Art. 23. 1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all' articolo 515 del codice penale , chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duemilioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa e' ridotta a un quarto.
2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa e' ridotta a un quarto.