Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, nella persona del giudice dott. Maria Rosaria
Elmino in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza di discussione dell'11marzo
2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24028/2022 – R.G.L. ed avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
NE IO ([...]) rappresentato e difeso dagli avv.ti
Luciano Anastasio e Michelina Ruggiero in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliato presso lo studio dei difensori in Napoli alla Via Nazionale n.66;
Ricorrente
E
NUOVA IDEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.12.2022 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 1215/2022 emesso il 2.11.2022 dal Tribunale di Napoli e notificato in data 23.11.2022 con il quale si intimava all'opponente il pagamento in favore di Nuova Idea srl della somma di euro 671,02 a titolo di (differenza per) pagamento indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo ed oltre spese, con attribuzione.
L'opponente premetteva di essere stato assunto da Nuova Idea srl con contratto di lavoro sottoscritto in data 16.12.2020 con la mansione di addetto alle pulizie,
che la società opposta aveva omesso di corrispondergli la puntuale, corretta e completa retribuzione, come specificato in ricorso (in particolare non gli aveva corrisposto l'anzianità forfettaria, l'indennità di accordo integrativo regionale Campania settore pulizie, i ticket restaurant;
la corretta paga base prevista dal CCNL e dalle tabelle ministeriali vigenti per il personale addetto alle pulizie); che pertanto, in data 04.03.2021, aveva presentato le proprie dimissioni per giusta causa.
Lamentava che all'atto del recesso la società datrice gli aveva ingiustamente decurtato dall'ultima busta paga – a titolo di indennità di mancato preavviso - una somma pari ad € 335.51.
Assumeva la sussistenza di giusta causa del proprio recesso, attesa la circostanza che la datrice non gli aveva corrisposto tutte le somme spettanti ed innanzi indicate se non successivamente al termine del rapporto, per cui il decreto ingiuntivo contenente la propria condanna al pagamento – sempre a titolo di indennità di mancato preavviso – della ulteriore somma di euro 671.02 era da ritenersi illegittimo e, pertanto, doveva essere revocato.
Formulava altresì domanda riconvenzionale di condanna della Nuova Idea srl alla restituzione della somma già trattenuta, per il medesimo titolo, pari ad euro 335.51
(cfr. supra).
Concludeva pertanto chiedendo: “…preliminarmente non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1215/2022 n. RG 16463/2022 emesso in data
02/11/2022, pubblicato in data 03/11/2022, da Codesta Autorità in persona del
GL Dott.ssa Elmino, notificato in data 23/11/2022; - accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di parte ricorrente per i motivi di cui all'opposizione e conseguentemente disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che parte opponente non è debitrice di parte opposta per alcuna somma;
- in via riconvenzionale, accertati gli inadempimenti contrattuali e la conseguente genuinità delle dimissioni per giusta causa del sig. PP Antonio, condannare
Nuova Idea srl alla restituzione delle somme indebitamente decurtate nella busta paga di marzo 2021, stante l'illegittimità della trattenuta operata, pari ad € 335.51 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della cessazione del rapporto a quella del soddisfo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del procedimento con distrazione in favore dei procuratori antistatario”.
Benchè ritualmente citata (a seguito di rinnovazione della notifica presso l'indirizzo pec del difensore costituito nella fase monitoria, autorizzata dal giudicante per mancato rispetto del termine a comparire in riferimento alla prima notifica, cfr. in atti), Nuova Idea s.r.l non si costituiva, rimanendo contumace.
Il Giudice, attesa la natura documentale della causa, rinviava per la discussione all'udienza odierna, alla quale – udito il difensore di parte opponente – decideva come da sentenza contestuale depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso è solo parzialmente fondato alla stregua dei motivi espressi dalla presente motivazione.
Il punto controverso è costituito dalla dedotta illegittimità della condanna di parte opposta al versamento della somma di euro 671,02, portata dal decreto ingiuntivo opposto, a titolo di (ulteriore differenza per) indennità di mancato preavviso, per essersi il lavoratore dimesso senza concedere il termine contrattuale di preavviso al datore di lavoro Nuova Idea srl.
Il ricorrente, difatti, ha contestato la debenza di tale somma allegando che le proprie dimissioni erano fondate su “giusta causa”, consistente nel mancato tempestivo pagamento integrale delle retribuzioni e somme dovutegli, così come indicate in narrativa (cfr. supra).
In punto di diritto va innanzitutto evidenziato che la giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. ricorre allorchè sia configurabile una circostanza che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto;
tale causa, ad avviso della consolidata giurisprudenza, deve pertanto concretamente manifestarsi in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva ed intrinseca gravità, e non invece solo valutate “soggettivamente” gravi dal lavoratore, trattandosi di eventualità del tutto incompatibili con la permanenza del lavoratore nel posto già occupato durante il termine prescritto dalla legge.
Con particolare riferimento, poi, al mancato o al ritardato pagamento delle retribuzioni, la Suprema Corte ha precisato in molteplici occasioni che la giusta causa di dimissioni sussiste in caso di reiterato inadempimento datoriale al pagamento delle retribuzioni, dovendosi escludere pertanto che essa possa ricorrere in caso di inadempimento occasionale e/o di breve durata.
Nella fattispecie deve innanzitutto rilevarsi che parte ricorrente ha allegato soltanto vagamente e genericamente (cfr. ricorso) di avere percepito alle rispettive scadenze i propri emolumenti retributivi in misura più ridotta e parziale rispetto alle somme invece spettantegli, non procedendo tuttavia ad alcuna quantificazione di tali somme e, prima ancora, allo rispettiva imputazione di ciascuna di esse, sostenendo che tale ritardato pagamento (che sarebbe avvenuto solo dopo l'esito del rapporto, in data
16.3.2021) avrebbe determinato la sussistenza della descritta “giusta causa” di dimissioni.
Deve rilevarsi che dall'estratto conto prodotto in atti risulta che le somme relative agli stipendi di dicembre 2020 e gennaio 2021 sono state comunque accreditate sul conto del lavoratore, nel primo caso, con solo quattro giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato (19 febbraio), e nel secondo caso, tempestivamente (12 gennaio).
Difatti l'art 18 del CCNL (cfr. in atti) sancisce, nella parte qui d'interesse, che : “Nel caso l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al 1° comma;
inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
Pertanto si ricava che la condizione che consentirebbe il recesso per giusta causa del lavoratore e che gli dà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso è esclusivamente quella di un ritardo dell'intero emolumento appositamente 'qualificato' dalle parti collettive, e cioè concordemente fissato in 'oltre' 15 giorni.
Pertanto, nella fattispecie, non sussiste evidentemente alcun inadempimento notevole e grave, quale il ritardato pagamento, oltre il termine prescritto, dell'intera retribuzione dovuta al lavoratore, essendo stati dedotti invece pagamenti “parziali” del dovuto, comunque avvenuti entro i termini ovvero a brevissima distanza dalle rispettive scadenze. Le inadempienze poste a base del recesso del lavoratore non appaiono difatti sussistenti se non in parte del tutto residuale, sicchè esse non possono ritenersi tali da comportare l'impossibilità della prosecuzione, neppure temporanea e provvisoria– e per il limitato periodo di preavviso – del rapporto di lavoro.
Deve pertanto ritenersi non sussistere nella concreta fattispecie una giusta causa di dimissioni.
Inoltre, l'art. 57 CCNL stabilisce che il termine di preavviso deve essere di “7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso”, precisando anche che “I termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese”.
Nel caso in esame il lavoratore si è dimesso in data 2.3.2021 (cfr. in atti), laddove invece avrebbe dovuto risolvere il rapporto non prima del 22.3.2021 (7 giorni a partire dal 15 marzo, data di decorrenza del preavviso).
Consegue pertanto da quanto innanzi indicato innanzitutto il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di euro 335,51 trattenute dal datore di lavoro nella busta paga di marzo 2021.
Per quanto riguarda invece l'opposizione al decreto ingiuntivo deve rilevarsi che sicuramente l'assenza di giusta causa di dimissioni fonda il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento della predetta indennità sostitutiva, ai sensi del disposto di cui agli art. 2918 e 2919 c.c.
Tale credito, di pronta liquidazione in quanto rilevabile dai dati documentali (statini paga) in atti, deve essere tuttavia quantificato in misura più ridotta rispetto a quanto risulta dal decreto monitorio, e cioè in complessivi euro 958,60 lorde (euro 47.93 di paga giornaliera per n. 26 gg lavorativi), somma dalla quale deve essere detratto quanto a detto titolo già trattenuto al lavoratore nella busta paga marzo 2021 (euro
335,51).
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e parte opponente va condannata al pagamento in favore della Nuova Idea srl della complessiva somma di euro 623,09 al lordo delle ritenute di legge a titolo differenze per indennità di mancato preavviso.
Nulla per le spese, atteso il solo parziale accoglimento dell'opposizione e la contumacia di parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società opposta della somma complessiva lorda di euro 623,09 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
b)Rigetta la proposta riconvenzionale;
c) Nulla per le spese di lite
Napoli, 11 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino