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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4336/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/09/2023 proposto da (difesa dall' avv. Giovanni Tarzia) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Roberto Apicella) Controparte_1
viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: in via istruttoria, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 094 2023
90072399 62/000 e della cartella di pagamento n. 09420130004256369001, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato ai ricorrenti da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte
-accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento indicata in premessa per le causali indicate in ricorso e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme intimate per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme portate dalla intimazione di pagamento n. 094 2023 90072399 62/000 inerente la cartella di pagamento n.
09420130004256369001, ed in essa contenute
-dichiarare l'inefficacia della intimazione di pagamento, con spese di cancellazione a carico del concessionario, con conseguente declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito cui l'intimazione si riferisce per le causali esposte in ricorso;
conseguentemente dichiarare non dovute dal ricorrente le somme ivi portate.
1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 I° comma c.p.c.”
Parte ricorrente deduceva che: il presente giudizio viene proposto avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
09420199013835657/000, emessa dall' , sede di Reggio Calabria, Controparte_2 notificata a mezzo pec in data 03.12.2019, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 63.896,26.
Nello specifico si impugna la seguente cartella di pagamento: cartella di pagamento
n.09420130004256369001, anno di riferimento 2009, Amm. L. 689/81 (isp. Ter. Lavoro) Pt_2 presuntivamente notificata in data 20/03/2013, per un importo di € 14.814,37.
Si costituiva l' e contestava la domanda del ricorrente. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda non trova accoglimento.
Va precisato sin d'ora che l'intimazione opposta è la n. 094 2023 90072399 62/000 ( v. documento depositato ) e non la 09420199013835657/000 ; inoltre risulta notificata il giorno 26/07/2023 (
v. ricevuta depositata dall' ) e non il 3.12.2019 . CP_1
INESISTENZA GIURIDICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 094 2023 90072399
62/000 EMESSA DA AER PER VIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO PEC.
La parte ricorrente eccepisce che la notifica dell'atto impugnato è nulla in quanto “la notifica della cartella esattoriale” proveniente “da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
Il motivo ha natura formale perché attinente al procedimento notificatorio e non al merito della pretesa .
Legittimata passivo è l' CP_1
Il motivo è tardivo perché proposto con ricorso depositato oltre i 20 giorni in violazione dell'art
617 cpc .
Esso è, comunque, pure infondato .
In tema . nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
2 comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente> CASS vedi Sez. 5 n. 6015/2023 ; inoltre Cass n. 982 del
2023
Invero nel caso di specie è sanato dal raggiungimento dello scopo avendo la ricorrente ricevuto, letto e prodotto in atti l'atto .
TARDIVITA' E INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO. REVOCA, NULLITA' E/O ANNULLABILITA', DISAPPLICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
Sostiene la ricorrente che l'intimazione di pagamento emessa da Controparte_1 oggetto dell'odierno ricorso è affetta da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulta la previa e necessaria notifica delle cartelle di pagamento in essa contenuta
Sul punto il motivo è formale soggetto all'art 617 cpc ..
Esso è tardivo perché proposto con ricorso oltre i 20 giorni ex art 617 cpc .
Sul punto della omessa notifica l' non produce prova. CP_1
Vi è però AVI 09420179000346348000 notificata telematicamente il giorno 24/01/2017.
Vi è anche AVI 09420199013835657000 notificata il giorno 03/12/2019 .
Vi è avviso di intimazione n. 09420229005864900000 notificato il giorno 20/07/2022.
Poi c'è l'intimazione quella opposta notificata il giorno 26/07/2023 come risulta dalla ricevuta telematica < avviso di intimazione n. 09420239007239962000 Codice Fiscale " P.IVA_1 proveniente da " t" ed indirizzato a Email_1
" t>. Email_2
Dunque ove pure fosse mancata la notifica della cartella , vi erano state notifiche degli atti di intimazione sopra indicati che hanno sanato la originaria mancata notifica della cartella e parte ricorrente poteva agire in via recuperatoria del termine .
Il motivo va respinto.
3 NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLE
MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DA PARTE DELL'AGENTE DI
RISCOSSIONE.VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 DELLA L. N.
241/1990, 7 E 17 DELLA L. 212/2000 E 25 DEL D.P.R. 29.09. 1973, n.602-
Il motivo è formale .
Esso è tardivo perché proposto con ricorso oltre i 20 giorni ex art 617 cpc dalla notifica dell'intimazione . .
DECADENZA
Il motivo vede legittimato passivo l'ente creditore che non è però convenuto.
Non si comprende, comunque, quale ragione giuridica supporterebbe la eccepita decadenza
Il motivo va respinto .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo l'ente creditore ( Cass S.U. civ. n. 7514/2022) .
Nel caso in esame l'ente creditore però non è convenuto e non vi è litisconsorzio necessario nè è possibile la chiamata per un vizio originario del ricorso.
Pertanto il motivo non può trovare accoglimento.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio di Calabria, 12.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: in via istruttoria, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 094 2023
90072399 62/000 e della cartella di pagamento n. 09420130004256369001, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato ai ricorrenti da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte
-accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento indicata in premessa per le causali indicate in ricorso e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme intimate per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme portate dalla intimazione di pagamento n. 094 2023 90072399 62/000 inerente la cartella di pagamento n.
09420130004256369001, ed in essa contenute
-dichiarare l'inefficacia della intimazione di pagamento, con spese di cancellazione a carico del concessionario, con conseguente declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito cui l'intimazione si riferisce per le causali esposte in ricorso;
conseguentemente dichiarare non dovute dal ricorrente le somme ivi portate.
1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 I° comma c.p.c.”
Parte ricorrente deduceva che: il presente giudizio viene proposto avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
09420199013835657/000, emessa dall' , sede di Reggio Calabria, Controparte_2 notificata a mezzo pec in data 03.12.2019, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 63.896,26.
Nello specifico si impugna la seguente cartella di pagamento: cartella di pagamento
n.09420130004256369001, anno di riferimento 2009, Amm. L. 689/81 (isp. Ter. Lavoro) Pt_2 presuntivamente notificata in data 20/03/2013, per un importo di € 14.814,37.
Si costituiva l' e contestava la domanda del ricorrente. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda non trova accoglimento.
Va precisato sin d'ora che l'intimazione opposta è la n. 094 2023 90072399 62/000 ( v. documento depositato ) e non la 09420199013835657/000 ; inoltre risulta notificata il giorno 26/07/2023 (
v. ricevuta depositata dall' ) e non il 3.12.2019 . CP_1
INESISTENZA GIURIDICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 094 2023 90072399
62/000 EMESSA DA AER PER VIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO PEC.
La parte ricorrente eccepisce che la notifica dell'atto impugnato è nulla in quanto “la notifica della cartella esattoriale” proveniente “da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
Il motivo ha natura formale perché attinente al procedimento notificatorio e non al merito della pretesa .
Legittimata passivo è l' CP_1
Il motivo è tardivo perché proposto con ricorso depositato oltre i 20 giorni in violazione dell'art
617 cpc .
Esso è, comunque, pure infondato .
In tema . nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
2 comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente> CASS vedi Sez. 5 n. 6015/2023 ; inoltre Cass n. 982 del
2023
Invero nel caso di specie è sanato dal raggiungimento dello scopo avendo la ricorrente ricevuto, letto e prodotto in atti l'atto .
TARDIVITA' E INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO. REVOCA, NULLITA' E/O ANNULLABILITA', DISAPPLICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
Sostiene la ricorrente che l'intimazione di pagamento emessa da Controparte_1 oggetto dell'odierno ricorso è affetta da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulta la previa e necessaria notifica delle cartelle di pagamento in essa contenuta
Sul punto il motivo è formale soggetto all'art 617 cpc ..
Esso è tardivo perché proposto con ricorso oltre i 20 giorni ex art 617 cpc .
Sul punto della omessa notifica l' non produce prova. CP_1
Vi è però AVI 09420179000346348000 notificata telematicamente il giorno 24/01/2017.
Vi è anche AVI 09420199013835657000 notificata il giorno 03/12/2019 .
Vi è avviso di intimazione n. 09420229005864900000 notificato il giorno 20/07/2022.
Poi c'è l'intimazione quella opposta notificata il giorno 26/07/2023 come risulta dalla ricevuta telematica < avviso di intimazione n. 09420239007239962000 Codice Fiscale " P.IVA_1 proveniente da " t" ed indirizzato a Email_1
" t>. Email_2
Dunque ove pure fosse mancata la notifica della cartella , vi erano state notifiche degli atti di intimazione sopra indicati che hanno sanato la originaria mancata notifica della cartella e parte ricorrente poteva agire in via recuperatoria del termine .
Il motivo va respinto.
3 NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLE
MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DA PARTE DELL'AGENTE DI
RISCOSSIONE.VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 DELLA L. N.
241/1990, 7 E 17 DELLA L. 212/2000 E 25 DEL D.P.R. 29.09. 1973, n.602-
Il motivo è formale .
Esso è tardivo perché proposto con ricorso oltre i 20 giorni ex art 617 cpc dalla notifica dell'intimazione . .
DECADENZA
Il motivo vede legittimato passivo l'ente creditore che non è però convenuto.
Non si comprende, comunque, quale ragione giuridica supporterebbe la eccepita decadenza
Il motivo va respinto .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo l'ente creditore ( Cass S.U. civ. n. 7514/2022) .
Nel caso in esame l'ente creditore però non è convenuto e non vi è litisconsorzio necessario nè è possibile la chiamata per un vizio originario del ricorso.
Pertanto il motivo non può trovare accoglimento.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio di Calabria, 12.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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