Sentenza 12 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2019, n. 50243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50243 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG „k
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma, in data 11 febbraio 2019, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NT TI in relazione al periodo di restrizione agli arresti domiciliari da lui sofferto con riferimento al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356), a lui attribuito in concorso con tale MB IT CA e consistito, secondo l'accusa, nell'avere attribuito fittiziamente a quest'ultimo somme di danaro rientranti nella sua disponibilità (per il tramite della società LI AV, sedente in Germania e a lui riconducibile) onde farne apparire la diversa titolarità formale e agevolarne il reimpiego in attività economiche, ovvero nell'acquisto di quote di capitale sociale della società Ruesch s.p.a.. In sostanza all'TI, medico e docente universitario, si addebitava di avere controllato alcune società (fra cui la LI AV) dalle quali transitavano somme di danaro provenienti dalla bancarotta di altre società, oltreché di ammontare sproporzionato rispetto alle sue consistenze reddituali;
egli avrebbe in particolare fatto in modo che la somma di euro 2.830.000,00, ritenuta di provenienza illecita, fosse fittiziamente intestata al commercialista IT CA, anch'egli indagato, allo scopo di mascherarne l'origine e di consentirne il reimpiego. La misura cautelare in origine applicata all'TI dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non veniva però confermata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui era stata demandata la decisione ex art. 27 cod.proc.pen.; conseguentemente veniva dichiarata l'inefficacia della predetta misura. In seguito, dietro richiesta del Pubblico ministero romano, il G.i.p capitolino disponeva l'archiviazione del procedimento attivato nei confronti dell'TI. La Corte distrettuale, nel respingere l'istanza riparatoria dell'TI, ne ha indicato il comportamento gravemente colposo - e perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo - nel fatto che egli avrebbe tentato, peraltro infruttuosamente, di contrastare il solo dato della sproporzione tra le ricchezze a sua disposizione e le sue dichiarazioni dei redditi;
non venivano però forniti chiarimenti a proposito dell'opacità delle operazioni finanziarie a lui attribuite.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'TI, deducendo un unico motivo di lagnanza, nel quale egli lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta natura gravemente colposa del suo comportamento. Il ricorrente sostiene che i trasferimenti di danaro da lui effettuati erano regolari operazioni finanziarie e che non vi era sproporzione tra il suo reddito e le somme gestite, tant'é che la spiegazione fornita dall'TI in sede di interrogatorio (cui egli si sottopose regolarmente, depositando inoltre memoria esplicativa) fu evidentemente ritenuta sufficiente a spiegare i fatti, tanto da condurre il G.i.p romano a respingere la richiesta di applicazione della misura e poi a disporre l'archiviazione del procedimento. Nel prosieguo il ricorrente si sofferma sul fatto che, durante l'interrogatorio, egli aveva fatto un accenno (reputato "confuso" dalla Corte di merito) a un progetto di medicina personalizzata: progetto in funzione del quale egli intendeva riportare in Italia i suoi redditi detenuti all'estero (in Paesi europei e non in "paradisi fiscali") e non dare corso ad operazioni opache. Tali operazioni, conclude il ricorrente, furono da lui affidate a consulenti esperti, essendo egli incompetente in materia finanziaria.
3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso;
dal canto suo l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato. Della natura equivoca delle operazioni finanziarie attribuite all'TI la Corte di merito fornisce adeguata descrizione, sulla scorta della motivazione della primigenia ordinanza applicativa della misura cautelare in relazione alla quale viene avanzata la richiesta di indennizzo: si trattava di operazioni sicuramente riferibili a consistenze patrimoniali facenti capo allo stesso TI, di cui viene evidenziata l'assenza di giustificazioni sul piano economico, attraverso le quali l'odierno ricorrente intendeva far transitare ingenti somme di danaro sui conti intestati ad alcune società estere, tra cui la LI AV (di cui viene evidenziata dalla Corte di merito la sostanziale natura di "scatola vuota"), facendo figurare come beneficiari soggetti fittiziamente interposti: ciò che inizialmente avvalorava il quadro indiziario del delitto ascritto all'indagato. Orbene, a fronte dei predetti addebiti (riferiti a circostanze che l'TI ben avrebbe potuto e dovuto spiegare in sede di interrogatorio), il ricorrente ha essenzialmente contestato il presupposto della sproporzionalità delle ricchezze impiegate nelle suddette operazioni rispetto alle sue consistenze patrimoniali e alle sue dichiarazioni dei redditi. Ed anche nell'odierno ricorso, oltre a denunciare l'infondatezza dell'assunto riferito alla sproporzione fra i suoi redditi e le ricchezze da lui impiegate, non ha chiarito a ben vedere le ragioni (rimaste perciò "opache") degli spostamenti patrimoniali che egli intendeva realizzare, se non attraverso generici richiami alla finalità di realizzare un progetto di medicina personalizzata (a suo dire per giustificare la decisione di riportare in Italia i suoi redditi detenuti all'estero), nonché adducendo la giustificazione che tali operazioni sarebbero state da lui affidate a non meglio precisati consulenti di sua fiducia. Ciò posto, va ricordato che, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512-bis cod.pen.), non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, attiene alla possibilità di disporre la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies della suddetta legge dei beni in questione (Sez. 2, Sentenza n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku e altri, Rv. 266193; Sez. 5, Sentenza n. 5590 del 25/10/2013, dep. 2014, Curto e altro, Rv. 258877). Assumono, invece, rilevanza costitutiva la natura delle operazioni di trasferimento, la provenienza illecita dei valori e le finalità altrettanto illecite delle dette operazioni. Non rileva il fatto che, a fronte di un impianto accusatorio che si riferiva a questi ultimi elementi, l'TI non si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Invero è noto, in primo luogo, che non solo il silenzio, ma anche la reticenza o il mendacio possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui l'indagato sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; in termini analoghi, vds. Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; sulla rilevanza delle dichiarazioni ambigue dell'indagato, vds. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Ciò chiarito, neppure rileva il fatto che, in seguito all'interrogatorio reso dall'TI, la misura cautelare sia stata revocata, atteso che occorre comunque riportarsi alle circostanze di fatto a lui addebitate al momento dell'applicazione della misura cautelare e non smentite dall'TI (come tali da ritenersi univocamente accertate), la cui natura oggettivamente ambigua resta perciò a sua volta confermata. Ed invero, sebbene in seguito all'interrogatorio di garanzia sia stata revocata la misura cautelare applicata all'TI (la cui posizione veniva successivamente archiviata), nondimeno la suggestività ed equivocità delle operazioni a lui attribuite (e, si badi, da lui non negate né chiarite) é rimasta inalterata: egli, infatti, a parte le generiche e insufficienti spiegazioni di cui si dà conto nello stesso ricorso, non ha dato plausibili giustificazioni, tali non essendo quelle riferite al progetto di medicina personalizzata, o all'esecuzione di operazioni di rientro dei suoi redditi dall'estero, a fronte di movimenti di ingenti risorse finanziarie attraverso l'impiego di società-schermo a lui riconducibili ed in favore di soggetti interposti;
di tal che può ritenersi univocamente accertata la realizzazione di tali condotte, integranti ad avviso del Collegio un comportamento gravemente colposo sul quale si era basata l'applicazione della misura cautelare successivamente revocata.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione