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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 22100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22100 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UG AF nato a [...] il [...] AP VA nato a [...] il [...] DE CO IC nato a [...] il [...] DE CO DO nato a [...] il [...] AP CI nato a [...] il [...] SI LU nato a [...] il [...] MA LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l'imputato AP VA limitatamente e rigetto nel resto. Chiede il Yutt Penale Sent. Sez. 1 Num. 22100 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2025 rigetto dei ricorsi per gli tutti gli altri ricorrenti. udito il difensore 1) L'avvocato SI AF del foro di NAPOLI in difesa di MA LE conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2) L'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di SI LU e MA LE conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3) L'avvocato DELO IACONO DOMENICO del foro di NAPOLI NORD in difesa di SI LU conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 4) L'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di DE CO IC conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 5) L'avvocato LAROSA BRUNO del foro di NAPOLI in difesa di DE CO IC e DE CO DO conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 6) L'avvocato BARBIERI ANTONIO del foro di ROMA in difesa di AP VA e AP CI conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli Nord, con pronuncia in data 26 luglio 2022, dichiarava OL EL CO, GI SI e EL SA colpevoli del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver preso Ode ad un'associazione di tipo mafiosa denominata clan ER, promossa, diretta e organizzata da IU ER, unitamente, tra gli altri, ad ON UV e IU LI, per il quale ultimo si è proceduto separatamente, operante nei comuni di AR di Napoli, Villaricca, Qualiano, Quarto, Pozzuoli e nelle zone limitrofe (capo a) e, in particolare, EL SA e GI SI, quali affiliati con il ruolo di gestire, a far tempo dal primo gennaio 2009, gli immobili e le attività imprenditoriali facenti capo al capoclan IU ER, OL EL CO con ruolo esecutivo con riguardo all'assistenza alle famiglie degli affiliati e dei detenuti in carcere, e li condannava rispettivamente alla pena di anni 18 di reclusione SA e di anni 16 di reclusione OL EL CO e GI SI. Dichiarava, inoltre, MA EL CO e RO CI, colpevoli del delitto di ricettazione aggravata dall'agevolazione mafiosa in concorso, così riqualificato il delitto associativo loro contestato (capo b), TO CI colpevole di ricettazione aggravata dall'agevolazione mafiosa (capo c) e, infine, AE GG colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravato dall'agevolazione mafiosa (capo e), e condannava rispettivamente MA EL CO e RO CI alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 9.000 di multa, TO CI alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, GG alla pena di anni 15 di reclusione. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in esame, in riforma della suddetta pronuncia, ha ridotto la pena inflitta a RO CI e MA EL CO nella misura di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, e quella inflitta a TO CI nella misura di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa. Ha, poi, rideterminato la pena inflitta a OL EL CO e GI SI nella misura di anni 10 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Ha, inoltre, ridotto la pena inflitta a EL SA nella misura di anni 16 di reclusione, e, infine, rideterminato la pena inflitta a AE GG nella misura di anni 10 di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. GI Senese, AE GG. 1 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e vizio di motivazione. Si duole la difesa che la Corte di appello di Napoli, dopo avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sconfessando l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado che riteneva la sussistenza dell'associazione ex art. 74 del suddetto decreto, contestata al capo e), unicamente in virtù del rapporto osmotico che la legava all'associazione mafiosa denominata clan ER e dalla quale mutuava gli elementi costitutivi, non abbia, poi, individuato gli elementi costitutivi della suddetta associazione. Rileva che, mentre il primo Giudice configurava l'associazione per cui si procede in questa sede come la prosecuzione, in relazione agli anni 2014-2016, di quella operante all'interno del gruppo ER - e, quindi, finalizzata ad agevolarlo - in AR e zone limitrofe fino al 2011, per la quale risultano condannati IU LI, in sede di rito ordinario, e IU GG, padre dell'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, la Corte di appello l'ha ritenuta ben distinta e "nuova" rispetto, sia al clan ER,che a detta associazione aggravata dall'agevolazione mafiosa. Lamenta, però, che nella motivazione della sentenza di appello non viene spiegato sulla base di quali presupposti il traffico di stupefacenti fosse riconducibile ad un'attività effettuata in maniera "associata ed organizzata", se non con riferimento alla possibilità, emersa dalle intercettazioni, di accesso a quantitativi tutt'altro che trascurabili di sostanza stupefacente e di un costante approvvigionamento della stessa. Osserva che i Giudici di appello avrebbero dovuto individuare la sussistenza degli ulteriori elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice, quali la presenza di una struttura organizzativa, la stabilità del vincolo associativo e la consapevolezza di farne parte (affectio societatis). Rileva che, anzi, la Corte di appello sembra propendere per l'esclusione dell'associazione dedita al narcotraffìco laddove evidenzia che gli incarichi in tema di acquisti/cessioni di stupefacenti che GG riceveva da IU LI e AR AP erano non esclusivi e valorizza la circostanza che in alcune occasioni il suddetto si era accordato per il traffico di stupefacenti con ON GA, non indicato come intraneo alla presunta associazione, andando con ciò ad escludere la sussistenza della stabilità del vincolo e della tenuta dell'affectio societatis;
ovvero laddove afferma che AE GG poteva operare grazie alle entrature di cui godeva il padre boss, e quindi a prescindere dalla presenza di un'associazione; ovvero laddove menziona forniture specifiche e subordinate all'esistenza di condizioni contingenti, come la possibilità che ciascuno degli imputati avesse volta per volta le capacità economiche 2 (messe a disposizione a titolo personale senza approvvigionarsi da presunte casse dell'associazione) per partecipare all'acquisto secondo il sistema delle c.d. "puntate" (quote di partecipazione). Osserva il difensore che dalla motivazione della sentenza di appello emerge che GG e altri soggetti erano una sorta di mercenari che, volta per volta, riuscivano ad accordarsi per questa o quella "puntata", perseguendo scopi di lucro personali e non associativi, in assenza di cassa comune, organigramma con divisione di ruoli, mezzi comuni e rapporti contrattuali sinallagmatici tali da rendere l'apporto di ciascuno indispensabile per la sopravvivenza sul mercato degli altri. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si duole la difesa del mancato riconoscimento di dette circostanze in base all'intensità del dolo e alla durata dell'illecito, ritenuta non trascurabile nonostante la brevità del periodo in contestazione (dal 2014 al 2016). Lamenta, inoltre, che la Corte di appello non considera il comportamento processuale ineccepibile dell'imputato, che, non dandosi alla latitanza, pur essendo libero al momento della condanna di primo grado a 15 anni di reclusione, è risultato presente a tutte le udienze del processo di secondo grado. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. ON BI, TO CI. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c) e 178 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio per genericità e indeterminatezza dell'imputazione. Si duole la difesa che la contestazione nel caso in esame risulti mancante di specificazione in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione e in particolare in relazione:a) alla res oggetto della condotta, poiché le somme oggetto di ricezione non risultano quantificate, b) al soggetto attivo del reato, poiché non vengono individuati i soggetti che avrebbero elargito denaro a TO CI, c) al tempus commissi delicti, perché, a fronte di una data di accertamento del reato relativa all'agosto 2014, non si comprende quando sia iniziata la condotta delittuosa di CI e quando la stessa si sia arrestata, nonostante la contestazione dell'art. 81 cod. pen. 3 Osserva il difensore che era assolutamente necessario ancorare la contestazione di ricettazione attraverso il riferimento ad una finestra temporale determinata, nonché a rapporti con soggetti del clan ben individuati, per garantire un compiuto esercizio del diritto di difesa. Rileva, inoltre, che, se i fatti sono stati accertati nell'agosto del 2014, ciò significa che la prova del reato sottoposta al vaglio dei giudici si arresta alla data del suo accertamento e che, dunque, essendo la ricettazione un reato a consumazione istantanea, la condotta di CI dovrebbe arrestarsi al più in una data prossima all'agosto del 2014, anche se nulla è dato sapere sull'inizio della stessa. Sottolinea che la Corte di appello si limita a dichiarare inammissibile il motivo di doglianza contenuto nell'appello con cui veniva reiterata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'imputazione, evidenziando che alcun aumento era stato disposto dal primo Giudice e confondendo in tal modo la dedotta questione di nullità con le questioni di merito. Senza considerare che proprio tale dato conforti la postulata violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente nullità ab origine dell'imputazione per assoluta genericità e indeterminatezza della contestazione. Insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata, oltre che per violazione di legge, per vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di affrontare ed esaminare la specifica questione processuale ad essa proposta. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, anche come travisamento della prova, in ordine alla responsabilità di TO CI per il reato di ricettazione. Si duole la difesa che la Corte d'appello, ritenendo necessario il conforto di un riscontro esterno rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per provare la penale responsabilità del ricorrente, a differenza del Tribunale secondo cui le chiamate in correità non avevano bisogno di riscontri in senso tecnico riscontrandosi a vicenda (trascurando in tal modo che l'unico collaboratore che aveva reso dichiarazioni individualizzanti nei confronti di TO CI era stato Di AN), abbia valorizzato l'intercettazione di una conversazione avvenuta in carcere il 2 agosto 2014 tra RO CI e i suoi familiari con argomentazioni meramente apparenti. Lamenta il difensore l'omessa motivazione della sentenza in merito alle doglianze difensive contenute nell'appello, non avendo la medesima ! né dato conto delle frasi captate da cui si evincerebbe la provenienza delittuosa delle somme di denaro di cui discutono i conversanti, né esaminato le prove sia testimoniale (dichiarazioni di CA CI, che ha specificato che la famiglia provvedeva al mantenimento del 4 detenuto mediante la corresponsione mensile di 300 euro che, lavorando lo stesso in carcere e venendo retribuito in relazione a tale lavoro, non sempre erano materialmente corrisposti ma venivano messi da parte a sua disposizione) che documentale (relativa alla retribuzione ricevuta da RO CI per il lavoro in carcere) a discarico introdotte. Denuncia, quindi, la difesa travisamento degli elementi necessari ai fini di una completa ricostruzione del fatto. Rileva che in analoga prospettiva non è stata considerata la testimonianza del luogotenente NG, principale teste di accusa, il quale, in merito all'ipotesi che il denaro oggetto della conversazione captata fosse di derivazione illecita, aveva riferito che tale intendimento era frutto di una mera opinione e non di un dato investigativo accertato. Insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, in ragione dell'esclusione della valenza probatoria del tenore dell'intercettazione sopra esaminata e dell'assenza di specificità individualizzante delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ad eccezione delle sole dichiarazioni di Di AN. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Osserva la difesa che non solo la sentenza impugnata non si pone il problema della natura soggettiva dell'aggravante della finalità dell'agevolazione mafiosa, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite con la sentenza n. 8545 del 3 marzo 2020, e, quindi, della necessità del dolo specifico o intenzionale, quale convinzione e volontà di apportare un vantaggio alla compagine associativa, ma la ritenuta esistenza dell'aggravante si pone in evidente contrasto logico con la ritenuta insussistenza del reato associativo a carico del padre di TO CI, RO, in quanto, una volta escluso dai Giudici di merito che la "mesata" venne erogata per comprare il silenzio di CI RO, non si può affermare, da un lato, che la consegna del denaro avvenne in favore dei familiari di RO solo a titolo di solidarietà e, dall'altro, che la ritenuta ricettazione fu commessa, nella prospettiva di padre e figlio, allo scopo di agevolare il clan camorristico. Rileva la difesa che è la stessa ricostruzione contenuta in sentenza, che esclude il rapporto sinallagmatico tra la "mesata" e il "silenzio", a far ritenere che l'imputato agisse per interessi esclusivamente personali e familiari e, dunque, è la sentenza stessa ad escludere la finalizzazione della ricettazione ad agevolare il clan anche sotto il profilo soggettivo, così come richiesto dall'aggravante. Aggiunge che lo stesso P.m. presso il Tribunale chiedeva l'esclusione di detta aggravante. 5 3.4. Con il quarto motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che andavano, invece, riconosciute in considerazione dell'incensuratezza e dell'estraneità del ricorrente alle logiche e alle organizzazioni malavitose, nonostante il ruolo assunto dal padre all'interno del clan di appartenenza, a dimostrazione di una scelta di vita ben precisa. 4. Ricorre per cassazione con atto a firma dell'avv. Dario Vannetiello OL EL CO. 4.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione di legge processuale e vizio di motivazione, anche come travisamento per omissione, circa l'identificazione dell'imputato nel soggetto indicato come OL "il piccolino". Lamenta la difesa che la Corte territoriale, conformemente al primo Giudice, ha ritenuto che OL "il piccolino", menzionato nei colloqui captati e in particolare quelli intercorsi tra il detenuto AE Di AR e la moglie EN Di NU, come addetto alla distribuzione delle mesate elargite dal clan ER alle famiglie dei detenuti affiliati sia OL EL CO e ciò solo per il suo inserimento nella compagine malavitosa. Senza considerare che detto inserimento è questione diversa dall'identificazione e che nei colloqui tra i coniugi Di AR OL "il piccolino" è indicato come nipote dei Di AR e tale vincolo risulta dalle stesse intercettazioni noto anche fuori dal contesto familiare. Si duole la difesa che i Giudici di merito non abbiano motivato in ordine al fatto che OL citato nei colloqui risultava, sempre da detti colloqui, avere una fidanzata di nome OS, mentre quella di OL EL CO si chiamava LA NO, come, invero, emergente dalle intercettazioni disposte sull'utenza in uso dell'imputato. Inoltre, secondo la difesa la Corte territoriale incorre in un evidente travisamento della prova laddove si sofferma sulla questione delle vacanze dell'imputato nell'estate 2015. Si duole la difesa che l'ulteriore rilievo contenuto nell'appello, secondo cui OL "il piccolino", che risulta andato in vacanza ad agosto 2015 in base ai colloqui tra i Di AR, che temevano che per la stessa avesse utilizzato la loro mesata, non sarebbe OL EL CO, andato, invece, in vacanza, come emergente dagli atti, a settembre 2015, sia stato superato con una congettura, ipotizzando che nei colloqui si parlasse di un'ulteriore partenza dell'imputato, antecedente a quella del settembre 2015. ed)/ 6 Rileva che dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso a EL CO emerge che nel periodo di riferimento (agosto-settembre 2015) si parlava solo del viaggio a Tenerife e che ad agosto 2015 l'imputato risultava trovarsi a AR. Lamenta la difesa che la Corte non considera che il teste di P.g. NG non ha menzionato partenze di EL CO diverse da quella per Tenerife (ulteriore travisamento per omissione). Infine, si duole la difesa che la sentenza impugnata valorizzi il colloquio dell'Il novembre 2014, nel quale ON UV parlando con i familiari chiedeva loro se fosse andato a trovarli OL "o piccirillo" dopo il suo arresto, nel quale viene individuato il riferimento a OL EL CO, che effettivamente risultava essere andato a trovare la madre di UV, ma ometta di considerare (ulteriore travisamento per omissione) che in altro colloquio in carcere tra UV e i propri familiari, di pochi giorni prima (31 ottobre 2014), il primo dimostra di non essere avvezzo ad usare alcun nomignolo per identificare l'amico, indicandolo, infatti, come il figlio di MA, e che dallo stesso colloquio emerge che vari OL gravitavano intorno alla famiglia di UV. La Corte, pertanto, non spiegherebbe perché UV avrebbe utilizzato il nomignolo "il piccolino" per fare riferimento proprio al ricorrente e non a uno degli altri OL. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso viene rilevata violazione dell'art. 416-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto configurabile a carico dell'imputato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Rileva il difensore che detta Corte, dopo avere premesso di condividere la teoria del modello c.d. organizzatorio, ha ritenuto che OL EL CO fosse un affiliato del clan con un basso grado gerarchico in quanto investito del ruolo di recapitare gli stipendi alle famiglie dei detenuti affiliati;
e che ciò emergerebbe dai dialoghi dei coniugi Di AR, dalla presenza dell'imputato al summit del 31 agosto 2015 tra gli esponenti del gruppo VO e quelli del gruppo AN e dai rapporti col cugino OL RA, che faceva uso del suo cellulare per telefonare al proprio avvocato. Osserva, però, che: - i collaboratori di giustizia escussi in dibattimento (EO UZ, IZ CC, GA D'IL), per molti anni affiliati al clan VO-ER-AN, hanno addirittura dichiarato di non sapere chi fosse OL EL CO;
- pure a ritenere che l'imputato sia il OL di cui parlano i Di AR, non vi sono prove che dimostrino l'interessamento di OL "il piccolino" nell'ambito di questioni economiche inerenti affiliati ulteriori rispetto a Di AR;
- non si può ritenere che tale OL si fosse messo effettivamente a disposizione del sodalizio nel senso delle Sezioni Unite Modaffari;
- la sua asserita presenza al summit tenutosi il 31 agosto 2015, contraddetta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha riferito 7 di avere solo accompagnato il cugino OL RA e di essere rimasto nella zona boschiva adiacente, nonché dal fatto che non veniva udita nel corso della riunione la voce dell'imputato, non è dato rilevante in assenza di prove di un consapevole contributo stabile al clan di EL CO. 4.3. Con il terzo motivo di impugnazione si eccepisce vizio di motivazione in relazione all'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., laddove la Corte di appello ha ritenuto superfluo disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiesta dalla difesa nell'atto di appello. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato che la questione sull'identità di OL "il piccolino" era di decisiva rilevanza e che, pertanto, ogni dubbio su detta identità, alla luce di quanto sopra riportato, poteva essere fugato tramite l'escussione di EN Di NU, coniuge di Di AR, che avrebbe chiarito chi era OL "il piccolino" da lei citato nei colloqui col marito, sui quali è fondata principalmente la prova di colpevolezza dell'imputato. Lamenta che il mancato accoglimento di tale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha determinato un vizio di motivazione. 4.4. Col quarto motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 62- bis, 69, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto le circostanze attenuanti generiche solo equivalenti alle contestate aggravanti. La Corte di appello, che al riguardo argomenta in modo apparente, facendo leva sul fatto che l'imputato aveva agito con piena consapevolezza della propria condotta e sulla non rilevanza della circostanza che non avesse parlato durante il summit del 31 agosto 2015 considerato il ruolo esecutivo svolto, omette di considerare, secondo la difesa, che dette circostanze andavano riconosciute con giudizio di prevalenza, sia per il ruolo secondario del suddetto all'interno del sodalizio, sia per il suo comportamento in parte pregiudizievole nei confronti del clan (sottrazione della mesata emergente dai colloqui dei Di AR), sia, infine, per la sua incensuratezza e per non avere il suddetto partecipato alla commissione di delitti scopo del sodalizio. 5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. Bruno La Rosa, MA EL CO. 5.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 405, 521 e 522 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'imputazione. Rileva la difesa la nullità della sentenza in relazione alla riqualificazione del fatto contestato al capo b) dell'imputazione da associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. 8 pen. a ricettazione aggravata operata dal primo Giudice, il quale, trattandosi di fatti diversi, poteva pronunciarsi solo a seguito di una modifica dell'imputazione da parte del Pubblico ministero, non avvenuta nel caso di specie. 5.2 Con il secondo motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione ed inosservanza di legge in ordine alla configurabilità del reato di ricettazione per difetto dell'elemento materiale e di quello soggettivo. Si rileva che, essendo il reato di ricettazione un reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. La difesa osserva che oggetto di contestazione originaria è la partecipazione del ricorrente alle consorterie criminali e che la prova di tale partecipazione risiederebbe nella percezione di uno stipendio proveniente dal clan da parte della sua famiglia. Si duole che manchi la prova di come tale stipendio possa essere giunto ai familiari di EL CO e della consapevolezza del medesimo della provenienza illecita del denaro, che non' sarebbe ricavabile dal tenore dei colloqui in carcere intercettati. Ritiene il difensore che il ricorrente, essendo in carcere ininterrottamente dal 2006, non possa aver commesso il reato di ricettazione. Quanto, poi, all'elemento psicologico di detto reato e al principio della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, osserva la difesa che è necessaria la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, non essendo sufficiente la rappresentazione dell'eventualità della provenienza di tale res da delitto. 2.3 Con il terzo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione e inosservanza di legge in relazione ai criteri necessari a valutare la credibilità dei collaboratori e l'attendibilità delle loro dichiarazioni, con riferimento alla genericità del racconto e al fenomeno della circolarità della notizia riferita. Ci si duole del fatto che la Corte faccia ricorso ad espedienti argomentativi per superare le generiche afférmazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, pur riferendo della decisione di sostenere le famiglie di alcuni detenuti, non individuano la fonte della loro conoscenza e non offrono alcun dettaglio in ordine alle modalità di consegna dei soldi, ai soggetti che di volta in volta li erogavano, alla provenienza degli stessi e a coloro che per conto di EL CO li percepivano. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nei suoi presupposti oggettivo e soggettivo, e al fatto che la stessa non risultava originariamente contestata. Lamenta la difesa che la Corte d'appello ha omesso di motivare in merito alla sussistenza del dolo specifico dell'agevolazione dell'associazione in capo al ricorrente, avendo la sentenza ritenuto sussistente l'aggravante in parola prendendo in e)n 9 considerazione unicamente lo scopo perseguito dall'associazione. Osserva, inoltre, che, per essere giuridicamente apprezzabile, la condotta agevolativa richiesta in termini di dolo deve avere una concreta capacità di apportare all'associazione criminale un vantaggio determinato ed immanente e non meramente ipotetico;
ritiene, quindi, illogica la motivazione della Corte laddove sostiene che la capacità del clan di mantenere consenso sociale si esplichi anche attraverso il sostegno economico in grado di fornire a chi si mette a sua disposizione. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 133 cod. pen. per non aver determinato la pena nei minimi edittali. Si duole la difesa che la Corte non abbia considerato che l'imputato si trova in carcere da più di vent'anni e che, pertanto, il suo dolo non può ritenersi "intenso". Lamenta, inoltre, che sulla determinazione del minimo della pena avrebbe dovuto avere un'influenza positiva la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Con il sesto motivo di impugnazione la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., per non avere riconosciuto la continuazione con i reati precedentemente commessi. Si duole la difesa che la motivazione data dalla Corte per negare la continuazione - secondo cui non vi è modo di affermare che l'imputato, entrando a far parte del clan VO e partecipando alla realizzazione dei suoi scopi, potesse rappresentarsi e volere un evento non dipendente dalla sua volontà, quale la erogazione di contributi economici a distanza di tanto tempo - sia incomprensibile e astrusa, finendo per risolversi in una omessa valutazione delle doglianze difensive. 6. Propone ricorso per cassazione RO CI, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. ON BI. 6.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 405, 516, 517, 518, 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La difesa, dopo avere individuato la giurisprudenza di legittimità in materia e osservato che, secondo l'originaria imputazione, RO CI partecipava alla consorteria di stampo camorristico, mantenendo il silenzio, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro, sui mandanti dell'omicidio IA, rileva che, rispetto a tale fatto, quello ritenuto in sentenza si pone in evidente incompatibilità strutturale. A tale riguardo osserva che entrambi i Giudici di merito hanno escluso ogni contributo causale alla vita del clan da parte di RO CI e, con esso, la partecipazione al contestato sodalizio criminale e ritenuto, invece, esistente il diverso 1 0 fatto di avere il ricorrente ricevuto un compenso mensile dal clan a titolo di solidarietà. Ritiene la difesa che, trattandosi di fatti diversi (postulando la partecipazione associativa un'adesione attiva e una condivisione delle finalità della consorteria criminale, mentre il fatto ritenuto in sentenza una posizione meramente passiva di CI di ricezione di un contributo economico), vi sia quella incompatibilità strutturale censurata dalla giurisprudenza di legittimità, che avrebbe imposto o la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. o di procedere nelle forme ordinarie ex art. 518 cod. proc pen., a garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa. La derubricazione operata dal Tribunale di primo grado e confermata dalla Corte di appello, rappresenta, secondo il difensore, una palese violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., essendo mutato il fatto oggetto dell'imputazione con conseguente pregiudizio del diritto di difesa. 6.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. Rileva la difesa che nell'ottica della Procura presso il Tribunale soltanto il figlio del ricorrente, TO CI, riceveva il denaro di provenienza delittuosa e, quindi, commetteva il delitto di ricettazione, tanto da richiedere detto ufficio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'assoluzione per RO CI, per non esserne stato provato il contributo partecipativo. Osserva che la sentenza, invece, confonde il ruolo rivestito dagli imputati e che RO CI è mero destinatario del denaro, non prendendo parte in alcun modo all'esecuzione del reato di ricettazione, eventualmente consumato in via esclusiva da TO, essendo il ricorrente detenuto dal 1992 senza soluzione di continuità e non potendo, quindi, ricevere res di provenienza delittuosa da parte della consorteria cui è risultato associato in passato. Difetta, secondo il difensore, in capo al ricorrente l'elemento materiale della ricettazione, non avendo lo stesso ricevuto materialmente alcuna somma di denaro dal clan, e l'elemento soggettivo, avendo questi ricevuto soltanto dai familiari del denaro, che nella sua prospettiva non era direttamente riconducibile alle attività del clan. Lamenta la difesa che tali questioni, oggetto di specifica deduzione con l'atto di appello, non sono state esaminate dalla Corte di appello di Napoli. 6.3. Con il terzo motivo di impugnazione sono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1 '1 Si duole il difensore che la motivazione fornita dalla Corte d'appello in merito alla sussistenza di tale aggravante, facente leva sul rafforzamento della capacità del clan di raccogliere e mantenere il consenso sociale anche attraverso il sostegno economico, risulti estremamente generica, non potendo essere il beneficio per il clan meramente ipotetico e astrattamente potenziale;
e che, quanto al profilo soggettivo, ometta qualsiasi argomentazione in ordine alla sussistenza in capo a RO e TO CI del necessario elemento psicologico costituito dal dolo intenzionale, ossia della volontà di agire in favore del clan. Osserva, inoltre, il difensore che l'aggravante non sussiste in capo al ricorrente per due ordini di ragioni: in primo luogo, per l'impossibilità di configurare a suo carico il delitto di ricettazione, eventualmente imputabile solo al figlio;
in secondo luogo, per l'intervenuta derubricazione del reato associativo in ricettazione, che costituirebbe sostanziale assoluzione per il reato originariamente contestato. Aggiunge, quanto a quest'ultimo punto, che, non sussistendo con le nuove fazioni criminali alcun rapporto sinallagmatico, è impossibile ipotizzare che la condotta dell'imputato, sotto il profilo soggettivo, possa determinare un vantaggio concreto per il clan stesso, così come richiesto dall'aggravante. 7. Ricorre per cassazione GI SI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Alfredo Gaito. 7.1. Col primo motivo di impugnazione si denunciano violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa. Osserva il difensore che la gestione degli immobili di proprietà di IU ER da parte di EL SA, coadiuvato dal ricorrente, non ha mai riguardato la compagine camorristica, non confluendo i proventi delle locazioni, che venivano corrisposti anche dai sodali, nella cassa del clan, ma essendo di esclusiva pertinenza di IU ER e di altri soggetti con ruolo apicale nel clan, ai quali il primo aveva assegnato una quota dei suoi investimenti, come riferito da tutti i collaboratori di giustizia escussi, univoci nell'affermare che EL SA e il genero non partecipavano alle dinamiche malavitose del clan, ancor meno a quelle della fazione degli AN come contraddittoriamente assunto dalla Corte di appello (in base al tenore di un'intercettazione tra GI SI e tale AN, che chiede se l'immobile è sempre di AN). Con riguardo all'asserito compito di SA e del genero SI quali tramite per informazioni tra i tre latitanti, IU GG, AR AP e IU LI, e i sodali liberi, si rileva che l'unico episodio in cui sarebbe stato accertato un trasferimento di notizie risale all'ottobre 2015 e risulta in favore della coppia SE r,- 12 D'FR, non affiliati a gruppo camorristico ma semplici spacciatori di droga, mentre la successiva visita ai latitanti sarebbe avvenuta il 6 settembre 2016, a distanza di un anno, in un periodo contrassegnato dalla progressiva esautorazione del clan Fa la nga. Infine, si osserva che solo EO UZ, al quale è stata tributata totale attendibilità, ha riferito che SA sarebbe stato coadiuvato dal genero GI SI in una sorta di spedizione punitiva presso un bar di Poggio Vallesana, noto luogo di ritrovo dell'opposta fazione camorristica, ove avrebbe esploso vari colpi in aria, quale reazione alle percosse inferte da IU AR al figlio, riferendo, invece, sia il collaboratore IU LI che il teste di P.g. NG del solo SA. Rileva, poi, il difensore che la forte animosità dimostrata da GI SI nei confronti di IU AR, da una parte, e dei fratelli TO e AE GG, figli del latitante IU GG, dall'altra, dipendeva, diversamente da quanto assunto in sentenza che le ricollega alla sua qualità di affiliato, da ragioni squisitamente personali, come da un lato il litigio del figlio di AR col figlio di SA e dall'altro la mancanza di rispetto dei GG nei confronti del suocero al banchetto per le nozze di AE SI. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 59, 416- bis, comma sesto, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante. Si rileva che l'aggravante del finanziamento con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti associativi delle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, sussiste quando il fine del controllo è perseguito non dal singolo partecipe ma dal sodalizio mafioso;
e che, pertanto, nel caso in esame, in cui la sussistenza di detta aggravante è stata desunta dai contenuti di precedenti sentenze irrevocabili nei confronti di soggetti a vario titolo collegati al clan ER e dal fatto che SA aveva il monopolio delle forniture di alimenti all'ingrosso alle pizzerie e ai ristoranti della zona di AR, non viene fatto alcun pur fuggevole ragguaglio circa il tentativo di conseguimento della pretesa posizione monopolistica a favore dell'azienda del suocero del ricorrente e, quindi, non sono specificate le ragioni dell'applicazione di detta aggravante ad SI. Si osserva, inoltre, con riguardo agli altri settori economici che sarebbero stati inquinati dalla prevaricante presenza camorristica dei ER, che una volta esclusa l'ingerenza di SA ed a maggior ragione di SI negli affari del gruppo ER, non si comprende in che modo quest'ultimo debba ritenersi consapevole o inconsapevole per sua colpa, ex art. 59, comma secondo, cod. pen., delle iniziative adottate dal clan in settori commerciali completamente estranei alla sua attività. 13 7.3. Col terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen. Viene lamentata l'insufficienza in punto di dosimetria della pena della motivazione, che, pur dando atto dell'incensuratezza del ricorrente e del ruolo defilato rispetto a quello del suocero, poi non determina nel minimo la durata della reclusione, previa declaratoria di prevalenza delle circostanze generiche. 8. Propone, infine, ricorso EL SA, articolandolo in due atti, a firma rispettivamente dell'avv. AE SI e dell'avv. Alfredo Gaito. 8.1. L'atto dell'avv. SI si sviluppa in tre motivi di impugnazione. 8.1.1. Con il primo motivo si duole il suddetto difensore della violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e del vizio di motivazione. Premette che la Corte territoriale muove, nell'individuazione della condotta di partecipazione associativa, dagli insegnamenti datati della sentenza Agostino, che è del 2017, non menzionando, invece, la sentenza delle Sezioni Unite Modaffari più recente del 2021, che fa leva, ai fini dell'individuazione della condotta partecipativa, sull'effettiva e non astratta e formale messa a disposizione del sodalizio mafioso. Osserva che secondo la Corte territoriale SA è uomo di fiducia di ER e secondo il collaboratore di giustizia ER poteva recarsi dallo stesso quando voleva e, se vi erano riunioni in corso, non era tenuto ad allontanarsi. Rileva, quanto al primo profilo, che in non poche occasioni SA è entrato in contrasto con ER ed è stato sfiduciato dal medesimo che gli rinfacciava di fare gli affari a suo nome senza portargli i guadagni;
e, quanto al secondo profilo, che la presenza passiva alle riunioni, senza condivisione di progetti illeciti, scopi, ideologia e utilità dell'associazione, non può essere individuata come condotta partecipativa. Aggiunge a tale ultimo riguardo che il collaboratore IU LI, figura egemonica del clan ER in quanto alter ego di IU ER, è stato lapidario nell'affermare che SA partecipava alle riunioni per affari suoi e in particolare per le difficoltà che incontrava nella gestione personale dei cartoni che causavano litigi tra il clan AN e il clan ER, e quindi non per temi che coinvolgevano l'associazione. Rileva, sempre la difesa, che l'indisciplinatezza e la disubbidienza di SA alle direttive di ER, sia nell'ambito della gestione immobiliare in favore del capoclan e di alcuni suoi luogotenenti, che con riferimento all'azienda di forniture alimentari all'ingrosso e alla fornitura di cartoni, osteggiata dal clan in quanto in contrasto con le prerogative commerciali dal medesimo riconosciute al clan AN, 14 lungi dal consentire di qualificare, come fa la Corte territoriale, il ricorrente come affiliato riottoso e di ritenere irrilevante il giudizio di LI sulla sua non mafiosità, deve fare considerare la sua condotta non associativa. Lamenta il difensore che la sentenza impugnata ha omesso l'esame dei controesami dei collaboratori di giustizia, incorrendo in un travisamento della prova per omissione. In particolare, evidenzia che in sede di controesame: - ER ha specificato che SA non partecipava alle riunioni camorristiche, ma, se vi si trovava, dalle stesse non era cacciato;
- LI ha riferito di una gestione in proprio, in assenza di utili per il clan, dei cartoni da parte dell'imputato; - Di AN ha dichiarato che SA non era affiliato al clan, confermandolo in dibattimento e ivi specificando che il deposito dei generi alimentari era di ER e il clan non ci guadagnava niente. Il difensore, considerato che anche dalla gestione immobiliare svolta nell'interesse personale di ER non provenivano utili per il clan, insiste per la contiguità di SA al clan, che è cosa diversa dall'appartenenza al clan, del cui capo e cognato il suddetto subiva il fascino. Secondo la difesa errata è, quindi, la lettura operata dalla Corte delle conversazioni del ricorrente con CA LO, in cui SA si racconta al medesimo, sapendo di non poter esser controllato o contraddetto dallo stesso in quanto avulso da rapporti con sodali, per cui può parlare a ruota libera, come in effetti fa quando sembra esprimere giudizi su dinamiche mafiose, sugli assetti del potere sul territorio e in particolare sulla pericolosa ascesa degli AN. Rileva la difesa come anche l'episodio della gambizzazione di SA sia una vicenda personale e non camorristica, diversamente da come ritenuto dalla Corte a qua, che in essa individua la riprova dell'appartenenza mafiosa del ricorrente. E ciò emerge dal controesame di LI, che, quale fonte qualificata, essendo stato VA ego di ER, insiste sul fatto che il litigio con gli AN di SA fu una vicenda personale, peraltro ostacolata dal clan ER. Lamenta il difensore che la Corte territoriale ha omesso di rilevare la decisività dell'assoluzione di SA dall'accusa di trasferimento dei valori in relazione alla società "Ingrosso Alimentari e Salumi s.r.l." e del dissequestro di detta società. Rileva che i Giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto che il provvedimento cautelare di dissequestro di detta società fosse dovuto alla mancanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che invece erano state già rese (da ER e Di AN). Osserva il difensore che gestendo SA, come affermato unanimemente dai collaboratori di giustizia, esclusivamente i beni del capo clan IU ER, 15 favoriva quest'ultimo e se stesso, ma non il clan, per cui la sua condotta deve ritenersi non di partecipazione associativa ma di favoreggiamento reale o al massimo, alla luce di quanto affermato da LI secondo cui SA riciclava i soldi di IU ER, di riciclaggio;
ovvero, considerato che l'imputato sfruttava la parentela con IU ER per affermarsi nel mercato in una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, di concorso esterno in associazione mafiosa. 8.1.2. Il secondo motivo di impugnazione è sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Si evidenzia che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'attività economica di SA riforniva solo una minima parte degli esercizi commerciali in AR, per cui non sussistono i presupposti per ritenere l'aggravante in parola, considerati, altresì, i minimi proventi, oltre che della vendita di cartoni per pizza da asporto, dell'attività commerciale di fornitura di generi alimentari, che nel territorio di competenza del clan non superava il 15 °A) del fatturato complessivo, come dimostrato dalle consulenze tecniche di parte (De IP, RE e AL), con cui la sentenza impugnata non si confronta. 8.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene rilevato vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque al trattamento sanzionatorio. Si duole il difensore che la Corte territoriale abbia ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche sulla base del ruolo di SA quale fiduciario di ER per un lungo arco temporale e non abbia, invece, considerato l'incensuratezza del suddetto, la finalizzazione della sua condotta al conseguimento di interessi personali, in gran parte in contrasto con quelli associativi. 8.2. Anche l'atto di impugnazione dell'avv. Gaito si articola in tre motivi. 8.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che nessuno dei collaboratori di giustizia ha indicato in SA ed SI dei formali affiliati al clan ER, e che IU LI ha escluso che il primo avesse a che fare con le dinamiche camorristiche. Si aggiunge che la gestione immobiliare svolta da SA nell'interesse del cognato non era partecipazione associativa, sottraendo al contrario gli investimenti in immobili di ER denaro da investire nell'acquisto di droga. Osserva, inoltre, la difesa che anche la gestione immobiliare nell'interesse dei luogotenenti del capo clan avveniva tramite quest'ultimo, che raccoglieva le somme versate dai partecipanti all'affare, ne fissava la quota (puntata) e provvedeva a restituire il netto profitto a conclusione dell'operazione, senza che nessuno dei suddetti avesse contatti con il 16 ricorrente, il quale si limitava a ricevere la provvista per l'acquisto dal cognato ignorandone la provenienza. La difesa, inoltre, evidenzia che la consentita presenza di SA alle riunioni dei vertici del gruppo, riferita dal solo ER e relativa al periodo di latitanza di IU ER conclusasi nel 2012, risulta essere stata fraintesa dai Giudici di entrambi i gradi, in quanto era dovuta, come sottolineato da LI, all'esigenza di costringere l'imprenditore a rinunziare alla fornitura di cartoni per pizze da asporto a favore degli AN, lungi, invece, dal proiettare il ricorrente in contesti camorristici a lui estranei. Insiste sull'opposizione di SA alle pressioni dei ER e degli AN nella vendita dei cartoni per le pizze, sintomatica di non partecipazione associativa, e sul fatto che le pretese di ER con rigliardo all'Ingrosso Alimentari e Salumi di SA fossero limitate al pagamento del canone di locazione del capannone sede dell'azienda, di proprietà del capo clan. Rileva, inoltre, il difensore che mancano elementi di prova certa da consentire di ritenere che SA sfruttasse il rapporto di affinità con il cognato per imporsi violentemente quale fornitore dei commercianti locali, se non le generiche dichiarazioni di Di AN e ER. Ci si duole ancora del disinteresse per i risultati delle consulenze contabili di parte in relazione a detta società. Si insiste sull'errata lettura delle conversazioni tra SA e LO, prive di alcuna valenza dimostrativa dell'intraneità del primo a qualsiasi contesto criminale;
e sulla qualificazione delle condotte dello stesso al più come favoreggiamento reale. 8.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione degli artt. 416- bis, comma sesto, e 59, comma secondo, cod. pen. Si rileva che nella sentenza impugnata non si spiega perché la società di vendita all'ingrosso di alimentari si sarebbe trovata in posizione monopolistica e, perché, una volta esclusa l'ingerenza di SA negli affari del gruppo ER, lo stesso debba ritenersi consapevole o inconsapevole per sua colpa delle iniziative adottate dal clan e non da suo cognato in settori commerciali estranei alla sua attività lavorativa. 8.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione degli artt. 62- bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Vengono svolte censure analoghe a quelle sopra riportate in relazione al terzo motivo dell'avv. SI, sottolineandosi che la qualificata parentela dell'imputato gli ha unicamente consentito di svolgere la propria attività lavorativa senza subire estorsioni. 17 9. L'avv. Gaito per EL SA e GI SI deposita, nei termini, motivi nuovi, nei quali insiste per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., contestata ai medesimi (oltre che a OL EL CO) in relazione al delitto associativo di cui al capo a). E allega sentenza della Sesta sezione di questa Corte, n. 44523 del 29/10/2024, emessa nel giudizio relativo agli originari coimputati che hanno optato per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, di annullamento della sentenza di condanna nei confronti di questi ultimi relativamente all'aggravante sopra indicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AE GG è, nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. La Corte di appello di Napoli si sofferma, da p. 44 a p. 49, sull'associazione dedita al narcotraffico, la cui partecipazione -da parte di GG è oggetto di imputazione sub e). Con riguardo alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, va premesso che se è vero che l'elemento differenziale tra tale fattispecie e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un quid plurís rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738); tuttavia è anche vero che, ai fini della configurabilità di detto delitto associativo, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Quindi, l'elemento dell'organizzazione nella fattispecie associativa assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi 18 seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576); e che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). La sentenza di primo grado evidenzia - si vedano p. 380 e ss. - come gli elementi a sostegno della responsabilità penale in ordine alla partecipazione associativa di AE GG siano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che, congiuntamente valutate, consentono di ritenere la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico di hashish operante negli anni 2014-2016. Sottolinea come dette intercettazioni - riportate da p. 383 a p. 387 della sentenza del Tribunale - facciano riferimento a cospicui quantitativi di sostanza stupefacente trafficata e alla possibilità di un approvvigionamento costante di sostanze stupefacenti da parte di AE GG, tramite anche il fratello in esse menzionato, elementi che possono dirsi indicativi di un traffico di stupefacenti in forma organizzata;
in cui, secondo i collaboratori, che fanno, altresì, riferimento e descrivono il collaudato sistema delle "puntate" per l'acquisto degli stupefacenti, sarebbero coinvolti insieme a AE GG, oltre al fratello TO e al padre IU, quantomeno come finanziatore, anche ON GA, AR AP e IU LI, che si accusa di avere affidato le proprie "puntate" a AE GG. Con riferimento specifico, quindi, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la sentenza di appello, dopo avere sottolineato che vi è giudicato in ordine al ruolo apicale nel clan ER del padre dell'imputato, IU, vicinissimo a IU ER, e alla sua dedizione al traffico di stupefacenti, osserva come sia del tutto plausibile quanto dichiarato da IU LI circa il fatto che AR AP - legato al padre dell'imputato, sino al punto di condividerne la latitanza - si affidasse a AE GG per vendere lo stupefacente acquistato col sistema delle "puntate" 1 9 e che lo stesso LI avesse affidato a GG, seppure non in via esclusiva, le proprie "puntate". Aggiunge che IO Di AN - come emergente dal verbale di interrogatorio in formato integrale dell'8 gennaio 2016 - ha fatto, senza essere compulsato dagli inquirenti, il nome di CC, quindi di AE GG, e di TO come partecipi all'associazione; e che anche UZ EO ha reso dichiarazioni circa la partecipazione di AE GG non de relato, ma per conoscenza diretta (riferendo il collaboratore, come specificato nella pronuncia di primo grado, non solo della partecipazione di ON GA, molto legato a IU GG che pertanto fungeva da tramite col figlio, all'associazione e al sistema delle "puntate" in stretta collaborazione con AE GG, ma anche di avere concluso molti affari di droga con quest'ultimo, per conto del quale vendeva il fumo, sia quando partecipavano entrambi alle puntate, sia quando comprava direttamente da lui e da suo fratello circa 100/150 chili di hashish al mese). Rileva, inoltre, che è attendibile LI - che, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, ha, altresì, descritto nel dettaglio le modalità operative dello svolgimento del traffico di droga da parte di AE GG secondo il sistema delle "puntate" (AE GG metteva i soldi per conto anche del padre e del fratello TO e talvolta anche per AP, preoccupandosi talvolta anche di venderne la quota;
raccolti i soldi, si organizzava il viaggio in Spagna dove si comprava la droga, che, giunta in Italia, veniva distribuita tra tutti i quotisti) - anche laddove individua il ruolo svolto da AE GG per conto di AP e di GA (individuato, quest'ultimo, dal collaboratore come colui che si occupava con GG del traffico di droga per conto del padre di quest'ultimo), avendo il collaboratore in realtà reso dichiarazioni contra se, aventi valore di confessione della propria partecipazione in veste apicale al clan ER. Sottolinea, infine, come sia evidente che quando il collaboratore VA Piana ha parlato di un lavoro di AE GG col padre, ha inteso riferirsi al traffico di stupefacenti, confermando le dichiarazioni degli altri collaboratori al riguardo. Con riguardo, invece, alle conversazioni oggetto di intercettazione, la sentenza di appello evidenzia che le censure difensive tendono a parcellizzarne il contenuto. Osserva, quindi, che: - la conversazione n. 1070 del 12 aprile 2016 ha evidente rilievo probatorio, emergendo il chiaro riferimento alla droga e il tono minaccioso con cui AE GG intende ribadire il monopolio sul territorio del gruppo del quale egli fa parte («comandiamo noi qua»); - la conversazione n. 1307 descrive AE GG, indicato col soprannome "L, quale uno dei soggetti che, per notoria conoscenza degli affiliati, ancora alla data del 3 novembre 2015, sono in grado di procurare stupefacenti;
- dalle conversazioni nn. 1347 e 1348 emerge che tale Marco, non contento di un precedente acquisto di sostanza stupefacente da AE 20 GG, chiede a quest'ultimo di procurare altra sostanza di altra qualità ("aulin" e non "best") in quantitativo cospicuo (20-30 chili), che AE gli procurerà mettendolo in contatto col fratello TO;
- nella conversazione n. 7542 del 19 giugno 2016 un soggetto non identificato, disponendo di uno stabile canale di smercio, riferisce di essere intenzionato ad acquistare 15/10 chili alla volta a AE, che non mostra alcuno stupore. Sottolinea, quindi, la Corte territoriale come sulla scorta di tali dati obiettivi sia possibile affermare la possibilità dell'imputato di accedere a grossi quantitativi di sostanza stupefacente e di approvvigionarsi con costanza, possibilità che presuppone l'esistenza di una struttura organizzata stabilmente;
e come occorra ribadire che il contenuto delle intercettazioni è perfettamente coerente con il ruolo attribuito dai collaboratori a AE GG, quale soggetto deputato a gestire le "puntate" effettuate da suo padre e da altri due soggetti apicali del clan ER quali AR AP e IU LI, e poi dedito alla commercializzazione dello stupefacente in tal modo acquistato insieme a suo fratello TO, che a sua volta svolgeva il medesimo ruolo di collettore delle "puntate". La Corte a qua però rileva che, ferma restando la partecipazione di IU GG, AR AP, IU LI e TO GG al clan ER, l'istruttoria dibattimentale non ha offerto elementi sufficienti per ritenere che il clan camorristico interponesse la propria opera o la propria influenza per agevolare il narcotraffico, e che nemmeno è possibile ritenere che ne ricavasse utili, sia sotto forma di tangente riscossa da quanti vendevano stupefacenti sul suo territorio, sia sotto forma di partecipazione al ricavato delle vendite. Osserva che è ragionevole affermare che l'attività di AE GG veniva svolta grazie alle entrature di cui egli poteva godere in quanto "aveva il padre che era il boss" (come da dichiarazioni di EO UZ all'udienza del 19 luglio 2021), avendo LI spiegato che AE GG fu introdotto ad ON GA, detto "scioccato" da suo padre IU, che si trovava da latitante a Roma dove viveva il suddetto, ed ha aggiunto che i due erano entrambi maranesi e si misero in società per il traffico di stupefacenti. Tali essendo le argomentazioni non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze processuali della sentenza in esame, risulta infondata la doglianza difensiva secondo cui il venir meno, nella prospettazione della sentenza di appello, del rapporto osmotico con il clan dell'associazione finalizzata al narcotraffico, possa incidere sulla sussistenza di detta associazione, nella quale risulta essere stabilmente inserito AE GG e nella quale, come evidenziato dallo stesso Tribunale, componenti del gruppo ER, insieme ad altri uomini non affiliati, gestivano l'importazione e la distribuzione di ingenti quantitativi di droga nei territori di AR 21 e dei comuni limitrofi. Rileva, invero, detto Tribunale come AE GG, sfruttando l'eredità paterna, figlio d'arte, si era inserito con particolare efficienza e con successo nella struttura, come dimostrano le conversazioni in cui era proprio l'imputato a spiegare quanto fossero floridi i suoi affari, godendo dello stabile rapporto con gli investitori e con gli acquirenti, in tal modo ponendo in essere una condotta partecipativa idonea a fornire un importante contributo alla vita dell'organizzazione stessa. E ciò a prescindere dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa, che la Corte territoriale non ha ritenuto configurabile sulla base della sola componente mafiosa dell'associazione e delle entrature mafiose del padre dell'imputato da cui il medesimo era finanziato. 1.2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, in fatto e reiterativo è il secondo motivo di ricorso, in cui ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale riguardo la Corte di appello di Napoli evidenzia che dall'istruttoria dibattimentale è emersa una condotta delittuosa sorretta da intensissimo dolo, commessa da AE GG nella piena consapevolezza del peso ricoperto dal proprio cognome e protrattasi per un periodo tutt'altro che trascurabile;
e che, a fronte di tali elementi, non può attribuirsi alcun valore al comportamento post delictum e in particolare alla presenza costante alle udienze, rientrante nell'insindacabile scelta di ciascun imputato e come tale del tutto neutrale ai fini che qui interessano. Orbene, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Come appunto nel caso in esame, in cui si continua ad insistere sul comportamento processuale che, invece, secondo la Corte è elemento recessivo rispetto a quelli dalla stessa valorizzati. 2. Parzialmente fondati sono i ricorsi di MA EL CO, RO CI e TO CI. 2.1. Il ricorso di MA EL CO è fondato in relazione al quarto motivo di impugnazione, assorbiti il quinto e il sesto. 2.1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. 22 MA EL CO e RO CI sono stati condannati dal Tribunale di Napoli Nord per delitto di ricettazione, in concorso, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, così riqualificato il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso loro contestato al capo b). I difensori di entrambi lamentano che, essendo i fatti diversi, sarebbe stata necessaria una modifica dell'imputazione da parte del Pubblico ministero, che, non essendo intervenuta, ha determinato pregiudizio per il diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'imputazione. Orbene, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04: fattispecie in cui la Corte ha reputato che non vi fosse violazione del principio di necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza in un caso nel quale, a fronte della contestazione del delitto di utilizzo di fatture inesistenti autoprodotte, si era affermata la penale responsabilità dell'imputato per aver utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, chiarendo che la non riferibilità soggettiva delle prestazioni alle imprese che le avevano fatturate aveva costituito il nocciolo della contestazione, sulla quale il predetto aveva avuto la possibilità di difendersi e si era effettivamente difeso;
conforme Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). La Corte territoriale correttamente sottolinea che nel caso di specie dalla lettura dell'originario capo di imputazione b) - che, invero, fa riferimento alla percezione mensile, da parte di MA EL CO e RO CI, di sostegno economico, per loro e le loro rispettive famiglie, dai clan attivi in AR di Napoli nelle varie composizioni in cui si sono succeduti (VO, ER e AN, a seconda dei periodi), anche a compenso della loro omertà sui nomi dei mandanti dell'omicidio di LO IA di cui gli stessi erano stati esecutori materiali - emerge che il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto. L'imputazione originaria contiene l'indicazione di tutti gli elementi fattuali specifici dai quali si è 23 ricavata la contestazione del delitto di ricettazione, per cui correttamente si è esclusa la violazione dei diritti di difesa. 2.1.2. Infondati sono il secondo ed il terzo motivo di impugnazione alla luce delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza in esame. Detta sentenza, invero, evidenzia che, in primo luogo, occorre prendere le mosse dalla decisione - concordemente riferita da IO Di AN, TO ER, EO UZ e IU LI - di continuare a mantenere i detenuti più illustri del territorio, a prescindere dalla loro appartenenza ai VO, ai ER o agli AN, quasi si trattasse di un gesto di riguardo per chi aveva "fatto la storia della malavita a AR", a conferma dell'unicità del clan, pure a fronte delle tensioni presentatesi negli anni quando l'una o l'altra famiglia ha cercato di sopravanzare le altre nel controllo del territorio. Sottolinea come significative siano le parole di TO ER circa la sostanziale indifferenza dei detenuti rispetto alle modifiche di vertice ("il carcerato non c'entra nulla con l'aspetto dei vertici che cambiano, cioè l'organizzazione malavitosa è sempre quella là perché non sono successe delle guerre vere e proprie dove ci sono nemici...a noi non è successo il fatto che abbiamo fatto la scissione perché eravamo nemici, abbiamo ammazzato o ci siamo ammazzati tra di noi...con la scissione è stato fatto soltanto un cambio di vertici dell'organizzazione, punto, basta, però rimane sempre tutto uguale"), o ancora quelle di IU LI, che ha spiegato, altresì, che quando gli AN presero il comando del clan, i ER consegnarono al nuovo vertice la lista dei carcerati che si dovevano mantenere. Rileva che tra i personaggi illustri cui erogare lo stipendio i collaboratori hanno indicato MA EL CO e RO CI. Evidenzia come la consapevolezza da parte di EL CO della provenienza del denaro dalle attività criminali del clan si ricava dalle intercettazioni riportate alle p. 152 e ss., che evidenziano come il suddetto fosse informato delle vicende del clan, tra cui quelle riguardanti il nipote OL RA (colloqui intercorsi tra il detenuto e i suoi familiari - figlio e nipote - presso il carcere di Saluzzo in data 24 settembre 2015, in cui EL CO, dopo avere dimostrato di essere al corrente di dette vicende, dice al nipote "ma tu credi che a me non mi viene a dire niente nessuno? Credi che qua dentro non si sa niente" ). E conclude per la sussistenza della contestata condotta di ricettazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, intesa quale ricezione da parte del detenuto, per il tramite dei suoi familiari, di denaro di provenienza delittuosa perché ricavato attraverso i reati commessi dall'associazione camorristica nella quale EL CO, detenuto da lunghissimo tempo, non poteva più concorrere (delle cui vicende però era ben a conoscenza). E per la non attendibilità delle dichiarazioni di 24 MA EL CO circa la sua provenienza da una famiglia benestante e il fatto che non abtIia mai percepito "mesate" da nessuno, come, invece, riferito dai collaboratori. Tali argomentazioni della sentenza di appello si ricollegano a quelle della sentenza di primo grado, che - a p. 366 e ss. - evidenzia come le dichiarazioni dei suddetti collaboratori si riscontrino a vicenda e come gli stessi abbiano dimostrato di avere diretta conoscenza che anche agli affiliati al clan VO, almeno quelli più importanti e tra essi RO CI e MA EL CO, veniva garantito il mantenimento in carcere in ragione del fatto che non vi era mai stata una guerra con loro. Inoltre, sottolinea che le dichiarazioni di LI, che inizia a collaborare nel 2017, attualizzano le dichiarazioni degli altri collaboratori, rendendo ancora più chiaro che il sistema del mantenimento in carcere dei detenuti ed in particolare dei suddetti è garantito in maniera costante da tutti i gruppi criminali che nell'avvicendarsi assumono anche la "responsabilità" degli stipendi, rappresentando del resto un servizio che tutte le organizzazioni criminali garantiscono agli affiliati, sia per mantenere il consenso e il potere sui detenuti e le loro -famiglie, basato sulla dipendenza economica dal clan, sia per scongiurare il rischio di collaborazioni. E rileva che ad arricchire la prova del mantenimento in carcere dei due imputati vi sono gli esiti delle intercettazioni ambientali in carcere, da cui emerge la prova del loro inserimento nel tessuto criminale delle organizzazioni camorristiche attive a AR di Napoli, in particolare per EL CO quelli di cui si è detto. E' evidente che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, infondate sono le censure difensive che insistono sulla mancata prova della percezione dello stipendio o comunque della consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, ovvero sulla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. 2.1.3. Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso. Invero, come evidenziato dal ricorrente, le sentenze di merito prendono in considerazione unicamente lo scopo perseguito dall'associazione nel versare mensilmente gli stipendi ai detenuti. La sentenza di primo grado, difatti, sottolinea come la corresponsione e la percezione dello stipendio costituiscano tangibili e speculari manifestazioni dell'esistenza e della vitalità del gruppo, trattandosi di condotte funzionali al rafforzamento dell'aggregazione, che agevolano la coesione tra i sodali, fungendo da stimolo alla perpetuazione dell'iniziativa criminale;
e come la capacità del clan di stipendiare con costanza i propri affiliati palesi, anche all'interno, la credibilità ed affidabilità della consorteria. Rileva, poi, la sentenza di appello come indubbia sia la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, poiché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità tra 25 gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, preservandone il prestigio e palesandone la forza economica. Si trascura, però, che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734); e, in particolare, che non basta configurare l'interesse dell'associazione ad erogare ai detenuti i contributi periodici, ma devono considerarsi le posizioni di coloro che li ricevono e le loro finalità (se egoistiche o legate alla appartenenza al sodalizio). Si omette, quindi, di motivare in merito alla sussistenza del dolo specifico dell'agevolazione dell'associazione in capo al ricorrente. Tale carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla ricettazione sub b) in cui era riqualificata la partecipazione associativa di MA EL CO. 2.1.4. Restano assorbiti i motivi di impugnazione sul trattamento sanzionatorio (quinto) e sull'omesso riconoscimento della continuazione tra la ricettazione in esame e gli altri reati già giudicati a suo carico (sesto). 2.2. Anche il ricorso di RO CI è fondato limitatamente al terzo motivo di impugnazione, relativo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.2.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione sulla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Ci si riporta alle considerazioni svolte in relazione ad analogo motivo proposto nell'interesse di MA EL CO, da intendersi integramente qui richiamate. 2.2.2. Infondato è, inoltre, il secondo motivo di ricorso, alla luce delle argomentazioni sia della sentenza di primo che di secondo grado. Anche per RO CI, al pari che per MA EL CO, il Tribunale di Napoli Nord ritiene che non sia emersa la prova del contributo fornito dall'imputato al sodalizio criminale e che, tuttavia, la condotta non possa considerarsi penalmente irrilevante sussistendo i presupposti del delitto di ricettazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La sentenza di appello evidenzia che sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori sopra specificati entrambi beneficiavano di uno stipendio (quantificato nel corso delle dichiarazioni di Di AN in duemila euro). Si evidenzia che anche per RO CI l'emolumento ricevuto assolveva alla finalità di ribadire l'esistenza in vita e la perdurante forza del clan VO - 26 ER - AN. Si osserva che per CI è emerso che il figlio TO riceveva il denaro erogato dal clan per il mantenimento di suo padre e del nucleo familiare nella piena consapevolezza della sua provenienza illecita, avendo riferito IO Di AN di averlo visto ritirare lo stipendio a casa di SA LL, detto Ciccio "pertuso", affiliato al clan. La Corte territoriale rileva che un riscontro alle concordi dichiarazioni dei collaboratori proviene dalla registrazione del colloquio intrattenuto dall'imputato detenuto con i propri familiari in data 2 agosto 2014, nel quale lo stesso chiede a suo figlio TO se abbia messo "qualcosa di soldi alla posta" e viene immediatamente redarguito da sua moglie Teresa, che lo invita a non parlare esplicitamente ("sshh! Non ha capito allora"), mentre lo stesso ribatte ("ho capito! Come non ho capito!") ed esorta suo figlio TO ad accantonare 1.100 euro ("allora leva di mezzo, otto e tre undici"), per poi dire a sua moglie che si tratta di una cosa tra loro due. Aggiunge la Corte, nel riportare detto colloquio, che, a questo punto, Teresa chiede se si tratti di "quelli di questo mese", ma che tale esplicita affermazione genera la reazione stizzita del detenuto, che le rivolge un'occhìataccia e pronuncia una bestemmia, al che la donna ribatte al marito ("ma sei tu che fai bordello, io ho capito a te"), poi chiede se si stia riferendo a "quello di adesso", e, annuendo CI, quasi si giustifica dicendo "mica ho specificato". Osserva, pertanto, la Corte che, sulla scorta di tale prudenza espressiva, appare evidente come tale conversazione costituisca riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori e non possa avere ad oggetto somme di lecita provenienza. I Giudici di appello evidenziano anche che ulteriore riscontro è costituito dal colloquio in carcere del 15 settembre 2014, nel quale TO CI discute con suo padre RO di ON UV, indicato con molta circospezione, riferendogli dell'ammanco da lui provocato alle casse del clan e venendo invitato da RO, che intuisce che ciò potrebbe incidere sugli equilibri del territorio, a non prendere parte e a rispettare "tutti quanti e tutto quanto", a riprova del perfetto inserimento della famiglia nelle dinamiche del clan e della consapevolezza in capo ad entrambi della provenienza del denaro ad essi versato dalle attività delittuose del clan VO - ER - AN. Sottolineano, inoltre, che attraverso detta erogazione il clan riaffermava la propria esistenza e la propria forza, plasticamente manifestata dalla capacità di offrire, ancora dopo tanti anni, sostegno economico ad un soggetto che era detenuto per avere commesso un eclatante delitto nell'interesse del clan;
e che la penale responsabilità degli imputati non può essere esclusa sulla scorta della destinazione lato sensu familiare delle somme. adn 27 A fronte di tale iter motivazionale, in cui si fa leva sul ruolo di destinatario dell'erogazione di RO CI, per il tramite del suo nucleo familiare e in particolare del figlio che "si intromette" nella ricezione, nella piena consapevolezza della provenienza illecita delle somme versate, è evidente l'infondatezza delle censure difensive che insistono non solo sulla mancanza dell'elemento oggettivo della ricettazione per la mancata diretta consegna al primo, ma anche sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato per essersi limitato il suddetto a ricevere somme di denaro dai propri familiari. 2.2.3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per quanto si è detto con riferimento ad analogo motivo nell'interesse di MA EL CO e al mancato approfondimento del dolo intenzionale richiesto per detta aggravante, costituito dalla volontà di agire in favore del clan nella ricezione del denaro del medesimo piuttosto che per un interesse personale. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla ricettazione sub b) in cui era riqualificata la partecipazione associativa di RO CI. 2.3. Il ricorso di TO CI è fondato in relazione al motivo sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa e a quello sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione sulla genericità e indeterminatezza dell'imputazione e sulla conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. Il capo di imputazione sub c) non risulta generico e indeterminato, facendo, invero, leva sull'intromissione operata dall'imputato nella ricezione delle somme di denaro versate al padre RO da esponenti delle cosche locali individuate attraverso il richiamo al capo precedente (b), nel quale si fa specifico riferimento ai clan attivi in AR di Napoli e succedutisi nel corso del tempo (VO, ER e AN). Con riguardo, peraltro, al tempus commissi delicti la Corte territoriale, nell'evidenziare che non è stato operato alcun aumento per la continuazione dal primo Giudice, sottolinea come la condotta di ricettazione sia stata ritenuta unica e coincidente con la data di accertamento (agosto 2014), che peraltro è quella dell'intercettazione ambientale dei colloqui in carcere tra RO CI e i suoi familiari, tra cui il figlio TO. E, comunque, nel motivo non si specifica in che cosa sarebbe consistito il pregiudizio per la difesa tecnica (si veda ancora una volta Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04, secondo cui non vi sarebbe pregiudizio 28 quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione). 2.3.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso alla luce delle stesse argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dei Giudici di merito. Invero, il Tribunale sottolinea che: - l'imputato ha partecipato ai colloqui effettuati nelle strutture carcerarie di Roma e Cosenza, come confermato da deposizione del luogotenente NG, ed è risultato addentro alle dinamiche criminali del territorio di AR di cui riportava l'evolversi e gli aggiornamenti al genitore ristretto;
- grazie ai dialoghi intercettati TO CI è risultato destinatario di somme mensilmente corrispostegli dal clan, essenzialmente riferibili alla storica affiliazione e alla condanna all'ergastolo riportata per l'omicidio IA dal padre;
- le indicate conversazioni riscontrano le dichiarazioni di IO Di AN, che ha riferito di avere visto personalmente l'imputato ritirare la mesata per il padre;
- appare chiara la penale responsabilità anche di TO CI, il quale, al fine di procurarsi un profitto per sé e per i propri familiari, ha percepito a titolo di mantenimento somme di denaro di sicura provenienza illecita;
- si ritiene non dirimente la produzione documentale attestante lo svolgimento di attività lavorativa di RO CI in carcere, apparendo evidente che i colloquianti, utilizzando termini criptici, facevano riferimento a somme di denaro ulteriori rispetto a quelle lecitamente percepite dal detenuto. La Corte territoriale, dopo un'analitica disamina delle conversazioni ambientali sopra riportate con riferimento alla posizione di RO CI, conclude per la responsabilità penale anche del figlio TO, intromessosi nella ricezione delle somme di denaro di provenienza camorristica destinate al padre e per l'irrilevanza della destinazione lato sensu familiare di dette somme, attesa la capacità del clan di raccogliere e mantenere consenso sociale, che si esplica anche attraverso il sostegno economico che esso è in grado di fornire a chi - pur senza esserne tecnicamente partecipe - si metta a sua disposizione. TO CI risulta, quindi, "intromettersi" nella ricezione del denaro da parte del padre, integrando una delle condotte alternative della ricettazione. E correttamente i Giudici del merito evidenziano come alle dichiarazioni dei collaboratori, di cui una sola individualizzante nei confronti di TO, funga da riscontro l'intercettazione ambientale dell'agosto 2014 tra RO CI e i suoi familiari, che, per la prudenza manifestata, non può che avere ad oggetto le somme erogate dal clan, e anche quella successiva di settembre 2014 tra RO e TO CI. 29 2.3.3. Fondati, invece, risultano il terzo motivo di impugnazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e il quarto in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul terzo motivo si richiamano le osservazioni già sopra svolte con riguardo ad MA EL CO e RO CI. Ancora una volta la Corte territoriale non motiva con riguardo all'elemento soggettivo dell'accipiens e in particolare al dolo necessario ad integrare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza di appello, inoltre, pur considerando l'imputato meritevole di riduzione della pena, in ragione sia della giovane età sia dell'incensuratezza sia, infine, dell'estraneità agli affari del clan, e operando detta riduzione partendo dal minimo edittale, non si pronuncia sull'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui dà atto. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento nei confronti di TO CI della sentenza in esame sia in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa che in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Parzialmente fondato è il ricorso di OL EL CO. 3.1. Infondati sono il primo e il terzo motivo di impugnazione. Invero, scevre da vizi logici e giuridici sono le argomentazioni dei Giudici di merito circa l'identificazione dell'imputato nel soggetto indicato come "OL il piccolino". Il Tribunale di Napoli Nord - p. 353 e ss. - muove dall'intercettazione ambientale dei colloqui in carcere di ON UV con i propri familiari in data 31/10/2024, 11/11/2014 e 4/03/2015, dalla quale emerge il primo riferimento a "OL il piccirillo", figlio di MA EL CO (nell'ultimo colloquio con riguardo anche a contatti di natura epistolare tra l'imputato e UV, riscontrati attraverso la consultazione da parte degli inquirenti dei registri tenuti dalla Polizia penitenziaria). Passa, poi, ad esaminare il colloquio in carcere tra OL RA, cugino dell'imputato, e la moglie TO Turco, in cui la donna si lamenta dell'ingerenza nella gestione di alcuni soldi di "OL il piccolo", individuato come il figlio di IN (AR ER, madre di EL CO) che a breve avrebbe dovuto fare il colloquio con il padre detenuto in una località con la neve (MA EL CO, all'epoca detenuto a Saluzzo in provincia di Cuneo). E sottolinea come a chiudere il cerchio vi sia l'intercettazione ambientale relativa all'incontro del 31/08/2015, al quale sicuramente OL EL CO aveva accompagnato il cugino RA OL, in cui 30 TO GG chiedeva agli altri "OL dove sta?.. .OL il piccoletto se n'è andato?". Evidenzia, detto Tribunale, che OL EL CO era conosciuto come "il piccolo" nell'ambiente criminale proprio per distinguerlo da suo cugino più anziano, OL RA, col quale si accompagnava molto spesso. Muovendo da tale premessa, il Tribunale passa poi ad analizzare i colloqui in carcere tra AE Di AR e la moglie EN Di NU, in data 20/08/2015, 3/09/2015, 10/09/2015 e 24/09/2015, il cui contenuto, secondo l'ipotesi di accusa, comproverebbe la partecipazione associativa, di cui capo a) di imputazione, al clan ER di OL EL CO, con il fondamentale ruolo di prestare assistenza ai detenuti e ai loro familiari, attraverso il pagamento delle "mesate". Evidenzia detto Tribunale come i dialoghi in carcere siano essenzialmente incentrati sul gruppo criminale di appartenenza di Di AR (clan ER), arrestato per una tentata estorsione commessa in concorso anche con OL RA, e sulla mancata corresponsione dello stipendio destinato agli affiliati detenuti, mostrandosi Di AR adirato per non essergli stata corrisposta la "mesata" di agosto, ma il solo "regalo" di Ferragosto, come comunicatogli dalla moglie. Rileva come l'argomento venisse sviscerato ampiamente nel corso dei colloqui dal detenuto e dalla moglie, che sospettavano che la loro mesata fosse finita nelle mani di "OL il piccolino" che con quei soldi se ne era andato in vacanza (a tale riguardo evidenzia come la P.g. avesse dato atto che nella giornata del 6 agosto 2015 il cellulare di OL EL CO veniva localizzato ad Ischia); e come Di AR e sua moglie lamentassero che "OL il grosso", che evidentemente aveva incaricato "il piccolo" di consegnare la "mesata", aveva assunto un atteggiamento di protezione nei confronti di quest'ultimo. Osserva, sempre il Tribunale, che nel corso dei colloqui "OL il piccolino" era sempre coinvolto, o perché incaricato di riferire le imbasciate a "OL il grande" e a Pinotto, ossia a CE AC che era il cassiere del clan, o perché incaricato dai responsabili del clan a consegnare il denaro alla moglie del detenuto. Rileva che: - proprio nel raccontare al marito il 17/09/2015 il colloquio avuto con AC la donna rivelava l'identità di "OL il grosso" facendo esplicito riferimento a OL RA;
- nel colloquio del 20/08/2015 la Di NU diceva al marito di avere incontrato "OL il piccolo", indicato come il "fratello cugino", che le aveva fatto capire che si sarebbe occupato della nomina di un avvocato anche per suo marito, cosa che poi non avveniva;
- tale indicazione appare particolarmente significativa in quanto lega la figura di "OL il piccolo" a quella di OL RA del quale è appunto cugino di primo grado (indicato in napoletano proprio come il "fratello-cugino") e conferma le precedenti osservazioni fatte in ordine alla sicura riconducibilità dell'appellativo "il piccolo" a OL EL CO (tra cui anche il riferimento 31 all'atteggiamento benevolo tenuto nei suoi confronti da OL RA, seppure resosi responsabile di un grave fatto); - nel colloquio del 10/9/2015 moglie e marito insistono sul fatto che "OL il piccolo" avrebbe fatto uso dei soldi sottratti a loro per una vacanza con la fidanzata (sul punto evidenzia il Tribunale che agli atti vi è la prova che OL EL CO si sarebbe effettivamente recato a Tenerife con la fidanzata dal 7 al 21 settembre 2015, come da intercettazione ambientale di colloquio in carcere col padre detenuto e da ammissione dell'imputato nel corso del suo esame). Aggiunge il Tribunale che AE Di AR, nel corso delle sue conversazioni con la moglie, consapevole che i colloqui potevano essere intercettati, affermava che il ragazzo, che, peraltro, talvolta si riferiva a loro come "zio" e "zia", non poteva essere cacciato di casa, in quanto era suo nipote, figlio di sua sorella;
ma che tale circostanza è stata smentita dalle indagini anagrafiche effettuate sul conto del suddetto che escludono assolutamente che il suddetto abbia nella sua famiglia alcun discendente con il nome di OL. Rileva, inoltre, che il riferimento anche al nome OS fatto più volte dalla Di NU per indicare la fidanzata che si era presentata in compagnia di "OL il piccolo" a casa sua e che Di AR insisteva perché fosse autorizzata a venire ancora appare piuttosto riconducibile a OS EL CO, sorella dell'imputato. La Corte di appello di Napoli ritiene corretta l'operazione logica svolta dal Tribunale con riferimento all'identificazione di "OL il piccolo", muovendo proprio dai colloqui in carcere di UV con i propri familiari e dal riscontro epistolare di cui si è detto. Evidenzia, inoltre, come l'argomento difensivo secondo cui "OL il piccolo" non sarebbe OL EL CO, ma un nipote di Di AR, veniva smentito dalla complessiva mole delle conversazioni in cui si menziona "OL il piccolo", conversazioni che, peraltro, delineano un soggetto dal quale si attendeva l'erogazione della mesata corrisposta dal sodalizio e sul quale si concentravano i sospetti che se ne fosse impossessato. Rileva come neppure colga nel segno l'affermazione difensiva secondo cui l'identificazione di OL EL CO sarebbe errata perché egli non era andato in vacanza ad agosto bensì a settembre 2015, affermazione che muove dal commento in data 3 settembre 2015 tra Di AR e la moglie su quello che avrebbe speso "OL il piccolo", a riprova di una vacanza già effettuata, non potendosi escludere che abbia potuto effettuare ulteriori partenze (come emergente da un colloquio del 20 agosto 2015, in cui i coniugi parlano di un OL che si stava divertendo con moto d'acqua e gommone). A fronte di un tale completo e logico iter motivazionale di entrambe le sentenze di merito circa l'identificazione di "OL il piccolo" con OL EL CO, è evidente 32 che le censure difensive di cui al primo motivo di ricorso, che insistono sul fatto che "OL il piccolo" viene indicato nelle conversazioni come nipote dei Di AR e come fidanzato con OS, mentre OL EL CO sarebbe fidanzato con LA NO e avrebbe fatto vacanza solo a settembre 2015 e non ad agosto dello stesso anno, ovvero insiste sul fatto che vari OL frequentavano in quel periodo la famiglia UV, non sono fondate, anzi ai limiti dell'inammissibilità perché in fatto e reiterative. Proprio per tale completezza motivazionale neppure risultano fondate le doglianze, di cui al terzo motivo di impugnazione, circa la mancata escussione, in sede di invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di EN Di NU. 3.2. Colgono, invece, nel segno le censure di cui al secondo motivo di ricorso in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato al clan ER. Il Tribunale di Napoli Nord considera le indicate intercettazioni ambientali significative del ruolo rivestito da OL EL CO nell'ambito associativo, sottolineando come quello del sostegno alle famiglie degli affiliati carcerati sia uno dei settori nevralgici per il mantenimento dell'associazione. Rileva come dalle intercettazioni dei colloqui in carcere di Di AR con la moglie emerga l'insofferenza della donna per la sottrazione di denaro da parte dell'imputato, deputato al versamento (sembrerebbe per conto del cugino OL RA), destinato alla "mesata" di agosto del detenuto. E ricollega dette intercettazioni con la partecipazione di EL CO al summit del 31 agosto 2015, nel corso del quale si discutevano con i responsabili del clan gli equilibri presenti e futuri interni all'organizzazione e nei suoi rapporti con gli AN, sintomo di fiducia nei confronti dell'imputato da parte di tutti gli affiliati e non solo da parte di OL RA, con il quale spesso si accompagnava. Sottolineando come tale partecipazione non possa essere considerata neutra per il solo fatto che EL CO non proferiva parola. La Corte di appello di Napoli insiste sul fatto che la partecipazione al summit tra gli esponenti del gruppo VO e quelli del gruppo AN, dopo l'arresto di ON UV, unitamente alla collaborazione prestata dall'imputato per recapitare gli stipendi destinati agli affiliati detenuti, siano significative della sua partecipazione associativa e che a nulla rilevi il dato che in concreto non risulti che egli abbia compiuto ulteriori e specifiche condotte esecutive del programma criminoso. Non considera, però, che dal monitoraggio operato dagli inquirenti risulta il coinvolgimento dell'imputato nella sola recapitazione, peraltro, per come sembra emergere sempre dai colloqui, per conto del cugino OL (di cui si censura il comportamento protettivo nei confronti di EL CO), delle somme spettanti al detenuto Di AR, coindagato del cugino, per il mese di agosto;
e che a nulla rileva, 33 sotto tale profilo, il fatto valorizzato dalla Corte territoriale che Di AR tramite la moglie aveva interessato anche CE CA, cassiere del clan, sul mancato pagamento del suo stipendio. Non si confronta, inoltre, se non per ritenerla apoditticamente irrilevante, con la circostanza, su cui fa, invece, leva la difesa in appello, insistendo anche nel ricorso in esame, che i collaboratori di giustizia EO UZ, GA D'IL e IZ CC hanno riferito di non conoscerlo e che IU LI, indiscusso reggente del clan in quel periodo, pur dichiarando di conoscerlo, non ha saputo dire se egli fosse anche coinvolto negli affari illeciti del sodalizio. Inoltre, a fronte del dato evidenziato anche dal Tribunale, ossia che l'unico soggetto del quale non veniva udita la voce, nell'intercettazione ambientale disposta in relazione al suddetto summit, era appunto OL EL CO, detta Corte si limita ad osservare che non rileva che lo stesso non avesse preso la parola, poiché ciò appare conforme al basso grado gerarchico ricoperto, consistente nel recapitare gli stipendi e, quindi, nello svolgere un ruolo meramente esecutivo, considerato comunque che, data l'elevata caratura criminale dei presenti, solo persone di assoluta e comprovata fiducia avrebbero potuto conoscere il posto e la data dell'incontro. E ancora una volta non considera che il coinvolgimento dell'imputato nel recapitare lo stipendio potrebbe essere stato estemporaneo, per conto del cugino e non del clan, e non riconducibile ad una messa a disposizione del clan, riferendosi ad un'unica "mesata" non corrisposta ad un unico affiliato, che risulta essere stato altresì arrestato per un'estorsione commessa in concorso con OL RA. E non si confronta con la possibilità che lo stesso avesse solo accompagnato al summit il cugino OL RA e si fosse, poi, allontanato per discrezione al momento della discussione, restando nei paraggi, come dal medesimo riferito, circostanza che giustificherebbe anche la domanda posta agli altri affiliati, nelle prime battute del summit, da TO GG, valorizzata dai Giudici del merito ai fini dell'identificazione di OL EL CO ("OL dove sta?...OL il piccoletto se n'è andato?"). Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali - certamente allo stato non colmate dall'ulteriore dato, emerso in udienza, poiché riferito dal luogotenente NG, e riportato dalla Corte territoriale, del frequente accompagnamento da parte di EL CO delle donne che si recavano a colloquio in carcere con i propri familiari detenuti - circa la partecipazione associativa dell'imputato impongono l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso di OL EL CO, per un approfondimento del ruolo associativo di quest'ultimo alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, 34 la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904- 01). Nella motivazione di detta pronuncia si specifica che la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto, non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura. 3.3. Resta assorbito il quarto motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti. 4. Parzialmente fondati sono i ricorsi di EL SA e di GI SI. 4.1. Il ricorso nell'interesse di EL SA è fondato in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 4.1.1. Infondati sono il primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avv. SI e il primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avv. Gaito, relativi alla violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al clan ER. La sentenza di primo grado tratta la posizione di EL SA da p. 324 a p. 344, mentre quella di appello la tratta congiuntamente alla posizione di GI SI da p. 3 a 37. Il Tribunale nel valutare la condotta di SA, ed anche quella del genero GI SI, correttamente fa riferimento ai parametri indicati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, che fa leva, come già si è evidenziato, ai fini della prova della partecipazione ad associazione di tipo mafioso, su una messa a disposizione effettiva, attraverso comportamenti di fatto, non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria alla consapevole scelta di affiliazione, nell'ambito di un rapporto organico - stabile, duraturo e potenzialmente permanente - tra singolo e struttura. Evidenzia, a tale riguardo, che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emerge che SA e anche il 35 genero GI SI hanno posto in essere una serie di condotte concrete ed azioni finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi, con lo specifico ruolo di intermediari tra le attività lecite ed illecite. Rileva il Tribunale che SA, cognato di IU ER per averne sposato la sorella, era imprenditore e formalmente si occupava solo di fornitura all'ingrosso di alimenti, quale titolare della "Ingrosso Alimentari e Salumi s.r.l." in posizione monopolistica a AR proprio per la parentela qualificata col capoclan (come riferito concordemente dai collaboratori di giustizia ER, LI e anche D'IL, dichiarando che i ristoratori della zona, pur trovando poco concorrenziali i prezzi praticati da SA, non potevano rifornirsi da fornitori diversi); e che nel contempo, con l'appoggio del genero, che era formalmente l'intestatario di un'agenzia immobiliare, si occupava di garantire a IU ER, di cui era uomo di fiducia tanto da essere gestore del suo denaro personale (definendolo ER come "la cassa di ER"), e ai suoi luogotenenti la possibilità di investire proficuamente in immobili i soldi derivanti dalle attività illegali, come concordemente riferito dai collaboratori (ER, Di AN, UZ e LI) ed emergente dalle intercettazioni. La sentenza di primo grado - a p. 341 - evidenzia l'importanza di detto ruolo per l'organizzazione criminale, consentendo al capo e agli affiliati più facoltosi di investire l'enorme quantità di denaro di provenienza delittuosa. Aggiunge che se gli affiliati più facoltosi non avessero avuto la possibilità di investire il denaro "sporco", non avrebbero potuto mettere a frutto il proprio "lavoro". Osserva che SA, come spiegato da Di AN, LI e ER, o raccoglieva i soldi degli affiliati, che in quote partecipavano all'acquisto degli immobili che venivano da lui direttamente rivenduti, che poi restituiva comprensivi del proporzionale guadagno, oppure si preoccupava di effettuare l'acquisto di un immobile per il singolo affiliato, che poi provvedeva ad intestare fittiziamente ad un prestanome e, infine, a locare garantendogli una rendita posta al sicuro da provvedimenti ablativi dello Stato. Aggiunge, inoltre, che SA ed SI, sempre secondo il racconto dei collaboratori di giustizia, mettevano a disposizione degli affiliati delle case sempre appartenenti ad uomini del clan, da utilizzare saltuariamente. Il Tribunale individua come emblematica della gestione del patrimonio immobiliare di IU ER la conversazione che SA intratteneva con sua nipote PA in data 19 aprile 2016 (dicendole che voleva controllare se tra le case del padre - ER - ci fossero case nel complesso edilizio ove la ragazza voleva abitare), nonché riprova della vastità del patrimonio immobiliare gestito da non essere in grado l'imputato di ricordare quali appartamenti fossero riferibili a ER e quali ai suoi affiliati, come sottolineato anche dalla Corte territoriale ( a 36 p. 34), che valorizza il fatto che sia nello svolgimento della sua attività commerciale che nello svolgimento dell'attività di agente immobiliare SA beneficiava dell'immedesimazione organica con il cognato capoclan (p. 5). La sentenza di appello (a p. 8) evidenzia come dalla convergente narrazione di ER e LI si delinei il ruolo di SA, che il secondo definisce come soggetto che "faceva gli affari intorno al clan, però non è che prendeva uno stipendio". Rileva che tale affermazione non basta però a confutare le argomentazioni sviluppate dalla sentenza di primo grado per affermare la responsabilità di SA. Sottolinea, invero, come emerga dalle dichiarazioni di detto collaboratore che "tutto quello che SA faceva lo faceva per EP ER, riciclava i soldi di EP ER in attività, in cose,... in affari che faceva, era sempre sotto il nome di IU ER..". Entrambi i Giudici del merito osservano che la circostanza che egli non percepisse stipendio (come riferito anche da Di AN) non rileva, posto che la sua posizione di imprenditore garantito dal clan, operando sul territorio in una posizione di vantaggio rispetto ad altri (sia in relazione alla concorrenza, anche negli acquisti immobiliari, che al recupero dei crediti), gli permetteva di guadagnare redditi autonomamente. Rileva il Tribunale che la spiegazione alternativa dell'agire di SA ed SI, secondo la quale avrebbero operato nell'interesse del parente IU ER e non del clan, è destituita di fondamento a fronte delle ulteriori condotte degli imputati, che, attraverso tutte le loro attività, hanno mostrato di condividere l'adesione al sodalizio mafioso. Viene, a tale riguardo, evidenziato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello come SA avesse accesso alle riunioni di vertice in quanto cognato di ER e fosse ammesso al nascondiglio dei latitanti. La Corte di appello, in particolare, sottolinea come il fatto, riferito concordemente da ER e LI, che SA poteva recarsi da ER quando voleva e se vi erano riunioni in corso anche del vertice (EP ER, IU GG e AR AP) non era tenuto ad allontanarsi, poiché godeva della assoluta fiducia del cognato e degli altri affiliati in posizione apicale, a nulla rilevando anche il rapporto di parentela con GG, dimostri la sua partecipazione al clan;
e come la attendibilità di ER non sia inficiata dal fatto che alla sua scarcerazione il suo ruolo fu ridimensionato fino al suo allontanamento successivo (nel 2011), per avere preso decisioni non autorizzate da ER. La Corte di appello di Napoli si confronta, poi, con tutti i restanti rilievi difensivi, in parte riproposti in questa sede. CP/i 37 Osserva che il fatto, su cui fa leva la difesa, che SA in varie occasioni disattendeva le direttive di ER (che a detta di ER gli contestava di avere speso il suo nome per fare affari, trattenendo però per sé parte del denaro che avrebbe dovuto versare al cognato) non consente di ritenerlo non affiliato, integrando piuttosto l'archetipo dell'affiliato ribelle. Rileva che anche la deposizione di LI è in tal senso, avendo lo stesso riferito che SA aveva creato una fortissima tensione con il clan AN, per avere infranto l'accordo esistente tra costoro e i ER per la distribuzione degli affari, avendo in particolare iniziato a distribuire le scatole di cartone per le pizze infrangendo il monopolio garantito in questo settore agli AN, tanto da essere più volte convocato presso i covi dei latitanti per discuterne, circostanza ribadita dal collaboratore anche in sede di controesame della difesa. Osserva che il collaboratore ha, poi, chiarito che le visite dell'imputato erano determinate dalla necessità di discutere "qualche problematica del clan". Esclude che la vicenda della gambizzazione di SA fosse riconducibile a questioni personali dello stesso, inscrivendosi perfettamente nel disegno del soggetto recalcitrante alle direttive di ER tratteggiata da ER, evidenziandone piuttosto la valenza camorristica al pari della sparatoria posta in essere dal medesimo per vendicare l'affronto fatto al figlio, a seguito della quale si sarebbe esposto ad una ritorsione da parte degli AN, nel cui mirino già era per la sua politica di distribuzione degli scatoli . per pizze, tendente a sottrarre prerogative economiche riconosciute dai ER agli AN. Rileva che: - la punizione inflitta a SA offre definitiva conferma dell'immedesimazione organica che, agli occhi di tutti, si era instaurata tra SA e suo cognato IU ER;
- sebbene la distribuzione delle scatole per le pizze venisse gestita da SA in proprio, tuttavia egli rappresentava per tutti - clan avversari, clan alleati e comuni imprenditori - l'alter ego oeconomicus di IU ER, discendendone che qualsiasi sua attività veniva percepita come un atto di sfida astrattamente in grado di determinare una vera e propria guerra tra i ER e gli AN;
- di tanto era consapevole anche ER, che faceva pervenire a SA l'ordine di sospendere la vendita di dette scatole;
- SA era, invece, consapevole di avere la protezione del nome ER e questa consapevolezza lo conduceva a spingersi ai limiti del consentito. La Corte di appello - a p. 15 - evidenzia come SA non possa definirsi concorrente esterno, ma camorrista-imprenditore, pienamente partecipe al sodalizio di cui condivide metodi e obiettivi onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. s(Z 38 Rileva che ciò emerge dalle intercettazioni delle conversazioni ambientali svolte con l'amico LO, in cui l'imputato dimostra l'avversione per l'ascendente clan AN e il rimpianto per i ER. Tali conversazioni vengono analiticamente e logicamente interpretate a p. 334 e ss. dal Tribunale, mentre la Corte di appello le analizza alle p. 19 e 20, a fronte dei rilievi difensivi sul travisamento, deducendone che SA parla da soggetto pienamente inserito nel clan e nelle sue dinamiche, tanto da ipotizzare addirittura la resistenza contro l'ascesa degli AN, confermando inoltre di essere l'amministratore di fatto degli immobili di ER. Evidenzia come egli - a prescindere dall'assoluzione per intestazione fittizia su cui fa un'ampia premessa la sentenza del Tribunale a p. 324 confrontandosi anche con la consulenza tecnica di parte - gestisse attività sostanzialmente riconducibili a IU ER, avendo il compito di rappresentare la presenza, la forza e il potere del medesimo;
e come proprio per questo il clan gli garantisse il suo sostegno e il suo intervento ogni qualvolta il prestigio di ER poteva essere messo a repentaglio (dissuasione dei concorrenti alle aste immobiliari o mantenimento del monopolio della distribuzione dei generi alimentari). Sottolineano i Giudici di appello - a p. 18 - , a fronte del rilievo difensivo sull'assoluzione, in altro procedimento penale, di SA dall'accusa di trasferimento fraudolento di valori e sulla revoca della confisca della società "Ingrosso Alimentari e Salumi s.r.l.", come più che un trasferimento fraudolento di valori, a ben vedere, il rapporto tra ER e SA sembri integrare lo schema del socio occulto (da individuarsi in ER) all'interno di un'attività economica effettiva ed operante, facente capo a SA, che però la esercitava ammantandosi della auctoritas camorristica promanante dal suo socio occulto e dal vincolo di affinità tra i due. Tali essendo le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dei Giudici di merito in relazione alla partecipazione al clan ER di EL SA, è evidente che si rivelano infondate le censure difensive che insistono sui non pochi contrasti di SA con ER, sulla presenza passiva alle riunioni del clan o comunque per affari personali dell'imputato, sul travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ampiamente sviscerate da entrambi i giudici di merito, con riferimento altresì ai controesami e alla questione della mancata percezione di stipendio da cui si deduceva la non affiliazione), sulla gestione patrimoniale svolta nell'interesse di ER e dei suoi luogotenenti e non del clan, sull'irrilevanza dei colloqui di SA con l'amico LO, sulla valenza come vicenda personale della gambizzazione di SA, sull'omessa considerazione della decisività 39 dell'assoluzione di SA dall'accusa di trasferimento fraudolento di valori e del dissequestro dell'azienda alimentare e sulla ravvisabilità di altre fattispecie delittuose nella condotta di SA (primo motivo di impugnazione dell'avv. SI); ovvero che insistono sulla gestione patrimoniale nell'interesse esclusivo del capoclan e dei vertici e non del clan, sulla partecipazione a riunioni associative di SA per mere questioni personali, sull'opposizione di SA alle pressioni dei ER e degli AN, sull'assenza di elementi di prova dello sfruttamento da parte dell'imputato dell'affinità con ER diversi dalle generiche dichiarazioni di Di AN e ER, sull'omessa valutazione delle consulenze contabili di parte e, infine, sull'errata lettura delle conversazioni tra SA e LO (primo motivo dell'avv. Gaito). 4.1.2. Fondati, invece, sono il secondo motivo di impugnazione dell'avv. SI, il secondo motivo di impugnazione dell'avv. Gaito e i motivi nuovi dell'avv. Gaito per SA sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. A detti motivi, in ultimo menzionati, viene allegata la sentenza della Sesta sezione di questa Corte, n. 44523 del 29/10/2024, emessa nel giudizio relativo agli originari coimputati che hanno optato per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, di annullamento della sentenza di condanna nei confronti di questi ultimi relativamente all'aggravante sopra indicata. La sentenza di appello rileva che nel procedimento di primo grado è emerso che SA aveva il monopolio della fornitura di alimenti all'ingrosso alle pizzerie e ai ristoranti della zona di AR, non essendo i ristoratori liberi di approvvigionarsi da altri grossisti, sebbene SA praticasse prezzi non concorrenziali;
e che è emerso poi che egli - con il genero che con lui concorreva aveva il controllo delle aste giudiziarie, dalla partecipazione alle quali il clan dissuadeva eventuali concorrenti. Osserva che a fondamento dell'aggravante il Tribunale utilizza due sentenze già definitive che descrivono il monopolio raggiunto dal clan in particolare nel settore delle carni;
e che a p. 726 di una delle sentenze (quella del 14 aprile 2016) si legge che AN TT, secondo quanto raccontato da Di AN, era meravigliato perché EL SA, "che stava inguacchiato con ER" ed era la testa di legno di quest'ultimo in moltissime attività, ben più che TT stesso (titolare di società di macellazione nella quale ER aveva investito molte somme di denaro), non era stato arrestato. La Corte di appello sottolinea come la frase di TT vada intesa quale riscontro del monopolio raggiunto e mantenuto dal clan nel settore dell'ingrosso di alimentari. 40 La Corte territoriale, però, trascura che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti: - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi;
- è, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo;
- la predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172: in applicazione del principio di cui in massima la Corte ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ritenendo apoditticamente certo che i proventi delle estorsioni cui il sodalizio era dedito fossero reinvestiti nelle attività economiche gestite da due degli interessati alla vicenda, in assenza, tra l'altro, di verifiche in ordine alla titolarità, alle dimensioni e tipologia dell'attività nonché alla data di costituzione dell'impresa e alle forme di finanziamento di essa;
in senso conforme: Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Graziano, Rv. 278325 - 01, secondo cui, in tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ricorre quando gli associati pongono in essere una condotta volta a penetrare in un determinato settore della vita economica, influendo sulle regole della concorrenza finanziando le attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi;
Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796, secondo cui per detta aggravante occorre sia un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo: in applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di investimenti in alcune attività commerciali, senza valutare le dimensioni delle attività economiche acquisite e la loro eventuale prevalenza rispetto alle altre strutture produttive operanti nel territorio di 41 insediamento;
dello stesso tenore è Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione, Rv. 277653). La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (come ribadito da Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588). La pronuncia rescindente allegata dall'avv. Gaito ai motivi nuovi, proprio in considerazione dei principi di diritto appena riportati, ha annullato la sentenza di appello, pronunciata nel giudizio inerente agli originari coimputati degli imputati per i quali si procede in questa sede, in relazione all'aggravante del reimpiego dei proventi illeciti, fondata anche nel giudizio abbreviato su provvedimenti definitivi riguardanti il clan ER, «non evidenziandosi - al di là della risalente vicenda del 2009 non meglio connotata - l'attività di finanziamento rilevante ai fini dell'aggravante e, ancora, non essendo considerata la correlazione con il periodo preso in esame (dal 2013) al fine della sua perdurante esplicazione». Pur non avendo detta pronuncia efficacia vincolante nel nostro procedimento, in quanto resa in altro procedimento e come tale condizionata al materiale probatorio in esso acquisito, va osservato che anche la motivazione della sentenza di appello in esame in relazione a detta aggravante, come rimarcato dai difensori, è carente, in quanto non dà conto delle dimensioni delle attività imprenditoriali svolte da SA, con il coadiuvo in parte del genero, e non si confronta con le consulenze tecniche di parte a tale riguardo (De IP, RE e AL). 4.1.3. Restano assorbiti, infine, il terzo motivo di impugnazione dell'avv. SI e il terzo motivo di impugnazione dell'avv. Gaito circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. 4.2. Il ricorso nell'interesse di GI SI è fondato in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 4.2.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al clan ER. Il Tribunale di Napoli Nord anche per SI ritiene provata la partecipazione al clan ER con il ruolo precipuo, in concorso col suocero, di gestore degli immobili di proprietà di IU ER e di altri esponenti apicali del clan ER. E ciò sulla base, oltre che delle intercettazioni, delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Di AN, UZ e LI), che hanno 42 dichiarato che SI utilizzava l'agenzia immobiliare di cui era titolare come paravento per la gestione immobiliare svolta con il suocero. Il Tribunale rileva che, come già visto per SA (rinviando, quindi, alle ampie argomentazioni sopra riportate), anche GI SI rappresenta la figura dell'imprenditore di camorra, che garantisce l'osmosi tra i proventi illeciti, derivanti appunto dai delitti posti in essere dall'associazione, e il mondo dell'imprenditoria. Con riferimento alla gestione degli immobili della famiglia ER il Tribunale dà rilievo ad una conversazione del 19 maggio 2016, in cui SI, SA e GG TO parlavano di una somma di denaro che doveva avere NZ ER, figlio di IU, e in questo contesto SI rammentava ai suoi interlocutori che tale MO aveva prelevato 80.000/90.000 euro relativi ai canoni di locazione di immobili gestiti dallo stesso SI per conto di NZ ER. La Corte territoriale valorizza, invece, la conversazione tra GI SI e tale AN, vedente sull'attività di imnnobiliarista del primo, in cui il secondo chiede al primo se un immobile dallo stesso propostogli per una locazione sia degli "AN". Osserva ancora il Tribunale come le risultanze dell'attività di intercettazione (a carico di SA, NC SE e NO D'FR) corroborino ed anzi amplino l'importanza del contributo che SI forniva al clan, restituendo l'immagine di un uomo che, condivide al pari di suo suocero, convintamente l'ideologia camorrista, dimostrando l'affectio per il clan di appartenenza e la condivisione delle regole e delle finalità. Evidenzia come l'imputato, che secondo LI era sempre presente quando SA si recava ad incontrare i latitanti, peraltro di rilievo, come, oltre al cugino del suocero (IU GG), lo stesso LI e AP, si fosse prestato per il clan anche a portare imbasciate dei capi latitanti, ai quali aveva fatto visita, ai due narco-trafficanti SE e D'FR (che, seppure non intranei al clan, avevano forti legami con i ER), come emergente da conversazioni dell'ottobre-novembre 2015 (riportate e commentate dalla Corte di appello a p. 27 e 28), che, secondo il Tribunale, non si prestano ad una logica lettura alternativa, risultando, dal tenore di dette conversazioni, che agli stessi veniva comunicato, tramite SI, di non assumere alcuna iniziativa e di attendere la scarcerazione di UD De BI, che avrebbe dovuto aiutarli nell'impresa di arginare lo strapotere dei "carrisiani". Sottolinea la Corte di appello che da tali conversazioni emerge, inoltre, che SI, alla presenza di AP e GG, partecipava ad una discussione avente ad oggetto i futuri assetti criminali del territorio di AR. Rileva come, del resto, nella conversazione tra SA ed SI del 19 A. .maggio 2016, emerga chiaramente quanto i due contassero sull'uscita dal carcere di 43 De BI, considerato un vero camorrista, per risistemare gli equilibri criminali sul territorio. Aggiunge il Tribunale che numerose e chiarissime sono le conversazioni tra SI ed il suocero, in cui i due, discutendo degli equilibri criminali a AR, esprimevano il loro astio nei confronti degli AN e più in generale di tutti coloro che si erano allontanati dai ER. Conversazioni, che confermano, secondo il primo Giudice, l'organicità di GI SI al clan ER, atteso che dei dissidi insorti con la fazione opposta aveva interessato TO GG "o russ", all'epoca dei fatti ormai organico al clan AN, a cui aveva chiesto di intimare al giovane affiliato IU AR un comportamento maggiormente rispettoso nei suoi riguardi. Rileva che la violenza con cui SI si esprime, in questa come in altre conversazioni, rende assolutamente riscontrata la dichiarazione di UZ circa la presenza di SI all'atto intimidatorio posto in essere da SA, mediante colpi di arma da fuoco all'indirizzo di EN VO nel gennaio 2017, rispetto al quale la vicenda della gambizzazione di SA nel marzo 2017 viene spiegata sempre dal collaboratore UZ come ritorsione. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello - a p. 26 - valorizzano i dialoghi intrattenuti fra SI e SA e i commenti del primo sul comportamento dei giovani GG, dimostratisi in occasione di un ricevimento nuziale più vicini agli AN che ai ER e irrispettosi nei confronti dei coniugi SA (tra cui la sorella di ER), che neanche salutavano. La sentenza di primo grado rileva'che, come osservato per SA, anche per SI si ritiene che il medesimo rappresenti quella tipologia di associato che, in ragione del suo ruolo imprenditoriale, ha un particolare rapporto con il sodalizio cui aderisce, e che, quindi, può essere escluso dalla tradizionale forma di compenso che l'associazione riconosce ai sodali, venendo il suo interesse personale diversamente soddisfatto. Aggiunge che l'elemento soggettivo del reato - la consapevole volontà di essere parte e di dare il proprio contributo a sodalizio di stampo camorristico - viene desunto dalle visite ai latitanti del clan e dalle conversazioni aventi ad oggetto le dinamiche criminali e il progetto di rilancio del sodalizio, nonché dall'impegno profuso nella ricerca dei fittizi intestari degli immobili degli affiliati. Osserva che la spiegazione alternativa secondo cui SA ed SI avrebbero lavorato nell'interesse del parente IU ER non regge a fronte delle ulteriori condotte degli imputati, i quali hanno mostrato di condividere l'adesione al sodalizio mafioso, prestando assistenza ai latitanti e condividendo il confronto 44 interno sul rilancio del clan. Rileva che SI ha condiviso le visite ai latitanti, presso i quali potevano ovviamente recarsi solo affiliati di assoluta fiducia, ha discusso delle problematiche inerenti ai rapporti criminali sia con SA che direttamente con i latitanti e ha tenuto i contatti, incontrandoli, con i narcotrafficanti SE e D'FR. Si sottolinea, altresì, nella sentenza di appello, a fronte di specifico rilievo difensivo, che non appare dirimente la mancata individuazione dei singoli immobili gestiti dagli imputati SA ed SI, poiché comunque gli stessi svolgevano il ruolo essenziale per il clan di consentire che il patrimonio e dunque il prestigio degli affiliati di spicco fosse incrementato mediante una gestione che garantiva la redditività degli immobili, oltre a garantire al clan la disponibilità di alloggi per sopperire a qualsiasi esigenza. Tale essendo il percorso argomentativo non manifestamente illogico seguito dai Giudici di merito, le censure difensive che insistono su una gestione immobiliare che non ha mai riguardato la compagine camorristica, sulla non partecipazione di SI alle dinamiche malavitose del clan anche nelle visite ai latitanti, sull'assenza di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia UZ circa la presenza di SI all'atto intimidatorio di SA, sulle ragioni personali dell'astio nei confronti di IU AR e dei figli del latitante IU GG, si rivelano infondate. 4.2.2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Si richiamano a tale riguardo le considerazioni sopra svolte con riferimento ad analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse di SA. 4.2.3. Resta assorbito il terzo motivo di impugnazione relativo al giudizio di comparazione delle circostanze e al trattamento sanzionatorio. 5. Al rigetto del ricorso di AE GG consegue, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL CO MA, CI RO e CI TO limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata quanto ai reati di cui ai capi b) e c); nei confronti di CI TO in ordine anche al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
nei confronti di EL CO OL;
nei confronti di SA EL e di 45 SI GI limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. contestata al capo a) e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di EL CO MA, CI RO, CI TO, SA EL ed SI GI. Rigetta il ricorso di GG AE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l'imputato AP VA limitatamente e rigetto nel resto. Chiede il Yutt Penale Sent. Sez. 1 Num. 22100 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2025 rigetto dei ricorsi per gli tutti gli altri ricorrenti. udito il difensore 1) L'avvocato SI AF del foro di NAPOLI in difesa di MA LE conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2) L'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di SI LU e MA LE conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3) L'avvocato DELO IACONO DOMENICO del foro di NAPOLI NORD in difesa di SI LU conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 4) L'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di DE CO IC conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 5) L'avvocato LAROSA BRUNO del foro di NAPOLI in difesa di DE CO IC e DE CO DO conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 6) L'avvocato BARBIERI ANTONIO del foro di ROMA in difesa di AP VA e AP CI conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli Nord, con pronuncia in data 26 luglio 2022, dichiarava OL EL CO, GI SI e EL SA colpevoli del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver preso Ode ad un'associazione di tipo mafiosa denominata clan ER, promossa, diretta e organizzata da IU ER, unitamente, tra gli altri, ad ON UV e IU LI, per il quale ultimo si è proceduto separatamente, operante nei comuni di AR di Napoli, Villaricca, Qualiano, Quarto, Pozzuoli e nelle zone limitrofe (capo a) e, in particolare, EL SA e GI SI, quali affiliati con il ruolo di gestire, a far tempo dal primo gennaio 2009, gli immobili e le attività imprenditoriali facenti capo al capoclan IU ER, OL EL CO con ruolo esecutivo con riguardo all'assistenza alle famiglie degli affiliati e dei detenuti in carcere, e li condannava rispettivamente alla pena di anni 18 di reclusione SA e di anni 16 di reclusione OL EL CO e GI SI. Dichiarava, inoltre, MA EL CO e RO CI, colpevoli del delitto di ricettazione aggravata dall'agevolazione mafiosa in concorso, così riqualificato il delitto associativo loro contestato (capo b), TO CI colpevole di ricettazione aggravata dall'agevolazione mafiosa (capo c) e, infine, AE GG colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravato dall'agevolazione mafiosa (capo e), e condannava rispettivamente MA EL CO e RO CI alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 9.000 di multa, TO CI alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, GG alla pena di anni 15 di reclusione. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in esame, in riforma della suddetta pronuncia, ha ridotto la pena inflitta a RO CI e MA EL CO nella misura di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, e quella inflitta a TO CI nella misura di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa. Ha, poi, rideterminato la pena inflitta a OL EL CO e GI SI nella misura di anni 10 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Ha, inoltre, ridotto la pena inflitta a EL SA nella misura di anni 16 di reclusione, e, infine, rideterminato la pena inflitta a AE GG nella misura di anni 10 di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. GI Senese, AE GG. 1 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e vizio di motivazione. Si duole la difesa che la Corte di appello di Napoli, dopo avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sconfessando l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado che riteneva la sussistenza dell'associazione ex art. 74 del suddetto decreto, contestata al capo e), unicamente in virtù del rapporto osmotico che la legava all'associazione mafiosa denominata clan ER e dalla quale mutuava gli elementi costitutivi, non abbia, poi, individuato gli elementi costitutivi della suddetta associazione. Rileva che, mentre il primo Giudice configurava l'associazione per cui si procede in questa sede come la prosecuzione, in relazione agli anni 2014-2016, di quella operante all'interno del gruppo ER - e, quindi, finalizzata ad agevolarlo - in AR e zone limitrofe fino al 2011, per la quale risultano condannati IU LI, in sede di rito ordinario, e IU GG, padre dell'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, la Corte di appello l'ha ritenuta ben distinta e "nuova" rispetto, sia al clan ER,che a detta associazione aggravata dall'agevolazione mafiosa. Lamenta, però, che nella motivazione della sentenza di appello non viene spiegato sulla base di quali presupposti il traffico di stupefacenti fosse riconducibile ad un'attività effettuata in maniera "associata ed organizzata", se non con riferimento alla possibilità, emersa dalle intercettazioni, di accesso a quantitativi tutt'altro che trascurabili di sostanza stupefacente e di un costante approvvigionamento della stessa. Osserva che i Giudici di appello avrebbero dovuto individuare la sussistenza degli ulteriori elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice, quali la presenza di una struttura organizzativa, la stabilità del vincolo associativo e la consapevolezza di farne parte (affectio societatis). Rileva che, anzi, la Corte di appello sembra propendere per l'esclusione dell'associazione dedita al narcotraffìco laddove evidenzia che gli incarichi in tema di acquisti/cessioni di stupefacenti che GG riceveva da IU LI e AR AP erano non esclusivi e valorizza la circostanza che in alcune occasioni il suddetto si era accordato per il traffico di stupefacenti con ON GA, non indicato come intraneo alla presunta associazione, andando con ciò ad escludere la sussistenza della stabilità del vincolo e della tenuta dell'affectio societatis;
ovvero laddove afferma che AE GG poteva operare grazie alle entrature di cui godeva il padre boss, e quindi a prescindere dalla presenza di un'associazione; ovvero laddove menziona forniture specifiche e subordinate all'esistenza di condizioni contingenti, come la possibilità che ciascuno degli imputati avesse volta per volta le capacità economiche 2 (messe a disposizione a titolo personale senza approvvigionarsi da presunte casse dell'associazione) per partecipare all'acquisto secondo il sistema delle c.d. "puntate" (quote di partecipazione). Osserva il difensore che dalla motivazione della sentenza di appello emerge che GG e altri soggetti erano una sorta di mercenari che, volta per volta, riuscivano ad accordarsi per questa o quella "puntata", perseguendo scopi di lucro personali e non associativi, in assenza di cassa comune, organigramma con divisione di ruoli, mezzi comuni e rapporti contrattuali sinallagmatici tali da rendere l'apporto di ciascuno indispensabile per la sopravvivenza sul mercato degli altri. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si duole la difesa del mancato riconoscimento di dette circostanze in base all'intensità del dolo e alla durata dell'illecito, ritenuta non trascurabile nonostante la brevità del periodo in contestazione (dal 2014 al 2016). Lamenta, inoltre, che la Corte di appello non considera il comportamento processuale ineccepibile dell'imputato, che, non dandosi alla latitanza, pur essendo libero al momento della condanna di primo grado a 15 anni di reclusione, è risultato presente a tutte le udienze del processo di secondo grado. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. ON BI, TO CI. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c) e 178 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio per genericità e indeterminatezza dell'imputazione. Si duole la difesa che la contestazione nel caso in esame risulti mancante di specificazione in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione e in particolare in relazione:a) alla res oggetto della condotta, poiché le somme oggetto di ricezione non risultano quantificate, b) al soggetto attivo del reato, poiché non vengono individuati i soggetti che avrebbero elargito denaro a TO CI, c) al tempus commissi delicti, perché, a fronte di una data di accertamento del reato relativa all'agosto 2014, non si comprende quando sia iniziata la condotta delittuosa di CI e quando la stessa si sia arrestata, nonostante la contestazione dell'art. 81 cod. pen. 3 Osserva il difensore che era assolutamente necessario ancorare la contestazione di ricettazione attraverso il riferimento ad una finestra temporale determinata, nonché a rapporti con soggetti del clan ben individuati, per garantire un compiuto esercizio del diritto di difesa. Rileva, inoltre, che, se i fatti sono stati accertati nell'agosto del 2014, ciò significa che la prova del reato sottoposta al vaglio dei giudici si arresta alla data del suo accertamento e che, dunque, essendo la ricettazione un reato a consumazione istantanea, la condotta di CI dovrebbe arrestarsi al più in una data prossima all'agosto del 2014, anche se nulla è dato sapere sull'inizio della stessa. Sottolinea che la Corte di appello si limita a dichiarare inammissibile il motivo di doglianza contenuto nell'appello con cui veniva reiterata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'imputazione, evidenziando che alcun aumento era stato disposto dal primo Giudice e confondendo in tal modo la dedotta questione di nullità con le questioni di merito. Senza considerare che proprio tale dato conforti la postulata violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente nullità ab origine dell'imputazione per assoluta genericità e indeterminatezza della contestazione. Insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata, oltre che per violazione di legge, per vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di affrontare ed esaminare la specifica questione processuale ad essa proposta. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, anche come travisamento della prova, in ordine alla responsabilità di TO CI per il reato di ricettazione. Si duole la difesa che la Corte d'appello, ritenendo necessario il conforto di un riscontro esterno rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per provare la penale responsabilità del ricorrente, a differenza del Tribunale secondo cui le chiamate in correità non avevano bisogno di riscontri in senso tecnico riscontrandosi a vicenda (trascurando in tal modo che l'unico collaboratore che aveva reso dichiarazioni individualizzanti nei confronti di TO CI era stato Di AN), abbia valorizzato l'intercettazione di una conversazione avvenuta in carcere il 2 agosto 2014 tra RO CI e i suoi familiari con argomentazioni meramente apparenti. Lamenta il difensore l'omessa motivazione della sentenza in merito alle doglianze difensive contenute nell'appello, non avendo la medesima ! né dato conto delle frasi captate da cui si evincerebbe la provenienza delittuosa delle somme di denaro di cui discutono i conversanti, né esaminato le prove sia testimoniale (dichiarazioni di CA CI, che ha specificato che la famiglia provvedeva al mantenimento del 4 detenuto mediante la corresponsione mensile di 300 euro che, lavorando lo stesso in carcere e venendo retribuito in relazione a tale lavoro, non sempre erano materialmente corrisposti ma venivano messi da parte a sua disposizione) che documentale (relativa alla retribuzione ricevuta da RO CI per il lavoro in carcere) a discarico introdotte. Denuncia, quindi, la difesa travisamento degli elementi necessari ai fini di una completa ricostruzione del fatto. Rileva che in analoga prospettiva non è stata considerata la testimonianza del luogotenente NG, principale teste di accusa, il quale, in merito all'ipotesi che il denaro oggetto della conversazione captata fosse di derivazione illecita, aveva riferito che tale intendimento era frutto di una mera opinione e non di un dato investigativo accertato. Insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, in ragione dell'esclusione della valenza probatoria del tenore dell'intercettazione sopra esaminata e dell'assenza di specificità individualizzante delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ad eccezione delle sole dichiarazioni di Di AN. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Osserva la difesa che non solo la sentenza impugnata non si pone il problema della natura soggettiva dell'aggravante della finalità dell'agevolazione mafiosa, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite con la sentenza n. 8545 del 3 marzo 2020, e, quindi, della necessità del dolo specifico o intenzionale, quale convinzione e volontà di apportare un vantaggio alla compagine associativa, ma la ritenuta esistenza dell'aggravante si pone in evidente contrasto logico con la ritenuta insussistenza del reato associativo a carico del padre di TO CI, RO, in quanto, una volta escluso dai Giudici di merito che la "mesata" venne erogata per comprare il silenzio di CI RO, non si può affermare, da un lato, che la consegna del denaro avvenne in favore dei familiari di RO solo a titolo di solidarietà e, dall'altro, che la ritenuta ricettazione fu commessa, nella prospettiva di padre e figlio, allo scopo di agevolare il clan camorristico. Rileva la difesa che è la stessa ricostruzione contenuta in sentenza, che esclude il rapporto sinallagmatico tra la "mesata" e il "silenzio", a far ritenere che l'imputato agisse per interessi esclusivamente personali e familiari e, dunque, è la sentenza stessa ad escludere la finalizzazione della ricettazione ad agevolare il clan anche sotto il profilo soggettivo, così come richiesto dall'aggravante. Aggiunge che lo stesso P.m. presso il Tribunale chiedeva l'esclusione di detta aggravante. 5 3.4. Con il quarto motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che andavano, invece, riconosciute in considerazione dell'incensuratezza e dell'estraneità del ricorrente alle logiche e alle organizzazioni malavitose, nonostante il ruolo assunto dal padre all'interno del clan di appartenenza, a dimostrazione di una scelta di vita ben precisa. 4. Ricorre per cassazione con atto a firma dell'avv. Dario Vannetiello OL EL CO. 4.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione di legge processuale e vizio di motivazione, anche come travisamento per omissione, circa l'identificazione dell'imputato nel soggetto indicato come OL "il piccolino". Lamenta la difesa che la Corte territoriale, conformemente al primo Giudice, ha ritenuto che OL "il piccolino", menzionato nei colloqui captati e in particolare quelli intercorsi tra il detenuto AE Di AR e la moglie EN Di NU, come addetto alla distribuzione delle mesate elargite dal clan ER alle famiglie dei detenuti affiliati sia OL EL CO e ciò solo per il suo inserimento nella compagine malavitosa. Senza considerare che detto inserimento è questione diversa dall'identificazione e che nei colloqui tra i coniugi Di AR OL "il piccolino" è indicato come nipote dei Di AR e tale vincolo risulta dalle stesse intercettazioni noto anche fuori dal contesto familiare. Si duole la difesa che i Giudici di merito non abbiano motivato in ordine al fatto che OL citato nei colloqui risultava, sempre da detti colloqui, avere una fidanzata di nome OS, mentre quella di OL EL CO si chiamava LA NO, come, invero, emergente dalle intercettazioni disposte sull'utenza in uso dell'imputato. Inoltre, secondo la difesa la Corte territoriale incorre in un evidente travisamento della prova laddove si sofferma sulla questione delle vacanze dell'imputato nell'estate 2015. Si duole la difesa che l'ulteriore rilievo contenuto nell'appello, secondo cui OL "il piccolino", che risulta andato in vacanza ad agosto 2015 in base ai colloqui tra i Di AR, che temevano che per la stessa avesse utilizzato la loro mesata, non sarebbe OL EL CO, andato, invece, in vacanza, come emergente dagli atti, a settembre 2015, sia stato superato con una congettura, ipotizzando che nei colloqui si parlasse di un'ulteriore partenza dell'imputato, antecedente a quella del settembre 2015. ed)/ 6 Rileva che dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso a EL CO emerge che nel periodo di riferimento (agosto-settembre 2015) si parlava solo del viaggio a Tenerife e che ad agosto 2015 l'imputato risultava trovarsi a AR. Lamenta la difesa che la Corte non considera che il teste di P.g. NG non ha menzionato partenze di EL CO diverse da quella per Tenerife (ulteriore travisamento per omissione). Infine, si duole la difesa che la sentenza impugnata valorizzi il colloquio dell'Il novembre 2014, nel quale ON UV parlando con i familiari chiedeva loro se fosse andato a trovarli OL "o piccirillo" dopo il suo arresto, nel quale viene individuato il riferimento a OL EL CO, che effettivamente risultava essere andato a trovare la madre di UV, ma ometta di considerare (ulteriore travisamento per omissione) che in altro colloquio in carcere tra UV e i propri familiari, di pochi giorni prima (31 ottobre 2014), il primo dimostra di non essere avvezzo ad usare alcun nomignolo per identificare l'amico, indicandolo, infatti, come il figlio di MA, e che dallo stesso colloquio emerge che vari OL gravitavano intorno alla famiglia di UV. La Corte, pertanto, non spiegherebbe perché UV avrebbe utilizzato il nomignolo "il piccolino" per fare riferimento proprio al ricorrente e non a uno degli altri OL. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso viene rilevata violazione dell'art. 416-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto configurabile a carico dell'imputato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Rileva il difensore che detta Corte, dopo avere premesso di condividere la teoria del modello c.d. organizzatorio, ha ritenuto che OL EL CO fosse un affiliato del clan con un basso grado gerarchico in quanto investito del ruolo di recapitare gli stipendi alle famiglie dei detenuti affiliati;
e che ciò emergerebbe dai dialoghi dei coniugi Di AR, dalla presenza dell'imputato al summit del 31 agosto 2015 tra gli esponenti del gruppo VO e quelli del gruppo AN e dai rapporti col cugino OL RA, che faceva uso del suo cellulare per telefonare al proprio avvocato. Osserva, però, che: - i collaboratori di giustizia escussi in dibattimento (EO UZ, IZ CC, GA D'IL), per molti anni affiliati al clan VO-ER-AN, hanno addirittura dichiarato di non sapere chi fosse OL EL CO;
- pure a ritenere che l'imputato sia il OL di cui parlano i Di AR, non vi sono prove che dimostrino l'interessamento di OL "il piccolino" nell'ambito di questioni economiche inerenti affiliati ulteriori rispetto a Di AR;
- non si può ritenere che tale OL si fosse messo effettivamente a disposizione del sodalizio nel senso delle Sezioni Unite Modaffari;
- la sua asserita presenza al summit tenutosi il 31 agosto 2015, contraddetta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha riferito 7 di avere solo accompagnato il cugino OL RA e di essere rimasto nella zona boschiva adiacente, nonché dal fatto che non veniva udita nel corso della riunione la voce dell'imputato, non è dato rilevante in assenza di prove di un consapevole contributo stabile al clan di EL CO. 4.3. Con il terzo motivo di impugnazione si eccepisce vizio di motivazione in relazione all'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., laddove la Corte di appello ha ritenuto superfluo disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiesta dalla difesa nell'atto di appello. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato che la questione sull'identità di OL "il piccolino" era di decisiva rilevanza e che, pertanto, ogni dubbio su detta identità, alla luce di quanto sopra riportato, poteva essere fugato tramite l'escussione di EN Di NU, coniuge di Di AR, che avrebbe chiarito chi era OL "il piccolino" da lei citato nei colloqui col marito, sui quali è fondata principalmente la prova di colpevolezza dell'imputato. Lamenta che il mancato accoglimento di tale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha determinato un vizio di motivazione. 4.4. Col quarto motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 62- bis, 69, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto le circostanze attenuanti generiche solo equivalenti alle contestate aggravanti. La Corte di appello, che al riguardo argomenta in modo apparente, facendo leva sul fatto che l'imputato aveva agito con piena consapevolezza della propria condotta e sulla non rilevanza della circostanza che non avesse parlato durante il summit del 31 agosto 2015 considerato il ruolo esecutivo svolto, omette di considerare, secondo la difesa, che dette circostanze andavano riconosciute con giudizio di prevalenza, sia per il ruolo secondario del suddetto all'interno del sodalizio, sia per il suo comportamento in parte pregiudizievole nei confronti del clan (sottrazione della mesata emergente dai colloqui dei Di AR), sia, infine, per la sua incensuratezza e per non avere il suddetto partecipato alla commissione di delitti scopo del sodalizio. 5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. Bruno La Rosa, MA EL CO. 5.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 405, 521 e 522 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'imputazione. Rileva la difesa la nullità della sentenza in relazione alla riqualificazione del fatto contestato al capo b) dell'imputazione da associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. 8 pen. a ricettazione aggravata operata dal primo Giudice, il quale, trattandosi di fatti diversi, poteva pronunciarsi solo a seguito di una modifica dell'imputazione da parte del Pubblico ministero, non avvenuta nel caso di specie. 5.2 Con il secondo motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione ed inosservanza di legge in ordine alla configurabilità del reato di ricettazione per difetto dell'elemento materiale e di quello soggettivo. Si rileva che, essendo il reato di ricettazione un reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. La difesa osserva che oggetto di contestazione originaria è la partecipazione del ricorrente alle consorterie criminali e che la prova di tale partecipazione risiederebbe nella percezione di uno stipendio proveniente dal clan da parte della sua famiglia. Si duole che manchi la prova di come tale stipendio possa essere giunto ai familiari di EL CO e della consapevolezza del medesimo della provenienza illecita del denaro, che non' sarebbe ricavabile dal tenore dei colloqui in carcere intercettati. Ritiene il difensore che il ricorrente, essendo in carcere ininterrottamente dal 2006, non possa aver commesso il reato di ricettazione. Quanto, poi, all'elemento psicologico di detto reato e al principio della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, osserva la difesa che è necessaria la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, non essendo sufficiente la rappresentazione dell'eventualità della provenienza di tale res da delitto. 2.3 Con il terzo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione e inosservanza di legge in relazione ai criteri necessari a valutare la credibilità dei collaboratori e l'attendibilità delle loro dichiarazioni, con riferimento alla genericità del racconto e al fenomeno della circolarità della notizia riferita. Ci si duole del fatto che la Corte faccia ricorso ad espedienti argomentativi per superare le generiche afférmazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, pur riferendo della decisione di sostenere le famiglie di alcuni detenuti, non individuano la fonte della loro conoscenza e non offrono alcun dettaglio in ordine alle modalità di consegna dei soldi, ai soggetti che di volta in volta li erogavano, alla provenienza degli stessi e a coloro che per conto di EL CO li percepivano. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nei suoi presupposti oggettivo e soggettivo, e al fatto che la stessa non risultava originariamente contestata. Lamenta la difesa che la Corte d'appello ha omesso di motivare in merito alla sussistenza del dolo specifico dell'agevolazione dell'associazione in capo al ricorrente, avendo la sentenza ritenuto sussistente l'aggravante in parola prendendo in e)n 9 considerazione unicamente lo scopo perseguito dall'associazione. Osserva, inoltre, che, per essere giuridicamente apprezzabile, la condotta agevolativa richiesta in termini di dolo deve avere una concreta capacità di apportare all'associazione criminale un vantaggio determinato ed immanente e non meramente ipotetico;
ritiene, quindi, illogica la motivazione della Corte laddove sostiene che la capacità del clan di mantenere consenso sociale si esplichi anche attraverso il sostegno economico in grado di fornire a chi si mette a sua disposizione. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 133 cod. pen. per non aver determinato la pena nei minimi edittali. Si duole la difesa che la Corte non abbia considerato che l'imputato si trova in carcere da più di vent'anni e che, pertanto, il suo dolo non può ritenersi "intenso". Lamenta, inoltre, che sulla determinazione del minimo della pena avrebbe dovuto avere un'influenza positiva la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Con il sesto motivo di impugnazione la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., per non avere riconosciuto la continuazione con i reati precedentemente commessi. Si duole la difesa che la motivazione data dalla Corte per negare la continuazione - secondo cui non vi è modo di affermare che l'imputato, entrando a far parte del clan VO e partecipando alla realizzazione dei suoi scopi, potesse rappresentarsi e volere un evento non dipendente dalla sua volontà, quale la erogazione di contributi economici a distanza di tanto tempo - sia incomprensibile e astrusa, finendo per risolversi in una omessa valutazione delle doglianze difensive. 6. Propone ricorso per cassazione RO CI, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. ON BI. 6.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 405, 516, 517, 518, 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La difesa, dopo avere individuato la giurisprudenza di legittimità in materia e osservato che, secondo l'originaria imputazione, RO CI partecipava alla consorteria di stampo camorristico, mantenendo il silenzio, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro, sui mandanti dell'omicidio IA, rileva che, rispetto a tale fatto, quello ritenuto in sentenza si pone in evidente incompatibilità strutturale. A tale riguardo osserva che entrambi i Giudici di merito hanno escluso ogni contributo causale alla vita del clan da parte di RO CI e, con esso, la partecipazione al contestato sodalizio criminale e ritenuto, invece, esistente il diverso 1 0 fatto di avere il ricorrente ricevuto un compenso mensile dal clan a titolo di solidarietà. Ritiene la difesa che, trattandosi di fatti diversi (postulando la partecipazione associativa un'adesione attiva e una condivisione delle finalità della consorteria criminale, mentre il fatto ritenuto in sentenza una posizione meramente passiva di CI di ricezione di un contributo economico), vi sia quella incompatibilità strutturale censurata dalla giurisprudenza di legittimità, che avrebbe imposto o la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. o di procedere nelle forme ordinarie ex art. 518 cod. proc pen., a garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa. La derubricazione operata dal Tribunale di primo grado e confermata dalla Corte di appello, rappresenta, secondo il difensore, una palese violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., essendo mutato il fatto oggetto dell'imputazione con conseguente pregiudizio del diritto di difesa. 6.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. Rileva la difesa che nell'ottica della Procura presso il Tribunale soltanto il figlio del ricorrente, TO CI, riceveva il denaro di provenienza delittuosa e, quindi, commetteva il delitto di ricettazione, tanto da richiedere detto ufficio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'assoluzione per RO CI, per non esserne stato provato il contributo partecipativo. Osserva che la sentenza, invece, confonde il ruolo rivestito dagli imputati e che RO CI è mero destinatario del denaro, non prendendo parte in alcun modo all'esecuzione del reato di ricettazione, eventualmente consumato in via esclusiva da TO, essendo il ricorrente detenuto dal 1992 senza soluzione di continuità e non potendo, quindi, ricevere res di provenienza delittuosa da parte della consorteria cui è risultato associato in passato. Difetta, secondo il difensore, in capo al ricorrente l'elemento materiale della ricettazione, non avendo lo stesso ricevuto materialmente alcuna somma di denaro dal clan, e l'elemento soggettivo, avendo questi ricevuto soltanto dai familiari del denaro, che nella sua prospettiva non era direttamente riconducibile alle attività del clan. Lamenta la difesa che tali questioni, oggetto di specifica deduzione con l'atto di appello, non sono state esaminate dalla Corte di appello di Napoli. 6.3. Con il terzo motivo di impugnazione sono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1 '1 Si duole il difensore che la motivazione fornita dalla Corte d'appello in merito alla sussistenza di tale aggravante, facente leva sul rafforzamento della capacità del clan di raccogliere e mantenere il consenso sociale anche attraverso il sostegno economico, risulti estremamente generica, non potendo essere il beneficio per il clan meramente ipotetico e astrattamente potenziale;
e che, quanto al profilo soggettivo, ometta qualsiasi argomentazione in ordine alla sussistenza in capo a RO e TO CI del necessario elemento psicologico costituito dal dolo intenzionale, ossia della volontà di agire in favore del clan. Osserva, inoltre, il difensore che l'aggravante non sussiste in capo al ricorrente per due ordini di ragioni: in primo luogo, per l'impossibilità di configurare a suo carico il delitto di ricettazione, eventualmente imputabile solo al figlio;
in secondo luogo, per l'intervenuta derubricazione del reato associativo in ricettazione, che costituirebbe sostanziale assoluzione per il reato originariamente contestato. Aggiunge, quanto a quest'ultimo punto, che, non sussistendo con le nuove fazioni criminali alcun rapporto sinallagmatico, è impossibile ipotizzare che la condotta dell'imputato, sotto il profilo soggettivo, possa determinare un vantaggio concreto per il clan stesso, così come richiesto dall'aggravante. 7. Ricorre per cassazione GI SI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Alfredo Gaito. 7.1. Col primo motivo di impugnazione si denunciano violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa. Osserva il difensore che la gestione degli immobili di proprietà di IU ER da parte di EL SA, coadiuvato dal ricorrente, non ha mai riguardato la compagine camorristica, non confluendo i proventi delle locazioni, che venivano corrisposti anche dai sodali, nella cassa del clan, ma essendo di esclusiva pertinenza di IU ER e di altri soggetti con ruolo apicale nel clan, ai quali il primo aveva assegnato una quota dei suoi investimenti, come riferito da tutti i collaboratori di giustizia escussi, univoci nell'affermare che EL SA e il genero non partecipavano alle dinamiche malavitose del clan, ancor meno a quelle della fazione degli AN come contraddittoriamente assunto dalla Corte di appello (in base al tenore di un'intercettazione tra GI SI e tale AN, che chiede se l'immobile è sempre di AN). Con riguardo all'asserito compito di SA e del genero SI quali tramite per informazioni tra i tre latitanti, IU GG, AR AP e IU LI, e i sodali liberi, si rileva che l'unico episodio in cui sarebbe stato accertato un trasferimento di notizie risale all'ottobre 2015 e risulta in favore della coppia SE r,- 12 D'FR, non affiliati a gruppo camorristico ma semplici spacciatori di droga, mentre la successiva visita ai latitanti sarebbe avvenuta il 6 settembre 2016, a distanza di un anno, in un periodo contrassegnato dalla progressiva esautorazione del clan Fa la nga. Infine, si osserva che solo EO UZ, al quale è stata tributata totale attendibilità, ha riferito che SA sarebbe stato coadiuvato dal genero GI SI in una sorta di spedizione punitiva presso un bar di Poggio Vallesana, noto luogo di ritrovo dell'opposta fazione camorristica, ove avrebbe esploso vari colpi in aria, quale reazione alle percosse inferte da IU AR al figlio, riferendo, invece, sia il collaboratore IU LI che il teste di P.g. NG del solo SA. Rileva, poi, il difensore che la forte animosità dimostrata da GI SI nei confronti di IU AR, da una parte, e dei fratelli TO e AE GG, figli del latitante IU GG, dall'altra, dipendeva, diversamente da quanto assunto in sentenza che le ricollega alla sua qualità di affiliato, da ragioni squisitamente personali, come da un lato il litigio del figlio di AR col figlio di SA e dall'altro la mancanza di rispetto dei GG nei confronti del suocero al banchetto per le nozze di AE SI. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 59, 416- bis, comma sesto, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante. Si rileva che l'aggravante del finanziamento con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti associativi delle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, sussiste quando il fine del controllo è perseguito non dal singolo partecipe ma dal sodalizio mafioso;
e che, pertanto, nel caso in esame, in cui la sussistenza di detta aggravante è stata desunta dai contenuti di precedenti sentenze irrevocabili nei confronti di soggetti a vario titolo collegati al clan ER e dal fatto che SA aveva il monopolio delle forniture di alimenti all'ingrosso alle pizzerie e ai ristoranti della zona di AR, non viene fatto alcun pur fuggevole ragguaglio circa il tentativo di conseguimento della pretesa posizione monopolistica a favore dell'azienda del suocero del ricorrente e, quindi, non sono specificate le ragioni dell'applicazione di detta aggravante ad SI. Si osserva, inoltre, con riguardo agli altri settori economici che sarebbero stati inquinati dalla prevaricante presenza camorristica dei ER, che una volta esclusa l'ingerenza di SA ed a maggior ragione di SI negli affari del gruppo ER, non si comprende in che modo quest'ultimo debba ritenersi consapevole o inconsapevole per sua colpa, ex art. 59, comma secondo, cod. pen., delle iniziative adottate dal clan in settori commerciali completamente estranei alla sua attività. 13 7.3. Col terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen. Viene lamentata l'insufficienza in punto di dosimetria della pena della motivazione, che, pur dando atto dell'incensuratezza del ricorrente e del ruolo defilato rispetto a quello del suocero, poi non determina nel minimo la durata della reclusione, previa declaratoria di prevalenza delle circostanze generiche. 8. Propone, infine, ricorso EL SA, articolandolo in due atti, a firma rispettivamente dell'avv. AE SI e dell'avv. Alfredo Gaito. 8.1. L'atto dell'avv. SI si sviluppa in tre motivi di impugnazione. 8.1.1. Con il primo motivo si duole il suddetto difensore della violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e del vizio di motivazione. Premette che la Corte territoriale muove, nell'individuazione della condotta di partecipazione associativa, dagli insegnamenti datati della sentenza Agostino, che è del 2017, non menzionando, invece, la sentenza delle Sezioni Unite Modaffari più recente del 2021, che fa leva, ai fini dell'individuazione della condotta partecipativa, sull'effettiva e non astratta e formale messa a disposizione del sodalizio mafioso. Osserva che secondo la Corte territoriale SA è uomo di fiducia di ER e secondo il collaboratore di giustizia ER poteva recarsi dallo stesso quando voleva e, se vi erano riunioni in corso, non era tenuto ad allontanarsi. Rileva, quanto al primo profilo, che in non poche occasioni SA è entrato in contrasto con ER ed è stato sfiduciato dal medesimo che gli rinfacciava di fare gli affari a suo nome senza portargli i guadagni;
e, quanto al secondo profilo, che la presenza passiva alle riunioni, senza condivisione di progetti illeciti, scopi, ideologia e utilità dell'associazione, non può essere individuata come condotta partecipativa. Aggiunge a tale ultimo riguardo che il collaboratore IU LI, figura egemonica del clan ER in quanto alter ego di IU ER, è stato lapidario nell'affermare che SA partecipava alle riunioni per affari suoi e in particolare per le difficoltà che incontrava nella gestione personale dei cartoni che causavano litigi tra il clan AN e il clan ER, e quindi non per temi che coinvolgevano l'associazione. Rileva, sempre la difesa, che l'indisciplinatezza e la disubbidienza di SA alle direttive di ER, sia nell'ambito della gestione immobiliare in favore del capoclan e di alcuni suoi luogotenenti, che con riferimento all'azienda di forniture alimentari all'ingrosso e alla fornitura di cartoni, osteggiata dal clan in quanto in contrasto con le prerogative commerciali dal medesimo riconosciute al clan AN, 14 lungi dal consentire di qualificare, come fa la Corte territoriale, il ricorrente come affiliato riottoso e di ritenere irrilevante il giudizio di LI sulla sua non mafiosità, deve fare considerare la sua condotta non associativa. Lamenta il difensore che la sentenza impugnata ha omesso l'esame dei controesami dei collaboratori di giustizia, incorrendo in un travisamento della prova per omissione. In particolare, evidenzia che in sede di controesame: - ER ha specificato che SA non partecipava alle riunioni camorristiche, ma, se vi si trovava, dalle stesse non era cacciato;
- LI ha riferito di una gestione in proprio, in assenza di utili per il clan, dei cartoni da parte dell'imputato; - Di AN ha dichiarato che SA non era affiliato al clan, confermandolo in dibattimento e ivi specificando che il deposito dei generi alimentari era di ER e il clan non ci guadagnava niente. Il difensore, considerato che anche dalla gestione immobiliare svolta nell'interesse personale di ER non provenivano utili per il clan, insiste per la contiguità di SA al clan, che è cosa diversa dall'appartenenza al clan, del cui capo e cognato il suddetto subiva il fascino. Secondo la difesa errata è, quindi, la lettura operata dalla Corte delle conversazioni del ricorrente con CA LO, in cui SA si racconta al medesimo, sapendo di non poter esser controllato o contraddetto dallo stesso in quanto avulso da rapporti con sodali, per cui può parlare a ruota libera, come in effetti fa quando sembra esprimere giudizi su dinamiche mafiose, sugli assetti del potere sul territorio e in particolare sulla pericolosa ascesa degli AN. Rileva la difesa come anche l'episodio della gambizzazione di SA sia una vicenda personale e non camorristica, diversamente da come ritenuto dalla Corte a qua, che in essa individua la riprova dell'appartenenza mafiosa del ricorrente. E ciò emerge dal controesame di LI, che, quale fonte qualificata, essendo stato VA ego di ER, insiste sul fatto che il litigio con gli AN di SA fu una vicenda personale, peraltro ostacolata dal clan ER. Lamenta il difensore che la Corte territoriale ha omesso di rilevare la decisività dell'assoluzione di SA dall'accusa di trasferimento dei valori in relazione alla società "Ingrosso Alimentari e Salumi s.r.l." e del dissequestro di detta società. Rileva che i Giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto che il provvedimento cautelare di dissequestro di detta società fosse dovuto alla mancanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che invece erano state già rese (da ER e Di AN). Osserva il difensore che gestendo SA, come affermato unanimemente dai collaboratori di giustizia, esclusivamente i beni del capo clan IU ER, 15 favoriva quest'ultimo e se stesso, ma non il clan, per cui la sua condotta deve ritenersi non di partecipazione associativa ma di favoreggiamento reale o al massimo, alla luce di quanto affermato da LI secondo cui SA riciclava i soldi di IU ER, di riciclaggio;
ovvero, considerato che l'imputato sfruttava la parentela con IU ER per affermarsi nel mercato in una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, di concorso esterno in associazione mafiosa. 8.1.2. Il secondo motivo di impugnazione è sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Si evidenzia che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'attività economica di SA riforniva solo una minima parte degli esercizi commerciali in AR, per cui non sussistono i presupposti per ritenere l'aggravante in parola, considerati, altresì, i minimi proventi, oltre che della vendita di cartoni per pizza da asporto, dell'attività commerciale di fornitura di generi alimentari, che nel territorio di competenza del clan non superava il 15 °A) del fatturato complessivo, come dimostrato dalle consulenze tecniche di parte (De IP, RE e AL), con cui la sentenza impugnata non si confronta. 8.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene rilevato vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque al trattamento sanzionatorio. Si duole il difensore che la Corte territoriale abbia ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche sulla base del ruolo di SA quale fiduciario di ER per un lungo arco temporale e non abbia, invece, considerato l'incensuratezza del suddetto, la finalizzazione della sua condotta al conseguimento di interessi personali, in gran parte in contrasto con quelli associativi. 8.2. Anche l'atto di impugnazione dell'avv. Gaito si articola in tre motivi. 8.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che nessuno dei collaboratori di giustizia ha indicato in SA ed SI dei formali affiliati al clan ER, e che IU LI ha escluso che il primo avesse a che fare con le dinamiche camorristiche. Si aggiunge che la gestione immobiliare svolta da SA nell'interesse del cognato non era partecipazione associativa, sottraendo al contrario gli investimenti in immobili di ER denaro da investire nell'acquisto di droga. Osserva, inoltre, la difesa che anche la gestione immobiliare nell'interesse dei luogotenenti del capo clan avveniva tramite quest'ultimo, che raccoglieva le somme versate dai partecipanti all'affare, ne fissava la quota (puntata) e provvedeva a restituire il netto profitto a conclusione dell'operazione, senza che nessuno dei suddetti avesse contatti con il 16 ricorrente, il quale si limitava a ricevere la provvista per l'acquisto dal cognato ignorandone la provenienza. La difesa, inoltre, evidenzia che la consentita presenza di SA alle riunioni dei vertici del gruppo, riferita dal solo ER e relativa al periodo di latitanza di IU ER conclusasi nel 2012, risulta essere stata fraintesa dai Giudici di entrambi i gradi, in quanto era dovuta, come sottolineato da LI, all'esigenza di costringere l'imprenditore a rinunziare alla fornitura di cartoni per pizze da asporto a favore degli AN, lungi, invece, dal proiettare il ricorrente in contesti camorristici a lui estranei. Insiste sull'opposizione di SA alle pressioni dei ER e degli AN nella vendita dei cartoni per le pizze, sintomatica di non partecipazione associativa, e sul fatto che le pretese di ER con rigliardo all'Ingrosso Alimentari e Salumi di SA fossero limitate al pagamento del canone di locazione del capannone sede dell'azienda, di proprietà del capo clan. Rileva, inoltre, il difensore che mancano elementi di prova certa da consentire di ritenere che SA sfruttasse il rapporto di affinità con il cognato per imporsi violentemente quale fornitore dei commercianti locali, se non le generiche dichiarazioni di Di AN e ER. Ci si duole ancora del disinteresse per i risultati delle consulenze contabili di parte in relazione a detta società. Si insiste sull'errata lettura delle conversazioni tra SA e LO, prive di alcuna valenza dimostrativa dell'intraneità del primo a qualsiasi contesto criminale;
e sulla qualificazione delle condotte dello stesso al più come favoreggiamento reale. 8.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione degli artt. 416- bis, comma sesto, e 59, comma secondo, cod. pen. Si rileva che nella sentenza impugnata non si spiega perché la società di vendita all'ingrosso di alimentari si sarebbe trovata in posizione monopolistica e, perché, una volta esclusa l'ingerenza di SA negli affari del gruppo ER, lo stesso debba ritenersi consapevole o inconsapevole per sua colpa delle iniziative adottate dal clan e non da suo cognato in settori commerciali estranei alla sua attività lavorativa. 8.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione degli artt. 62- bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Vengono svolte censure analoghe a quelle sopra riportate in relazione al terzo motivo dell'avv. SI, sottolineandosi che la qualificata parentela dell'imputato gli ha unicamente consentito di svolgere la propria attività lavorativa senza subire estorsioni. 17 9. L'avv. Gaito per EL SA e GI SI deposita, nei termini, motivi nuovi, nei quali insiste per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., contestata ai medesimi (oltre che a OL EL CO) in relazione al delitto associativo di cui al capo a). E allega sentenza della Sesta sezione di questa Corte, n. 44523 del 29/10/2024, emessa nel giudizio relativo agli originari coimputati che hanno optato per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, di annullamento della sentenza di condanna nei confronti di questi ultimi relativamente all'aggravante sopra indicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AE GG è, nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. La Corte di appello di Napoli si sofferma, da p. 44 a p. 49, sull'associazione dedita al narcotraffico, la cui partecipazione -da parte di GG è oggetto di imputazione sub e). Con riguardo alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, va premesso che se è vero che l'elemento differenziale tra tale fattispecie e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un quid plurís rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738); tuttavia è anche vero che, ai fini della configurabilità di detto delitto associativo, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Quindi, l'elemento dell'organizzazione nella fattispecie associativa assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi 18 seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576); e che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). La sentenza di primo grado evidenzia - si vedano p. 380 e ss. - come gli elementi a sostegno della responsabilità penale in ordine alla partecipazione associativa di AE GG siano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che, congiuntamente valutate, consentono di ritenere la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico di hashish operante negli anni 2014-2016. Sottolinea come dette intercettazioni - riportate da p. 383 a p. 387 della sentenza del Tribunale - facciano riferimento a cospicui quantitativi di sostanza stupefacente trafficata e alla possibilità di un approvvigionamento costante di sostanze stupefacenti da parte di AE GG, tramite anche il fratello in esse menzionato, elementi che possono dirsi indicativi di un traffico di stupefacenti in forma organizzata;
in cui, secondo i collaboratori, che fanno, altresì, riferimento e descrivono il collaudato sistema delle "puntate" per l'acquisto degli stupefacenti, sarebbero coinvolti insieme a AE GG, oltre al fratello TO e al padre IU, quantomeno come finanziatore, anche ON GA, AR AP e IU LI, che si accusa di avere affidato le proprie "puntate" a AE GG. Con riferimento specifico, quindi, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la sentenza di appello, dopo avere sottolineato che vi è giudicato in ordine al ruolo apicale nel clan ER del padre dell'imputato, IU, vicinissimo a IU ER, e alla sua dedizione al traffico di stupefacenti, osserva come sia del tutto plausibile quanto dichiarato da IU LI circa il fatto che AR AP - legato al padre dell'imputato, sino al punto di condividerne la latitanza - si affidasse a AE GG per vendere lo stupefacente acquistato col sistema delle "puntate" 1 9 e che lo stesso LI avesse affidato a GG, seppure non in via esclusiva, le proprie "puntate". Aggiunge che IO Di AN - come emergente dal verbale di interrogatorio in formato integrale dell'8 gennaio 2016 - ha fatto, senza essere compulsato dagli inquirenti, il nome di CC, quindi di AE GG, e di TO come partecipi all'associazione; e che anche UZ EO ha reso dichiarazioni circa la partecipazione di AE GG non de relato, ma per conoscenza diretta (riferendo il collaboratore, come specificato nella pronuncia di primo grado, non solo della partecipazione di ON GA, molto legato a IU GG che pertanto fungeva da tramite col figlio, all'associazione e al sistema delle "puntate" in stretta collaborazione con AE GG, ma anche di avere concluso molti affari di droga con quest'ultimo, per conto del quale vendeva il fumo, sia quando partecipavano entrambi alle puntate, sia quando comprava direttamente da lui e da suo fratello circa 100/150 chili di hashish al mese). Rileva, inoltre, che è attendibile LI - che, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, ha, altresì, descritto nel dettaglio le modalità operative dello svolgimento del traffico di droga da parte di AE GG secondo il sistema delle "puntate" (AE GG metteva i soldi per conto anche del padre e del fratello TO e talvolta anche per AP, preoccupandosi talvolta anche di venderne la quota;
raccolti i soldi, si organizzava il viaggio in Spagna dove si comprava la droga, che, giunta in Italia, veniva distribuita tra tutti i quotisti) - anche laddove individua il ruolo svolto da AE GG per conto di AP e di GA (individuato, quest'ultimo, dal collaboratore come colui che si occupava con GG del traffico di droga per conto del padre di quest'ultimo), avendo il collaboratore in realtà reso dichiarazioni contra se, aventi valore di confessione della propria partecipazione in veste apicale al clan ER. Sottolinea, infine, come sia evidente che quando il collaboratore VA Piana ha parlato di un lavoro di AE GG col padre, ha inteso riferirsi al traffico di stupefacenti, confermando le dichiarazioni degli altri collaboratori al riguardo. Con riguardo, invece, alle conversazioni oggetto di intercettazione, la sentenza di appello evidenzia che le censure difensive tendono a parcellizzarne il contenuto. Osserva, quindi, che: - la conversazione n. 1070 del 12 aprile 2016 ha evidente rilievo probatorio, emergendo il chiaro riferimento alla droga e il tono minaccioso con cui AE GG intende ribadire il monopolio sul territorio del gruppo del quale egli fa parte («comandiamo noi qua»); - la conversazione n. 1307 descrive AE GG, indicato col soprannome "L, quale uno dei soggetti che, per notoria conoscenza degli affiliati, ancora alla data del 3 novembre 2015, sono in grado di procurare stupefacenti;
- dalle conversazioni nn. 1347 e 1348 emerge che tale Marco, non contento di un precedente acquisto di sostanza stupefacente da AE 20 GG, chiede a quest'ultimo di procurare altra sostanza di altra qualità ("aulin" e non "best") in quantitativo cospicuo (20-30 chili), che AE gli procurerà mettendolo in contatto col fratello TO;
- nella conversazione n. 7542 del 19 giugno 2016 un soggetto non identificato, disponendo di uno stabile canale di smercio, riferisce di essere intenzionato ad acquistare 15/10 chili alla volta a AE, che non mostra alcuno stupore. Sottolinea, quindi, la Corte territoriale come sulla scorta di tali dati obiettivi sia possibile affermare la possibilità dell'imputato di accedere a grossi quantitativi di sostanza stupefacente e di approvvigionarsi con costanza, possibilità che presuppone l'esistenza di una struttura organizzata stabilmente;
e come occorra ribadire che il contenuto delle intercettazioni è perfettamente coerente con il ruolo attribuito dai collaboratori a AE GG, quale soggetto deputato a gestire le "puntate" effettuate da suo padre e da altri due soggetti apicali del clan ER quali AR AP e IU LI, e poi dedito alla commercializzazione dello stupefacente in tal modo acquistato insieme a suo fratello TO, che a sua volta svolgeva il medesimo ruolo di collettore delle "puntate". La Corte a qua però rileva che, ferma restando la partecipazione di IU GG, AR AP, IU LI e TO GG al clan ER, l'istruttoria dibattimentale non ha offerto elementi sufficienti per ritenere che il clan camorristico interponesse la propria opera o la propria influenza per agevolare il narcotraffico, e che nemmeno è possibile ritenere che ne ricavasse utili, sia sotto forma di tangente riscossa da quanti vendevano stupefacenti sul suo territorio, sia sotto forma di partecipazione al ricavato delle vendite. Osserva che è ragionevole affermare che l'attività di AE GG veniva svolta grazie alle entrature di cui egli poteva godere in quanto "aveva il padre che era il boss" (come da dichiarazioni di EO UZ all'udienza del 19 luglio 2021), avendo LI spiegato che AE GG fu introdotto ad ON GA, detto "scioccato" da suo padre IU, che si trovava da latitante a Roma dove viveva il suddetto, ed ha aggiunto che i due erano entrambi maranesi e si misero in società per il traffico di stupefacenti. Tali essendo le argomentazioni non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze processuali della sentenza in esame, risulta infondata la doglianza difensiva secondo cui il venir meno, nella prospettazione della sentenza di appello, del rapporto osmotico con il clan dell'associazione finalizzata al narcotraffico, possa incidere sulla sussistenza di detta associazione, nella quale risulta essere stabilmente inserito AE GG e nella quale, come evidenziato dallo stesso Tribunale, componenti del gruppo ER, insieme ad altri uomini non affiliati, gestivano l'importazione e la distribuzione di ingenti quantitativi di droga nei territori di AR 21 e dei comuni limitrofi. Rileva, invero, detto Tribunale come AE GG, sfruttando l'eredità paterna, figlio d'arte, si era inserito con particolare efficienza e con successo nella struttura, come dimostrano le conversazioni in cui era proprio l'imputato a spiegare quanto fossero floridi i suoi affari, godendo dello stabile rapporto con gli investitori e con gli acquirenti, in tal modo ponendo in essere una condotta partecipativa idonea a fornire un importante contributo alla vita dell'organizzazione stessa. E ciò a prescindere dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa, che la Corte territoriale non ha ritenuto configurabile sulla base della sola componente mafiosa dell'associazione e delle entrature mafiose del padre dell'imputato da cui il medesimo era finanziato. 1.2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, in fatto e reiterativo è il secondo motivo di ricorso, in cui ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale riguardo la Corte di appello di Napoli evidenzia che dall'istruttoria dibattimentale è emersa una condotta delittuosa sorretta da intensissimo dolo, commessa da AE GG nella piena consapevolezza del peso ricoperto dal proprio cognome e protrattasi per un periodo tutt'altro che trascurabile;
e che, a fronte di tali elementi, non può attribuirsi alcun valore al comportamento post delictum e in particolare alla presenza costante alle udienze, rientrante nell'insindacabile scelta di ciascun imputato e come tale del tutto neutrale ai fini che qui interessano. Orbene, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Come appunto nel caso in esame, in cui si continua ad insistere sul comportamento processuale che, invece, secondo la Corte è elemento recessivo rispetto a quelli dalla stessa valorizzati. 2. Parzialmente fondati sono i ricorsi di MA EL CO, RO CI e TO CI. 2.1. Il ricorso di MA EL CO è fondato in relazione al quarto motivo di impugnazione, assorbiti il quinto e il sesto. 2.1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. 22 MA EL CO e RO CI sono stati condannati dal Tribunale di Napoli Nord per delitto di ricettazione, in concorso, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, così riqualificato il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso loro contestato al capo b). I difensori di entrambi lamentano che, essendo i fatti diversi, sarebbe stata necessaria una modifica dell'imputazione da parte del Pubblico ministero, che, non essendo intervenuta, ha determinato pregiudizio per il diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'imputazione. Orbene, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04: fattispecie in cui la Corte ha reputato che non vi fosse violazione del principio di necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza in un caso nel quale, a fronte della contestazione del delitto di utilizzo di fatture inesistenti autoprodotte, si era affermata la penale responsabilità dell'imputato per aver utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, chiarendo che la non riferibilità soggettiva delle prestazioni alle imprese che le avevano fatturate aveva costituito il nocciolo della contestazione, sulla quale il predetto aveva avuto la possibilità di difendersi e si era effettivamente difeso;
conforme Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). La Corte territoriale correttamente sottolinea che nel caso di specie dalla lettura dell'originario capo di imputazione b) - che, invero, fa riferimento alla percezione mensile, da parte di MA EL CO e RO CI, di sostegno economico, per loro e le loro rispettive famiglie, dai clan attivi in AR di Napoli nelle varie composizioni in cui si sono succeduti (VO, ER e AN, a seconda dei periodi), anche a compenso della loro omertà sui nomi dei mandanti dell'omicidio di LO IA di cui gli stessi erano stati esecutori materiali - emerge che il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto. L'imputazione originaria contiene l'indicazione di tutti gli elementi fattuali specifici dai quali si è 23 ricavata la contestazione del delitto di ricettazione, per cui correttamente si è esclusa la violazione dei diritti di difesa. 2.1.2. Infondati sono il secondo ed il terzo motivo di impugnazione alla luce delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza in esame. Detta sentenza, invero, evidenzia che, in primo luogo, occorre prendere le mosse dalla decisione - concordemente riferita da IO Di AN, TO ER, EO UZ e IU LI - di continuare a mantenere i detenuti più illustri del territorio, a prescindere dalla loro appartenenza ai VO, ai ER o agli AN, quasi si trattasse di un gesto di riguardo per chi aveva "fatto la storia della malavita a AR", a conferma dell'unicità del clan, pure a fronte delle tensioni presentatesi negli anni quando l'una o l'altra famiglia ha cercato di sopravanzare le altre nel controllo del territorio. Sottolinea come significative siano le parole di TO ER circa la sostanziale indifferenza dei detenuti rispetto alle modifiche di vertice ("il carcerato non c'entra nulla con l'aspetto dei vertici che cambiano, cioè l'organizzazione malavitosa è sempre quella là perché non sono successe delle guerre vere e proprie dove ci sono nemici...a noi non è successo il fatto che abbiamo fatto la scissione perché eravamo nemici, abbiamo ammazzato o ci siamo ammazzati tra di noi...con la scissione è stato fatto soltanto un cambio di vertici dell'organizzazione, punto, basta, però rimane sempre tutto uguale"), o ancora quelle di IU LI, che ha spiegato, altresì, che quando gli AN presero il comando del clan, i ER consegnarono al nuovo vertice la lista dei carcerati che si dovevano mantenere. Rileva che tra i personaggi illustri cui erogare lo stipendio i collaboratori hanno indicato MA EL CO e RO CI. Evidenzia come la consapevolezza da parte di EL CO della provenienza del denaro dalle attività criminali del clan si ricava dalle intercettazioni riportate alle p. 152 e ss., che evidenziano come il suddetto fosse informato delle vicende del clan, tra cui quelle riguardanti il nipote OL RA (colloqui intercorsi tra il detenuto e i suoi familiari - figlio e nipote - presso il carcere di Saluzzo in data 24 settembre 2015, in cui EL CO, dopo avere dimostrato di essere al corrente di dette vicende, dice al nipote "ma tu credi che a me non mi viene a dire niente nessuno? Credi che qua dentro non si sa niente" ). E conclude per la sussistenza della contestata condotta di ricettazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, intesa quale ricezione da parte del detenuto, per il tramite dei suoi familiari, di denaro di provenienza delittuosa perché ricavato attraverso i reati commessi dall'associazione camorristica nella quale EL CO, detenuto da lunghissimo tempo, non poteva più concorrere (delle cui vicende però era ben a conoscenza). E per la non attendibilità delle dichiarazioni di 24 MA EL CO circa la sua provenienza da una famiglia benestante e il fatto che non abtIia mai percepito "mesate" da nessuno, come, invece, riferito dai collaboratori. Tali argomentazioni della sentenza di appello si ricollegano a quelle della sentenza di primo grado, che - a p. 366 e ss. - evidenzia come le dichiarazioni dei suddetti collaboratori si riscontrino a vicenda e come gli stessi abbiano dimostrato di avere diretta conoscenza che anche agli affiliati al clan VO, almeno quelli più importanti e tra essi RO CI e MA EL CO, veniva garantito il mantenimento in carcere in ragione del fatto che non vi era mai stata una guerra con loro. Inoltre, sottolinea che le dichiarazioni di LI, che inizia a collaborare nel 2017, attualizzano le dichiarazioni degli altri collaboratori, rendendo ancora più chiaro che il sistema del mantenimento in carcere dei detenuti ed in particolare dei suddetti è garantito in maniera costante da tutti i gruppi criminali che nell'avvicendarsi assumono anche la "responsabilità" degli stipendi, rappresentando del resto un servizio che tutte le organizzazioni criminali garantiscono agli affiliati, sia per mantenere il consenso e il potere sui detenuti e le loro -famiglie, basato sulla dipendenza economica dal clan, sia per scongiurare il rischio di collaborazioni. E rileva che ad arricchire la prova del mantenimento in carcere dei due imputati vi sono gli esiti delle intercettazioni ambientali in carcere, da cui emerge la prova del loro inserimento nel tessuto criminale delle organizzazioni camorristiche attive a AR di Napoli, in particolare per EL CO quelli di cui si è detto. E' evidente che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, infondate sono le censure difensive che insistono sulla mancata prova della percezione dello stipendio o comunque della consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, ovvero sulla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. 2.1.3. Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso. Invero, come evidenziato dal ricorrente, le sentenze di merito prendono in considerazione unicamente lo scopo perseguito dall'associazione nel versare mensilmente gli stipendi ai detenuti. La sentenza di primo grado, difatti, sottolinea come la corresponsione e la percezione dello stipendio costituiscano tangibili e speculari manifestazioni dell'esistenza e della vitalità del gruppo, trattandosi di condotte funzionali al rafforzamento dell'aggregazione, che agevolano la coesione tra i sodali, fungendo da stimolo alla perpetuazione dell'iniziativa criminale;
e come la capacità del clan di stipendiare con costanza i propri affiliati palesi, anche all'interno, la credibilità ed affidabilità della consorteria. Rileva, poi, la sentenza di appello come indubbia sia la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, poiché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità tra 25 gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, preservandone il prestigio e palesandone la forza economica. Si trascura, però, che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734); e, in particolare, che non basta configurare l'interesse dell'associazione ad erogare ai detenuti i contributi periodici, ma devono considerarsi le posizioni di coloro che li ricevono e le loro finalità (se egoistiche o legate alla appartenenza al sodalizio). Si omette, quindi, di motivare in merito alla sussistenza del dolo specifico dell'agevolazione dell'associazione in capo al ricorrente. Tale carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla ricettazione sub b) in cui era riqualificata la partecipazione associativa di MA EL CO. 2.1.4. Restano assorbiti i motivi di impugnazione sul trattamento sanzionatorio (quinto) e sull'omesso riconoscimento della continuazione tra la ricettazione in esame e gli altri reati già giudicati a suo carico (sesto). 2.2. Anche il ricorso di RO CI è fondato limitatamente al terzo motivo di impugnazione, relativo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.2.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione sulla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Ci si riporta alle considerazioni svolte in relazione ad analogo motivo proposto nell'interesse di MA EL CO, da intendersi integramente qui richiamate. 2.2.2. Infondato è, inoltre, il secondo motivo di ricorso, alla luce delle argomentazioni sia della sentenza di primo che di secondo grado. Anche per RO CI, al pari che per MA EL CO, il Tribunale di Napoli Nord ritiene che non sia emersa la prova del contributo fornito dall'imputato al sodalizio criminale e che, tuttavia, la condotta non possa considerarsi penalmente irrilevante sussistendo i presupposti del delitto di ricettazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La sentenza di appello evidenzia che sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori sopra specificati entrambi beneficiavano di uno stipendio (quantificato nel corso delle dichiarazioni di Di AN in duemila euro). Si evidenzia che anche per RO CI l'emolumento ricevuto assolveva alla finalità di ribadire l'esistenza in vita e la perdurante forza del clan VO - 26 ER - AN. Si osserva che per CI è emerso che il figlio TO riceveva il denaro erogato dal clan per il mantenimento di suo padre e del nucleo familiare nella piena consapevolezza della sua provenienza illecita, avendo riferito IO Di AN di averlo visto ritirare lo stipendio a casa di SA LL, detto Ciccio "pertuso", affiliato al clan. La Corte territoriale rileva che un riscontro alle concordi dichiarazioni dei collaboratori proviene dalla registrazione del colloquio intrattenuto dall'imputato detenuto con i propri familiari in data 2 agosto 2014, nel quale lo stesso chiede a suo figlio TO se abbia messo "qualcosa di soldi alla posta" e viene immediatamente redarguito da sua moglie Teresa, che lo invita a non parlare esplicitamente ("sshh! Non ha capito allora"), mentre lo stesso ribatte ("ho capito! Come non ho capito!") ed esorta suo figlio TO ad accantonare 1.100 euro ("allora leva di mezzo, otto e tre undici"), per poi dire a sua moglie che si tratta di una cosa tra loro due. Aggiunge la Corte, nel riportare detto colloquio, che, a questo punto, Teresa chiede se si tratti di "quelli di questo mese", ma che tale esplicita affermazione genera la reazione stizzita del detenuto, che le rivolge un'occhìataccia e pronuncia una bestemmia, al che la donna ribatte al marito ("ma sei tu che fai bordello, io ho capito a te"), poi chiede se si stia riferendo a "quello di adesso", e, annuendo CI, quasi si giustifica dicendo "mica ho specificato". Osserva, pertanto, la Corte che, sulla scorta di tale prudenza espressiva, appare evidente come tale conversazione costituisca riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori e non possa avere ad oggetto somme di lecita provenienza. I Giudici di appello evidenziano anche che ulteriore riscontro è costituito dal colloquio in carcere del 15 settembre 2014, nel quale TO CI discute con suo padre RO di ON UV, indicato con molta circospezione, riferendogli dell'ammanco da lui provocato alle casse del clan e venendo invitato da RO, che intuisce che ciò potrebbe incidere sugli equilibri del territorio, a non prendere parte e a rispettare "tutti quanti e tutto quanto", a riprova del perfetto inserimento della famiglia nelle dinamiche del clan e della consapevolezza in capo ad entrambi della provenienza del denaro ad essi versato dalle attività delittuose del clan VO - ER - AN. Sottolineano, inoltre, che attraverso detta erogazione il clan riaffermava la propria esistenza e la propria forza, plasticamente manifestata dalla capacità di offrire, ancora dopo tanti anni, sostegno economico ad un soggetto che era detenuto per avere commesso un eclatante delitto nell'interesse del clan;
e che la penale responsabilità degli imputati non può essere esclusa sulla scorta della destinazione lato sensu familiare delle somme. adn 27 A fronte di tale iter motivazionale, in cui si fa leva sul ruolo di destinatario dell'erogazione di RO CI, per il tramite del suo nucleo familiare e in particolare del figlio che "si intromette" nella ricezione, nella piena consapevolezza della provenienza illecita delle somme versate, è evidente l'infondatezza delle censure difensive che insistono non solo sulla mancanza dell'elemento oggettivo della ricettazione per la mancata diretta consegna al primo, ma anche sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato per essersi limitato il suddetto a ricevere somme di denaro dai propri familiari. 2.2.3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per quanto si è detto con riferimento ad analogo motivo nell'interesse di MA EL CO e al mancato approfondimento del dolo intenzionale richiesto per detta aggravante, costituito dalla volontà di agire in favore del clan nella ricezione del denaro del medesimo piuttosto che per un interesse personale. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla ricettazione sub b) in cui era riqualificata la partecipazione associativa di RO CI. 2.3. Il ricorso di TO CI è fondato in relazione al motivo sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa e a quello sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione sulla genericità e indeterminatezza dell'imputazione e sulla conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. Il capo di imputazione sub c) non risulta generico e indeterminato, facendo, invero, leva sull'intromissione operata dall'imputato nella ricezione delle somme di denaro versate al padre RO da esponenti delle cosche locali individuate attraverso il richiamo al capo precedente (b), nel quale si fa specifico riferimento ai clan attivi in AR di Napoli e succedutisi nel corso del tempo (VO, ER e AN). Con riguardo, peraltro, al tempus commissi delicti la Corte territoriale, nell'evidenziare che non è stato operato alcun aumento per la continuazione dal primo Giudice, sottolinea come la condotta di ricettazione sia stata ritenuta unica e coincidente con la data di accertamento (agosto 2014), che peraltro è quella dell'intercettazione ambientale dei colloqui in carcere tra RO CI e i suoi familiari, tra cui il figlio TO. E, comunque, nel motivo non si specifica in che cosa sarebbe consistito il pregiudizio per la difesa tecnica (si veda ancora una volta Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04, secondo cui non vi sarebbe pregiudizio 28 quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione). 2.3.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso alla luce delle stesse argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dei Giudici di merito. Invero, il Tribunale sottolinea che: - l'imputato ha partecipato ai colloqui effettuati nelle strutture carcerarie di Roma e Cosenza, come confermato da deposizione del luogotenente NG, ed è risultato addentro alle dinamiche criminali del territorio di AR di cui riportava l'evolversi e gli aggiornamenti al genitore ristretto;
- grazie ai dialoghi intercettati TO CI è risultato destinatario di somme mensilmente corrispostegli dal clan, essenzialmente riferibili alla storica affiliazione e alla condanna all'ergastolo riportata per l'omicidio IA dal padre;
- le indicate conversazioni riscontrano le dichiarazioni di IO Di AN, che ha riferito di avere visto personalmente l'imputato ritirare la mesata per il padre;
- appare chiara la penale responsabilità anche di TO CI, il quale, al fine di procurarsi un profitto per sé e per i propri familiari, ha percepito a titolo di mantenimento somme di denaro di sicura provenienza illecita;
- si ritiene non dirimente la produzione documentale attestante lo svolgimento di attività lavorativa di RO CI in carcere, apparendo evidente che i colloquianti, utilizzando termini criptici, facevano riferimento a somme di denaro ulteriori rispetto a quelle lecitamente percepite dal detenuto. La Corte territoriale, dopo un'analitica disamina delle conversazioni ambientali sopra riportate con riferimento alla posizione di RO CI, conclude per la responsabilità penale anche del figlio TO, intromessosi nella ricezione delle somme di denaro di provenienza camorristica destinate al padre e per l'irrilevanza della destinazione lato sensu familiare di dette somme, attesa la capacità del clan di raccogliere e mantenere consenso sociale, che si esplica anche attraverso il sostegno economico che esso è in grado di fornire a chi - pur senza esserne tecnicamente partecipe - si metta a sua disposizione. TO CI risulta, quindi, "intromettersi" nella ricezione del denaro da parte del padre, integrando una delle condotte alternative della ricettazione. E correttamente i Giudici del merito evidenziano come alle dichiarazioni dei collaboratori, di cui una sola individualizzante nei confronti di TO, funga da riscontro l'intercettazione ambientale dell'agosto 2014 tra RO CI e i suoi familiari, che, per la prudenza manifestata, non può che avere ad oggetto le somme erogate dal clan, e anche quella successiva di settembre 2014 tra RO e TO CI. 29 2.3.3. Fondati, invece, risultano il terzo motivo di impugnazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e il quarto in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul terzo motivo si richiamano le osservazioni già sopra svolte con riguardo ad MA EL CO e RO CI. Ancora una volta la Corte territoriale non motiva con riguardo all'elemento soggettivo dell'accipiens e in particolare al dolo necessario ad integrare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza di appello, inoltre, pur considerando l'imputato meritevole di riduzione della pena, in ragione sia della giovane età sia dell'incensuratezza sia, infine, dell'estraneità agli affari del clan, e operando detta riduzione partendo dal minimo edittale, non si pronuncia sull'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui dà atto. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento nei confronti di TO CI della sentenza in esame sia in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa che in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Parzialmente fondato è il ricorso di OL EL CO. 3.1. Infondati sono il primo e il terzo motivo di impugnazione. Invero, scevre da vizi logici e giuridici sono le argomentazioni dei Giudici di merito circa l'identificazione dell'imputato nel soggetto indicato come "OL il piccolino". Il Tribunale di Napoli Nord - p. 353 e ss. - muove dall'intercettazione ambientale dei colloqui in carcere di ON UV con i propri familiari in data 31/10/2024, 11/11/2014 e 4/03/2015, dalla quale emerge il primo riferimento a "OL il piccirillo", figlio di MA EL CO (nell'ultimo colloquio con riguardo anche a contatti di natura epistolare tra l'imputato e UV, riscontrati attraverso la consultazione da parte degli inquirenti dei registri tenuti dalla Polizia penitenziaria). Passa, poi, ad esaminare il colloquio in carcere tra OL RA, cugino dell'imputato, e la moglie TO Turco, in cui la donna si lamenta dell'ingerenza nella gestione di alcuni soldi di "OL il piccolo", individuato come il figlio di IN (AR ER, madre di EL CO) che a breve avrebbe dovuto fare il colloquio con il padre detenuto in una località con la neve (MA EL CO, all'epoca detenuto a Saluzzo in provincia di Cuneo). E sottolinea come a chiudere il cerchio vi sia l'intercettazione ambientale relativa all'incontro del 31/08/2015, al quale sicuramente OL EL CO aveva accompagnato il cugino RA OL, in cui 30 TO GG chiedeva agli altri "OL dove sta?.. .OL il piccoletto se n'è andato?". Evidenzia, detto Tribunale, che OL EL CO era conosciuto come "il piccolo" nell'ambiente criminale proprio per distinguerlo da suo cugino più anziano, OL RA, col quale si accompagnava molto spesso. Muovendo da tale premessa, il Tribunale passa poi ad analizzare i colloqui in carcere tra AE Di AR e la moglie EN Di NU, in data 20/08/2015, 3/09/2015, 10/09/2015 e 24/09/2015, il cui contenuto, secondo l'ipotesi di accusa, comproverebbe la partecipazione associativa, di cui capo a) di imputazione, al clan ER di OL EL CO, con il fondamentale ruolo di prestare assistenza ai detenuti e ai loro familiari, attraverso il pagamento delle "mesate". Evidenzia detto Tribunale come i dialoghi in carcere siano essenzialmente incentrati sul gruppo criminale di appartenenza di Di AR (clan ER), arrestato per una tentata estorsione commessa in concorso anche con OL RA, e sulla mancata corresponsione dello stipendio destinato agli affiliati detenuti, mostrandosi Di AR adirato per non essergli stata corrisposta la "mesata" di agosto, ma il solo "regalo" di Ferragosto, come comunicatogli dalla moglie. Rileva come l'argomento venisse sviscerato ampiamente nel corso dei colloqui dal detenuto e dalla moglie, che sospettavano che la loro mesata fosse finita nelle mani di "OL il piccolino" che con quei soldi se ne era andato in vacanza (a tale riguardo evidenzia come la P.g. avesse dato atto che nella giornata del 6 agosto 2015 il cellulare di OL EL CO veniva localizzato ad Ischia); e come Di AR e sua moglie lamentassero che "OL il grosso", che evidentemente aveva incaricato "il piccolo" di consegnare la "mesata", aveva assunto un atteggiamento di protezione nei confronti di quest'ultimo. Osserva, sempre il Tribunale, che nel corso dei colloqui "OL il piccolino" era sempre coinvolto, o perché incaricato di riferire le imbasciate a "OL il grande" e a Pinotto, ossia a CE AC che era il cassiere del clan, o perché incaricato dai responsabili del clan a consegnare il denaro alla moglie del detenuto. Rileva che: - proprio nel raccontare al marito il 17/09/2015 il colloquio avuto con AC la donna rivelava l'identità di "OL il grosso" facendo esplicito riferimento a OL RA;
- nel colloquio del 20/08/2015 la Di NU diceva al marito di avere incontrato "OL il piccolo", indicato come il "fratello cugino", che le aveva fatto capire che si sarebbe occupato della nomina di un avvocato anche per suo marito, cosa che poi non avveniva;
- tale indicazione appare particolarmente significativa in quanto lega la figura di "OL il piccolo" a quella di OL RA del quale è appunto cugino di primo grado (indicato in napoletano proprio come il "fratello-cugino") e conferma le precedenti osservazioni fatte in ordine alla sicura riconducibilità dell'appellativo "il piccolo" a OL EL CO (tra cui anche il riferimento 31 all'atteggiamento benevolo tenuto nei suoi confronti da OL RA, seppure resosi responsabile di un grave fatto); - nel colloquio del 10/9/2015 moglie e marito insistono sul fatto che "OL il piccolo" avrebbe fatto uso dei soldi sottratti a loro per una vacanza con la fidanzata (sul punto evidenzia il Tribunale che agli atti vi è la prova che OL EL CO si sarebbe effettivamente recato a Tenerife con la fidanzata dal 7 al 21 settembre 2015, come da intercettazione ambientale di colloquio in carcere col padre detenuto e da ammissione dell'imputato nel corso del suo esame). Aggiunge il Tribunale che AE Di AR, nel corso delle sue conversazioni con la moglie, consapevole che i colloqui potevano essere intercettati, affermava che il ragazzo, che, peraltro, talvolta si riferiva a loro come "zio" e "zia", non poteva essere cacciato di casa, in quanto era suo nipote, figlio di sua sorella;
ma che tale circostanza è stata smentita dalle indagini anagrafiche effettuate sul conto del suddetto che escludono assolutamente che il suddetto abbia nella sua famiglia alcun discendente con il nome di OL. Rileva, inoltre, che il riferimento anche al nome OS fatto più volte dalla Di NU per indicare la fidanzata che si era presentata in compagnia di "OL il piccolo" a casa sua e che Di AR insisteva perché fosse autorizzata a venire ancora appare piuttosto riconducibile a OS EL CO, sorella dell'imputato. La Corte di appello di Napoli ritiene corretta l'operazione logica svolta dal Tribunale con riferimento all'identificazione di "OL il piccolo", muovendo proprio dai colloqui in carcere di UV con i propri familiari e dal riscontro epistolare di cui si è detto. Evidenzia, inoltre, come l'argomento difensivo secondo cui "OL il piccolo" non sarebbe OL EL CO, ma un nipote di Di AR, veniva smentito dalla complessiva mole delle conversazioni in cui si menziona "OL il piccolo", conversazioni che, peraltro, delineano un soggetto dal quale si attendeva l'erogazione della mesata corrisposta dal sodalizio e sul quale si concentravano i sospetti che se ne fosse impossessato. Rileva come neppure colga nel segno l'affermazione difensiva secondo cui l'identificazione di OL EL CO sarebbe errata perché egli non era andato in vacanza ad agosto bensì a settembre 2015, affermazione che muove dal commento in data 3 settembre 2015 tra Di AR e la moglie su quello che avrebbe speso "OL il piccolo", a riprova di una vacanza già effettuata, non potendosi escludere che abbia potuto effettuare ulteriori partenze (come emergente da un colloquio del 20 agosto 2015, in cui i coniugi parlano di un OL che si stava divertendo con moto d'acqua e gommone). A fronte di un tale completo e logico iter motivazionale di entrambe le sentenze di merito circa l'identificazione di "OL il piccolo" con OL EL CO, è evidente 32 che le censure difensive di cui al primo motivo di ricorso, che insistono sul fatto che "OL il piccolo" viene indicato nelle conversazioni come nipote dei Di AR e come fidanzato con OS, mentre OL EL CO sarebbe fidanzato con LA NO e avrebbe fatto vacanza solo a settembre 2015 e non ad agosto dello stesso anno, ovvero insiste sul fatto che vari OL frequentavano in quel periodo la famiglia UV, non sono fondate, anzi ai limiti dell'inammissibilità perché in fatto e reiterative. Proprio per tale completezza motivazionale neppure risultano fondate le doglianze, di cui al terzo motivo di impugnazione, circa la mancata escussione, in sede di invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di EN Di NU. 3.2. Colgono, invece, nel segno le censure di cui al secondo motivo di ricorso in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato al clan ER. Il Tribunale di Napoli Nord considera le indicate intercettazioni ambientali significative del ruolo rivestito da OL EL CO nell'ambito associativo, sottolineando come quello del sostegno alle famiglie degli affiliati carcerati sia uno dei settori nevralgici per il mantenimento dell'associazione. Rileva come dalle intercettazioni dei colloqui in carcere di Di AR con la moglie emerga l'insofferenza della donna per la sottrazione di denaro da parte dell'imputato, deputato al versamento (sembrerebbe per conto del cugino OL RA), destinato alla "mesata" di agosto del detenuto. E ricollega dette intercettazioni con la partecipazione di EL CO al summit del 31 agosto 2015, nel corso del quale si discutevano con i responsabili del clan gli equilibri presenti e futuri interni all'organizzazione e nei suoi rapporti con gli AN, sintomo di fiducia nei confronti dell'imputato da parte di tutti gli affiliati e non solo da parte di OL RA, con il quale spesso si accompagnava. Sottolineando come tale partecipazione non possa essere considerata neutra per il solo fatto che EL CO non proferiva parola. La Corte di appello di Napoli insiste sul fatto che la partecipazione al summit tra gli esponenti del gruppo VO e quelli del gruppo AN, dopo l'arresto di ON UV, unitamente alla collaborazione prestata dall'imputato per recapitare gli stipendi destinati agli affiliati detenuti, siano significative della sua partecipazione associativa e che a nulla rilevi il dato che in concreto non risulti che egli abbia compiuto ulteriori e specifiche condotte esecutive del programma criminoso. Non considera, però, che dal monitoraggio operato dagli inquirenti risulta il coinvolgimento dell'imputato nella sola recapitazione, peraltro, per come sembra emergere sempre dai colloqui, per conto del cugino OL (di cui si censura il comportamento protettivo nei confronti di EL CO), delle somme spettanti al detenuto Di AR, coindagato del cugino, per il mese di agosto;
e che a nulla rileva, 33 sotto tale profilo, il fatto valorizzato dalla Corte territoriale che Di AR tramite la moglie aveva interessato anche CE CA, cassiere del clan, sul mancato pagamento del suo stipendio. Non si confronta, inoltre, se non per ritenerla apoditticamente irrilevante, con la circostanza, su cui fa, invece, leva la difesa in appello, insistendo anche nel ricorso in esame, che i collaboratori di giustizia EO UZ, GA D'IL e IZ CC hanno riferito di non conoscerlo e che IU LI, indiscusso reggente del clan in quel periodo, pur dichiarando di conoscerlo, non ha saputo dire se egli fosse anche coinvolto negli affari illeciti del sodalizio. Inoltre, a fronte del dato evidenziato anche dal Tribunale, ossia che l'unico soggetto del quale non veniva udita la voce, nell'intercettazione ambientale disposta in relazione al suddetto summit, era appunto OL EL CO, detta Corte si limita ad osservare che non rileva che lo stesso non avesse preso la parola, poiché ciò appare conforme al basso grado gerarchico ricoperto, consistente nel recapitare gli stipendi e, quindi, nello svolgere un ruolo meramente esecutivo, considerato comunque che, data l'elevata caratura criminale dei presenti, solo persone di assoluta e comprovata fiducia avrebbero potuto conoscere il posto e la data dell'incontro. E ancora una volta non considera che il coinvolgimento dell'imputato nel recapitare lo stipendio potrebbe essere stato estemporaneo, per conto del cugino e non del clan, e non riconducibile ad una messa a disposizione del clan, riferendosi ad un'unica "mesata" non corrisposta ad un unico affiliato, che risulta essere stato altresì arrestato per un'estorsione commessa in concorso con OL RA. E non si confronta con la possibilità che lo stesso avesse solo accompagnato al summit il cugino OL RA e si fosse, poi, allontanato per discrezione al momento della discussione, restando nei paraggi, come dal medesimo riferito, circostanza che giustificherebbe anche la domanda posta agli altri affiliati, nelle prime battute del summit, da TO GG, valorizzata dai Giudici del merito ai fini dell'identificazione di OL EL CO ("OL dove sta?...OL il piccoletto se n'è andato?"). Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali - certamente allo stato non colmate dall'ulteriore dato, emerso in udienza, poiché riferito dal luogotenente NG, e riportato dalla Corte territoriale, del frequente accompagnamento da parte di EL CO delle donne che si recavano a colloquio in carcere con i propri familiari detenuti - circa la partecipazione associativa dell'imputato impongono l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso di OL EL CO, per un approfondimento del ruolo associativo di quest'ultimo alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, 34 la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904- 01). Nella motivazione di detta pronuncia si specifica che la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto, non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura. 3.3. Resta assorbito il quarto motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti. 4. Parzialmente fondati sono i ricorsi di EL SA e di GI SI. 4.1. Il ricorso nell'interesse di EL SA è fondato in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 4.1.1. Infondati sono il primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avv. SI e il primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avv. Gaito, relativi alla violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al clan ER. La sentenza di primo grado tratta la posizione di EL SA da p. 324 a p. 344, mentre quella di appello la tratta congiuntamente alla posizione di GI SI da p. 3 a 37. Il Tribunale nel valutare la condotta di SA, ed anche quella del genero GI SI, correttamente fa riferimento ai parametri indicati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, che fa leva, come già si è evidenziato, ai fini della prova della partecipazione ad associazione di tipo mafioso, su una messa a disposizione effettiva, attraverso comportamenti di fatto, non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria alla consapevole scelta di affiliazione, nell'ambito di un rapporto organico - stabile, duraturo e potenzialmente permanente - tra singolo e struttura. Evidenzia, a tale riguardo, che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emerge che SA e anche il 35 genero GI SI hanno posto in essere una serie di condotte concrete ed azioni finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi, con lo specifico ruolo di intermediari tra le attività lecite ed illecite. Rileva il Tribunale che SA, cognato di IU ER per averne sposato la sorella, era imprenditore e formalmente si occupava solo di fornitura all'ingrosso di alimenti, quale titolare della "Ingrosso Alimentari e Salumi s.r.l." in posizione monopolistica a AR proprio per la parentela qualificata col capoclan (come riferito concordemente dai collaboratori di giustizia ER, LI e anche D'IL, dichiarando che i ristoratori della zona, pur trovando poco concorrenziali i prezzi praticati da SA, non potevano rifornirsi da fornitori diversi); e che nel contempo, con l'appoggio del genero, che era formalmente l'intestatario di un'agenzia immobiliare, si occupava di garantire a IU ER, di cui era uomo di fiducia tanto da essere gestore del suo denaro personale (definendolo ER come "la cassa di ER"), e ai suoi luogotenenti la possibilità di investire proficuamente in immobili i soldi derivanti dalle attività illegali, come concordemente riferito dai collaboratori (ER, Di AN, UZ e LI) ed emergente dalle intercettazioni. La sentenza di primo grado - a p. 341 - evidenzia l'importanza di detto ruolo per l'organizzazione criminale, consentendo al capo e agli affiliati più facoltosi di investire l'enorme quantità di denaro di provenienza delittuosa. Aggiunge che se gli affiliati più facoltosi non avessero avuto la possibilità di investire il denaro "sporco", non avrebbero potuto mettere a frutto il proprio "lavoro". Osserva che SA, come spiegato da Di AN, LI e ER, o raccoglieva i soldi degli affiliati, che in quote partecipavano all'acquisto degli immobili che venivano da lui direttamente rivenduti, che poi restituiva comprensivi del proporzionale guadagno, oppure si preoccupava di effettuare l'acquisto di un immobile per il singolo affiliato, che poi provvedeva ad intestare fittiziamente ad un prestanome e, infine, a locare garantendogli una rendita posta al sicuro da provvedimenti ablativi dello Stato. Aggiunge, inoltre, che SA ed SI, sempre secondo il racconto dei collaboratori di giustizia, mettevano a disposizione degli affiliati delle case sempre appartenenti ad uomini del clan, da utilizzare saltuariamente. Il Tribunale individua come emblematica della gestione del patrimonio immobiliare di IU ER la conversazione che SA intratteneva con sua nipote PA in data 19 aprile 2016 (dicendole che voleva controllare se tra le case del padre - ER - ci fossero case nel complesso edilizio ove la ragazza voleva abitare), nonché riprova della vastità del patrimonio immobiliare gestito da non essere in grado l'imputato di ricordare quali appartamenti fossero riferibili a ER e quali ai suoi affiliati, come sottolineato anche dalla Corte territoriale ( a 36 p. 34), che valorizza il fatto che sia nello svolgimento della sua attività commerciale che nello svolgimento dell'attività di agente immobiliare SA beneficiava dell'immedesimazione organica con il cognato capoclan (p. 5). La sentenza di appello (a p. 8) evidenzia come dalla convergente narrazione di ER e LI si delinei il ruolo di SA, che il secondo definisce come soggetto che "faceva gli affari intorno al clan, però non è che prendeva uno stipendio". Rileva che tale affermazione non basta però a confutare le argomentazioni sviluppate dalla sentenza di primo grado per affermare la responsabilità di SA. Sottolinea, invero, come emerga dalle dichiarazioni di detto collaboratore che "tutto quello che SA faceva lo faceva per EP ER, riciclava i soldi di EP ER in attività, in cose,... in affari che faceva, era sempre sotto il nome di IU ER..". Entrambi i Giudici del merito osservano che la circostanza che egli non percepisse stipendio (come riferito anche da Di AN) non rileva, posto che la sua posizione di imprenditore garantito dal clan, operando sul territorio in una posizione di vantaggio rispetto ad altri (sia in relazione alla concorrenza, anche negli acquisti immobiliari, che al recupero dei crediti), gli permetteva di guadagnare redditi autonomamente. Rileva il Tribunale che la spiegazione alternativa dell'agire di SA ed SI, secondo la quale avrebbero operato nell'interesse del parente IU ER e non del clan, è destituita di fondamento a fronte delle ulteriori condotte degli imputati, che, attraverso tutte le loro attività, hanno mostrato di condividere l'adesione al sodalizio mafioso. Viene, a tale riguardo, evidenziato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello come SA avesse accesso alle riunioni di vertice in quanto cognato di ER e fosse ammesso al nascondiglio dei latitanti. La Corte di appello, in particolare, sottolinea come il fatto, riferito concordemente da ER e LI, che SA poteva recarsi da ER quando voleva e se vi erano riunioni in corso anche del vertice (EP ER, IU GG e AR AP) non era tenuto ad allontanarsi, poiché godeva della assoluta fiducia del cognato e degli altri affiliati in posizione apicale, a nulla rilevando anche il rapporto di parentela con GG, dimostri la sua partecipazione al clan;
e come la attendibilità di ER non sia inficiata dal fatto che alla sua scarcerazione il suo ruolo fu ridimensionato fino al suo allontanamento successivo (nel 2011), per avere preso decisioni non autorizzate da ER. La Corte di appello di Napoli si confronta, poi, con tutti i restanti rilievi difensivi, in parte riproposti in questa sede. CP/i 37 Osserva che il fatto, su cui fa leva la difesa, che SA in varie occasioni disattendeva le direttive di ER (che a detta di ER gli contestava di avere speso il suo nome per fare affari, trattenendo però per sé parte del denaro che avrebbe dovuto versare al cognato) non consente di ritenerlo non affiliato, integrando piuttosto l'archetipo dell'affiliato ribelle. Rileva che anche la deposizione di LI è in tal senso, avendo lo stesso riferito che SA aveva creato una fortissima tensione con il clan AN, per avere infranto l'accordo esistente tra costoro e i ER per la distribuzione degli affari, avendo in particolare iniziato a distribuire le scatole di cartone per le pizze infrangendo il monopolio garantito in questo settore agli AN, tanto da essere più volte convocato presso i covi dei latitanti per discuterne, circostanza ribadita dal collaboratore anche in sede di controesame della difesa. Osserva che il collaboratore ha, poi, chiarito che le visite dell'imputato erano determinate dalla necessità di discutere "qualche problematica del clan". Esclude che la vicenda della gambizzazione di SA fosse riconducibile a questioni personali dello stesso, inscrivendosi perfettamente nel disegno del soggetto recalcitrante alle direttive di ER tratteggiata da ER, evidenziandone piuttosto la valenza camorristica al pari della sparatoria posta in essere dal medesimo per vendicare l'affronto fatto al figlio, a seguito della quale si sarebbe esposto ad una ritorsione da parte degli AN, nel cui mirino già era per la sua politica di distribuzione degli scatoli . per pizze, tendente a sottrarre prerogative economiche riconosciute dai ER agli AN. Rileva che: - la punizione inflitta a SA offre definitiva conferma dell'immedesimazione organica che, agli occhi di tutti, si era instaurata tra SA e suo cognato IU ER;
- sebbene la distribuzione delle scatole per le pizze venisse gestita da SA in proprio, tuttavia egli rappresentava per tutti - clan avversari, clan alleati e comuni imprenditori - l'alter ego oeconomicus di IU ER, discendendone che qualsiasi sua attività veniva percepita come un atto di sfida astrattamente in grado di determinare una vera e propria guerra tra i ER e gli AN;
- di tanto era consapevole anche ER, che faceva pervenire a SA l'ordine di sospendere la vendita di dette scatole;
- SA era, invece, consapevole di avere la protezione del nome ER e questa consapevolezza lo conduceva a spingersi ai limiti del consentito. La Corte di appello - a p. 15 - evidenzia come SA non possa definirsi concorrente esterno, ma camorrista-imprenditore, pienamente partecipe al sodalizio di cui condivide metodi e obiettivi onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. s(Z 38 Rileva che ciò emerge dalle intercettazioni delle conversazioni ambientali svolte con l'amico LO, in cui l'imputato dimostra l'avversione per l'ascendente clan AN e il rimpianto per i ER. Tali conversazioni vengono analiticamente e logicamente interpretate a p. 334 e ss. dal Tribunale, mentre la Corte di appello le analizza alle p. 19 e 20, a fronte dei rilievi difensivi sul travisamento, deducendone che SA parla da soggetto pienamente inserito nel clan e nelle sue dinamiche, tanto da ipotizzare addirittura la resistenza contro l'ascesa degli AN, confermando inoltre di essere l'amministratore di fatto degli immobili di ER. Evidenzia come egli - a prescindere dall'assoluzione per intestazione fittizia su cui fa un'ampia premessa la sentenza del Tribunale a p. 324 confrontandosi anche con la consulenza tecnica di parte - gestisse attività sostanzialmente riconducibili a IU ER, avendo il compito di rappresentare la presenza, la forza e il potere del medesimo;
e come proprio per questo il clan gli garantisse il suo sostegno e il suo intervento ogni qualvolta il prestigio di ER poteva essere messo a repentaglio (dissuasione dei concorrenti alle aste immobiliari o mantenimento del monopolio della distribuzione dei generi alimentari). Sottolineano i Giudici di appello - a p. 18 - , a fronte del rilievo difensivo sull'assoluzione, in altro procedimento penale, di SA dall'accusa di trasferimento fraudolento di valori e sulla revoca della confisca della società "Ingrosso Alimentari e Salumi s.r.l.", come più che un trasferimento fraudolento di valori, a ben vedere, il rapporto tra ER e SA sembri integrare lo schema del socio occulto (da individuarsi in ER) all'interno di un'attività economica effettiva ed operante, facente capo a SA, che però la esercitava ammantandosi della auctoritas camorristica promanante dal suo socio occulto e dal vincolo di affinità tra i due. Tali essendo le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dei Giudici di merito in relazione alla partecipazione al clan ER di EL SA, è evidente che si rivelano infondate le censure difensive che insistono sui non pochi contrasti di SA con ER, sulla presenza passiva alle riunioni del clan o comunque per affari personali dell'imputato, sul travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ampiamente sviscerate da entrambi i giudici di merito, con riferimento altresì ai controesami e alla questione della mancata percezione di stipendio da cui si deduceva la non affiliazione), sulla gestione patrimoniale svolta nell'interesse di ER e dei suoi luogotenenti e non del clan, sull'irrilevanza dei colloqui di SA con l'amico LO, sulla valenza come vicenda personale della gambizzazione di SA, sull'omessa considerazione della decisività 39 dell'assoluzione di SA dall'accusa di trasferimento fraudolento di valori e del dissequestro dell'azienda alimentare e sulla ravvisabilità di altre fattispecie delittuose nella condotta di SA (primo motivo di impugnazione dell'avv. SI); ovvero che insistono sulla gestione patrimoniale nell'interesse esclusivo del capoclan e dei vertici e non del clan, sulla partecipazione a riunioni associative di SA per mere questioni personali, sull'opposizione di SA alle pressioni dei ER e degli AN, sull'assenza di elementi di prova dello sfruttamento da parte dell'imputato dell'affinità con ER diversi dalle generiche dichiarazioni di Di AN e ER, sull'omessa valutazione delle consulenze contabili di parte e, infine, sull'errata lettura delle conversazioni tra SA e LO (primo motivo dell'avv. Gaito). 4.1.2. Fondati, invece, sono il secondo motivo di impugnazione dell'avv. SI, il secondo motivo di impugnazione dell'avv. Gaito e i motivi nuovi dell'avv. Gaito per SA sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. A detti motivi, in ultimo menzionati, viene allegata la sentenza della Sesta sezione di questa Corte, n. 44523 del 29/10/2024, emessa nel giudizio relativo agli originari coimputati che hanno optato per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, di annullamento della sentenza di condanna nei confronti di questi ultimi relativamente all'aggravante sopra indicata. La sentenza di appello rileva che nel procedimento di primo grado è emerso che SA aveva il monopolio della fornitura di alimenti all'ingrosso alle pizzerie e ai ristoranti della zona di AR, non essendo i ristoratori liberi di approvvigionarsi da altri grossisti, sebbene SA praticasse prezzi non concorrenziali;
e che è emerso poi che egli - con il genero che con lui concorreva aveva il controllo delle aste giudiziarie, dalla partecipazione alle quali il clan dissuadeva eventuali concorrenti. Osserva che a fondamento dell'aggravante il Tribunale utilizza due sentenze già definitive che descrivono il monopolio raggiunto dal clan in particolare nel settore delle carni;
e che a p. 726 di una delle sentenze (quella del 14 aprile 2016) si legge che AN TT, secondo quanto raccontato da Di AN, era meravigliato perché EL SA, "che stava inguacchiato con ER" ed era la testa di legno di quest'ultimo in moltissime attività, ben più che TT stesso (titolare di società di macellazione nella quale ER aveva investito molte somme di denaro), non era stato arrestato. La Corte di appello sottolinea come la frase di TT vada intesa quale riscontro del monopolio raggiunto e mantenuto dal clan nel settore dell'ingrosso di alimentari. 40 La Corte territoriale, però, trascura che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti: - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi;
- è, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo;
- la predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172: in applicazione del principio di cui in massima la Corte ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ritenendo apoditticamente certo che i proventi delle estorsioni cui il sodalizio era dedito fossero reinvestiti nelle attività economiche gestite da due degli interessati alla vicenda, in assenza, tra l'altro, di verifiche in ordine alla titolarità, alle dimensioni e tipologia dell'attività nonché alla data di costituzione dell'impresa e alle forme di finanziamento di essa;
in senso conforme: Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Graziano, Rv. 278325 - 01, secondo cui, in tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ricorre quando gli associati pongono in essere una condotta volta a penetrare in un determinato settore della vita economica, influendo sulle regole della concorrenza finanziando le attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi;
Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796, secondo cui per detta aggravante occorre sia un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo: in applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di investimenti in alcune attività commerciali, senza valutare le dimensioni delle attività economiche acquisite e la loro eventuale prevalenza rispetto alle altre strutture produttive operanti nel territorio di 41 insediamento;
dello stesso tenore è Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione, Rv. 277653). La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (come ribadito da Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588). La pronuncia rescindente allegata dall'avv. Gaito ai motivi nuovi, proprio in considerazione dei principi di diritto appena riportati, ha annullato la sentenza di appello, pronunciata nel giudizio inerente agli originari coimputati degli imputati per i quali si procede in questa sede, in relazione all'aggravante del reimpiego dei proventi illeciti, fondata anche nel giudizio abbreviato su provvedimenti definitivi riguardanti il clan ER, «non evidenziandosi - al di là della risalente vicenda del 2009 non meglio connotata - l'attività di finanziamento rilevante ai fini dell'aggravante e, ancora, non essendo considerata la correlazione con il periodo preso in esame (dal 2013) al fine della sua perdurante esplicazione». Pur non avendo detta pronuncia efficacia vincolante nel nostro procedimento, in quanto resa in altro procedimento e come tale condizionata al materiale probatorio in esso acquisito, va osservato che anche la motivazione della sentenza di appello in esame in relazione a detta aggravante, come rimarcato dai difensori, è carente, in quanto non dà conto delle dimensioni delle attività imprenditoriali svolte da SA, con il coadiuvo in parte del genero, e non si confronta con le consulenze tecniche di parte a tale riguardo (De IP, RE e AL). 4.1.3. Restano assorbiti, infine, il terzo motivo di impugnazione dell'avv. SI e il terzo motivo di impugnazione dell'avv. Gaito circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. 4.2. Il ricorso nell'interesse di GI SI è fondato in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 4.2.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al clan ER. Il Tribunale di Napoli Nord anche per SI ritiene provata la partecipazione al clan ER con il ruolo precipuo, in concorso col suocero, di gestore degli immobili di proprietà di IU ER e di altri esponenti apicali del clan ER. E ciò sulla base, oltre che delle intercettazioni, delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Di AN, UZ e LI), che hanno 42 dichiarato che SI utilizzava l'agenzia immobiliare di cui era titolare come paravento per la gestione immobiliare svolta con il suocero. Il Tribunale rileva che, come già visto per SA (rinviando, quindi, alle ampie argomentazioni sopra riportate), anche GI SI rappresenta la figura dell'imprenditore di camorra, che garantisce l'osmosi tra i proventi illeciti, derivanti appunto dai delitti posti in essere dall'associazione, e il mondo dell'imprenditoria. Con riferimento alla gestione degli immobili della famiglia ER il Tribunale dà rilievo ad una conversazione del 19 maggio 2016, in cui SI, SA e GG TO parlavano di una somma di denaro che doveva avere NZ ER, figlio di IU, e in questo contesto SI rammentava ai suoi interlocutori che tale MO aveva prelevato 80.000/90.000 euro relativi ai canoni di locazione di immobili gestiti dallo stesso SI per conto di NZ ER. La Corte territoriale valorizza, invece, la conversazione tra GI SI e tale AN, vedente sull'attività di imnnobiliarista del primo, in cui il secondo chiede al primo se un immobile dallo stesso propostogli per una locazione sia degli "AN". Osserva ancora il Tribunale come le risultanze dell'attività di intercettazione (a carico di SA, NC SE e NO D'FR) corroborino ed anzi amplino l'importanza del contributo che SI forniva al clan, restituendo l'immagine di un uomo che, condivide al pari di suo suocero, convintamente l'ideologia camorrista, dimostrando l'affectio per il clan di appartenenza e la condivisione delle regole e delle finalità. Evidenzia come l'imputato, che secondo LI era sempre presente quando SA si recava ad incontrare i latitanti, peraltro di rilievo, come, oltre al cugino del suocero (IU GG), lo stesso LI e AP, si fosse prestato per il clan anche a portare imbasciate dei capi latitanti, ai quali aveva fatto visita, ai due narco-trafficanti SE e D'FR (che, seppure non intranei al clan, avevano forti legami con i ER), come emergente da conversazioni dell'ottobre-novembre 2015 (riportate e commentate dalla Corte di appello a p. 27 e 28), che, secondo il Tribunale, non si prestano ad una logica lettura alternativa, risultando, dal tenore di dette conversazioni, che agli stessi veniva comunicato, tramite SI, di non assumere alcuna iniziativa e di attendere la scarcerazione di UD De BI, che avrebbe dovuto aiutarli nell'impresa di arginare lo strapotere dei "carrisiani". Sottolinea la Corte di appello che da tali conversazioni emerge, inoltre, che SI, alla presenza di AP e GG, partecipava ad una discussione avente ad oggetto i futuri assetti criminali del territorio di AR. Rileva come, del resto, nella conversazione tra SA ed SI del 19 A. .maggio 2016, emerga chiaramente quanto i due contassero sull'uscita dal carcere di 43 De BI, considerato un vero camorrista, per risistemare gli equilibri criminali sul territorio. Aggiunge il Tribunale che numerose e chiarissime sono le conversazioni tra SI ed il suocero, in cui i due, discutendo degli equilibri criminali a AR, esprimevano il loro astio nei confronti degli AN e più in generale di tutti coloro che si erano allontanati dai ER. Conversazioni, che confermano, secondo il primo Giudice, l'organicità di GI SI al clan ER, atteso che dei dissidi insorti con la fazione opposta aveva interessato TO GG "o russ", all'epoca dei fatti ormai organico al clan AN, a cui aveva chiesto di intimare al giovane affiliato IU AR un comportamento maggiormente rispettoso nei suoi riguardi. Rileva che la violenza con cui SI si esprime, in questa come in altre conversazioni, rende assolutamente riscontrata la dichiarazione di UZ circa la presenza di SI all'atto intimidatorio posto in essere da SA, mediante colpi di arma da fuoco all'indirizzo di EN VO nel gennaio 2017, rispetto al quale la vicenda della gambizzazione di SA nel marzo 2017 viene spiegata sempre dal collaboratore UZ come ritorsione. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello - a p. 26 - valorizzano i dialoghi intrattenuti fra SI e SA e i commenti del primo sul comportamento dei giovani GG, dimostratisi in occasione di un ricevimento nuziale più vicini agli AN che ai ER e irrispettosi nei confronti dei coniugi SA (tra cui la sorella di ER), che neanche salutavano. La sentenza di primo grado rileva'che, come osservato per SA, anche per SI si ritiene che il medesimo rappresenti quella tipologia di associato che, in ragione del suo ruolo imprenditoriale, ha un particolare rapporto con il sodalizio cui aderisce, e che, quindi, può essere escluso dalla tradizionale forma di compenso che l'associazione riconosce ai sodali, venendo il suo interesse personale diversamente soddisfatto. Aggiunge che l'elemento soggettivo del reato - la consapevole volontà di essere parte e di dare il proprio contributo a sodalizio di stampo camorristico - viene desunto dalle visite ai latitanti del clan e dalle conversazioni aventi ad oggetto le dinamiche criminali e il progetto di rilancio del sodalizio, nonché dall'impegno profuso nella ricerca dei fittizi intestari degli immobili degli affiliati. Osserva che la spiegazione alternativa secondo cui SA ed SI avrebbero lavorato nell'interesse del parente IU ER non regge a fronte delle ulteriori condotte degli imputati, i quali hanno mostrato di condividere l'adesione al sodalizio mafioso, prestando assistenza ai latitanti e condividendo il confronto 44 interno sul rilancio del clan. Rileva che SI ha condiviso le visite ai latitanti, presso i quali potevano ovviamente recarsi solo affiliati di assoluta fiducia, ha discusso delle problematiche inerenti ai rapporti criminali sia con SA che direttamente con i latitanti e ha tenuto i contatti, incontrandoli, con i narcotrafficanti SE e D'FR. Si sottolinea, altresì, nella sentenza di appello, a fronte di specifico rilievo difensivo, che non appare dirimente la mancata individuazione dei singoli immobili gestiti dagli imputati SA ed SI, poiché comunque gli stessi svolgevano il ruolo essenziale per il clan di consentire che il patrimonio e dunque il prestigio degli affiliati di spicco fosse incrementato mediante una gestione che garantiva la redditività degli immobili, oltre a garantire al clan la disponibilità di alloggi per sopperire a qualsiasi esigenza. Tale essendo il percorso argomentativo non manifestamente illogico seguito dai Giudici di merito, le censure difensive che insistono su una gestione immobiliare che non ha mai riguardato la compagine camorristica, sulla non partecipazione di SI alle dinamiche malavitose del clan anche nelle visite ai latitanti, sull'assenza di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia UZ circa la presenza di SI all'atto intimidatorio di SA, sulle ragioni personali dell'astio nei confronti di IU AR e dei figli del latitante IU GG, si rivelano infondate. 4.2.2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Si richiamano a tale riguardo le considerazioni sopra svolte con riferimento ad analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse di SA. 4.2.3. Resta assorbito il terzo motivo di impugnazione relativo al giudizio di comparazione delle circostanze e al trattamento sanzionatorio. 5. Al rigetto del ricorso di AE GG consegue, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL CO MA, CI RO e CI TO limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata quanto ai reati di cui ai capi b) e c); nei confronti di CI TO in ordine anche al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
nei confronti di EL CO OL;
nei confronti di SA EL e di 45 SI GI limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. contestata al capo a) e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di EL CO MA, CI RO, CI TO, SA EL ed SI GI. Rigetta il ricorso di GG AE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.