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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 312/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - AD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720219003714420000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "Ritenere e dichiarare nullo o comunque inefficace l'intimazione di pagamento n. 0772021900371442000"; "con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore".
Resistente: Agenzia Entrate SS: "Dichiarare la cessata materia del contendere a seguito della riconosciuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71"; "con compensazione delle spese".
Agenzia delle Entrate AD: "respingere il ricorso;
in ogni caso, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate SS ha notificato al Sig. Nominativo_1 l'intimazione di pagamento n. 077 2021 90037144 20 recante l'addebito complessivo di € 8.389,08 quale debito residuo della cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71, relativa a tributi per l'anno d'imposta 2007.
In data 27 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la suddetta intimazione di pagamento notificando, l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate
SS ed all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AD.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità degli atti prodromici per omessa notifica, l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dell'ente impositore dal diritto di riscossione ai sensi dell'art. 25 del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602.
In data 18 aprile 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 312/2025.
In data 22 maggio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di AD, per contestare le doglianze del ricorrente, sostenendo la legittimità del proprio operato.
In particolare, ha precisato che il credito originava da un controllo automatizzato ex art. 36-bis Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600 sulla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, per il quale non è richiesto un preventivo avviso di accertamento.
Inoltre, ha rappresentato di aver tempestivamente consegnato il ruolo all'Agente della SS in data
25 febbraio 2011, escludendo così ogni decadenza o prescrizione a sé imputabile.
In data 20 maggio 2025, si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate SS, la quale, con un atto di controdeduzioni, ha riconosciuto l'avvenuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71 e, dunque, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Più specificatamente, ha spiegato che, sebbene la cartella fosse stata notificata al curatore fallimentare del sig. Ricorrente_1, il credito non era stato insinuato al passivo della procedura concorsuale, impedendo così di beneficiare dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione legato alla durata del fallimento.
In data 30 settembre 2025, il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente contenzioso verte sull'eccezione di prescrizione del credito tributario sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate
SS, emerge un elemento dirimente ed assorbente rispetto a ogni altra doglianza.
L'Agente della SS ha infatti espressamente dichiarato:
"Agenzia delle entrate-SS, riconosce l'avvenuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella di pagamento 077 2011 00060455 71 i quali non saranno ulteriormente posti in riscossione".
Tale ammissione, che costituisce una confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, trova peraltro riscontro nell'analisi giuridica e fattuale della vicenda.
Dalla visura camerale storica dell'impresa individuale del ricorrente, emerge che la stessa è stata dichiarata fallita in data 11 marzo 2008, con chiusura della procedura per riparto finale dell'attivo in data 7 marzo 2017.
La cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71, relativa a crediti erariali (IRPEF, IVA e addizionali) per l'anno 2007, è stata notificata in data 16 marzo 2011.
Come precisato dall'Agente della SS, tale notifica è stata effettuata al curatore fallimentare, Dott. Nominativo_2 Nominativo_2.
La notifica al curatore di un atto impositivo relativo a un'impresa individuale fallita è da considerarsi rituale.
Per i crediti erariali quali IRPEF e IVA, vige il termine di prescrizione ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
La notifica della cartella di pagamento del 16 marzo 2011 ha validamente interrotto il decorso di tale termine.
Tuttavia, la vicenda è caratterizzata dalla procedura fallimentare del debitore.
Ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare determina l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 16415/2023).
Nel caso di specie, l'Agente della SS ha dichiarato di non aver potuto insinuare il credito al passivo del fallimento, in quanto il ruolo gli è stato consegnato oltre i termini previsti dall'art. 101 della Legge
Fallimentare.
La mancata insinuazione al passivo ha comportato la non operatività dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione legato alla pendenza della procedura concorsuale.
Di conseguenza, il termine di prescrizione decennale, interrotto dalla notifica della cartella al curatore il 16 marzo 2011, ha iniziato a decorrere nuovamente da tale data, per compiersi il 16 marzo 2021. L'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata al ricorrente solo in data 3 febbraio 2025, quando il termine di prescrizione era già ampiamente spirato.
La richiesta dell'Agente della SS di dichiarare la "cessata materia del contendere" non può essere accolta in questi termini.
Tale pronuncia presuppone che, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, come l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Nel caso in esame, invece, il credito era già estinto per prescrizione al momento della notifica dell'intimazione e, quindi, prima ancora dell'instaurazione del presente giudizio.
Il riconoscimento della prescrizione da parte dell'ente non fa venir meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito che accerti l'illegittimità originaria della pretesa creditoria rinnovata con l'atto impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nel merito.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente, inclusa quella sulla mancata notifica degli atti prodromici e sulla decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in quanto entrambe hanno concorso a generare la pretesa illegittima, l'una formando il ruolo e l'altra procedendo alla riscossione di un credito ormai prescritto.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado - sez. II -, in composizione monocratica:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 077 2021 90037144 20.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AD e l'Agenzia delle Entrate - SS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 400,00 oltre15% per spese generali, oneri previdenziali ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dell' Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Venezia il 30 settembre 2025
Il Giudice Monocratico
PA RR
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 312/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - AD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720219003714420000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "Ritenere e dichiarare nullo o comunque inefficace l'intimazione di pagamento n. 0772021900371442000"; "con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore".
Resistente: Agenzia Entrate SS: "Dichiarare la cessata materia del contendere a seguito della riconosciuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71"; "con compensazione delle spese".
Agenzia delle Entrate AD: "respingere il ricorso;
in ogni caso, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate SS ha notificato al Sig. Nominativo_1 l'intimazione di pagamento n. 077 2021 90037144 20 recante l'addebito complessivo di € 8.389,08 quale debito residuo della cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71, relativa a tributi per l'anno d'imposta 2007.
In data 27 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la suddetta intimazione di pagamento notificando, l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate
SS ed all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AD.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità degli atti prodromici per omessa notifica, l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dell'ente impositore dal diritto di riscossione ai sensi dell'art. 25 del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602.
In data 18 aprile 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 312/2025.
In data 22 maggio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di AD, per contestare le doglianze del ricorrente, sostenendo la legittimità del proprio operato.
In particolare, ha precisato che il credito originava da un controllo automatizzato ex art. 36-bis Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600 sulla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, per il quale non è richiesto un preventivo avviso di accertamento.
Inoltre, ha rappresentato di aver tempestivamente consegnato il ruolo all'Agente della SS in data
25 febbraio 2011, escludendo così ogni decadenza o prescrizione a sé imputabile.
In data 20 maggio 2025, si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate SS, la quale, con un atto di controdeduzioni, ha riconosciuto l'avvenuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71 e, dunque, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Più specificatamente, ha spiegato che, sebbene la cartella fosse stata notificata al curatore fallimentare del sig. Ricorrente_1, il credito non era stato insinuato al passivo della procedura concorsuale, impedendo così di beneficiare dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione legato alla durata del fallimento.
In data 30 settembre 2025, il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente contenzioso verte sull'eccezione di prescrizione del credito tributario sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate
SS, emerge un elemento dirimente ed assorbente rispetto a ogni altra doglianza.
L'Agente della SS ha infatti espressamente dichiarato:
"Agenzia delle entrate-SS, riconosce l'avvenuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella di pagamento 077 2011 00060455 71 i quali non saranno ulteriormente posti in riscossione".
Tale ammissione, che costituisce una confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, trova peraltro riscontro nell'analisi giuridica e fattuale della vicenda.
Dalla visura camerale storica dell'impresa individuale del ricorrente, emerge che la stessa è stata dichiarata fallita in data 11 marzo 2008, con chiusura della procedura per riparto finale dell'attivo in data 7 marzo 2017.
La cartella di pagamento n. 077 2011 00060455 71, relativa a crediti erariali (IRPEF, IVA e addizionali) per l'anno 2007, è stata notificata in data 16 marzo 2011.
Come precisato dall'Agente della SS, tale notifica è stata effettuata al curatore fallimentare, Dott. Nominativo_2 Nominativo_2.
La notifica al curatore di un atto impositivo relativo a un'impresa individuale fallita è da considerarsi rituale.
Per i crediti erariali quali IRPEF e IVA, vige il termine di prescrizione ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
La notifica della cartella di pagamento del 16 marzo 2011 ha validamente interrotto il decorso di tale termine.
Tuttavia, la vicenda è caratterizzata dalla procedura fallimentare del debitore.
Ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare determina l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 16415/2023).
Nel caso di specie, l'Agente della SS ha dichiarato di non aver potuto insinuare il credito al passivo del fallimento, in quanto il ruolo gli è stato consegnato oltre i termini previsti dall'art. 101 della Legge
Fallimentare.
La mancata insinuazione al passivo ha comportato la non operatività dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione legato alla pendenza della procedura concorsuale.
Di conseguenza, il termine di prescrizione decennale, interrotto dalla notifica della cartella al curatore il 16 marzo 2011, ha iniziato a decorrere nuovamente da tale data, per compiersi il 16 marzo 2021. L'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata al ricorrente solo in data 3 febbraio 2025, quando il termine di prescrizione era già ampiamente spirato.
La richiesta dell'Agente della SS di dichiarare la "cessata materia del contendere" non può essere accolta in questi termini.
Tale pronuncia presuppone che, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, come l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Nel caso in esame, invece, il credito era già estinto per prescrizione al momento della notifica dell'intimazione e, quindi, prima ancora dell'instaurazione del presente giudizio.
Il riconoscimento della prescrizione da parte dell'ente non fa venir meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito che accerti l'illegittimità originaria della pretesa creditoria rinnovata con l'atto impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nel merito.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente, inclusa quella sulla mancata notifica degli atti prodromici e sulla decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in quanto entrambe hanno concorso a generare la pretesa illegittima, l'una formando il ruolo e l'altra procedendo alla riscossione di un credito ormai prescritto.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado - sez. II -, in composizione monocratica:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 077 2021 90037144 20.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AD e l'Agenzia delle Entrate - SS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 400,00 oltre15% per spese generali, oneri previdenziali ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dell' Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Venezia il 30 settembre 2025
Il Giudice Monocratico
PA RR