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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2683/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2683/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: cuoca dipendente con orario part time reddito: euro 14.717,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Alessandro Cavallini presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio specializzato reddito: euro 25.498,77 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Barbara Bisaglia presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AS (RO) il 14-9-2011 (anno 2011, Numero 5, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie , ed Per_1 Per_2 Per_3 rispettivamente il 16-4-2006, 17-1-2009 e il 20-11-2016.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Dichiararsi la separazione personale dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in data 14.09.2011 in AS (RO), trascritto nel predetto Comune al nr. 5, parte I, anno 2011, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune di annotare il presente atto e l'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di matrimonio.
2) Assegnarsi alla sig.ra la casa coniugale sita in AS Parte_1
(RO), via Antonio Pacinotti, 4, catastalmente censita al Catasto Fabbricati di AS al Foglio 9, particella 1163, piani S1 – T – 1, cat. A/2 affinché vi coabiti unitamente alle figlie. Il sig. potrà asportare dalla casa coniugale i Pt_2 propri effetti personali ed i seguenti beni: due motoseghe Still, parte dell'attrezzatura da lavoro presente nella cassetta degli attrezzi (altra parte resterà a disposizione della sig.ra per la manutenzione della casa). La sig.ra Parte_1
all'atto del deposito del presente ricorso, procederà con la voltura a Parte_1 suo nome delle utenze domestiche, compreso il consorzio di bonifica e l'intestazione del contratto con il GSE che provvederà a rimborsare alla sig.ra l'equivalente di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico Parte_1 installato presso la casa coniugale non consumata ed immessa nella rete elettrica pubblica. 3) Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori Per_3
e con loro collocazione prevalente presso la madre, cosicché Persona_4 la loro residenza anagrafica coincida con quella della madre. 4) Disporsi il diritto dovere del sig. di incontrare le figlie minori secondo il Pt_2 seguente calendario:
- Week end alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio entro l'ora di cena;
- Ogni mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- Due settimane non consecutive nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando con la madre, di anno in anno, la settimana del Natale (24.12 – 30.12) con quella del Capodanno (31.12 – 06.01).
- Le parti concorderanno eventuali modifiche nel rispetto della volontà ed impegni delle figlie, del diritto dovere di mantenere la necessaria continuità nel rapporto con il padre ed in base alle esigenze lavorative del padre medesimo in quanto spesso assente per motivi lavorativi. 5) Disporsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra un contributo Pt_2 Parte_1 mensile per il mantenimento di ciascuna figlia di euro 325,00, pari a complessivi euro 975,00, versamento che dovrà avvenire, in via anticipata, a mezzo di ordine di bonifico bancario continuativo sul conto corrente della sig.ra entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale.
2 6) Disporsi l'obbligo del sig. di versare e di sostenere il 50% delle spese Pt_2 accessorie e straordinarie extra assegno mensile necessarie per le figlie, purché debitamente documentate, come di seguito indicate: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.; farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche nel limite di euro 500,00 annui complessivi, a figlia, da ripartire fra i genitori, spese protesiche. II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche che superino il costo di euro 500,00 annui complessivi, a figlia;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici estetici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di trasposto pubblico;
spese per corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni); doposcuola e trasporti scolastici;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
V) spese extrascolastiche e ludiche e sportive, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli;
spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto (macchina, motorino e moto); l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); costi per attività sportiva e relativa attrezzatura;
spese per baby-sitter laddove la spesa sia solo necessaria per coprire turni di lavoro ed impegni lavorativi dei genitori;
VI) spese extrascolastiche e ludiche e sportive, che richiedono un preventivo accordo: centro ricreativo estivo;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzo di trasporto (macchina, motorino e moto); costi per attività sportiva e relativa attrezzatura inerenti un secondo sport;
corsi attività artistiche;
corsi di informatica;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle figlie. Quando i genitori debbono concordare le spese di cui sopra, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro anche via email ordinaria o via sistema whatsapp;
questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio
3 sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse delle figlie, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Le spese verranno rimborsate per la quota di competenza, previa visione delle pezze giustificative, entro 30 giorni dall'invio avvenuto con le modalità di cui sopra. Disporsi l'obbligo del sig. di provvedere nella misura del 50% alle spese Pt_2 connesse all'attività sportiva di equitazione praticata dalle figlie ed Per_2 Per_3 compresa l'eventuale mezza fida o fida completa di un cavallo per che le Per_2 consenta di proseguire con la carriera equestre (circa euro 300,00 da dividere tra i genitori), ed alle spese necessarie per la partecipazione ai concorsi di equitazione, organizzati anche fuori regione, a cui attualmente partecipa la figlia a livello Per_2 agonistico. I genitori concordano che le attuali spese per la figlia vengano Per_2 sostenute, sempre nella misura del 50%, anche per la figlia laddove Per_3 proseguisse nel praticare l'equitazione.
7) Darsi atto che il sig. continuerà a pagare la rata del mutuo ipotecario, Pt_2 pari ad oggi ad euro 850,00 mensili, stipulato per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla sig.ra in via esclusiva e senza alcun diritto di ripetizione Parte_1 nei confronti di quest'ultima.
8) Darsi atto che la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico Parte_1 universale erogato dall'INPS, ad oggi pari a circa 429,40 euro mensili.
9) Darsi atto che il sig. lascia nella disponibilità esclusiva della sig.ra Pt_2
l'automobile Volvo modello V40 Cross Country targata FC192BA, di cui Parte_1 attualmente risulta esclusivo proprietario. Il sig. , inoltre, si obbliga a Pt_2 sostenere i costi necessari per rendere efficiente e funzionante tale veicolo che necessita di un intervento riparativo al motore affinché sia sicura e possa essere utilizzata senza problemi dalla sig.ra anche per occuparsi degli Parte_1 spostamenti delle figlie (sia per raggiungere le scuole che per le attività extrascolastiche e l'equitazione). L'intervento riparativo sarà eseguito da meccanico di fiducia del sig. , a sue spese e sarà garantito da quest'ultimo, Pt_2 nel senso che risponderà di qualsiasi malfunzionamento del motore del veicolo. 10) Darsi atto che il sig. , concluso l'intervento riparativo di cui al punto Pt_2
10), si obbliga a cedere alla sig.ra l 50% della proprietà dell'automobile Parte_1
Volvo modello V40 Cross Country, targata FC192BA a spese ed imposte a carico della signora e, salva la garanzia prevista al precedente punto 9), le Parte_1 parti sosterranno al 50% tutti i costi diversi dai mesi consumi, ossia assicurazione RCA, bollo annuale, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme, eccetera. Le parti si danno reciprocamente atto che la cessione del 50% dell'auto Volvo V40 Cross Country, targata FC192BA alla sig.ra viene Parte_1 eseguito nell'ambito delle attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale e finalizzate al riassetto del patrimonio della famiglia, ed è quindi operazione gratuita ma non eseguita per spirito di liberalità ed è quindi soggetta all'esenzione da qualsiasi tributo ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987, nr. 74. 11) Le parti sin d'ora si danno reciprocamente atto che, qualora l'auto Volvo V40 Cross Country, targata FC192BA risulti comodamente vendibile, anche in occasione dell'acquisto di un diverso veicolo da mettere a disposizione della sig.ra Parte_1
4 l'auto Volvo verrà ceduta a terzi ed il relativo incasso sarà utilizzato per finanziare l'acquisto di un nuovo veicolo che verrà intestato esclusivamente alla sig.ra
In tal caso la sig.ra i accollerà tutti i relativi costi del nuovo Parte_1 Parte_1 veicolo, compreso il prezzo d'acquisto residuo e tutti i relativi costi connessi all'utilizzo del veicolo (assicurazioni, bollo, manutenzione, eccetera).
12) La sig.ra i obbliga a restituire al sig. la fede nuziale, l'anello Parte_1 Pt_2 della di lui madre con zaffiro di colore blu ed il mobile in ciliegio appartenuto alla famiglia d'origine.
13) Il sig. si obbliga a concludere entro il 31.07.2025 i seguenti interventi Pt_2 di sistemazione della residenza coniugale: sanificazione e tinteggiatura dell'ingresso, dei bagni e pulizia delle lampade ammalorate dalla ruggine. Sistemazione o sostituzione delle tubazioni del bagno al piano terra, sanificazione e sistemazione del muro della taverna. Messa in sicurezza delle porte di ingresso della casa e del garage, con sistemazione o sostituzione dei pannelli e listarelle di legno, tinteggiatura idrorepellente.
14) I coniugi godranno delle detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno o comunque nella misura nella quale avranno sostenuto la spesa detraibile;
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'un l'altro a titolo di mantenimento.
16) Spese ed onorari di causa compensati con rinuncia dei legali alla solidarietà passiva.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie , Per_1 Per_2 ed la prima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente,
[...] Per_3
5 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2683/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a AS (RO) il Parte_2
14-9-2011, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di FR
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2683/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: cuoca dipendente con orario part time reddito: euro 14.717,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Alessandro Cavallini presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio specializzato reddito: euro 25.498,77 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Barbara Bisaglia presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AS (RO) il 14-9-2011 (anno 2011, Numero 5, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie , ed Per_1 Per_2 Per_3 rispettivamente il 16-4-2006, 17-1-2009 e il 20-11-2016.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Dichiararsi la separazione personale dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in data 14.09.2011 in AS (RO), trascritto nel predetto Comune al nr. 5, parte I, anno 2011, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune di annotare il presente atto e l'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di matrimonio.
2) Assegnarsi alla sig.ra la casa coniugale sita in AS Parte_1
(RO), via Antonio Pacinotti, 4, catastalmente censita al Catasto Fabbricati di AS al Foglio 9, particella 1163, piani S1 – T – 1, cat. A/2 affinché vi coabiti unitamente alle figlie. Il sig. potrà asportare dalla casa coniugale i Pt_2 propri effetti personali ed i seguenti beni: due motoseghe Still, parte dell'attrezzatura da lavoro presente nella cassetta degli attrezzi (altra parte resterà a disposizione della sig.ra per la manutenzione della casa). La sig.ra Parte_1
all'atto del deposito del presente ricorso, procederà con la voltura a Parte_1 suo nome delle utenze domestiche, compreso il consorzio di bonifica e l'intestazione del contratto con il GSE che provvederà a rimborsare alla sig.ra l'equivalente di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico Parte_1 installato presso la casa coniugale non consumata ed immessa nella rete elettrica pubblica. 3) Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori Per_3
e con loro collocazione prevalente presso la madre, cosicché Persona_4 la loro residenza anagrafica coincida con quella della madre. 4) Disporsi il diritto dovere del sig. di incontrare le figlie minori secondo il Pt_2 seguente calendario:
- Week end alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio entro l'ora di cena;
- Ogni mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- Due settimane non consecutive nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando con la madre, di anno in anno, la settimana del Natale (24.12 – 30.12) con quella del Capodanno (31.12 – 06.01).
- Le parti concorderanno eventuali modifiche nel rispetto della volontà ed impegni delle figlie, del diritto dovere di mantenere la necessaria continuità nel rapporto con il padre ed in base alle esigenze lavorative del padre medesimo in quanto spesso assente per motivi lavorativi. 5) Disporsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra un contributo Pt_2 Parte_1 mensile per il mantenimento di ciascuna figlia di euro 325,00, pari a complessivi euro 975,00, versamento che dovrà avvenire, in via anticipata, a mezzo di ordine di bonifico bancario continuativo sul conto corrente della sig.ra entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale.
2 6) Disporsi l'obbligo del sig. di versare e di sostenere il 50% delle spese Pt_2 accessorie e straordinarie extra assegno mensile necessarie per le figlie, purché debitamente documentate, come di seguito indicate: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.; farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche nel limite di euro 500,00 annui complessivi, a figlia, da ripartire fra i genitori, spese protesiche. II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche che superino il costo di euro 500,00 annui complessivi, a figlia;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici estetici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di trasposto pubblico;
spese per corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni); doposcuola e trasporti scolastici;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
V) spese extrascolastiche e ludiche e sportive, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli;
spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto (macchina, motorino e moto); l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); costi per attività sportiva e relativa attrezzatura;
spese per baby-sitter laddove la spesa sia solo necessaria per coprire turni di lavoro ed impegni lavorativi dei genitori;
VI) spese extrascolastiche e ludiche e sportive, che richiedono un preventivo accordo: centro ricreativo estivo;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzo di trasporto (macchina, motorino e moto); costi per attività sportiva e relativa attrezzatura inerenti un secondo sport;
corsi attività artistiche;
corsi di informatica;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle figlie. Quando i genitori debbono concordare le spese di cui sopra, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro anche via email ordinaria o via sistema whatsapp;
questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio
3 sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse delle figlie, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Le spese verranno rimborsate per la quota di competenza, previa visione delle pezze giustificative, entro 30 giorni dall'invio avvenuto con le modalità di cui sopra. Disporsi l'obbligo del sig. di provvedere nella misura del 50% alle spese Pt_2 connesse all'attività sportiva di equitazione praticata dalle figlie ed Per_2 Per_3 compresa l'eventuale mezza fida o fida completa di un cavallo per che le Per_2 consenta di proseguire con la carriera equestre (circa euro 300,00 da dividere tra i genitori), ed alle spese necessarie per la partecipazione ai concorsi di equitazione, organizzati anche fuori regione, a cui attualmente partecipa la figlia a livello Per_2 agonistico. I genitori concordano che le attuali spese per la figlia vengano Per_2 sostenute, sempre nella misura del 50%, anche per la figlia laddove Per_3 proseguisse nel praticare l'equitazione.
7) Darsi atto che il sig. continuerà a pagare la rata del mutuo ipotecario, Pt_2 pari ad oggi ad euro 850,00 mensili, stipulato per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla sig.ra in via esclusiva e senza alcun diritto di ripetizione Parte_1 nei confronti di quest'ultima.
8) Darsi atto che la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico Parte_1 universale erogato dall'INPS, ad oggi pari a circa 429,40 euro mensili.
9) Darsi atto che il sig. lascia nella disponibilità esclusiva della sig.ra Pt_2
l'automobile Volvo modello V40 Cross Country targata FC192BA, di cui Parte_1 attualmente risulta esclusivo proprietario. Il sig. , inoltre, si obbliga a Pt_2 sostenere i costi necessari per rendere efficiente e funzionante tale veicolo che necessita di un intervento riparativo al motore affinché sia sicura e possa essere utilizzata senza problemi dalla sig.ra anche per occuparsi degli Parte_1 spostamenti delle figlie (sia per raggiungere le scuole che per le attività extrascolastiche e l'equitazione). L'intervento riparativo sarà eseguito da meccanico di fiducia del sig. , a sue spese e sarà garantito da quest'ultimo, Pt_2 nel senso che risponderà di qualsiasi malfunzionamento del motore del veicolo. 10) Darsi atto che il sig. , concluso l'intervento riparativo di cui al punto Pt_2
10), si obbliga a cedere alla sig.ra l 50% della proprietà dell'automobile Parte_1
Volvo modello V40 Cross Country, targata FC192BA a spese ed imposte a carico della signora e, salva la garanzia prevista al precedente punto 9), le Parte_1 parti sosterranno al 50% tutti i costi diversi dai mesi consumi, ossia assicurazione RCA, bollo annuale, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme, eccetera. Le parti si danno reciprocamente atto che la cessione del 50% dell'auto Volvo V40 Cross Country, targata FC192BA alla sig.ra viene Parte_1 eseguito nell'ambito delle attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale e finalizzate al riassetto del patrimonio della famiglia, ed è quindi operazione gratuita ma non eseguita per spirito di liberalità ed è quindi soggetta all'esenzione da qualsiasi tributo ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987, nr. 74. 11) Le parti sin d'ora si danno reciprocamente atto che, qualora l'auto Volvo V40 Cross Country, targata FC192BA risulti comodamente vendibile, anche in occasione dell'acquisto di un diverso veicolo da mettere a disposizione della sig.ra Parte_1
4 l'auto Volvo verrà ceduta a terzi ed il relativo incasso sarà utilizzato per finanziare l'acquisto di un nuovo veicolo che verrà intestato esclusivamente alla sig.ra
In tal caso la sig.ra i accollerà tutti i relativi costi del nuovo Parte_1 Parte_1 veicolo, compreso il prezzo d'acquisto residuo e tutti i relativi costi connessi all'utilizzo del veicolo (assicurazioni, bollo, manutenzione, eccetera).
12) La sig.ra i obbliga a restituire al sig. la fede nuziale, l'anello Parte_1 Pt_2 della di lui madre con zaffiro di colore blu ed il mobile in ciliegio appartenuto alla famiglia d'origine.
13) Il sig. si obbliga a concludere entro il 31.07.2025 i seguenti interventi Pt_2 di sistemazione della residenza coniugale: sanificazione e tinteggiatura dell'ingresso, dei bagni e pulizia delle lampade ammalorate dalla ruggine. Sistemazione o sostituzione delle tubazioni del bagno al piano terra, sanificazione e sistemazione del muro della taverna. Messa in sicurezza delle porte di ingresso della casa e del garage, con sistemazione o sostituzione dei pannelli e listarelle di legno, tinteggiatura idrorepellente.
14) I coniugi godranno delle detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno o comunque nella misura nella quale avranno sostenuto la spesa detraibile;
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'un l'altro a titolo di mantenimento.
16) Spese ed onorari di causa compensati con rinuncia dei legali alla solidarietà passiva.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie , Per_1 Per_2 ed la prima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente,
[...] Per_3
5 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2683/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a AS (RO) il Parte_2
14-9-2011, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
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