Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di pace dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g. 1911/2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
( ), rappresentato difeso dall'avvocato stabilito Parte_1 C.F._1
Vittorio Grilli del Foro di Napoli Nord come da procura in atti
-parte attrice- contro
( ) Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta-contumace-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co, c.p.c.
Conclusioni
Per la parte attrice come da verbale dell'udienza odierna del 1.4.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.3.2024 spiegava opposizione al Parte_1
precetto notificatogli il 6.3.2024 da per l'importo di euro Controparte_1
6.293,52 a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli minori, per spese straordinarie, interessi e compenso del precetto in forza di accordo giudiziale approvato dal Tribunale di
Bergamo.
Esponeva che il rapporto tra i coniugi era caratterizzato da alta conflittualità, ma che non corrispondeva al vero che l'attore aveva omesso i pagamenti.
Deduceva che il verbale dell'udienza del 12.11.2020 e il contestuale accordo sottoscritto dalle parti (che costituiva il titolo esecutivo) conteneva dei provvedimenti generici. In particolare, per ciò che riguardava le spese straordinarie richieste da controparte, il titolo
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Concludeva per l'accertamento che la non aveva diritto a procedere alla CP_1
minacciata esecuzione forzata.
Parte resistente non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarata contumace in occasione della prima udienza di comparizione del 17.12.2024.
La causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la lettura della sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. al 1.4.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va rammentato che mediante opposizione all'esecuzione il debitore contesta il diritto del procedente ad agire in executivis o l'ammontare della somma ingiunta con il precetto. E' noto che l'opposizione ex art. 615 cpc ha per oggetto le controversie circa il diritto di promuovere l'esecuzione forzata per l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi, estintivi del diritto all'esecuzione. Con tale mezzo, l'opponente può dedurre motivi inerenti all'inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo ad esempio per adempimento della prestazione, novazione dell'obbligazione, prescrizione, transazione etc., mentre non è consentito alcun esame o controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale diretto ad invalidarne l'efficacia in forza di eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo si è formato. Il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare l'esistenza del titolo esecutivo, ovvero accertare se il medesimo sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Nella fattispecie il titolo esecutivo è costituito dal verbale di accordo giudiziale sottoscritto dalle parti a seguito di ricorso ex artt. 337ter e ss. c.c. e recepito dal Tribunale di Bergamo in data 12.11.2020, nel quale era previsto il versamento a carico del di una somma Pt_1
di euro 200,00 mensile per ciascuno dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie
(doc.1).
Ebbene, secondo la prospettazione della creditrice, il avrebbe omesso alcuni Pt_1
versamenti periodici del mantenimento per un importo di euro 3.391,83. In particolare, per
2 l'anno 2021, era contestato il mancato pagamento delle mensilità di maggio ed ottobre per euro 800,00. La doglianza non è fondata. L'attore contestava l'omissione a mezzo di n. 2 mail, ma non dava prova (come era suo onere ex art. 2697, II co., c.c.) dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione (tra le tante Cass. n. 15376/2022) limitandosi ad una generica eccezione in merito al mantenimento diretto dei figli.
Per gli anni 2022/2023 la convenuta richiedeva il pagamento di alcune mensilità. L'attore, dal canto proprio, eccepiva una serie di fatti estintivi che avevano fatto venire meno l'obbligo di mantenimento quali l'assenza dal territorio nazionale della , la CP_1
coabitazione dei figli con il padre ed alcune compensazioni. Le deduzioni dell'attore sono irrilevanti in quanto giuridicamente inidonee a determinare la non debenza delle somme precettate. L'accertamento in ordine alla perdurante debenza dell'assegno di mantenimento, così come la determinazione della sua entità, sfuggono invero alla volontà delle parti, posto che, come noto, i corrispondenti provvedimenti emessi in sede di separazione possono essere modificati o estinti solamente dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (ora art. 473 bis 29 c.p.c.), nel caso di mutamento delle circostanze.
In alcun modo, di contro, è rimessa alla volontà delle parti la possibilità di escludere o modificare l'entità dell'obbligo contributivo, dal che discende l'impossibilità, in capo al giudice dell'esecuzione, di un eventuale accertamento di simili circostanze a posteriori, in assenza ed a prescindere dalla modifica del provvedimento giudiziale da parte dell'unico organo a ciò legittimato (ovvero lo stesso Tribunale adito in sede di separazione giudiziale).
In simili ipotesi, infatti, è onere del genitore obbligato chiedere tempestivamente al
Tribunale l'accertamento delle nuove circostanze e la valutazione della loro idoneità a determinare la modifica o revoca del provvedimento assunto in sede di separazione, che, come detto, è di esclusiva competenza di quel giudice (in questo senso, tra le molte, Cass.,
19.10.2006, n. 22491; Cass., 4.4.2005, n. 6975).
Passando all'ulteriore motivo di opposizione relativo alle spese straordinarie richieste dalla si rileva quanto segue. La Suprema Corte (Cass. ord. 4182/2016; Cass. CP_1
11316/2011) ha stabilito che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa
3 allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità
d'individuazione dei bisogni del minore”. Applicando tale principio al caso in oggetto rileva il Tribunale che il precetto notificato dalla è del tutto privo della giustificazione CP_1
scritta delle spese straordinarie sicché la loro richiesta è illegittima ed infondata con conseguente espunzione dell'importo di euro 1.674,30 dal precetto notificato il 6.3.2024.
Non va sottovalutato il fatto che la convenuta non si è costituita nel giudizio omettendo di fornire la prova su di essa incombente in merito alla giustificazione delle spese straordinarie. Invero la contumacia della creditrice, pur non costituendo prova (in senso proprio) a favore delle ragioni della controparte, è ad ogni modo valutabile ex articolo 116, secondo comma, c.p.c. in favore delle allegazioni dell'attore.
In definitiva l'opposizione deve essere parzialmente accolta e l'importo del precetto rimane efficace (sulla conservazione di efficacia del precetto ricalibrato cfr. Cass. n. 27032/2014) per il capitale ridotto di euro 3.931,83, oltre interessi al tasso legale dal 21.4.2021 al
27.2.2024 (euro 261,63), oltre compenso professionale del precetto sullo scaglione ridotto
(euro 142,00) e così complessivamente 4.335,46 oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono poste a carico della parte convenuta contumace tenuto conto dei valori medi dello scaglione di valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, del mancato deposito di note finali e della decisione accelerata ex art. 281 sexies cpc. Esse devono essere, inoltre, ridotte del 50% alla luce della minima fondatezza della opposizione.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
a) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione di e, per l'effetto, Parte_1
dichiara l'efficacia del precetto notificatogli in data 6.3.2024 limitatamente all'importo di euro 4.335,46 oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
4 b) condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
giudizio in favore dell'attore che si liquidano in misura già ridotta in euro Parte_1
848,00 (euro 459,50 per la fase di studio;
euro 388,50 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo, 1.4.2025
Il giudice dr. Paolo Rossi
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