TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9405 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Simone Pinna e Cristian
Boninu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
19/06/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Delrio, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Gonnesa.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/09/2006 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Gonnesa, anno 2006, numero 15, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16.09.2006 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gonnesa, come risulta dall'atto n. 15 - Parte II - Serie A - Anno 2006, tra i Sigg.
[...]
e ordinando al competente Ufficiale dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda Sentenza con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Pag. 2 di 4 Per_ 2) Confermare l'affidamento delle figlie e ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 3) Disporre che le figlie e continuino a vivere con la madre Per_2 nell'abitazione sita in Gonnesa nella via Garibaldi, 24 (di proprietà esclusiva del signor , che verrà a quest'ultima assegnata, ferme le condizioni Pt_1 di cui al successivo punto 7).
4) La signora si impegna a chiedere alla società Abbanoa Parte_2
S.p.A. la voltura dell'utenza idrica (limitatamente all'unità immobiliare dalla stessa occupata) ovvero l'installazione di apposito contatore dedicato per la lettura dei consumi dell'unità immobiliare occupata dalla medesima e dalle figlie minori.
5) Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie minori nei termini Pt_1 appresso indicati:
a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.30;
b) il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola e sino alle ore 21.00, quando le riporterà presso la dimora materna;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
6) Il signor verserà alla signora , tramite Parte_1 Parte_2 accredito sul conto corrente c/o Unicredit S.p.A., IBAN: [...], entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva pari ad € 700,00 (settecento/00) a titolo di assegno di mantenimento per le figlie minori, che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
7) Disporre che, nel caso in cui la signora trovi una Parte_2 Per_ nuova e diversa abitazione in cui vivere con le figlie ed e, di Per_2 conseguenza, rilascerà l'immobile sito in Gonnesa nella via Garibaldi n. 24 di proprietà esclusiva del signor quest'ultimo corrisponda a Parte_1 Per_ titolo di mantenimento delle figlie e la somma di € 1.100,00 Per_2 mensili, tramite accredito sul conto corrente c/o Unicredit S.p.A., IBAN: IT 81
Pag. 3 di 4 L 02008 43851 000106955041, entro il giorno cinque di ogni mese, che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
8) Il signor rinuncia alla sua quota del 50% dell'assegno unico Parte_1 familiare in favore della signora che, di conseguenza, Parte_2 lo percepirà interamente.
9) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
Fuori dai casi di cui ai punti che precedono le parti si atterranno alle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli nelle Cause di Diritto Familiare stabilite dal Consiglio Superiore Forense in data 29/11/2017.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9405 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Simone Pinna e Cristian
Boninu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
19/06/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Delrio, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Gonnesa.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/09/2006 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Gonnesa, anno 2006, numero 15, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16.09.2006 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gonnesa, come risulta dall'atto n. 15 - Parte II - Serie A - Anno 2006, tra i Sigg.
[...]
e ordinando al competente Ufficiale dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda Sentenza con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Pag. 2 di 4 Per_ 2) Confermare l'affidamento delle figlie e ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 3) Disporre che le figlie e continuino a vivere con la madre Per_2 nell'abitazione sita in Gonnesa nella via Garibaldi, 24 (di proprietà esclusiva del signor , che verrà a quest'ultima assegnata, ferme le condizioni Pt_1 di cui al successivo punto 7).
4) La signora si impegna a chiedere alla società Abbanoa Parte_2
S.p.A. la voltura dell'utenza idrica (limitatamente all'unità immobiliare dalla stessa occupata) ovvero l'installazione di apposito contatore dedicato per la lettura dei consumi dell'unità immobiliare occupata dalla medesima e dalle figlie minori.
5) Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie minori nei termini Pt_1 appresso indicati:
a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.30;
b) il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola e sino alle ore 21.00, quando le riporterà presso la dimora materna;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
6) Il signor verserà alla signora , tramite Parte_1 Parte_2 accredito sul conto corrente c/o Unicredit S.p.A., IBAN: [...], entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva pari ad € 700,00 (settecento/00) a titolo di assegno di mantenimento per le figlie minori, che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
7) Disporre che, nel caso in cui la signora trovi una Parte_2 Per_ nuova e diversa abitazione in cui vivere con le figlie ed e, di Per_2 conseguenza, rilascerà l'immobile sito in Gonnesa nella via Garibaldi n. 24 di proprietà esclusiva del signor quest'ultimo corrisponda a Parte_1 Per_ titolo di mantenimento delle figlie e la somma di € 1.100,00 Per_2 mensili, tramite accredito sul conto corrente c/o Unicredit S.p.A., IBAN: IT 81
Pag. 3 di 4 L 02008 43851 000106955041, entro il giorno cinque di ogni mese, che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
8) Il signor rinuncia alla sua quota del 50% dell'assegno unico Parte_1 familiare in favore della signora che, di conseguenza, Parte_2 lo percepirà interamente.
9) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
Fuori dai casi di cui ai punti che precedono le parti si atterranno alle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli nelle Cause di Diritto Familiare stabilite dal Consiglio Superiore Forense in data 29/11/2017.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4