Articolo 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 maggio 1999
Art. 3. (Compiti del CIPE).
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , e' sostituito dal seguente:
" 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti ti gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione dell a legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64 , sono sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalita' previste dall' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 . Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale com- pete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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