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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 33816/2019 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Guerriero, come da procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciciarelli, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione era nato il figlio il 10.8.1999, con ricorso depositato in data 24.5.2019 Per_1
chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito per
“vessazioni psicologiche ed assenza di reciprocità emotiva” con “condotte ripetutamente violente nei confronti della moglie, esternandosi in espressioni scurrili ed offensive e scatti di rabbia incontrollata”, oltre che svilenti nei riguardi della moglie e dei suoi genitori (in sede di memoria integrativa la dava atto anche di relazioni extraconiugali del marito come concausa Pt_1 della frattura del matrimonio); un assegno di mantenimento pari ad almeno euro
1.500,00 mensili per la moglie e ad almeno euro 1.000,00 mensili per il figlio;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva:
l'addebito alla moglie, che aveva intrapreso una relazione extraconiugale con tale Pt_2
dal 2016; il mantenimento diretto del figlio.
[...]
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “… rilevato che la ricorrente ha rappresentato che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte violente del resistente per le quali avrebbe sporto alcune denunce e si sarebbe recata presso un centro antiviolenza;
rilevato che il resistente ha rappresentato, invece, che la crisi coniugale è stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente in costanza di matrimonio;
rilevato che le parti vivono ancora insieme e che, tuttavia, il resistente ha dichiarato di essere disponibile a trasferirsi in altro immobile di sua proprieta';
rilevato che la ricorrente è casalinga, non percepisce redditi propri e non ha proprieta' immobiliari come dichiarato dalla stessa nel corso dell'udienza presidenziale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e come risulta dalla documentazione reddituale versata in atti (cfr estratto conto del libretto postale);
rilevato che il resistente è un marmista che ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto pari ad euro 1400,00 circa e di essere proprietario di un'abitazione a Cave gravata da mutuo con rata mensile pari ad euro 500,00, come riferito dallo stesso nel corso dell'udienza presidenziale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e dalla documentazione reddituale versata in atti;
rilevato che dalle dichiarazioni delle parti risulta che il marito in costanza di matrimonio ha sostenuto spese per importi incompatibili con il reddito dichiarato quali quelle per la gestione della casa familiare, compreso il canone per la locazione delle stessa, quelle per il mantenimento del coniuge e del figlio
quelle relative al mutuo gravante su altro immobile di sua proprieta'e che, pertanto, la Per_1
incontestata capacita'di spesa consente di ritenere che il marito percepisca redditi ben maggiori di quelli dichiarati, fatti salvi gli opportuni approfondimenti istruttori;
ritenuto che
la casa coniugale sita in Roma Via Monte Pattino n°4 deve essere assegnata alla moglie in ragione della convivenza con il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente e del Per_1 fatto che in costanza di matrimonio la stessa si è sempre occupata esclusivamente della famiglia, della casa e del figlio mentre il marito espletava la sua attivita' lavorativa di marmista, il che deve far ragionevolmente presumere che il figlio intenda continuare a vivere nella casa familiare unitamente alla madre, in difetto di diverse allegazioni, in cio' anche considerato che il marito ha dichiarato di essere disposto a trasferirsi in altro immobile di sua proprieta', lasciando alla moglie ed al figlio la disponibilita' della casa familiare della quale non ha chiesto neppure l'assegnazione;
ritenuto che
appare equo prevedere che il marito corrisponda alla moglie per il suo mantenimento un assegno pari ad euro 500,00 mensili posto che la differenza tra le rispettive condizioni economiche non consentirebbe alla stessa di mantenere lo stesso tenore di vita e corrisponda per il mantenimento del figlio un assegno pari ad euro 250,00 mensili oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie Per_1
come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti come risultante dagli atti e dalla documentazione reddituale depositata (laddove si evince che la moglie non risulta percepire reddito alcuno ed che il marito risulta percepire un reddito medio netto pari ad euro 1400,00 mensili circa e risulta disporre della somma di euro 32.000,000 depositata sul suo conto corrente), del fatto che lo stesso in costanza di matrimonio ha provveduto a sostenere tutte le spese necessarie per il menage familiare corrispondendo abitualmente alla moglie circa
150,00 euro a settimana e delle presumibili esigenze del figlio in relazione all'eta'; Per_1
ritenuto necessario disporre l'acquisizione, a cura della Cancelleria, di copia degli atti degli eventuali procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma iscritti nei confronti di
[...]
ove ostensibili;
CP_1
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)assegna la casa coniugale sita in Roma Via Monte Pattino n°4 alla moglie;
Parte_1
3)pone a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie un assegno Controparte_1
pari ad euro 500,00 mensili da corrispondersi dal mese di novembre 2019 a al suo Parte_1
domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente che sara' comunicato dalla beneficiaria entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) pone a carico del marito quale contributo al mantenimento del figlio un Controparte_1 Per_1
assegno pari ad euro 250,00 mensili da corrispondersi dal mese di novembre 2019 direttamente allo stesso al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente che sara' comunicato dal beneficiario entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
5)pone a carico del marito il pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie Controparte_1
per il figlio come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale ; …”. Per_1
Successivamente il chiedeva, a modifica delle domande svolte, inalterate nel CP_1
resto, di corrispondere per il figlio euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
in via subordinata, chiedeva di corrispondere per la moglie la somma di euro 250,00 mensili.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata con le memorie conclusionali dalla , in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio. Pt_1
Deve, poi, darsi atto che il in sede di precisazione delle conclusioni, non CP_1
reiterava le istanze istruttorie, mentre la si riportava alle proprie istanze: ritiene Pt_1
questo Collegio di confermare l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, dovendosi dichiarare l'inammissibilità delle nuove istanze istruttorie avanzate dalla in sede di precisazione delle conclusioni in quanto tardive. Pt_1
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio svolta dalla ricorrente, in quanto di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Deve, a questo punto, darsi atto che nelle more del presente procedimento è stato introdotto nel 2021 il giudizio di divorzio presso questo Tribunale, come emerge dalla memoria conclusionale di replica.
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni
(definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”.
Dunque, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo
Collegio, quale Giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico, attratti all'esclusiva competenza del Giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, in questa sede, domanda improcedibile.
Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti, oltre, ovviamente, la domanda di addebito, quelle economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto
Cass., sent. n. 28990/2008).
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla , benchè risultino provate le relazioni Pt_1
con altre donne da parte del coniuge durante il matrimonio, come da messaggi depositati in atti dal tenore amoroso inequivocabili (con le note di trattazione scritta depositate subito dopo il deposito dei suddetti messaggi, il contestava la detta CP_1
documentazione fotografica, consistente in fotografie dello schermo di un cellulare, in quanto non vi era prova, a suo dire, che si trattasse del suo cellulare, in quanto in alcuni messaggi mancava anche la data ed in quanto altri messaggi non davano comunque la prova di una relazione tra i due interlocutori: in realtà, dai messaggi con due due donne, risalenti al 2012 ed al 2014 per quanto dedotto dalla , emerge il nome del Pt_1 CP_1
e una sua foto, ciò di cui lo stesso non dava conto nelle sue contestazioni e che rende credibile che si trattasse del cellulare dello stesso e di messaggi scambiati con altre donne durante il matrimonio e con le quali era evidente che lo stesso intrattenesse una relazione), occorre considerare che dalle memorie istruttorie della stessa emerge Pt_1
come la ricorrente addebitasse al marito anche condotte violente risalenti al 2007, in realtà non provate (come di seguito motivato) ma che attestano che, a dire della stessa moglie, la crisi coniugale fosse antecedente di anni alle relazioni del marito, provate come sopra esposto.
Come detto, non vi sono, però, prove di altre condotte da parte del ai fini CP_1
della domanda di addebito svolta dalla oltre quella relativa al tradimento (circa le Pt_1
condotte violente si evincono dagli atti solo le denunce sporte dalla moglie, costituenti meri atti di parte, emergendo dagli atti del P.M. depositati un'indagine ex art. 572 c.p. a carico del resistente con atti non ostensibili, mentre del tutto irrilevante devono ritenersi la relazione della psicologa della , non sentita come teste, e le dichiarazioni rese Pt_1
dalla teste , responsabile del Centro Antiviolenza al quale si era rivolta la Testimone_1
, in quanto de relato). Pt_1
La domanda di addebito svolta dalla , pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
Quanto, invece, alla domanda di addebito svolta dal si osserva che nelle S.I.T. CP_1
depositate dallo stesso riferite alla , datate 16.2.2018, veniva fatto espresso Pt_1
riferimento da parte della moglie ad una sua relazione extraconiugale l'anno precedente
(circa la relazione investigativa depositata dal occorre darsi atto della sua CP_1
irrilevanza, oltre che per quanto già esposto finora, anche in vista della mancata escussione come teste dell'investigatore e del fatto che gli accertamenti sono comunque successivi all'introduzione del presente giudizio, risalendo al luglio 2019), condotta che, tuttavia, in considerazione dei precedenti tradimenti del coniuge come sopra riportato, non può fondare la domanda svolta dal marito, che, dunque, pure va rigettata.
Quanto, poi, agli aspetti economici, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti assunte in sede presidenziale per quanto ivi motivato, ritenuto condivisibile, per il limite temporale sopra detto, irrilevanti le sopravvenienze di natura patrimoniale delle parti in questo procedimento. Le spese di lite, in vista della natura della causa e della reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito svolta dalle parti;
-conferma l'assegno di mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale in favore della moglie e del figlio a carico del pari rispettivamente ad euro 500,00 e 250,00 CP_1
mensili, oltre Istat, per il periodo dalla data del ricorso all'emissione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 3.4.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 33816/2019 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Guerriero, come da procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciciarelli, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione era nato il figlio il 10.8.1999, con ricorso depositato in data 24.5.2019 Per_1
chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito per
“vessazioni psicologiche ed assenza di reciprocità emotiva” con “condotte ripetutamente violente nei confronti della moglie, esternandosi in espressioni scurrili ed offensive e scatti di rabbia incontrollata”, oltre che svilenti nei riguardi della moglie e dei suoi genitori (in sede di memoria integrativa la dava atto anche di relazioni extraconiugali del marito come concausa Pt_1 della frattura del matrimonio); un assegno di mantenimento pari ad almeno euro
1.500,00 mensili per la moglie e ad almeno euro 1.000,00 mensili per il figlio;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva:
l'addebito alla moglie, che aveva intrapreso una relazione extraconiugale con tale Pt_2
dal 2016; il mantenimento diretto del figlio.
[...]
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “… rilevato che la ricorrente ha rappresentato che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte violente del resistente per le quali avrebbe sporto alcune denunce e si sarebbe recata presso un centro antiviolenza;
rilevato che il resistente ha rappresentato, invece, che la crisi coniugale è stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente in costanza di matrimonio;
rilevato che le parti vivono ancora insieme e che, tuttavia, il resistente ha dichiarato di essere disponibile a trasferirsi in altro immobile di sua proprieta';
rilevato che la ricorrente è casalinga, non percepisce redditi propri e non ha proprieta' immobiliari come dichiarato dalla stessa nel corso dell'udienza presidenziale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e come risulta dalla documentazione reddituale versata in atti (cfr estratto conto del libretto postale);
rilevato che il resistente è un marmista che ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto pari ad euro 1400,00 circa e di essere proprietario di un'abitazione a Cave gravata da mutuo con rata mensile pari ad euro 500,00, come riferito dallo stesso nel corso dell'udienza presidenziale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e dalla documentazione reddituale versata in atti;
rilevato che dalle dichiarazioni delle parti risulta che il marito in costanza di matrimonio ha sostenuto spese per importi incompatibili con il reddito dichiarato quali quelle per la gestione della casa familiare, compreso il canone per la locazione delle stessa, quelle per il mantenimento del coniuge e del figlio
quelle relative al mutuo gravante su altro immobile di sua proprieta'e che, pertanto, la Per_1
incontestata capacita'di spesa consente di ritenere che il marito percepisca redditi ben maggiori di quelli dichiarati, fatti salvi gli opportuni approfondimenti istruttori;
ritenuto che
la casa coniugale sita in Roma Via Monte Pattino n°4 deve essere assegnata alla moglie in ragione della convivenza con il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente e del Per_1 fatto che in costanza di matrimonio la stessa si è sempre occupata esclusivamente della famiglia, della casa e del figlio mentre il marito espletava la sua attivita' lavorativa di marmista, il che deve far ragionevolmente presumere che il figlio intenda continuare a vivere nella casa familiare unitamente alla madre, in difetto di diverse allegazioni, in cio' anche considerato che il marito ha dichiarato di essere disposto a trasferirsi in altro immobile di sua proprieta', lasciando alla moglie ed al figlio la disponibilita' della casa familiare della quale non ha chiesto neppure l'assegnazione;
ritenuto che
appare equo prevedere che il marito corrisponda alla moglie per il suo mantenimento un assegno pari ad euro 500,00 mensili posto che la differenza tra le rispettive condizioni economiche non consentirebbe alla stessa di mantenere lo stesso tenore di vita e corrisponda per il mantenimento del figlio un assegno pari ad euro 250,00 mensili oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie Per_1
come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti come risultante dagli atti e dalla documentazione reddituale depositata (laddove si evince che la moglie non risulta percepire reddito alcuno ed che il marito risulta percepire un reddito medio netto pari ad euro 1400,00 mensili circa e risulta disporre della somma di euro 32.000,000 depositata sul suo conto corrente), del fatto che lo stesso in costanza di matrimonio ha provveduto a sostenere tutte le spese necessarie per il menage familiare corrispondendo abitualmente alla moglie circa
150,00 euro a settimana e delle presumibili esigenze del figlio in relazione all'eta'; Per_1
ritenuto necessario disporre l'acquisizione, a cura della Cancelleria, di copia degli atti degli eventuali procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma iscritti nei confronti di
[...]
ove ostensibili;
CP_1
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)assegna la casa coniugale sita in Roma Via Monte Pattino n°4 alla moglie;
Parte_1
3)pone a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie un assegno Controparte_1
pari ad euro 500,00 mensili da corrispondersi dal mese di novembre 2019 a al suo Parte_1
domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente che sara' comunicato dalla beneficiaria entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) pone a carico del marito quale contributo al mantenimento del figlio un Controparte_1 Per_1
assegno pari ad euro 250,00 mensili da corrispondersi dal mese di novembre 2019 direttamente allo stesso al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente che sara' comunicato dal beneficiario entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
5)pone a carico del marito il pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie Controparte_1
per il figlio come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale ; …”. Per_1
Successivamente il chiedeva, a modifica delle domande svolte, inalterate nel CP_1
resto, di corrispondere per il figlio euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
in via subordinata, chiedeva di corrispondere per la moglie la somma di euro 250,00 mensili.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata con le memorie conclusionali dalla , in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio. Pt_1
Deve, poi, darsi atto che il in sede di precisazione delle conclusioni, non CP_1
reiterava le istanze istruttorie, mentre la si riportava alle proprie istanze: ritiene Pt_1
questo Collegio di confermare l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, dovendosi dichiarare l'inammissibilità delle nuove istanze istruttorie avanzate dalla in sede di precisazione delle conclusioni in quanto tardive. Pt_1
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio svolta dalla ricorrente, in quanto di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Deve, a questo punto, darsi atto che nelle more del presente procedimento è stato introdotto nel 2021 il giudizio di divorzio presso questo Tribunale, come emerge dalla memoria conclusionale di replica.
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni
(definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”.
Dunque, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo
Collegio, quale Giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico, attratti all'esclusiva competenza del Giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, in questa sede, domanda improcedibile.
Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti, oltre, ovviamente, la domanda di addebito, quelle economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto
Cass., sent. n. 28990/2008).
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla , benchè risultino provate le relazioni Pt_1
con altre donne da parte del coniuge durante il matrimonio, come da messaggi depositati in atti dal tenore amoroso inequivocabili (con le note di trattazione scritta depositate subito dopo il deposito dei suddetti messaggi, il contestava la detta CP_1
documentazione fotografica, consistente in fotografie dello schermo di un cellulare, in quanto non vi era prova, a suo dire, che si trattasse del suo cellulare, in quanto in alcuni messaggi mancava anche la data ed in quanto altri messaggi non davano comunque la prova di una relazione tra i due interlocutori: in realtà, dai messaggi con due due donne, risalenti al 2012 ed al 2014 per quanto dedotto dalla , emerge il nome del Pt_1 CP_1
e una sua foto, ciò di cui lo stesso non dava conto nelle sue contestazioni e che rende credibile che si trattasse del cellulare dello stesso e di messaggi scambiati con altre donne durante il matrimonio e con le quali era evidente che lo stesso intrattenesse una relazione), occorre considerare che dalle memorie istruttorie della stessa emerge Pt_1
come la ricorrente addebitasse al marito anche condotte violente risalenti al 2007, in realtà non provate (come di seguito motivato) ma che attestano che, a dire della stessa moglie, la crisi coniugale fosse antecedente di anni alle relazioni del marito, provate come sopra esposto.
Come detto, non vi sono, però, prove di altre condotte da parte del ai fini CP_1
della domanda di addebito svolta dalla oltre quella relativa al tradimento (circa le Pt_1
condotte violente si evincono dagli atti solo le denunce sporte dalla moglie, costituenti meri atti di parte, emergendo dagli atti del P.M. depositati un'indagine ex art. 572 c.p. a carico del resistente con atti non ostensibili, mentre del tutto irrilevante devono ritenersi la relazione della psicologa della , non sentita come teste, e le dichiarazioni rese Pt_1
dalla teste , responsabile del Centro Antiviolenza al quale si era rivolta la Testimone_1
, in quanto de relato). Pt_1
La domanda di addebito svolta dalla , pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
Quanto, invece, alla domanda di addebito svolta dal si osserva che nelle S.I.T. CP_1
depositate dallo stesso riferite alla , datate 16.2.2018, veniva fatto espresso Pt_1
riferimento da parte della moglie ad una sua relazione extraconiugale l'anno precedente
(circa la relazione investigativa depositata dal occorre darsi atto della sua CP_1
irrilevanza, oltre che per quanto già esposto finora, anche in vista della mancata escussione come teste dell'investigatore e del fatto che gli accertamenti sono comunque successivi all'introduzione del presente giudizio, risalendo al luglio 2019), condotta che, tuttavia, in considerazione dei precedenti tradimenti del coniuge come sopra riportato, non può fondare la domanda svolta dal marito, che, dunque, pure va rigettata.
Quanto, poi, agli aspetti economici, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti assunte in sede presidenziale per quanto ivi motivato, ritenuto condivisibile, per il limite temporale sopra detto, irrilevanti le sopravvenienze di natura patrimoniale delle parti in questo procedimento. Le spese di lite, in vista della natura della causa e della reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito svolta dalle parti;
-conferma l'assegno di mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale in favore della moglie e del figlio a carico del pari rispettivamente ad euro 500,00 e 250,00 CP_1
mensili, oltre Istat, per il periodo dalla data del ricorso all'emissione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 3.4.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi