CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO RI CE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Saverio Siniscalchi del Foro di Nola, che ha indicato recapito PEC;
- ricorrente -
contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5170 del 2021, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, il 7 giugno 2021, e pubblicata il 18 giugno 2021; udite: la relazione svolta dal Consigliere NU CH;
Oggetto: fringe benefits – ricavi extracontabili. Civile Sent. Sez. 5 Num. 488 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: BIANCHI MANUEL Data pubblicazione: 09/01/2026 - 2 - la Procura generale che, nella persona del sost. proc., dott. Stefano Visonà, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamandosi alla memoria in atti;
l’Avvocatura generale dello Stato che, nella persona dell’avv. Angelo AR NI, ha insistito per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. In relazione agli anni di imposta 2012 e 2013, a seguito di processo verbale di constatazione del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F., di Napoli, venivano notificati a CO RI CE gli avvisi di accertamento nn. TFK010402522 e TFK010402547 (2017) per il recupero a tassazione dei maggiori redditi rappresentati: 1) dai compensi in natura (cc.dd. fringe benefit), consistenti in un’imbarcazione di lusso (modello Mangusta 80), goduta dal CO quale presidente del consiglio di amministrazione della società CO s.p.a., essendo il bene concesso in locazione finanziaria a quest’ultima; 2) dagli utili extracontabili che la medesima società, da ritenersi a ristretta base partecipativa, aveva definito con appositi atti di adesione. 2. La CTP di Avellino accoglieva le doglianze del contribuente, annullando gli impugnati avvisi, sul rilievo che i cc.dd. fringe benefit potessero essere riconosciuti ai soli lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi, cioè parasubordinati, non invece agli amministratori di società. 3. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva tuttavia l’appello dell’Agenzia fiscale, condannando il contribuente alle spese processuali dei due gradi di merito. 4. Contro tale pronuncia propone ricorso per cassazione il privato, rimasto soccombente in appello, articolando sei motivi di censura, che illustra anche con una memoria. - 3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce sia violazione di legge che vizio di motivazione (risp. nn. 3 e 4 art. 360 c.p.c.), perché soltanto in appello l’Agenzia delle entrate avrebbe proceduto ad una “integrazione postuma” degli atti impositivi, che la CTR non avrebbe dovuto avallare, atteso che sino a quel momento i compensi in natura o fringe benefit in questione erano stati ricondotti all’art. 51, comma 3, del TUIR (e quindi annoverati fra i redditi da lavoro dipendente), mentre nella pronuncia impugnata venivano inquadrati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR. Tale correzione di rotta avrebbe compromesso il diritto di difesa in giudizio del contribuente, tutelato dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000. La doglianza è prima di tutto inammissibile, perché contiene una pluralità di profili di impugnazione, mescolati fra loro, che non è dato a questa Corte districare: “Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure”(Sez. 5, sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127-01; conf. Sez. 5, ordinanza n. 28541 del 06/11/2024, Rv. 672672-01). In secondo luogo, le rimostranze del ricorrente sono smentite dagli atti di causa: la riconduzione dell’attività del CO al ruolo di amministratore della società e presidente del c.d.a. è contenuta già negli avvisi di accertamento impugnati e il Giudice di appello ha correttamente adempiuto al suo ruolo istituzionale di dare ai fatti la corretta qualificazione giuridica, senza determinare alcuna immutazione della causa petendi (sulla distinzione tra vizio di ultrapetizione e iura novit curia, cfr., fra le tante, Sez. L, sentenza n. 5832 del 03/03/2021, Rv. 660681-01, citata dal PG nella sua memoria, nonché, più di recente, Sez. 3, sentenza n. 196 del 07/01/2025, Rv. 673371-01). - 4 - 2. Con il secondo motivo si denunzia altresì violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Commissione di secondo grado non avrebbe risposto ai rilievi del contribuente in merito alla quantificazione del normale valore di mercato, ex art. 67, lett. h-ter), TUIR, dell’imbarcazione oggetto delle rettifiche fiscali, circa – in particolare – il ricarico di canoni di locazione finanziaria e di polizza assicurativa relativi a mesi in cui la stessa (secondo le stesse conclusioni dei verificatori) non era stata in mare per la navigazione, nonché di spese per interventi di manutenzione straordinaria effettuati quando era in realtà ormeggiata, oltre al ricarico dell’IVA non detratta. Il motivo è fondato. Sui segnalati profili, la sentenza dei Giudici di appello è nulla per difetto assoluto di motivazione. Il ricorso, ai fini dell’autosufficienza, indica alla pagina 28 i passi in cui le medesime doglianze erano state proposte nei gradi di merito. La Commissione regionale, tuttavia, ha totalmente eluso il problema della determinazione del quantum di imponibile, non affrontando la questione. La motivazione, sul punto, è del tutto carente, sicché il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame. 3. Come terzo motivo di impugnazione, sempre a mente dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, il contribuente asserisce che la CTR avrebbe violato l’art. 2697 c.c., nonché l’art. 116 c.p.c., non avvedendosi che l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria gravavano sull’Amministrazione finanziaria, incorrendo così in fallacie giuridiche e logiche, dal momento che l’RI non aveva punto comprovato quanto necessario ai fini del giudizio. Il motivo è inammissibile, perché sotto l’apparente cornice di una violazione di legge (cioè del riparto legale dell’onere della prova) tenta di chiamare questa Corte ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie, come noto preclusa in sede di ricorso di legittimità. Invero, la valutazione del materiale probatorio, benché sgradita al ricorrente, non manca di certo nella trama della motivazione del gravato provvedimento, che così si esprime a - 5 - tal proposito: «I militari della G.d.F. in particolare avevano accertato che a fronte della locazione finanziaria contratta dalla Società e degli ulteriori costi di gestione sopportati (lavori di manutenzione annuale e rimessaggio, retribuzione del comandante, etc.) non era stata esibita documentazione fiscale comprovante le spese di acquisizione ed uso dell’imbarcazione per fini imprenditoriali, né erano fornite informazioni certe circa l’utilizzazione della stessa a scopi commerciali. / Diversamente, dalle stesse dichiarazioni rilasciate ai militari, risulta che l’imbarcazione fosse in uso al presidente del c.d.a. ed agli amministratori delegati. Di qui la presunzione che tale modalità rappresentasse un compenso aggiuntivo ed accessorio in natura che andava ad incrementare il reddito personale del Presidente del c.d.a. e dei due amministratori delegati. Di qui l’avviso di accertamento con contestazione del maggior reddito da assoggettare a tassazione». 4. Violazione di legge e vizio di motivazione vengono dedotti anche quale quarto motivo di ricorso: il privato sostiene che l’Ufficio avrebbe agito in violazione dei criteri di imparzialità, coerenza, parità di trattamento e trasparenza, mentre la CTR ne avrebbe nondimeno convalidato l’operato con una motivazione infondata ed illogica, così facendo erronea applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 10 l. n. 212 del 2000, 4 d.lgs. n. 218 del 1997, 116 c.p.c. La censura è inammissibile, sia per l’intreccio non agevolmente districabile di più profili di critica (come mutatis mutandis già rilevato con riguardo al primo motivo), sia perché di certo non possono essere invocati a parametri di paritario trattamento gli accertamenti con adesione conclusi dall’Amministrazione, in distinta sede, con la società CO s.p.a. Questi, infatti, sebbene non contengano alcun addebito in tema di omesso versamento di ritenute fiscali sui compensi in natura degli amministratori, non dispiegano alcuna efficacia di giudicato esterno nel presente caso, trattandosi, a tutti gli effetti, di res inter alios acta. Per di più, il motivo incorre in difetto di ammissibilità anche sotto un’altra angolatura;
quella della tentata rivalutazione del merito, allorché il ricorrente si lamenta del fatto che la CTR non avrebbe valorizzato che l’imbarcazione era stata - 6 - acquistata per eventi di rappresentanza della società e che sarebbe stata rifornita di carburante soltanto due volte in tre anni. 5. Con il quinto motivo, si lamenta omessa motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 4, 156, comma 2 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR, avendo accolto l’appello dell’Agenzia nella sua integralità, non avrebbe tuttavia addotto le ragioni dell’accoglimento anche del motivo concernente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Il motivo è fondato;
la sentenza in parte qua merita di essere cassata con rinvio. Effettivamente, oggetto degli avvisi di accertamento indicati in narrativa erano anche i ricavi non registrati definiti in adesione dalla società CO s.p.a. Sul punto, la motivazione dei Giudici di seconde cure è del tutto carente;
l’unico passaggio in cui pare far riferimento alla segnalata tematica incorre peraltro in un evidente fraintendimento, confondendo la questione con quella dei costi legati ai compensi in natura riconosciuti agli amministratori. Si legge invero a pagina 7 del provvedimento impugnato: “Nel caso di specie non si tratta di maggiori ricavi extracontabili rinvenuti in sede di accertamento nei confronti della società CO spa, bensì di costi sopportati dalla stessa a beneficio degli amministratori”. 6. Il sesto ed ultimo motivo, incentrato sull’asserita violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata avuto riguardo all’applicazione dei principi di buona fede, trasparenza dell’azione amministrativa, valutazione degli elementi di prova presuntiva, relativamente appunto alla presunzione di distribuzione dei ricavi extra bilancio, è da ritenersi assorbito dall’accoglimento del quinto motivo. Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione personale, cui viene rimessa la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. - 7 -
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso primo, terzo e quarto, accoglie i motivi secondo e quinto – assorbito il sesto – e, per l’effetto, cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale rimette la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma all’esito dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025. Il Giudice relatore NU CH Il Presidente LU PO
- ricorrente -
contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5170 del 2021, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, il 7 giugno 2021, e pubblicata il 18 giugno 2021; udite: la relazione svolta dal Consigliere NU CH;
Oggetto: fringe benefits – ricavi extracontabili. Civile Sent. Sez. 5 Num. 488 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: BIANCHI MANUEL Data pubblicazione: 09/01/2026 - 2 - la Procura generale che, nella persona del sost. proc., dott. Stefano Visonà, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamandosi alla memoria in atti;
l’Avvocatura generale dello Stato che, nella persona dell’avv. Angelo AR NI, ha insistito per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. In relazione agli anni di imposta 2012 e 2013, a seguito di processo verbale di constatazione del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F., di Napoli, venivano notificati a CO RI CE gli avvisi di accertamento nn. TFK010402522 e TFK010402547 (2017) per il recupero a tassazione dei maggiori redditi rappresentati: 1) dai compensi in natura (cc.dd. fringe benefit), consistenti in un’imbarcazione di lusso (modello Mangusta 80), goduta dal CO quale presidente del consiglio di amministrazione della società CO s.p.a., essendo il bene concesso in locazione finanziaria a quest’ultima; 2) dagli utili extracontabili che la medesima società, da ritenersi a ristretta base partecipativa, aveva definito con appositi atti di adesione. 2. La CTP di Avellino accoglieva le doglianze del contribuente, annullando gli impugnati avvisi, sul rilievo che i cc.dd. fringe benefit potessero essere riconosciuti ai soli lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi, cioè parasubordinati, non invece agli amministratori di società. 3. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva tuttavia l’appello dell’Agenzia fiscale, condannando il contribuente alle spese processuali dei due gradi di merito. 4. Contro tale pronuncia propone ricorso per cassazione il privato, rimasto soccombente in appello, articolando sei motivi di censura, che illustra anche con una memoria. - 3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce sia violazione di legge che vizio di motivazione (risp. nn. 3 e 4 art. 360 c.p.c.), perché soltanto in appello l’Agenzia delle entrate avrebbe proceduto ad una “integrazione postuma” degli atti impositivi, che la CTR non avrebbe dovuto avallare, atteso che sino a quel momento i compensi in natura o fringe benefit in questione erano stati ricondotti all’art. 51, comma 3, del TUIR (e quindi annoverati fra i redditi da lavoro dipendente), mentre nella pronuncia impugnata venivano inquadrati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR. Tale correzione di rotta avrebbe compromesso il diritto di difesa in giudizio del contribuente, tutelato dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000. La doglianza è prima di tutto inammissibile, perché contiene una pluralità di profili di impugnazione, mescolati fra loro, che non è dato a questa Corte districare: “Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure”(Sez. 5, sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127-01; conf. Sez. 5, ordinanza n. 28541 del 06/11/2024, Rv. 672672-01). In secondo luogo, le rimostranze del ricorrente sono smentite dagli atti di causa: la riconduzione dell’attività del CO al ruolo di amministratore della società e presidente del c.d.a. è contenuta già negli avvisi di accertamento impugnati e il Giudice di appello ha correttamente adempiuto al suo ruolo istituzionale di dare ai fatti la corretta qualificazione giuridica, senza determinare alcuna immutazione della causa petendi (sulla distinzione tra vizio di ultrapetizione e iura novit curia, cfr., fra le tante, Sez. L, sentenza n. 5832 del 03/03/2021, Rv. 660681-01, citata dal PG nella sua memoria, nonché, più di recente, Sez. 3, sentenza n. 196 del 07/01/2025, Rv. 673371-01). - 4 - 2. Con il secondo motivo si denunzia altresì violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Commissione di secondo grado non avrebbe risposto ai rilievi del contribuente in merito alla quantificazione del normale valore di mercato, ex art. 67, lett. h-ter), TUIR, dell’imbarcazione oggetto delle rettifiche fiscali, circa – in particolare – il ricarico di canoni di locazione finanziaria e di polizza assicurativa relativi a mesi in cui la stessa (secondo le stesse conclusioni dei verificatori) non era stata in mare per la navigazione, nonché di spese per interventi di manutenzione straordinaria effettuati quando era in realtà ormeggiata, oltre al ricarico dell’IVA non detratta. Il motivo è fondato. Sui segnalati profili, la sentenza dei Giudici di appello è nulla per difetto assoluto di motivazione. Il ricorso, ai fini dell’autosufficienza, indica alla pagina 28 i passi in cui le medesime doglianze erano state proposte nei gradi di merito. La Commissione regionale, tuttavia, ha totalmente eluso il problema della determinazione del quantum di imponibile, non affrontando la questione. La motivazione, sul punto, è del tutto carente, sicché il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame. 3. Come terzo motivo di impugnazione, sempre a mente dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, il contribuente asserisce che la CTR avrebbe violato l’art. 2697 c.c., nonché l’art. 116 c.p.c., non avvedendosi che l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria gravavano sull’Amministrazione finanziaria, incorrendo così in fallacie giuridiche e logiche, dal momento che l’RI non aveva punto comprovato quanto necessario ai fini del giudizio. Il motivo è inammissibile, perché sotto l’apparente cornice di una violazione di legge (cioè del riparto legale dell’onere della prova) tenta di chiamare questa Corte ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie, come noto preclusa in sede di ricorso di legittimità. Invero, la valutazione del materiale probatorio, benché sgradita al ricorrente, non manca di certo nella trama della motivazione del gravato provvedimento, che così si esprime a - 5 - tal proposito: «I militari della G.d.F. in particolare avevano accertato che a fronte della locazione finanziaria contratta dalla Società e degli ulteriori costi di gestione sopportati (lavori di manutenzione annuale e rimessaggio, retribuzione del comandante, etc.) non era stata esibita documentazione fiscale comprovante le spese di acquisizione ed uso dell’imbarcazione per fini imprenditoriali, né erano fornite informazioni certe circa l’utilizzazione della stessa a scopi commerciali. / Diversamente, dalle stesse dichiarazioni rilasciate ai militari, risulta che l’imbarcazione fosse in uso al presidente del c.d.a. ed agli amministratori delegati. Di qui la presunzione che tale modalità rappresentasse un compenso aggiuntivo ed accessorio in natura che andava ad incrementare il reddito personale del Presidente del c.d.a. e dei due amministratori delegati. Di qui l’avviso di accertamento con contestazione del maggior reddito da assoggettare a tassazione». 4. Violazione di legge e vizio di motivazione vengono dedotti anche quale quarto motivo di ricorso: il privato sostiene che l’Ufficio avrebbe agito in violazione dei criteri di imparzialità, coerenza, parità di trattamento e trasparenza, mentre la CTR ne avrebbe nondimeno convalidato l’operato con una motivazione infondata ed illogica, così facendo erronea applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 10 l. n. 212 del 2000, 4 d.lgs. n. 218 del 1997, 116 c.p.c. La censura è inammissibile, sia per l’intreccio non agevolmente districabile di più profili di critica (come mutatis mutandis già rilevato con riguardo al primo motivo), sia perché di certo non possono essere invocati a parametri di paritario trattamento gli accertamenti con adesione conclusi dall’Amministrazione, in distinta sede, con la società CO s.p.a. Questi, infatti, sebbene non contengano alcun addebito in tema di omesso versamento di ritenute fiscali sui compensi in natura degli amministratori, non dispiegano alcuna efficacia di giudicato esterno nel presente caso, trattandosi, a tutti gli effetti, di res inter alios acta. Per di più, il motivo incorre in difetto di ammissibilità anche sotto un’altra angolatura;
quella della tentata rivalutazione del merito, allorché il ricorrente si lamenta del fatto che la CTR non avrebbe valorizzato che l’imbarcazione era stata - 6 - acquistata per eventi di rappresentanza della società e che sarebbe stata rifornita di carburante soltanto due volte in tre anni. 5. Con il quinto motivo, si lamenta omessa motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 4, 156, comma 2 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR, avendo accolto l’appello dell’Agenzia nella sua integralità, non avrebbe tuttavia addotto le ragioni dell’accoglimento anche del motivo concernente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Il motivo è fondato;
la sentenza in parte qua merita di essere cassata con rinvio. Effettivamente, oggetto degli avvisi di accertamento indicati in narrativa erano anche i ricavi non registrati definiti in adesione dalla società CO s.p.a. Sul punto, la motivazione dei Giudici di seconde cure è del tutto carente;
l’unico passaggio in cui pare far riferimento alla segnalata tematica incorre peraltro in un evidente fraintendimento, confondendo la questione con quella dei costi legati ai compensi in natura riconosciuti agli amministratori. Si legge invero a pagina 7 del provvedimento impugnato: “Nel caso di specie non si tratta di maggiori ricavi extracontabili rinvenuti in sede di accertamento nei confronti della società CO spa, bensì di costi sopportati dalla stessa a beneficio degli amministratori”. 6. Il sesto ed ultimo motivo, incentrato sull’asserita violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata avuto riguardo all’applicazione dei principi di buona fede, trasparenza dell’azione amministrativa, valutazione degli elementi di prova presuntiva, relativamente appunto alla presunzione di distribuzione dei ricavi extra bilancio, è da ritenersi assorbito dall’accoglimento del quinto motivo. Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione personale, cui viene rimessa la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. - 7 -
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso primo, terzo e quarto, accoglie i motivi secondo e quinto – assorbito il sesto – e, per l’effetto, cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale rimette la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma all’esito dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025. Il Giudice relatore NU CH Il Presidente LU PO