Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04625/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4625 del 2022, proposto da NT TA, rappresentata e difesa dall’Avv. Aniello Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) - dell’ordinanza n. 27 del 9.5.2022, notificata il 17.6.2022, recante ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01;
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa ER ET LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 14 settembre 2022 e depositato il 10 ottobre 2022, la ricorrente - proprietaria in Casamicciola Terme, alla via Sassolo, di un fabbricato su due livelli ed adibito in parte a falegnameria (piano terra) ed in parte ad uso residenziale (piano primo) – premessa l’avvenuta presentazione, per la porzione di immobile ad uso residenziale, di istanza di sanatoria ex l. 326/2003 (prot. 15216 del 9 dicembre 2004) e, per la porzione di immobile adibita a falegnameria, di DIA per l’esecuzione di lavori di consolidamento, (prot. n. 4557 del 12 aprile 2010), impugnava il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con cui il Comune resistente, in esisto ad apposito sopralluogo, le aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive ivi realizzate così descritte: “A. Piano terra destinato ad attività artigianale di falegnameria: in luogo dello sbancamento risulta realizzato un ambiente con struttura portante in pilastri di c. a. e copertura in solaio latero cementizio, annesso e facente parte dell'attività di falegnameria. Al lato nord dell'ambiente sopra descritto e comunicante con esso è stato realizzato un ampliamento occupante ‘una superficie trapezoidale di circa mq 14,47 ((2,48 + 1,08) x 8,13 / 2), ed altezza interna di circa mt 4,47; B. Piano primo soprastante la falegnameria: in sostituzione della baracca in zinco risulta realizzato un manufatto avente una struttura portante in pilastri di c.a. e tamponature in muratura spesse circa cm 25, coperta con lamiera coibentata ancorata a travi traverse in ferro con calpestio costituente il solaio di copertura della struttura al piano terra. Detto immobile occupa una superficie netta di circa mq 8,00 x 5,90 ed altezza di circa mt 3,36. Internamente risultano realizzate due cabine in cartongesso ed il tutto si presenta allo stato grezzo. I lati est, nord ed ovest di detto manufatto risultano ampliati e si presentano come cavedio/passaggio largo circa cm 70 con copertura in lamiere coibentate (prolungamento delle lamiere coibentate della struttura in muratura); C. Al lato est del primo piano, in aderenza della pannellatura di chiusura del citato cavedio/passaggio, risulta realizzato un casotto in legno di circa mq 1,22 x 2,47 con altezza variabile da mt 2.45 a mt 2.40”.
2.- Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava l’ordinanza da ultimo menzionata, articolando a sostegno, una serie di censure, con cui, in sintesi: 1) eccepiva la nullità del provvedimento ex art. 21 septies l. 241/1990, in ragione della pendenza, sul cespite, di un provvedimento di sequestro penale; 2) rilevava l’omessa motivazione in ordine all’interesse pubblico alla demolizione, nonché in ordine al “presunto contrasto delle opere realizzate con la normativa urbanistica vigente, né, infine, dell’istruttoria svolta in ordine alla esistenza di cause ostative all’esercizio del potere sanzionatorio”; rilevava, in proposito: a) quanto alle opere accertate al piano terra, la natura strettamente conservativa dell’intervento, “finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del preesistente manufatto di vecchia fattura, risalente ad epoca antecedente al 1883”; b) quanto “alla realizzazione del manufatto avente una struttura portante in pilastri di c.a. e con copertura con lamiera coibentata” che l’opera era stata realizzata all’interno e in sostituzione della volumetria baraccale già esistente”, per la quale, peraltro, era pendente istanza di condono ex l. 326/2003 (prot. 15216 del 9 dicembre 2004, dianzi menzionata); c) quanto, invece, al presunto ampliamento ai lati est, nord e ovest e che “si presentano come cavedio/passaggio della larghezza di cm 70”, trattarsi “dei resti del vecchio manufatto baraccale ancora in sito, di natura precaria e che hanno solo una funzione di protezione dell’immobile principale e che, in ogni caso, devono essere rimossi; d) la precarietà del “casotto in legno di cui alla contestazione sub C)”; 3) eccepiva, infine, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.
3. – Il 15 ottobre 2025 la ricorrente depositava documenti; in particolare: 1) decreto del 25 luglio 2025 con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, V sez., disponeva l’archiviazione del procedimento penale 172/2010 RESA “letti gli atti del procedimento di esecuzione […] nei confronti di TA NT […] condannata […] alla sanzione amministrativa di opere edili abusivamente realizzate […] rilevato che i lavori per la demolizione delle opere abusive […] sono state demolite a cura dell’esecutato come accertato dall’Ufficio tecnico di Casamicciola Terme dal sopralluogo del 24.06.2026”; 2) relazione tecnica; 3) relazione finale ripristino stato dei luoghi del Comune di Casamicciola Terme.
4. – Il 5 novembre 2025, parte ricorrente depositava memoria.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, tenutasi da remoto mediate collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è l’ordinanza (n. 27 del 9.5.2022) con cui il Comune di Casamicciola Terme ha intimato alla ricorrente, proprietaria alla via Sassolo di un fabbricato su due livelli, la demolizione delle opere abusive ivi realizzate, nel provvedimento ed in narrativa (vd. par. 1) meglio descritte alle lettere A) – C). In tali termini circoscritto il perimetro della decisione e rilevato che per parte delle opere contestate (l’ampliamento in luogo dello sbancamento), risulta dagli atti depositati l’intervenuta demolizione (vd., deposito del 15 ottobre 2025, in particolare relazione finale ripristino dello stato dei luoghi, all.3), si osserva quanto segue.
6.1. – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la nullità del provvedimento ex art. 21 septies in ragione della pendenza, sul cespite, di un provvedimento di sequestro penale (verbale del 5 aprile 2022, all. 4 al ricorso), in tesi ostativo alla demolizione. Il motivo non persuade. Sul punto, va rilevato che, in base a giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questo Tribunale, la pendenza della misura cautelare reale del sequestro penale (art. 321 c.p.p.) non inficia la legittimità dell’ordinanza di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001, implicando un mero differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro penale, che è onere dell’interessato richiedere tempestivamente (cfr., in proposito, ex multis e di recente, T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 10/07/2020, n. 3020; T.A.R. Salerno, Campania Salerno Sez. II, 21/07/2021, n. 1814, che richiama, in proposito Cons. Stato, sez. VI, n. 2677/2020; n. 4354/2020; sez. VI, n. 3554/2021; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 1477/2016; sez. VIII, n. 5717/2017; sez. III, n. 708/2018; sez. VIII, n. 3458/2020; sez. VI, n. 2421/2021; Salerno, sez. II, n. 958/2018; n. 971/2019; n. 1254/2020; n. 193/2021; n. 461/2021; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1956/2016; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 10821/2016; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 275/2018; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 365/2018; n. 1382/2018; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 10739/2019; n.5964/2020; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1582/2020). Ne consegue che “la pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, emanati secondo il procedimento, stabilito dall’art. 31 D.P.R. n. 380/01: ordine di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione gratuita del sedime e delle opere. Per vero, il sequestro penale non è un impedimento assoluto alla demolizione: non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, così come, per contro, non giustifica l’inerzia del privato dettata dal mero rispetto delle esigenze processuali che possono averlo determinato. Il privato, che voglia evitare l’effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo volto, comunque, ad eliminare l’abuso perpetrato: pertanto, deve sollecitare all’autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente all’eliminazione, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell’istanza - nella specie non intervenuto - giustificherebbe il factum principis che potrebbe inibire l’ordine di demolizione e/o l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale” (Cfr., ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 16/12/2024, n. 7091; in senso conforme, più di recente, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 09/12/2025, n. 8003). In applicazione dei suesposti principi, il primo motivo di ricorso va respinto.
6.2. – Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta in primis l’omesso approfondimento, sul piano motivazionale, “dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla adozione ed esecuzione della sanzione [e] del presunto contrasto delle opere realizzate con la normativa urbanistica vigente, [e] dell’istruttoria svolta in ordine alla esistenza di cause ostative all’esercizio del potere sanzionatorio”. Il profilo di doglianza, in termini riportato, non convince: in proposito vanno anzitutto richiamati i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa e tali per cui in materia edilizia, i provvedimenti recanti sanzioni demolitorie (come quello in esame), rivestono natura vincolata, non necessitando, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo , di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine, tra l’altro, alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619). Nel caso di specie, pertanto, l’Amministrazione non era tenuta ad una motivazione più approfondita rispetto a quella effettuata, essendo state descritte nel dettaglio le opere (pacificamente) abusive, il regime urbanistico e vincolistico dell’Area. (“L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive”, Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 24/11/2025, n. 9141). Sotto questo profilo, pertanto, il motivo di ricorso non merita accoglimento.
6.2.1. – Neanche condivisibile il profilo di doglianza (par. 2.3 del ricorso) con cui si evidenziala natura meramente “conservativa” dell’intervento al piano terra (l’ampliamento di forma “trapezoidale” della falegnameria), effettuato, in tesi, sulla scorta di “regolare D.I.A. del 12.4.2010, prot. 4557” e “finalizzato al consolidamento statico della porzione di fabbricato legittimo, senza che ciò abbia comportato alcuna variazione di superficie utile e/o di volume o alterazione dell’originario stato dei luoghi”. In realtà, dal semplice esame delle caratteristiche (non contestate) dell’intervento, descritto come un “ampliamento occupante una superficie trapezoidale di circa mq 14,47 (2,48 + 1,08) x 8,13/2) ed altezza interna di circa mt 4,47”, è evidente che non può trattarsi di opera a carattere conservativo e/o di consolidamento di una preesistente struttura, ma della realizzazione ex novo di volumetria aggiuntiva, a servizio del locale falegnameria, a mezzo della realizzazione di due muri perimetrali (Circostanza, peraltro, confermata dall’esame della DIA, e dai grafici ivi contenuti).
6.2.2. – Parimenti da escludere l’irrilevanza urbanistica del “passaggio largo circa cm 70 con copertura in lamiere coibentate (prolungamento delle lamiere coimbentate della struttura in muratura) (par. 2.4 del ricorso) sul lato est, nord ed ovest del manufatto e del casotto in legno di cui alla lettera C) del provvedimento (par. 2.5 del ricorso), non potendosi ritenere la natura tecnica o comunque “precaria” di tali volumi. Quanto ai volumi tecnici, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo precisato che gli stessi possono essere individuati soltanto in locali di modestissime dimensioni destinati ad impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile (cicorstanza da escludersi nel caso di specie, ove il passaggio, per quanto ristretto, corre lungo i tre lati del perimetro dell’immobile); quanto, invece, alla “precarietà” del casotto in legno, non può che rilevarsi che la stessa destinazione impressa e dichiarata dalla ricorrente (ricovero attrezzi da lavoro per l’adiacente fondo) implica, di per sé, la destinazione del manufatto a servizio permanente del complesso immobiliare (cfr., sulla natura permanente, ancorché con utilizzo saltuario di analoghi manufatti, vd. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., (data ud. 19/09/2025) 22/10/2025, n. 18299).
6.2.3. - A diverso ed opposto esito conduce invece il vaglio del secondo profilo di censura di cui al par. 2.3 del secondo motivo di ricorso e relativo alla pendenza, in tesi, quanto al manufatto indicato alla lett. B) del provvedimento impugnato, prima parte (“manufatto avente una struttura portante in pilastri di c.a. e con copertura con lamiera coibentata [realizzato] all’interno e in sostituzione della volumetria baraccale già esistente”, realizzato sul piano primo soprastante la falegnameria) di una domanda di condono non ancora esitata dal Comune resistente (all. 2 al ricorso) e presentata al fine del rilascio della sanatoria per l’ “ampliamento al primo piano di un preesistente fabbricato”. Come noto, infatti, per giurisprudenza amministrativa da tempo consolidata (anche di questo Tribunale e di cui principi il Collegio non intende discostarsi), “Non è legittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emesse in pendenza della già avvenuta presentazione della domanda di sanatoria, poiché nelle more della definizione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 28/09/2022, n. 2538; in senso conforme, vd. anche T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 22/04/2022, n. 1091; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 16/04/2021, n. 961; T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 30/03/2021, n. 2111; T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, 28/09/2020, n. 9807; di recente T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, Sentenza, 16/12/2024, n. 22666). Sotto questo profilo, pertanto, e limitatamente al manufatto posto al primo piano, nei limiti ed in quanto oggetto della domanda di sanatoria, il secondo motivo è fondato e va accolto, con annullamento, in parte qua , del provvedimento impugnato.
6.2.4. – Quanto al residuo motivo di censura (il terzo), con cui parte ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio procedimentale, per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. 241/1990), lo stesso va respinto, posto che, come noto, in materia di abusi edilizi, i provvedimenti – come quello che ci occupa - recanti ingiunzione di demolizione di opere realizzate sine titulo , non necessitano, in via generale, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2022, n. 273), in quanto in ragione della loro natura vincolata, la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l’esito della decisione: “in materia di edilizia, in caso di illeciti edilizi l’attività amministrativa volta alla repressione degli abusi è attività assolutamente vincolata, per cui il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni è costituito da un mero accertamento di fatto, essendo la valutazione degli interessi già svolta a monte dal legislatore. Pertanto, l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento è inidonea a provocare l’annullamento dell’atto ai sensi del primo periodo dell’art. 21 octies , della L. n. 241 del 1990, secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. (T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 16/10/2024, n. 17863).
6.3. – Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e tenuto conto delle opere già demolite per come risultante dagli atti di causa, il ricorso va in parte respinto ed in parte accolto, nei limiti (sopra precisati al punto 6.2.3.), e nella misura in cui il manufatto di cui alla lett. B) prima parte del provvedimento impugnato, ricade nella domanda di sanatoria ex l. 326/2003, con conseguente annullamento, in parte qua , dell’ordinanza impugnata e fatti salvi gli eventuali provvedimenti che l’Amministrazione intenderà in proposito adottare.
6.4. – Il tenore della pronuncia, implicante soccombenza reciproca, giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
- in parte respinge in parte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE NA, Presidente
ER ET LA, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ET LA | GE NA |
IL SEGRETARIO