Articolo 8 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 settembre 1955
Art. 8.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:
"Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" e' composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designera' il presidente.
I sindaci gia' nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".
Entrata in vigore il 3 settembre 1955