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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, RE
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1086/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio,industria,agricoltura E Artigianato Di N - 80014190633
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18109/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230093417110000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6444/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di pagamento n. 07120230093417110000, per € 157,63, per diritti camerali 2019 per la società Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 & c.
A fondamento del ricorso sollevava le seguenti eccezioni:
1. la mancata applicazione art. 3 c.3 e 7, comma 1, l. 241/90;
2. l'omessa preventiva escussione del patrimonio societario art.2304 c.c.
3. l'intervenuta decadenza per la notifica della cartella di pagamento;
4. l'applicazione dell'art. 53 e art. 113 costituzione, modalità di applicazione dei compensi e spese per la riscossione;
5. l'intervenuta prescrizione quinquennale;
6. l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON (Ader) che eccepiva la carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello il contribuente censura diffusamente la sentenza impugnata ed, in particolare, con il primo motivo si denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di appello il contribuente denuncia l'illegittimità della sentenza in quanto non accoglieva l'eccezione di preventiva escussione del patrimonio societario art. 2304 c.c. poiché l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta in violazione del beneficium excussionis.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della sentenza impugnata e immune da censure e, pertanto, va confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Dall'esame della cartella impugnata si evince agevolmente la congruità della motivazione in essa contenuta con riferimento al tributo oggetto di tassazione e all'anno di riferimento, elementi sufficienti a comprendere le ragioni della richiesta di pagamento del tributo e l'anno di riferimento.
Non si comprende, poi, la denunciata omessa notifica di atti prodromici in quanto -trattandosi di mera liquidazione di importi dovuti – nulla doveva essere anticipato al contribuente. Va, altresì, respinta l'eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con orientamento condivisibile, ha precisato che il diritto camerale può essere assimilato a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c. n. 4 il quale prevede una prescrizione quinquennale.
E' agevole osservare che tali tributi non richiedono una valutazione autonoma per ogni anno finalizzata a verificare la configurabilità dei presupposti d'imposta, essendo sufficiente, per giustificare l'obbligo di pagamento del tributo, la mera iscrizione della società nel registro delle imprese.
La normativa di riferimento non prevede, infatti, il riesame periodico dei requisiti poiché è onere dell'impresa richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio nel momento in cui non ci sono più le ragioni per mantenere l'iscrizione, al fine di cessare il pagamento del diritto camerale previsto dalla L. n.
580/1993, art. 18.
Il diritto camerale oggetto del contenzioso è relativo all'anno 2019, ragion per cui, al momento della notifica dell'atto impugnato, non risulta maturata la prescrizione per il credito richiesto.
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni, l'appello va accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello NA l'appellante contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310, 00 oltre accessori
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, RE
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1086/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio,industria,agricoltura E Artigianato Di N - 80014190633
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18109/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230093417110000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6444/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di pagamento n. 07120230093417110000, per € 157,63, per diritti camerali 2019 per la società Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 & c.
A fondamento del ricorso sollevava le seguenti eccezioni:
1. la mancata applicazione art. 3 c.3 e 7, comma 1, l. 241/90;
2. l'omessa preventiva escussione del patrimonio societario art.2304 c.c.
3. l'intervenuta decadenza per la notifica della cartella di pagamento;
4. l'applicazione dell'art. 53 e art. 113 costituzione, modalità di applicazione dei compensi e spese per la riscossione;
5. l'intervenuta prescrizione quinquennale;
6. l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON (Ader) che eccepiva la carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello il contribuente censura diffusamente la sentenza impugnata ed, in particolare, con il primo motivo si denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di appello il contribuente denuncia l'illegittimità della sentenza in quanto non accoglieva l'eccezione di preventiva escussione del patrimonio societario art. 2304 c.c. poiché l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta in violazione del beneficium excussionis.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della sentenza impugnata e immune da censure e, pertanto, va confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Dall'esame della cartella impugnata si evince agevolmente la congruità della motivazione in essa contenuta con riferimento al tributo oggetto di tassazione e all'anno di riferimento, elementi sufficienti a comprendere le ragioni della richiesta di pagamento del tributo e l'anno di riferimento.
Non si comprende, poi, la denunciata omessa notifica di atti prodromici in quanto -trattandosi di mera liquidazione di importi dovuti – nulla doveva essere anticipato al contribuente. Va, altresì, respinta l'eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con orientamento condivisibile, ha precisato che il diritto camerale può essere assimilato a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c. n. 4 il quale prevede una prescrizione quinquennale.
E' agevole osservare che tali tributi non richiedono una valutazione autonoma per ogni anno finalizzata a verificare la configurabilità dei presupposti d'imposta, essendo sufficiente, per giustificare l'obbligo di pagamento del tributo, la mera iscrizione della società nel registro delle imprese.
La normativa di riferimento non prevede, infatti, il riesame periodico dei requisiti poiché è onere dell'impresa richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio nel momento in cui non ci sono più le ragioni per mantenere l'iscrizione, al fine di cessare il pagamento del diritto camerale previsto dalla L. n.
580/1993, art. 18.
Il diritto camerale oggetto del contenzioso è relativo all'anno 2019, ragion per cui, al momento della notifica dell'atto impugnato, non risulta maturata la prescrizione per il credito richiesto.
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni, l'appello va accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello NA l'appellante contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310, 00 oltre accessori