Articolo 5 della Legge 10 aprile 1974, n. 137
Articolo 4
Versione
22 maggio 1974
Art. 5.
Le spese per le mense aziendali saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.
Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1 settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 maggio 1974