Art. 5.
A far tempo dal 1 luglio 1973 l'assegno di operosita', previsto dall' articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' soppresso.
L'importo dell'assegno stesso relativo al periodo dal 1 luglio 1972 al 30 giugno 1973 non e' soggetto al conguaglio di cui al precedente articolo 4.
All'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - e' corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione del compenso".
A far tempo dal 1 luglio 1973 l'assegno di operosita', previsto dall' articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' soppresso.
L'importo dell'assegno stesso relativo al periodo dal 1 luglio 1972 al 30 giugno 1973 non e' soggetto al conguaglio di cui al precedente articolo 4.
All'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - e' corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione del compenso".