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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2181/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17808/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220164942316000 TICKET SANITARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2187/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120220164942316/000 per omesso pagamento del ticket sanitario anno 2014, notificata al ricorrente in data 20.4.2023, per l'importo complessivo pari ad euro 233,06, ricorso proposto in riassunzione dopo che la Cgt di Secondo grado di Napoli, su gravame dell'odierno ricorrente, aveva annullato la sentenza di primo grado della Cgt di Napoli, nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario per essere competente l'AGO, avendo invece il Giudice del gravame acclarato la giurisdizione del Giudice tributario in materia.
2. Deduceva, quindi, nuovamente il ricorrente, in questa sede:
-l'illegittimità dell'atto impositivo, per mancata notifica degli atti presupposti;
-la nullità dell'atto notificato per genericità, mancanza di motivazione e violazione dell'art. 24 Cost.; nullità dell'atto notificato per violazione degli artt. 14 e 28 L. n. 689/81.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- SI, insistendo sul difetto di giurisdizione del
Giudice tributario, essendo competente in materia il G.O.; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore allorquando parte ricorrente deduceva la mancata, previa notifica degli atti prodromici;
il difetto di legittimazione passiva dell'agente per la riscossione quanto alla fase dell'accertamento, propriamente detta;
in ogni caso, la corretta, previa notifica degli atti prodromici;
la piena motivazione dell'atto impositivo;
il pieno rispetto dei termini di prescrizione;
la non necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, allorquando il ricorrente fa valere la mancata, previa notifica di atti che competono all'ente impositore nella fase di accertamento, egli è obbligato a chiamare in giudizio anche l'ente impositore che, nel caso di specie, non è stato convenuto in giudizio (art. 14 co. 6 bis D. Lgs. n. 546/92, trasfuso nel D.
Lgs. 14.11.2024 n. 175).
3. Ne deriva che, quindi, il ricorso risulta inammissibile, scaturendo le doglianze del ricorrente dalla asserita, mancata notifica degli atti presupposto, quali atti prodromici alla cartella esattoriale 'de qua'.
4. Risulta poi assolutamente generica la doglianza relativa alla nullità dell'atto notificato per violazione degli artt. 14 e 28 L. n. 689/81, mentre priva di fondamento risulta altresì quella afferente alla mancanza di motivazione e violazione dell'art. 24 Cost.: non sussistente nel caso in esame, in quanto l'atto impositivo ha consentito al contribuente, anche in base all'analitica prospettazione del ricorso proposto, la possibilità di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, fornendo l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione dell'atto impositivo, tali da consentire al ricorrente di controllare compiutamente la legittimità della procedura di riscossione, promossa nei suoi confronti (tanto da proporre peraltro ricorso, analiticamente prospettato;
cfr., sul punto, in materia di sufficiente motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, Cass., sent. 31 ottobre 2014 n.
23247; confor.: Cass., sent. 26 marzo 2014 n. 7056; Cass., sent. 25 maggio 2011 n. 11466; Cass., sent.
10 ottobre 2008 n. 24928).
5.Le spese del presente procedimento possono essere, tuttavia, integralmente compensate tra le parti, attesa la pronuncia meramente procedurale in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17808/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220164942316000 TICKET SANITARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2187/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120220164942316/000 per omesso pagamento del ticket sanitario anno 2014, notificata al ricorrente in data 20.4.2023, per l'importo complessivo pari ad euro 233,06, ricorso proposto in riassunzione dopo che la Cgt di Secondo grado di Napoli, su gravame dell'odierno ricorrente, aveva annullato la sentenza di primo grado della Cgt di Napoli, nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario per essere competente l'AGO, avendo invece il Giudice del gravame acclarato la giurisdizione del Giudice tributario in materia.
2. Deduceva, quindi, nuovamente il ricorrente, in questa sede:
-l'illegittimità dell'atto impositivo, per mancata notifica degli atti presupposti;
-la nullità dell'atto notificato per genericità, mancanza di motivazione e violazione dell'art. 24 Cost.; nullità dell'atto notificato per violazione degli artt. 14 e 28 L. n. 689/81.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- SI, insistendo sul difetto di giurisdizione del
Giudice tributario, essendo competente in materia il G.O.; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore allorquando parte ricorrente deduceva la mancata, previa notifica degli atti prodromici;
il difetto di legittimazione passiva dell'agente per la riscossione quanto alla fase dell'accertamento, propriamente detta;
in ogni caso, la corretta, previa notifica degli atti prodromici;
la piena motivazione dell'atto impositivo;
il pieno rispetto dei termini di prescrizione;
la non necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, allorquando il ricorrente fa valere la mancata, previa notifica di atti che competono all'ente impositore nella fase di accertamento, egli è obbligato a chiamare in giudizio anche l'ente impositore che, nel caso di specie, non è stato convenuto in giudizio (art. 14 co. 6 bis D. Lgs. n. 546/92, trasfuso nel D.
Lgs. 14.11.2024 n. 175).
3. Ne deriva che, quindi, il ricorso risulta inammissibile, scaturendo le doglianze del ricorrente dalla asserita, mancata notifica degli atti presupposto, quali atti prodromici alla cartella esattoriale 'de qua'.
4. Risulta poi assolutamente generica la doglianza relativa alla nullità dell'atto notificato per violazione degli artt. 14 e 28 L. n. 689/81, mentre priva di fondamento risulta altresì quella afferente alla mancanza di motivazione e violazione dell'art. 24 Cost.: non sussistente nel caso in esame, in quanto l'atto impositivo ha consentito al contribuente, anche in base all'analitica prospettazione del ricorso proposto, la possibilità di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, fornendo l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione dell'atto impositivo, tali da consentire al ricorrente di controllare compiutamente la legittimità della procedura di riscossione, promossa nei suoi confronti (tanto da proporre peraltro ricorso, analiticamente prospettato;
cfr., sul punto, in materia di sufficiente motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, Cass., sent. 31 ottobre 2014 n.
23247; confor.: Cass., sent. 26 marzo 2014 n. 7056; Cass., sent. 25 maggio 2011 n. 11466; Cass., sent.
10 ottobre 2008 n. 24928).
5.Le spese del presente procedimento possono essere, tuttavia, integralmente compensate tra le parti, attesa la pronuncia meramente procedurale in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.