Articolo 23 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
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14 marzo 1992
Art. 23. 1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all' articolo 515 del codice penale , chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duemilioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa e' ridotta a un quarto.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992