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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2826/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2826/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DE NT NI GI
e
ST RA (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
RO RA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Collesalvetti (LI) in data 01/06/2013 e che dalla loro unione è nata la figlia a Livorno il 21/02/2006. Con provvedimento in data 02/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ST RA, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Collesalvetti (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Collesalvetti (LI) in data 01/06/2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n.8 P.1 Serie anno 2013. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Collesalvetti (LI), Via F.lli Rosselli n. 46, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare Pt_1 con la figlia Su accordo dei coniugi il sig. LL potrà ivi mantenere la propria residenza.
3) Saranno a carico esclusivo della sig.ra e utenze relative alla casa coniugale, Pt_1 la TARI e le spese condominiali ordinarie, mentre quelle straordinarie che dovessero essere deliberate saranno corrisposte delle parti in misura del 50% ciascuno.
4) Le parti dichiarano che il mutuo ipotecario contratto con la Banca BNL per l'acquisto della casa coniugale, sebbene formalmente intestato al solo sig. LL, è un debito comune delle parti e la Sig.ra ne riconosce la debenza pari al Pt_1
50%. Il mutuo, pertanto, sarà a carico dei coniugi in misura del 50% ciascuno, sino alla sua estinzione. Le parti concordano che nel caso in cui l'immobile dovesse essere venduto il ricavato della vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo ipotecario e che la somma residua sarà ripartita in misura del 50% ciascuno.
5) Il sig. LL corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 a Pt_1 titolo di contributo al suo mantenimento e la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di
6) Ferme restando le statuizioni dei punti 4 e 5 che precedono, che sanciscono le debenze reciproche dei coniugi, le parti concordano quale modalità del pagamento del contributo al mantenimento di che venga effettuato dal Sig. LL, anziché mediante versamento diretto alla moglie, mediante il versamento alla Banca BNL del 50% della rata del mutuo ipotecario di spettanza della sig.ra Le parti Pt_1 concordano che la differenza pari ad € 25,00 mensili verrà lasciata alla Sig.ra come contributo del marito al pagamento della TARI, sino a quando lo Pt_1 stesso non trasferirà la propria residenza. Ciò sino a quando sarà dovuto dal LL il contributo al mantenimento di e la sig.ra arà titolare del diritto alla Pt_1 percezione, quale genitore convivente. Le parti, quindi, sin d'ora pattuiscono che quando diverrà economicamente autosufficiente, con eliminazione del contributo al suo mantenimento a carico del padre, o nel caso in cui il mantenimento fosse erogato a lei personalmente, su accordo delle parti o in forza di provvedimento del Tribunale, il mutuo sarà versato dai coniugi in misura del 50% ciascuno. Sottoscrive il presente atto anche la figlia maggiorenne, per Persona_2 accettazione del punto.
7) Tutte le spese straordinarie occorrenti per la figlia, come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico/sportive, saranno a carico de sig. LL in misura del 80% e della sig.ra in misura del 20%. Tutte le spese sopra indicate, ad eccezione di quelle Pt_1 scolastiche ed urgenti, come da citato protocollo Consiglio Nazionale Forense, dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi e documentate. La quota parte di ciascun genitore delle spese sopra indicate, occorrenti e/o concordate tra gli stessi, sarà rimborsata al genitore che la ha anticipata entro 10 giorni dal giorno in cui sono state richieste. L'accordo a sostenere tali spese, laddove necessario, dovrà essere espresso mediante messaggio whatsapp o e-mail. Qualora non intervenga espresso diniego entro gg. 10 dalla richiesta, l'autorizzazione si darà per avvenuta.
8) L'assegno unico spettante per sarà percepito dal sig. LL.
9) Resta a carico del sig. LL il pagamento del finanziamento dallo stesso contratto con la Santender, sino alla sua estinzione.
10) Le spese veterinarie occorrenti per il cane della famiglia saranno sostenute dal Sig. LL.
11) La vettura tg Toyota Yaris tg BV030RX, di proprietà del LL, resterà in uso alla moglie che si farà carico delle relative spese di assicurazione, bollo, revisione e, comunque, di ogni spesa occorrente per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
12) Le sopra indicate condizioni avranno efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2826/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DE NT NI GI
e
ST RA (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
RO RA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Collesalvetti (LI) in data 01/06/2013 e che dalla loro unione è nata la figlia a Livorno il 21/02/2006. Con provvedimento in data 02/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ST RA, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Collesalvetti (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Collesalvetti (LI) in data 01/06/2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n.8 P.1 Serie anno 2013. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Collesalvetti (LI), Via F.lli Rosselli n. 46, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare Pt_1 con la figlia Su accordo dei coniugi il sig. LL potrà ivi mantenere la propria residenza.
3) Saranno a carico esclusivo della sig.ra e utenze relative alla casa coniugale, Pt_1 la TARI e le spese condominiali ordinarie, mentre quelle straordinarie che dovessero essere deliberate saranno corrisposte delle parti in misura del 50% ciascuno.
4) Le parti dichiarano che il mutuo ipotecario contratto con la Banca BNL per l'acquisto della casa coniugale, sebbene formalmente intestato al solo sig. LL, è un debito comune delle parti e la Sig.ra ne riconosce la debenza pari al Pt_1
50%. Il mutuo, pertanto, sarà a carico dei coniugi in misura del 50% ciascuno, sino alla sua estinzione. Le parti concordano che nel caso in cui l'immobile dovesse essere venduto il ricavato della vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo ipotecario e che la somma residua sarà ripartita in misura del 50% ciascuno.
5) Il sig. LL corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 a Pt_1 titolo di contributo al suo mantenimento e la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di
6) Ferme restando le statuizioni dei punti 4 e 5 che precedono, che sanciscono le debenze reciproche dei coniugi, le parti concordano quale modalità del pagamento del contributo al mantenimento di che venga effettuato dal Sig. LL, anziché mediante versamento diretto alla moglie, mediante il versamento alla Banca BNL del 50% della rata del mutuo ipotecario di spettanza della sig.ra Le parti Pt_1 concordano che la differenza pari ad € 25,00 mensili verrà lasciata alla Sig.ra come contributo del marito al pagamento della TARI, sino a quando lo Pt_1 stesso non trasferirà la propria residenza. Ciò sino a quando sarà dovuto dal LL il contributo al mantenimento di e la sig.ra arà titolare del diritto alla Pt_1 percezione, quale genitore convivente. Le parti, quindi, sin d'ora pattuiscono che quando diverrà economicamente autosufficiente, con eliminazione del contributo al suo mantenimento a carico del padre, o nel caso in cui il mantenimento fosse erogato a lei personalmente, su accordo delle parti o in forza di provvedimento del Tribunale, il mutuo sarà versato dai coniugi in misura del 50% ciascuno. Sottoscrive il presente atto anche la figlia maggiorenne, per Persona_2 accettazione del punto.
7) Tutte le spese straordinarie occorrenti per la figlia, come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico/sportive, saranno a carico de sig. LL in misura del 80% e della sig.ra in misura del 20%. Tutte le spese sopra indicate, ad eccezione di quelle Pt_1 scolastiche ed urgenti, come da citato protocollo Consiglio Nazionale Forense, dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi e documentate. La quota parte di ciascun genitore delle spese sopra indicate, occorrenti e/o concordate tra gli stessi, sarà rimborsata al genitore che la ha anticipata entro 10 giorni dal giorno in cui sono state richieste. L'accordo a sostenere tali spese, laddove necessario, dovrà essere espresso mediante messaggio whatsapp o e-mail. Qualora non intervenga espresso diniego entro gg. 10 dalla richiesta, l'autorizzazione si darà per avvenuta.
8) L'assegno unico spettante per sarà percepito dal sig. LL.
9) Resta a carico del sig. LL il pagamento del finanziamento dallo stesso contratto con la Santender, sino alla sua estinzione.
10) Le spese veterinarie occorrenti per il cane della famiglia saranno sostenute dal Sig. LL.
11) La vettura tg Toyota Yaris tg BV030RX, di proprietà del LL, resterà in uso alla moglie che si farà carico delle relative spese di assicurazione, bollo, revisione e, comunque, di ogni spesa occorrente per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
12) Le sopra indicate condizioni avranno efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra