Art. 8.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:
"Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" e' composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designera' il presidente.
I sindaci gia' nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".
Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:
"Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" e' composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designera' il presidente.
I sindaci gia' nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".