente a quella in cui era stato realizzato il furto e che nessun rilievo pregiudizievole nei confronti del prevenuto poteva derivare dal fatto che la società di noleggio dell'autoartico- lato, verosimilmente utilizzato per la movimentazione della merce sottratta, non aveva potuto fornire le generalità del soggetto che aveva proceduto al noleggio. Irrilevante era altresì la circostanza del rinvenimento di due prosciutti nella dispo- nibilità del prevenuto, circostanza anch'essa acclarata in epoca di molto successiva 1 ai fatti-reato, che poteva trovare spiegazione in comportamenti, sebbene di natura illecita, del tutto indipendenti dalla partecipazione all'azione furtiva, quali ipotesi di ricettazione. SP LE ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo assume violazione di legge anche processuale, con conseguente ° violazione dell'art.192, corrimi ie 2.c d.proc.pen. ed erronea valutazione dei fatti che hanno portato al giudizio di responsabilità. Preliminarmente assume violazione di legge processuale per l'omessa notifica al difensore di fiducia, nominato dal ricorrente con dichiarazione di nomina tra- smessa via PEC all'autorità giudiziaria, della citazione a giudizi?, denunciando la illegittimità dell'iter argomentativo del giudice di appello secondo il quale la nomina tramite PEC era avvenuta in forma irrituale, in quanto trasmessa ad un indirizzo di posta non certificata e che il difensore aveva del tutto omesso di verificare che la stessa fosse stata ritualmente ricevuta dall'autorità procedente. Con un secondo motivo di ricorso assume carenza, contraddittorietà ed illogi- cità della motivazione con riferimento alla prova di responsabilità dell'imputato, desunta da elementi indiziari del tutto privi di conducenza logica, in quanto le spiegazioni fornite dall'imputato dovevano ritenersi plausibili e coerenti in consi- derazione dei collegamenti intrattenuti con l'hinterland milanese e della ricerca di lavoro;
contesta altresì la ricorrenza della circostanza aggravante dell'avere pro- vocato un danno di particolare gravità, non essendo stata acquisita una prova adeguata dell'impiego di un auto articolato per il trasporto della merce eventual- mente sottratta e lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della partecipazione di minima impor- tanza in ragione del minimo contributo eventualmente fornito all'azione furtiva. La difesa di LD MI, con un primo motivo, denuncia carenza di motivazione con riferimento ai profili sanzionatori in relazione ai quali il giudice di appello aveva ammesso l'estensione al ricorrente degli eventuali effetti favorevoli della impugnazione dello SP, in assenza di qualsiasi valutazione operata nei confronti dell'imputato LD in punto di circostanze attenuanti generi- che e misura del trattamento sanzionatorio. Con una seconda articolazione assume violazione di legge per mancata osser- vanza del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di elementi circo- stanziali lacunosi, contraddittori ed equivoci;
con particolare riferimento alla incon- gruenza temporale rilevata da parte degli inquirenti tra la data e l'ora della perpe- trazione dell'azione furtiva rispetto a quelle in cui era stato accertato il transito dell'autocarro, che si assume utilizzato per il trasporto della merce sottratta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati e vadano rigettati. 3.1 In particolare i motivi di ricorso sulla responsabilità degli imputati non si confrontano con il tenore del tessuto argomentativo della sentenza impugnata, il quale risulta logico e fa coerente applicazione delle disposizioni di legge, anche processualec e risulta aderente alle risultanze processuali. 3.2 Il giudice distrettuale ha adeguatamente rappresentato le fonti di prova e gli argomenti logici sui quali si fonda il giudizio di responsabilità a carico degli odierni ricorrenti, mediante il richiamo agli esiti dell'attività investigativa di acquisizione di immagini del complesso commerciale in cui si è verificato l'evento furtivo, che ha consentito di individuare tre autoveicoli che, nelle prime ore della mattina, prelevavano le persone che si erano introdotte all'interno del complesso in cui si è verificato il furto e, dopo ulteriori acquisizioni di filmati di riprese a circuito chiuso, gli inquirenti sono risaliti ad un autocarro con rimorchio che era transitato nella strada adiacente l'opificio ad un orario compatibile con la conclu- sione dell'azione furtiva. Seguendo il percorso di tale autocarro utilizzando ulteriori immagini acquisite, era stato accertato che lo stesso era transitato, unitamente ai tre veicoli già osservati sul luogo del delitto, che lo scortavano, lungo il percorso autostradale. Dai riscontri sulle intestazioni dei veicoli e del rimorchio preso a noleggio, non- ché dall'incrocio delle celle telefoniche dell'area in cui si trovava il magazzino com- merciale, era stato possibile risalire agli odierni ricorrenti e in particolare allo SPE- RA LE, che è l'unico ricorrente ad avere ammesso parzialmente gli ad- debiti, e del CA MI, il quale non ha proposto appello ma ha solo richiesto che i motivi di impugnazione dello SP estendessero effetti favo- revoli anche alla sua posizione. 4. Sulla base degli argomenti della sentenza della Corte di appello si deve rico- noscere la infondatezza del ricorso proposto da FE TO, che si è limitato a riproporre prospettazioni difensive già introdotte nel giudizio di appello e disat- tese con argomenti logico giuridici del tutto congrui a fronte di patrimonio indiziario assolutamente adeguato, in quanto il FE era stato trovato in possesso di alcuni beni che erano stati sottratti nella vicenda predatoria di cui è processo ed era stato altresì accertato che, in epoca antecedente ai fatti, aveva preso a nolo l'autoarticolato utilizzato per movimentare la refurtiva. A tal riguardo improponibile è la censura sviluppata dalla difesa del ricorrente LD per la prima volta nei motivi di ricorso, non avendo lo stesso proposto 3 appello, concernente una asserita discrasia temporale tra la data e l'orario di com- missione del reato nella notte del 9 Febbraio 2020 e l'epoca in cui l'autocarro era stato visto transitare nei pressi del magazzino commerciale, che il ricorrente as- sume essere successiva di un mese, trattandosi di questione già esaminata dal giudice di primo grado, che l'aveva disattesa, mentre i motivi di appello formulati sul punto dalla difesa del FE erano stati rinunciati nel corso del giudizio. La questione sulla attendibilità della data segnata sulle immagini video regi- strate dell'autocarro non può essere riproposta in mancanza di una specifica sta- tuizione sul punto da parte del giudice di appello a seguito della rinuncia al relativo motivo, né il CA è legittimato a riproporre la questione in quanto lo stesso si era limitato a chiedere l'estensione a suo favore della impugnazione del coim- putato SP, limitatamente ai riflessi sul trattamento sanzionatorio e comun- que la difesa dello SP non aveva contestato nei propri motivi di impugna- zione in appello l'asserita discrasia temporale tra la ripresa delle immagini e la data del furto. 5. Infondata è poi la questione processuale sollevata dalla difesa del ricorrente SP LE nella parte in cui assume un difetto di vocatio in jus nei con- fronti del difensore di fiducia nominato, avendo il giudice di appello evidenziato, mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali in tema, )la irritualità della no- mina del difensore di fiducia trasmessa tramite PEC mediante -Pbsta—certficata a indirizzo non deputato, né dedicato a raccogliere la dichiarazione di nomina, così da escludersi qualsiasi inosservanza in capo all'ufficio del PM e del giudice chia- mato a costituire il rapporto processuale, in assenza di una diligente verifica della parte interessata dell'avvenuta ricezione e presa in consegna da parte del desti- natario (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014 - 01). 5.1 Le censure dello SP in punto di responsabilità sono parimenti eva- nescenti e inammissibili, avendo il giudice distrettuale escluso, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la plausibilità della ricostruzione al- ternativa proposta dallo SP la quale, oltre ad essere stata considerata in- verosimile e fantasiosa (incontro del tutto occasionale dello SP con gli altri autori del furto che gli avevano proposto una collaborazione nell'impresa per il corrispettivo di cento euro), urtava con le prove raccolte sul luogo del delitto, che evocavano la presenza di un gruppo organizzato di malviventi (almeno nove), che si erano spostati nell'hinterland milanese dalla Puglia con almeno tre autovei- coli, un auto articolato e una serie di strumenti di lavoro, che poteva contare su basisti, connivenze, canali di ricettazione e una dettagliata programmazione dell'intera azione criminale, organizzazione che contraddiceva la prospettazione di una deliberazione criminosa occasionale e sopravvenuta. 4 6. Infondate sono altresì le censure delle difese di SP e di LD con riferimento al trattamento sanzionatorio, trattandosi di censure già proposte dinanzi al giudice di appello e disattese con corretti argomenti logico-giuridici (gra- vità delle condotte, organizzazione nel reato, precedenti penali, anche specifici, particolare offensività dell'azione criminosa) e, quanto al CA neppure proponibili mediante ricorso per cassazione,atteso che lo stesso non aveva propo- sto appello avverso la sentenza di primo grado, ma si era limitato a chiedere l'ef- fetto estensivo della impugnazione proposta dallo SP;
nel ricorso per cas- sazione sollecita invece una specifica valutazione sul fatto che al CA non fossero state riconosciute in appello le circostanze attenuanti generiche, ma tale richiesta avrebbe comportato una complessiva valutazione anche dei profili sog- gettivi del reo, che il giudice di appello non aveva potuto considerare, in quanto non vi era stata impugnazione sul punto da parte dell'imputato. Quanto ai profili oggettivi del reato, da considerare ai sensi dell'art.133 comma cod.pen. ai fini della modulazione del trattamento sanzionatorio, valgono per il LD le considerazioni espresse con riferimento all'impugnazione del ricor- rente SP, in presenza di contributi all'azione criminale di rilevante portata e offensività, essendo questa caratterizzata dal rilevante numero di correi, dall'im- piego di plurimi veicoli e di strumenti necessari a neutralizzare le difese dell'opifi- cio, nonché dalla particolare offensività anche in ragione del valore economico della merce sottratta, desumibile dall'impiego di un autoarticolato, oltrechè dai profili soggettivi dei rei, elementi tutti che hanno giustificato l'applicazione di criteri sanzionatori improntati alla media della forchetta edittale. 7. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il presideOté
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo l' inammissibilità del ricorso E' presente l'Avvocato D'AMBRA MI MASSIMILIANO PILADE del foro di TRANI difensore di SP RD e CA MI il quale per LD MI espone i motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento e per SP RD, dopo un'esposizione dettagliata delle motivazioni, insiste sull'eccezione preliminare formulata nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6999 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FERIkORELLI TO, SP LE e CA MI ricorrono av- verso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, all'esito delle impugnazioni di SP LE e FE TO, con richiesta di estensione della im- pugnazione da parte di LD MI, ha confermato il giudizio di respon- sabilità degli appellanti in relazione a ipotesi di furto in concorso pluriaggravato ai danni di azienda che commercializzava prodotti alimentari, consistito nella sottra- zione nottetempo, all'interno di stabilimento sito nel mantovano ove la merce era allocata, di un rilevante quantitativo di prodotti alimentari, previa disattivazione dei sistemi di allarme e effrazione del varco di accesso all'azienda, le cui modalità esecutive erano state ricostruite sulla base di riprese di video sorveglianza acqui- site presso opifici situati in aree limitrofe e sulla base dell'aggancio di celle telefo- niche da parte degli indagati, riconosciuto compatibile con la loro partecipazione all'azione furtiva, nonché in relazione al FE dal rinvenimento nella sua disponibilità di beni di provenienza furtiva (due prosciutti), e dall'avere proceduto al noleggio di un autoarticolato, che era stato impiegato per la consumazione della spedizione furtiva, alcuni mesi prima della perpetrazione dello stesso. Agli imputati era escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio era graduato sulla base di criteri medi editali. 2. FE TO ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione della regola di giudizio di cui all'art.192, comma 2 cod.proc.pen. e ma- nifesta illogicità della motivazione al riguardo) con riferimento alla valutazione della prova indiziaria che, in relazione alla posizione del ricorrente, assume essere del tutto insufficiente e inadeguata per fondare il giudizio di responsabilità in ordine alla sua partecipazione all'azione furtiva. Afferma, in particolare, che i due dati di fatto posti a fondamento del giudizio inferenziale a sostegno della responsabilità del prevenuto, erano del tutto insuffi- cienti, equivoci e privi di rilevanza sinergica, atteso che il noleggio dell'autoartico- lato da parte del RE si riferiva a epoca di molto precedente a quella in cui era stato realizzato il furto e che nessun rilievo pregiudizievole nei confronti del prevenuto poteva derivare dal fatto che la società di noleggio dell'autoartico- lato, verosimilmente utilizzato per la movimentazione della merce sottratta, non aveva potuto fornire le generalità del soggetto che aveva proceduto al noleggio. Irrilevante era altresì la circostanza del rinvenimento di due prosciutti nella dispo- nibilità del prevenuto, circostanza anch'essa acclarata in epoca di molto successiva 1 ai fatti-reato, che poteva trovare spiegazione in comportamenti, sebbene di natura illecita, del tutto indipendenti dalla partecipazione all'azione furtiva, quali ipotesi di ricettazione. SP LE ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo assume violazione di legge anche processuale, con conseguente ° violazione dell'art.192, corrimi ie 2.c d.proc.pen. ed erronea valutazione dei fatti che hanno portato al giudizio di responsabilità. Preliminarmente assume violazione di legge processuale per l'omessa notifica al difensore di fiducia, nominato dal ricorrente con dichiarazione di nomina tra- smessa via PEC all'autorità giudiziaria, della citazione a giudizi?, denunciando la illegittimità dell'iter argomentativo del giudice di appello secondo il quale la nomina tramite PEC era avvenuta in forma irrituale, in quanto trasmessa ad un indirizzo di posta non certificata e che il difensore aveva del tutto omesso di verificare che la stessa fosse stata ritualmente ricevuta dall'autorità procedente. Con un secondo motivo di ricorso assume carenza, contraddittorietà ed illogi- cità della motivazione con riferimento alla prova di responsabilità dell'imputato, desunta da elementi indiziari del tutto privi di conducenza logica, in quanto le spiegazioni fornite dall'imputato dovevano ritenersi plausibili e coerenti in consi- derazione dei collegamenti intrattenuti con l'hinterland milanese e della ricerca di lavoro;
contesta altresì la ricorrenza della circostanza aggravante dell'avere pro- vocato un danno di particolare gravità, non essendo stata acquisita una prova adeguata dell'impiego di un auto articolato per il trasporto della merce eventual- mente sottratta e lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della partecipazione di minima impor- tanza in ragione del minimo contributo eventualmente fornito all'azione furtiva. La difesa di LD MI, con un primo motivo, denuncia carenza di motivazione con riferimento ai profili sanzionatori in relazione ai quali il giudice di appello aveva ammesso l'estensione al ricorrente degli eventuali effetti favorevoli della impugnazione dello SP, in assenza di qualsiasi valutazione operata nei confronti dell'imputato LD in punto di circostanze attenuanti generi- che e misura del trattamento sanzionatorio. Con una seconda articolazione assume violazione di legge per mancata osser- vanza del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di elementi circo- stanziali lacunosi, contraddittori ed equivoci;
con particolare riferimento alla incon- gruenza temporale rilevata da parte degli inquirenti tra la data e l'ora della perpe- trazione dell'azione furtiva rispetto a quelle in cui era stato accertato il transito dell'autocarro, che si assume utilizzato per il trasporto della merce sottratta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati e vadano rigettati. 3.1 In particolare i motivi di ricorso sulla responsabilità degli imputati non si confrontano con il tenore del tessuto argomentativo della sentenza impugnata, il quale risulta logico e fa coerente applicazione delle disposizioni di legge, anche processualec e risulta aderente alle risultanze processuali. 3.2 Il giudice distrettuale ha adeguatamente rappresentato le fonti di prova e gli argomenti logici sui quali si fonda il giudizio di responsabilità a carico degli odierni ricorrenti, mediante il richiamo agli esiti dell'attività investigativa di acquisizione di immagini del complesso commerciale in cui si è verificato l'evento furtivo, che ha consentito di individuare tre autoveicoli che, nelle prime ore della mattina, prelevavano le persone che si erano introdotte all'interno del complesso in cui si è verificato il furto e, dopo ulteriori acquisizioni di filmati di riprese a circuito chiuso, gli inquirenti sono risaliti ad un autocarro con rimorchio che era transitato nella strada adiacente l'opificio ad un orario compatibile con la conclu- sione dell'azione furtiva. Seguendo il percorso di tale autocarro utilizzando ulteriori immagini acquisite, era stato accertato che lo stesso era transitato, unitamente ai tre veicoli già osservati sul luogo del delitto, che lo scortavano, lungo il percorso autostradale. Dai riscontri sulle intestazioni dei veicoli e del rimorchio preso a noleggio, non- ché dall'incrocio delle celle telefoniche dell'area in cui si trovava il magazzino com- merciale, era stato possibile risalire agli odierni ricorrenti e in particolare allo SPE- RA LE, che è l'unico ricorrente ad avere ammesso parzialmente gli ad- debiti, e del CA MI, il quale non ha proposto appello ma ha solo richiesto che i motivi di impugnazione dello SP estendessero effetti favo- revoli anche alla sua posizione. 4. Sulla base degli argomenti della sentenza della Corte di appello si deve rico- noscere la infondatezza del ricorso proposto da FE TO, che si è limitato a riproporre prospettazioni difensive già introdotte nel giudizio di appello e disat- tese con argomenti logico giuridici del tutto congrui a fronte di patrimonio indiziario assolutamente adeguato, in quanto il FE era stato trovato in possesso di alcuni beni che erano stati sottratti nella vicenda predatoria di cui è processo ed era stato altresì accertato che, in epoca antecedente ai fatti, aveva preso a nolo l'autoarticolato utilizzato per movimentare la refurtiva. A tal riguardo improponibile è la censura sviluppata dalla difesa del ricorrente LD per la prima volta nei motivi di ricorso, non avendo lo stesso proposto 3 appello, concernente una asserita discrasia temporale tra la data e l'orario di com- missione del reato nella notte del 9 Febbraio 2020 e l'epoca in cui l'autocarro era stato visto transitare nei pressi del magazzino commerciale, che il ricorrente as- sume essere successiva di un mese, trattandosi di questione già esaminata dal giudice di primo grado, che l'aveva disattesa, mentre i motivi di appello formulati sul punto dalla difesa del FE erano stati rinunciati nel corso del giudizio. La questione sulla attendibilità della data segnata sulle immagini video regi- strate dell'autocarro non può essere riproposta in mancanza di una specifica sta- tuizione sul punto da parte del giudice di appello a seguito della rinuncia al relativo motivo, né il CA è legittimato a riproporre la questione in quanto lo stesso si era limitato a chiedere l'estensione a suo favore della impugnazione del coim- putato SP, limitatamente ai riflessi sul trattamento sanzionatorio e comun- que la difesa dello SP non aveva contestato nei propri motivi di impugna- zione in appello l'asserita discrasia temporale tra la ripresa delle immagini e la data del furto. 5. Infondata è poi la questione processuale sollevata dalla difesa del ricorrente SP LE nella parte in cui assume un difetto di vocatio in jus nei con- fronti del difensore di fiducia nominato, avendo il giudice di appello evidenziato, mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali in tema, )la irritualità della no- mina del difensore di fiducia trasmessa tramite PEC mediante -Pbsta—certficata a indirizzo non deputato, né dedicato a raccogliere la dichiarazione di nomina, così da escludersi qualsiasi inosservanza in capo all'ufficio del PM e del giudice chia- mato a costituire il rapporto processuale, in assenza di una diligente verifica della parte interessata dell'avvenuta ricezione e presa in consegna da parte del desti- natario (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014 - 01). 5.1 Le censure dello SP in punto di responsabilità sono parimenti eva- nescenti e inammissibili, avendo il giudice distrettuale escluso, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la plausibilità della ricostruzione al- ternativa proposta dallo SP la quale, oltre ad essere stata considerata in- verosimile e fantasiosa (incontro del tutto occasionale dello SP con gli altri autori del furto che gli avevano proposto una collaborazione nell'impresa per il corrispettivo di cento euro), urtava con le prove raccolte sul luogo del delitto, che evocavano la presenza di un gruppo organizzato di malviventi (almeno nove), che si erano spostati nell'hinterland milanese dalla Puglia con almeno tre autovei- coli, un auto articolato e una serie di strumenti di lavoro, che poteva contare su basisti, connivenze, canali di ricettazione e una dettagliata programmazione dell'intera azione criminale, organizzazione che contraddiceva la prospettazione di una deliberazione criminosa occasionale e sopravvenuta. 4 6. Infondate sono altresì le censure delle difese di SP e di LD con riferimento al trattamento sanzionatorio, trattandosi di censure già proposte dinanzi al giudice di appello e disattese con corretti argomenti logico-giuridici (gra- vità delle condotte, organizzazione nel reato, precedenti penali, anche specifici, particolare offensività dell'azione criminosa) e, quanto al CA neppure proponibili mediante ricorso per cassazione,atteso che lo stesso non aveva propo- sto appello avverso la sentenza di primo grado, ma si era limitato a chiedere l'ef- fetto estensivo della impugnazione proposta dallo SP;
nel ricorso per cas- sazione sollecita invece una specifica valutazione sul fatto che al CA non fossero state riconosciute in appello le circostanze attenuanti generiche, ma tale richiesta avrebbe comportato una complessiva valutazione anche dei profili sog- gettivi del reo, che il giudice di appello non aveva potuto considerare, in quanto non vi era stata impugnazione sul punto da parte dell'imputato. Quanto ai profili oggettivi del reato, da considerare ai sensi dell'art.133 comma cod.pen. ai fini della modulazione del trattamento sanzionatorio, valgono per il LD le considerazioni espresse con riferimento all'impugnazione del ricor- rente SP, in presenza di contributi all'azione criminale di rilevante portata e offensività, essendo questa caratterizzata dal rilevante numero di correi, dall'im- piego di plurimi veicoli e di strumenti necessari a neutralizzare le difese dell'opifi- cio, nonché dalla particolare offensività anche in ragione del valore economico della merce sottratta, desumibile dall'impiego di un autoarticolato, oltrechè dai profili soggettivi dei rei, elementi tutti che hanno giustificato l'applicazione di criteri sanzionatori improntati alla media della forchetta edittale. 7. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il presideOté