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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 18440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18440 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18440 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Civitavecchia, in data 16 settembre 2022, nei confronti di IL AB per il reato di guida senza patente, commesso il 20 agosto 2019, con recidiva nel biennio (la medesima violazione era stata compiuta il 14 novembre 2018). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore, affidandolo a sei motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, in data 11 luglio 2024, proceduto alla celebrazione del giudizio nonostante il difensore abbia ritualmente comunicato di aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali per il periodo compreso tra il 10 e il 12 luglio 2024; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato. La Corte territoriale non avrebbe valutato le rilevanti circostanze evidenziate dalla difesa: non sarebbe stata confermata la circostanza relativa all'asserita revoca della patente di guida ad opera dell'autorità prefettizia, non essendo stati versati agli atti del processo il relativo provvedimento del 18 giugno 2015 e l'ulteriore documentazione attestante le violazioni necessarie per la configurabilità del reato in parola;
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla prescrizione che la difesa sostiene essere maturata alla data della celebrazione del giudizio di appello;
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e meramente avversativo. 2. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione 2 del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa [Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786, ove si afferma che "nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione); Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 "Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa"]. Nel caso di specie, risulta che nessuna delle parti abbia avanzato richiesta di discussione orale e che il processo fosse, pertanto, destinato ad essere trattato in camera di consiglio, senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero;
il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti per l'ipotesi di trattazione in camera di consiglio e, infatti, il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva fatto pervenire nella cancelleria del Giudice di appello le proprie conclusioni. Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza già fissata del 4 luglio 2024. Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata). Quanto al secondo motivo di ricorso, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, 3 Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). È stato altresì costantemente precisato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, essendo sufficiente l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di polizia giudiziaria (o una nota di servizio del personale della stessa, se utilizzabile in giudizio). È sufficiente, dunque, un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfílippo, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata;
Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata;
Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 353392 del 07/06/2023, Dakir, non massinnata;
Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata;
Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata). Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione da parte dell'accusa dei verbali di accertamento delle violazioni commesse (precedente ed attuale), entrambi sottoscritti dall'imputato, la difesa non deduce neppure di aver esercitato i mezzi di impugnazione previsti in materia, per cui la Corte di merito ha correttamente ritenuto definitivo l'accertamento dell'illecito. Quanto al terzo motivo di ricorso, occorre richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in relazione al reato in oggetto, commesso in data 20 agosto 2019, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è tuttora applicabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, Ud. 12/12/2024, Polichetti, notizia di decisione). Trattandosi, nella fattispecie, di reato commesso in data 20 agosto 2019, cioè nell'ambito del periodo suindicato, occorre aggiungere il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 159 citato, dovendosi escludere che la prescrizione fosse già maturata alla data di emissione della sentenza della Corte di appello o alla imminente data della decisione della Corte di cassazione. Con riguardo, infine, al quarto motivo di ricorso, la Corte distrettuale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, non ha riconosciuto le 4 circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato, della gravità della violazione perpetrata a distanza di anni dalla revoca della patente di guida senza richiedere e/o ottenere un nuovo titolo abilitativo, della non meritevolezza di ulteriori riduzioni alla luce dell'entità esigua della sanzione stabilita dal Tribunale, dei precedenti penali. Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente non ha indicato fattori positivi a suo favore, tali da giustificare il riconoscimento di dette attenuanti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il P nte
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18440 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Civitavecchia, in data 16 settembre 2022, nei confronti di IL AB per il reato di guida senza patente, commesso il 20 agosto 2019, con recidiva nel biennio (la medesima violazione era stata compiuta il 14 novembre 2018). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore, affidandolo a sei motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, in data 11 luglio 2024, proceduto alla celebrazione del giudizio nonostante il difensore abbia ritualmente comunicato di aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali per il periodo compreso tra il 10 e il 12 luglio 2024; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato. La Corte territoriale non avrebbe valutato le rilevanti circostanze evidenziate dalla difesa: non sarebbe stata confermata la circostanza relativa all'asserita revoca della patente di guida ad opera dell'autorità prefettizia, non essendo stati versati agli atti del processo il relativo provvedimento del 18 giugno 2015 e l'ulteriore documentazione attestante le violazioni necessarie per la configurabilità del reato in parola;
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla prescrizione che la difesa sostiene essere maturata alla data della celebrazione del giudizio di appello;
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e meramente avversativo. 2. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione 2 del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa [Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786, ove si afferma che "nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione); Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 "Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa"]. Nel caso di specie, risulta che nessuna delle parti abbia avanzato richiesta di discussione orale e che il processo fosse, pertanto, destinato ad essere trattato in camera di consiglio, senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero;
il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti per l'ipotesi di trattazione in camera di consiglio e, infatti, il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva fatto pervenire nella cancelleria del Giudice di appello le proprie conclusioni. Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza già fissata del 4 luglio 2024. Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata). Quanto al secondo motivo di ricorso, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, 3 Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). È stato altresì costantemente precisato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, essendo sufficiente l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di polizia giudiziaria (o una nota di servizio del personale della stessa, se utilizzabile in giudizio). È sufficiente, dunque, un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfílippo, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata;
Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata;
Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata;
Sez. 7, ord. n. 353392 del 07/06/2023, Dakir, non massinnata;
Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata;
Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata). Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione da parte dell'accusa dei verbali di accertamento delle violazioni commesse (precedente ed attuale), entrambi sottoscritti dall'imputato, la difesa non deduce neppure di aver esercitato i mezzi di impugnazione previsti in materia, per cui la Corte di merito ha correttamente ritenuto definitivo l'accertamento dell'illecito. Quanto al terzo motivo di ricorso, occorre richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in relazione al reato in oggetto, commesso in data 20 agosto 2019, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è tuttora applicabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, Ud. 12/12/2024, Polichetti, notizia di decisione). Trattandosi, nella fattispecie, di reato commesso in data 20 agosto 2019, cioè nell'ambito del periodo suindicato, occorre aggiungere il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 159 citato, dovendosi escludere che la prescrizione fosse già maturata alla data di emissione della sentenza della Corte di appello o alla imminente data della decisione della Corte di cassazione. Con riguardo, infine, al quarto motivo di ricorso, la Corte distrettuale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, non ha riconosciuto le 4 circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato, della gravità della violazione perpetrata a distanza di anni dalla revoca della patente di guida senza richiedere e/o ottenere un nuovo titolo abilitativo, della non meritevolezza di ulteriori riduzioni alla luce dell'entità esigua della sanzione stabilita dal Tribunale, dei precedenti penali. Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente non ha indicato fattori positivi a suo favore, tali da giustificare il riconoscimento di dette attenuanti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il P nte