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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1331/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 16.9.2025
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
l'avv. SILVIA SE, costituitasi in proprio, oggi sostituita dall'avv. Simona
Capitani; nessuno è comparso per il già dichiarato contumace. Controparte_1
Il difensore di parte ricorrente precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti, nella specie alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento, che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1331 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2024,
a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
SE IL (C.F. ), costituitasi in proprio ai sensi dell'art. 86 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Anzio, al viale Marconi n. 100;
Ricorrente contro
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, non costituito;
Resistente contumace
Oggetto: dovere di informazione ex art. 63 disp. att. c.c.;
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dall'avv. IL AS al fine di ottenere la condanna del al pagamento della somma dovuta, a titolo di Controparte_1
2 spese di lite, liquidate nell'ambito di un diverso giudizio, nonché alla comunicazione, nei suoi confronti, dei dati dei condomini morosi e al risarcimento dei danni dalla medesima subiti.
A fondamento delle predette domande, la ricorrente ha, nella specie, sostenuto che, con ordinanza n. 5858/2021, emessa da questo Tribunale, nel procedimento iscritto al n. r.g.
41/2021, il è stato condannato al pagamento, a vantaggio della Controparte_1 parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 2.500,00, oltre accessori, distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in suo favore;
che, nonostante la richiesta trasmessa in via stragiudiziale, l'amministratore non ha provveduto a fornire i dati completi dei condomini morosi, come previsto dall'art. 63 disp. att. c.c; che il comportamento omissivo tenuto dall'amministratore rappresenta un abuso di posizione e le ha arrecato un grave pregiudizio, impedendole di intraprendere l'esecuzione forzata.
La stessa ha, sulla scorta di tali considerazioni, rassegnato le seguenti conclusioni: “a)
Piaccia al Tribunale adito condannare il in persona del l.r.p.t.. Controparte_1
IG.ra , al pagamento delle spese di lite in favore della scrivente, che Parte_1 si dichiarava ai sensi dell'art. 93 cpc antistatario nella somma di € 2.500,00, oltre accessori;
b) Qualora il sia impossibilitato ad effettuare il Controparte_1
pagamento, ordinare ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. all'amm.re pro-tempore, IG.ra
, di comunicare allo studio dell'Avv. IL AS nominativi dei Parte_1
condomini morosi;
c) Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. piaccia al Tribunale adito condannare il in persona dell'amministratore pro-tempore, a Controparte_1
versare allo la somma di € 100,00 o quella Controparte_2
diversa ritenuta di giustizia dalla domanda e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
d) Piaccia al Tribunale adito condannare il Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo Controparte_2 nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e) Condanna alle spese Controparte_2
legali da distrarsi a favore dello Controparte_2 distrattario”.
Il pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è Controparte_1
3 stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene che le domande avanzate dalla ricorrente non possano trovare accoglimento per le diverse ragioni di seguito esposte.
Si rileva, in primo luogo, che la stessa ha chiesto di condannare il al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in un diverso giudizio, nell'ambito del quale la stessa si è dichiarata antistataria, domanda che non si reputa accoglibile perché non sorretta dal necessario interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al riguardo, appare utile ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo” (cfr., da ultimo,
Cass., 21 maggio 2005, n. 13612).
Nel caso in esame, la stessa ricorrente ha prospettato e documentato che il CP_1
è già stato condannato, all'esito di un diverso giudizio, per effetto di un provvedimento giudiziale, ossia l'ordinanza n. 5858/2021, pubblicata in data 18.10.2021, emessa da questo Tribunale, a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite, liquidandole nella complessiva somma di euro 2.500,00, oltre accessori, con distrazione in suo favore, stante la dichiarazione di antistatarietà.
Ne discende che la medesima, pur essendo già in possesso di un titolo di natura giudiziale, non ha allegato alcuna specifica ragione che possa fondare la sussistenza di un interesse a conseguire un nuovo titolo giudiziale, senza considerare che la liquidazione, nel presente giudizio, di spese di lite afferenti ad un diverso procedimento sarebbe, in generale, preclusa dalla regola di cui all'art. 91 c.p.c.
Proseguendo con l'esame della seconda domanda avanzata, volta a conseguire la
4 condanna del alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, occorre CP_1 osservare, in via del tutto assorbente, che, come espressamente riconosciuto dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo, il dovere legale di informazione, contemplato dall'art. 63 c. 1 disp. att. c.c., è da ritenere posto direttamente in capo all'amministratore, conclusione desumibile dalla lettera della disposizione, di talché deve ritenersi che il sia in realtà privo di legittimazione passiva, essendo il soggetto obbligato da CP_1 individuare nell'amministratore in proprio, che non è però stato convenuto in giudizio.
Si evidenzia, sul punto, che la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una CP_1 responsabilità di tipo aquiliano”, con l'espressa specificazione che “legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore” (cfr. Cass., 15 gennaio CP_1
2025, n. 1002, in motivazione e in massima).
Deve, infine, precisarsi che del pari non accoglibile risulta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, atteso che la stessa si fonda su allegazioni eccessivamente generiche, non essendo neppure espressamente individuato il danno di cui si chiede ristoro.
3. Le domande proposte da IL AS devono, in definitiva, essere integralmente rigettate.
La mancata costituzione del , risultato vittorioso, impedisce di pronunciare CP_1
una condanna alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
5 a) rigetta tutte le domande proposte da IL AS;
b) nulla sulle spese.
Velletri, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
6
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 16.9.2025
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
l'avv. SILVIA SE, costituitasi in proprio, oggi sostituita dall'avv. Simona
Capitani; nessuno è comparso per il già dichiarato contumace. Controparte_1
Il difensore di parte ricorrente precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti, nella specie alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento, che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1331 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2024,
a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
SE IL (C.F. ), costituitasi in proprio ai sensi dell'art. 86 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Anzio, al viale Marconi n. 100;
Ricorrente contro
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, non costituito;
Resistente contumace
Oggetto: dovere di informazione ex art. 63 disp. att. c.c.;
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dall'avv. IL AS al fine di ottenere la condanna del al pagamento della somma dovuta, a titolo di Controparte_1
2 spese di lite, liquidate nell'ambito di un diverso giudizio, nonché alla comunicazione, nei suoi confronti, dei dati dei condomini morosi e al risarcimento dei danni dalla medesima subiti.
A fondamento delle predette domande, la ricorrente ha, nella specie, sostenuto che, con ordinanza n. 5858/2021, emessa da questo Tribunale, nel procedimento iscritto al n. r.g.
41/2021, il è stato condannato al pagamento, a vantaggio della Controparte_1 parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 2.500,00, oltre accessori, distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in suo favore;
che, nonostante la richiesta trasmessa in via stragiudiziale, l'amministratore non ha provveduto a fornire i dati completi dei condomini morosi, come previsto dall'art. 63 disp. att. c.c; che il comportamento omissivo tenuto dall'amministratore rappresenta un abuso di posizione e le ha arrecato un grave pregiudizio, impedendole di intraprendere l'esecuzione forzata.
La stessa ha, sulla scorta di tali considerazioni, rassegnato le seguenti conclusioni: “a)
Piaccia al Tribunale adito condannare il in persona del l.r.p.t.. Controparte_1
IG.ra , al pagamento delle spese di lite in favore della scrivente, che Parte_1 si dichiarava ai sensi dell'art. 93 cpc antistatario nella somma di € 2.500,00, oltre accessori;
b) Qualora il sia impossibilitato ad effettuare il Controparte_1
pagamento, ordinare ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. all'amm.re pro-tempore, IG.ra
, di comunicare allo studio dell'Avv. IL AS nominativi dei Parte_1
condomini morosi;
c) Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. piaccia al Tribunale adito condannare il in persona dell'amministratore pro-tempore, a Controparte_1
versare allo la somma di € 100,00 o quella Controparte_2
diversa ritenuta di giustizia dalla domanda e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
d) Piaccia al Tribunale adito condannare il Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo Controparte_2 nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e) Condanna alle spese Controparte_2
legali da distrarsi a favore dello Controparte_2 distrattario”.
Il pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è Controparte_1
3 stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene che le domande avanzate dalla ricorrente non possano trovare accoglimento per le diverse ragioni di seguito esposte.
Si rileva, in primo luogo, che la stessa ha chiesto di condannare il al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in un diverso giudizio, nell'ambito del quale la stessa si è dichiarata antistataria, domanda che non si reputa accoglibile perché non sorretta dal necessario interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al riguardo, appare utile ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo” (cfr., da ultimo,
Cass., 21 maggio 2005, n. 13612).
Nel caso in esame, la stessa ricorrente ha prospettato e documentato che il CP_1
è già stato condannato, all'esito di un diverso giudizio, per effetto di un provvedimento giudiziale, ossia l'ordinanza n. 5858/2021, pubblicata in data 18.10.2021, emessa da questo Tribunale, a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite, liquidandole nella complessiva somma di euro 2.500,00, oltre accessori, con distrazione in suo favore, stante la dichiarazione di antistatarietà.
Ne discende che la medesima, pur essendo già in possesso di un titolo di natura giudiziale, non ha allegato alcuna specifica ragione che possa fondare la sussistenza di un interesse a conseguire un nuovo titolo giudiziale, senza considerare che la liquidazione, nel presente giudizio, di spese di lite afferenti ad un diverso procedimento sarebbe, in generale, preclusa dalla regola di cui all'art. 91 c.p.c.
Proseguendo con l'esame della seconda domanda avanzata, volta a conseguire la
4 condanna del alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, occorre CP_1 osservare, in via del tutto assorbente, che, come espressamente riconosciuto dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo, il dovere legale di informazione, contemplato dall'art. 63 c. 1 disp. att. c.c., è da ritenere posto direttamente in capo all'amministratore, conclusione desumibile dalla lettera della disposizione, di talché deve ritenersi che il sia in realtà privo di legittimazione passiva, essendo il soggetto obbligato da CP_1 individuare nell'amministratore in proprio, che non è però stato convenuto in giudizio.
Si evidenzia, sul punto, che la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una CP_1 responsabilità di tipo aquiliano”, con l'espressa specificazione che “legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore” (cfr. Cass., 15 gennaio CP_1
2025, n. 1002, in motivazione e in massima).
Deve, infine, precisarsi che del pari non accoglibile risulta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, atteso che la stessa si fonda su allegazioni eccessivamente generiche, non essendo neppure espressamente individuato il danno di cui si chiede ristoro.
3. Le domande proposte da IL AS devono, in definitiva, essere integralmente rigettate.
La mancata costituzione del , risultato vittorioso, impedisce di pronunciare CP_1
una condanna alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
5 a) rigetta tutte le domande proposte da IL AS;
b) nulla sulle spese.
Velletri, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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