TAR
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01059/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00165 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01059/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1059 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore pro tempore di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento del decreto del Questore di Bergamo, Cat.-OMISSIS-, emesso in data 24 aprile 2024
e comunicato all'interessato il 24 settembre 2024. N. 01059/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, cittadino tunisino, nato il [...], entrò irregolarmente in
Italia il 26 luglio 2022 come minore non accompagnato, ottenne un permesso di soggiorno per minore età, rilasciato in data 22 agosto 2022 dalla Questura di Udine e scaduto il 12 dicembre 2022, quattro mesi e sedici giorni dopo, al compimento della maggiore età, e inoltrò in data 3 gennaio 2023 domanda di conversione del permesso soggiorno da minore età a motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione.
2. In data 29 novembre 2023 la questura di Bergamo notificò all'-OMISSIS- il preavviso di rigetto della sua istanza, in cui si rilevava, in particolare, il difetto di un idoneo affidamento e, altresì, del parere favorevole del Comitato Minori ai sensi dell'art. 32 comma 1 bis del d.lgs. 286/1998: non pervenendo alcun documento utile, con il provvedimento in epigrafe impugnato, di data 24 aprile 2024, la Questura di
Bergamo ha archiviato l'istanza di conversione dopo aver appunto verificato che
“l'interessato non ha integrato con la documentazione richiesta”.
3.1. Avverso il diniego è stato proposto il ricorso in esame, rubricato nell'illegittimità del decreto del questore di Bergamo per violazione degli artt. 32, comma 1 e 1 bis, e
5, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.), dell'art. 8 CEDU, nonché per eccesso di potere avuto riguardo alla condizione di minore affidato ai servizi sociali N. 01059/2024 REG.RIC.
ed al grado di integrazione conseguito con il lavoro e all'inevitabile affievolimento dei rapporti con il paese di provenienza.
3.2. Anzitutto, non sarebbe stato necessaria la documentazione richiesta, poiché il ricorrente rientrerebbe tra i “minori comunque affidati” ex art. 32, comma 1, del
T.U.I., in quanto affidato al Comune di Bergamo con provvedimento del Tribunale dei minori: e a tale categoria non si applicherebbe il comma 1-ter del citato art. 32 e non sarebbe dunque richiesto il parere del Comitato dei minori.
3.3. In ogni caso, tale parere sarebbe endoprocedimentale e non vincolante.
La Questura potrebbe richiederlo autonomamente al Ministero, e la sua mancanza non impedirebbe che quella valuti l'istanza, anche tenendo conto dell'integrazione sociale e lavorativa dello straniero.
3.4.1. Invero, in specie il ricorrente avrebbe prodotto contratti di lavoro, nonché la prova del possesso di un reddito adeguato, avrebbe dimostrato un'adeguata conoscenza della lingua italiana, e l'assenza di precedenti penali o di polizia.
3.4.2. Ebbene, la Questura avrebbe dovuto considerare tali elementi, svolgere un'adeguata istruttoria sulla integrazione dello -OMISSIS-, e se necessario, chiedere direttamente il parere al Ministero.
4.1. Ebbene, questa Sezione ha respinto con l'ordinanza 12/03/2025, n. -OMISSIS-,
l'istanza cautelare proposta, ritenendo infondato il ricorso, in quanto lo stesso «non sembra tener conto di quanto attualmente stabilito in materia dall'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 286/1998 (quale novellato dall'art. 4 bis del d.l. 10 marzo 2023, n. 20), non risultando, sulla base degli elementi in atti, che lo straniero nella minore età sia stato affidato ex art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sia stato sottoposto a tutela,
e comunque abbia ottenuto il richiesto parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del ripetuto d. lgs. 286/1998 (ora, ex d.P.R. 27 dicembre
2023, n. 231, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione), parere che spetta all'interessato N. 01059/2024 REG.RIC.
richiedere, ex art. 14 bis del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: fermo restando che attualmente il permesso di soggiorno di cui all'art. 32, I comma, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente».
Inoltre, «anche a voler ipotizzare che la questura, pur in difetto dei rammentati presupposti, potesse discrezionalmente rilasciare il predetto permesso annuale, il diniego sembra anche sotto questo profilo legittimo, per le motivate considerazioni, contenute nel provvedimento impugnato, per cui il ricorrente ha fatto ingresso in Italia
“solo sette mesi prima del compimento della maggiore età” (ma, in realtà, meno di cinque), mentre, sotto il profilo dell'inserimento sociale, “egli ha documentato di aver frequentato unicamente un percorso di pre-alfabetizzazione nell'anno 2022 finalizzato all'apprendimento della lingua italiana, con frequenza di sole 12 ore sulle 30 previste”,
e non ha “dimostrato di avere uno stabile domicilio, allegando un'ospitalità della durata di solo un mese”».
Infine va evidenziato che «la condotta dello -OMISSIS-, successiva al compimento della maggiore età, non può essere evidentemente considerata in relazione ad un permesso da rilasciare in riferimento alla sua situazione al compimento della maggiore età stessa».
4.2. Poiché parte ricorrente non ha presentato nuovi argomenti difensivi, il Collegio ritiene che l'infondatezza del ricorso, già affermata nel provvedimento cautelare, possa trovare conferma nella presente fase, con gli stessi argomenti già esposti.
4.3.1. Pare comunque opportuno evidenziare che ex art. 14 bis citato, l'onere di richiedere il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricade, in difetto di un'indicazione esplicita, e secondo un'interpretazione logica, sull'ex minore straniero non accompagnato, ove altri non vi provveda, di propria iniziativa o su sollecitazione dell'interessato. N. 01059/2024 REG.RIC.
4.3.2. È lo straniero, infatti, raggiunta la maggiore età, a sapere se intenda richiedere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per il quale il parere è richiesto, ed è quindi su di lui che incombe di avviare il relativo procedimento.
4.3.3. È ancora questi che trae vantaggio dall'acquisizione del parere ed è dunque colui che, secondo un principio di autoresponsabilità, più di chiunque altro deve attivarsi per ottenere lo stesso parere; è, ancora, lui che dispone dei documenti che devono o possono essere allegati, giusta art. 14 bis, II comma, alla richiesta del parere (copia del passaporto e del permesso di soggiorno, la documentazione attestante “il percorso di integrazione sociale svolto”, oltre ad “ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere”), ed è quindi ragionevole che sia lui ad essere investito dell'onere di trasmetterla, nell'inerzia di altri.
4.3.4. Ciò, giova ribadire, non significa che la domanda non possa essere formalmente presentata da altri, in sostituzione dell'interessato, ma che, in difetto di tale intervento,
l'omissione farà necessariamente carico all'ex minore, e non ad altri soggetti, neppure nominati dalla norma: certamente non alla questura, cui in generale non spetta di ricercare i documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 spese generali 15% e ulteriori accessori in quanto dovuti N. 01059/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 01059/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00165 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01059/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1059 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore pro tempore di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento del decreto del Questore di Bergamo, Cat.-OMISSIS-, emesso in data 24 aprile 2024
e comunicato all'interessato il 24 settembre 2024. N. 01059/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, cittadino tunisino, nato il [...], entrò irregolarmente in
Italia il 26 luglio 2022 come minore non accompagnato, ottenne un permesso di soggiorno per minore età, rilasciato in data 22 agosto 2022 dalla Questura di Udine e scaduto il 12 dicembre 2022, quattro mesi e sedici giorni dopo, al compimento della maggiore età, e inoltrò in data 3 gennaio 2023 domanda di conversione del permesso soggiorno da minore età a motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione.
2. In data 29 novembre 2023 la questura di Bergamo notificò all'-OMISSIS- il preavviso di rigetto della sua istanza, in cui si rilevava, in particolare, il difetto di un idoneo affidamento e, altresì, del parere favorevole del Comitato Minori ai sensi dell'art. 32 comma 1 bis del d.lgs. 286/1998: non pervenendo alcun documento utile, con il provvedimento in epigrafe impugnato, di data 24 aprile 2024, la Questura di
Bergamo ha archiviato l'istanza di conversione dopo aver appunto verificato che
“l'interessato non ha integrato con la documentazione richiesta”.
3.1. Avverso il diniego è stato proposto il ricorso in esame, rubricato nell'illegittimità del decreto del questore di Bergamo per violazione degli artt. 32, comma 1 e 1 bis, e
5, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.), dell'art. 8 CEDU, nonché per eccesso di potere avuto riguardo alla condizione di minore affidato ai servizi sociali N. 01059/2024 REG.RIC.
ed al grado di integrazione conseguito con il lavoro e all'inevitabile affievolimento dei rapporti con il paese di provenienza.
3.2. Anzitutto, non sarebbe stato necessaria la documentazione richiesta, poiché il ricorrente rientrerebbe tra i “minori comunque affidati” ex art. 32, comma 1, del
T.U.I., in quanto affidato al Comune di Bergamo con provvedimento del Tribunale dei minori: e a tale categoria non si applicherebbe il comma 1-ter del citato art. 32 e non sarebbe dunque richiesto il parere del Comitato dei minori.
3.3. In ogni caso, tale parere sarebbe endoprocedimentale e non vincolante.
La Questura potrebbe richiederlo autonomamente al Ministero, e la sua mancanza non impedirebbe che quella valuti l'istanza, anche tenendo conto dell'integrazione sociale e lavorativa dello straniero.
3.4.1. Invero, in specie il ricorrente avrebbe prodotto contratti di lavoro, nonché la prova del possesso di un reddito adeguato, avrebbe dimostrato un'adeguata conoscenza della lingua italiana, e l'assenza di precedenti penali o di polizia.
3.4.2. Ebbene, la Questura avrebbe dovuto considerare tali elementi, svolgere un'adeguata istruttoria sulla integrazione dello -OMISSIS-, e se necessario, chiedere direttamente il parere al Ministero.
4.1. Ebbene, questa Sezione ha respinto con l'ordinanza 12/03/2025, n. -OMISSIS-,
l'istanza cautelare proposta, ritenendo infondato il ricorso, in quanto lo stesso «non sembra tener conto di quanto attualmente stabilito in materia dall'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 286/1998 (quale novellato dall'art. 4 bis del d.l. 10 marzo 2023, n. 20), non risultando, sulla base degli elementi in atti, che lo straniero nella minore età sia stato affidato ex art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sia stato sottoposto a tutela,
e comunque abbia ottenuto il richiesto parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del ripetuto d. lgs. 286/1998 (ora, ex d.P.R. 27 dicembre
2023, n. 231, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione), parere che spetta all'interessato N. 01059/2024 REG.RIC.
richiedere, ex art. 14 bis del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: fermo restando che attualmente il permesso di soggiorno di cui all'art. 32, I comma, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente».
Inoltre, «anche a voler ipotizzare che la questura, pur in difetto dei rammentati presupposti, potesse discrezionalmente rilasciare il predetto permesso annuale, il diniego sembra anche sotto questo profilo legittimo, per le motivate considerazioni, contenute nel provvedimento impugnato, per cui il ricorrente ha fatto ingresso in Italia
“solo sette mesi prima del compimento della maggiore età” (ma, in realtà, meno di cinque), mentre, sotto il profilo dell'inserimento sociale, “egli ha documentato di aver frequentato unicamente un percorso di pre-alfabetizzazione nell'anno 2022 finalizzato all'apprendimento della lingua italiana, con frequenza di sole 12 ore sulle 30 previste”,
e non ha “dimostrato di avere uno stabile domicilio, allegando un'ospitalità della durata di solo un mese”».
Infine va evidenziato che «la condotta dello -OMISSIS-, successiva al compimento della maggiore età, non può essere evidentemente considerata in relazione ad un permesso da rilasciare in riferimento alla sua situazione al compimento della maggiore età stessa».
4.2. Poiché parte ricorrente non ha presentato nuovi argomenti difensivi, il Collegio ritiene che l'infondatezza del ricorso, già affermata nel provvedimento cautelare, possa trovare conferma nella presente fase, con gli stessi argomenti già esposti.
4.3.1. Pare comunque opportuno evidenziare che ex art. 14 bis citato, l'onere di richiedere il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricade, in difetto di un'indicazione esplicita, e secondo un'interpretazione logica, sull'ex minore straniero non accompagnato, ove altri non vi provveda, di propria iniziativa o su sollecitazione dell'interessato. N. 01059/2024 REG.RIC.
4.3.2. È lo straniero, infatti, raggiunta la maggiore età, a sapere se intenda richiedere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per il quale il parere è richiesto, ed è quindi su di lui che incombe di avviare il relativo procedimento.
4.3.3. È ancora questi che trae vantaggio dall'acquisizione del parere ed è dunque colui che, secondo un principio di autoresponsabilità, più di chiunque altro deve attivarsi per ottenere lo stesso parere; è, ancora, lui che dispone dei documenti che devono o possono essere allegati, giusta art. 14 bis, II comma, alla richiesta del parere (copia del passaporto e del permesso di soggiorno, la documentazione attestante “il percorso di integrazione sociale svolto”, oltre ad “ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere”), ed è quindi ragionevole che sia lui ad essere investito dell'onere di trasmetterla, nell'inerzia di altri.
4.3.4. Ciò, giova ribadire, non significa che la domanda non possa essere formalmente presentata da altri, in sostituzione dell'interessato, ma che, in difetto di tale intervento,
l'omissione farà necessariamente carico all'ex minore, e non ad altri soggetti, neppure nominati dalla norma: certamente non alla questura, cui in generale non spetta di ricercare i documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 spese generali 15% e ulteriori accessori in quanto dovuti N. 01059/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 01059/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.