Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02883/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2883 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 384468/T3-7/Mar. in data 04-04-2025, notificato in data 08-04-2025, tramite il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il non accoglimento l'istanza di trasferimento presentata in data 07-02-2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente;
- del provvedimento prot. n. 384468/T4-6/Mar. in data 19-05-2025, notificato in data 22-05-2025, tramite il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il non accoglimento l'istanza di assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 09-04-2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 27\8\2025:
- del provvedimento prot. n. 384468/C1-T-13 0010352 in data 22-08-2025, tramite il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’accoglimento l'istanza di assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 09-04-2025 assegnando però il ricorrente ad una sede non richiesta, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, notificato il 6 giugno 2025 e depositato il 10 giugno 2025, il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento del 4 aprile 2025, notificato in data 8 aprile 2025, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il non accoglimento dell'istanza di trasferimento presentata in data 7 febbraio 2025 e il provvedimento del 19 maggio 2025, notificato in data 22 maggio 2025, con cui il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il non accoglimento l'istanza di assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 9 aprile 2025, nonché i relativi atti presupposti.
Con tale ricorso, il militare, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Casoria (NA) dal 22 luglio 2024, lamentava l’illegittimità dei dinieghi oppostigli dal Comando Generale per violazione della disciplina di settore e difetto di motivazione e di istruttoria, evidenziando in particolare la situazione familiare relativamente alle problematiche della moglie e della figlia.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa depositando documentazione e argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.1552 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
Il 27 agosto 2025, il ricorrente ha notificato e depositato ricorso per motivi aggiunti con cui ha impugnato il provvedimento del 22 agosto 2025, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di riesame, ha disposto l’accoglimento dell'istanza di assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 9 aprile 2025, assegnando, però, il ricorrente alla sede di AS (FR), che non era tra quelle che lui aveva richiesto.
Il ricorrente deduce l’illegittimità di tale provvedimento per violazione dell’art. 42 bis del d.lgs. n.151 del 2001; violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione e violazione della Convenzione per i diritti del fanciullo; difetto di motivazione ed eccesso di potere per omessa valutazione delle esigenze contrapposte, sviamento, ingiustizia manifesta.
In sostanza, il ricorrente lamenta che, considerate le problematiche familiari esposte, aveva individuato nell’istanza di assegnazione delle sedi gradite che, per ubicazione, fossero il più vicino possibile a quella di residenza del nucleo familiare in Isola del IR, mentre l’Amministrazione ha disposto la sua assegnazione in AS (FR), che dista dalla sede di residenza 47,1 km, percorribili in 58 minuti, “in ragione di esigenze operative e funzionali di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica della provincia d’interesse”.
Il ricorrente deduce che se pure le sedi, indicate nell’istanza, di RC, LV, IN, VI e AL “non annoverano vacanze nel ruolo”, residuavano le sedi di SO, NA IR e ON AN PA, tra quelle di elezione, dove comunque c’era una scopertura; l’Amministrazione, inoltre, non avrebbe partecipato al ricorrente la sussistenza di motivi ostativi e non avrebbe considerato adeguatamente le esigenze familiari del ricorrente.
In particolare, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione doveva considerare le sedi richieste e non poteva invece individuarne altre in assenza di una nuova espressione di volontà del ricorrente e che la sede di assegnazione, considerate le condizioni della figlia e che la stessa è affidata alla madre, anch’essa in precarie condizioni di salute, andrebbe solo incontro alle esigenze organizzative dell’Amministrazione mentre non sarebbe stato effettuato alcun (necessario) contemperamento con le esigenze di rango costituzionale dell’istante e con i diritti di cui all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
L’Amministrazione ha depositato memoria e documentazione argomentando per la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 2198 del 2025, il collegio ha respinto l’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti.
In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
In primis, considerata l’adozione da parte dell’Amministrazione del provvedimento del 22 agosto 2025, con cui il Comando Generale dell’arma dei Carabinieri ha disposto l’accoglimento dell'istanza del ricorrente di assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, impugnato poi con il ricorso per motivi aggiunti con riferimento solo alla scelta della sede di destinazione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con cui, nonostante l’accoglimento da parte dell’Amministrazione dell’istanza presentata dal ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, il ricorrente contesta la scelta da parte dell’Amministrazione della sede di assegnazione in AS (FR), lo stesso va respinto secondo quanto segue.
Si rileva innanzitutto che l’art. 42 bis del D.Lgs. 151 del 2001, nella formulazione conseguente alla sentenza delle Corte Costituzionale n. 99 del 2024, prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda…”.
Per gli appartenenti alle Forze di polizia (siano esse a ordinamento civile o militare) è poi intervenuto l'art. 40, comma 1 lett. q), del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha integrato l'art. 45 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, inserendo nella disposizione il comma 31-bis.
La nuova previsione - oltre a circoscrivere il perimetro applicativo del beneficio al caso “di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima” - ha dettato una disciplina specifica dell'istituto in esame, che deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 e rende il diniego di assegnazione “consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.
Come rilevato anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 761 del 2025) l'innovazione normativa, introdotta al dichiarato fine di “assicurare la piena funzionalità” delle amministrazioni di cui trattasi, “presenta un'innegabile portata limitativa del beneficio in discussione, stante l'eliminazione del requisito di eccezionalità delle esigenze organiche o di servizio valorizzabili ai fini del diniego, sancito dalla disposizione generale (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 859). Il nuovo comma 31-bis dell'art. 45 mira, infatti, "a salvaguardare le ragioni di servizio in un settore specifico (…) in considerazione della peculiare natura e specialità del rapporto di servizio, che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze di polizia e delle specifiche esigenze organizzative e operative inerenti ai fondamentali settori della pubblica sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico" (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811; 7 novembre 2022 n. 9708)…”.
Inoltre, nell'attuale assetto normativo dell'istituto, come applicabile alle Forze di polizia - e a fortiori a quelle ad ordinamento militare, stante le ulteriori limitazioni sancite dal relativo codice - ciò che si richiede “è che le esigenze organiche o di servizio ostative all'assegnazione temporanea siano "motivate", ossia rappresentate nel provvedimento di diniego, che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile. In presenza di una motivazione sul punto, l'apprezzamento concreto di tali esigenze - ferma la necessità che esse siano effettive, ragionevoli, non pretestuose - è però rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito. Non è necessario, inoltre, che le predette esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché ciò implicherebbe la sostanziale reintroduzione di quel requisito di eccezionalità, superato dalla norma ad hoc introdotta con il D.Lgs. n. 172 del 2019” (Cons. di Stato, sent. n. 761 del 2025, con la giurisprudenza ivi citata).
Tanto premesso, si rileva che l’Amministrazione ad esito della rinnovata istruttoria ha accolto l’istanza di trasferimento del ricorrente ex art. 42 bis del d.lgs. n. 51 del 2001 e lo ha assegnato alla sede di AS che è ubicata nella medesima provincia di residenza del nucleo familiare e del luogo di lavoro della coniuge, ad una distanza di circa 47 km che è agevolmente percorribile in un’ora di automobile, e ciò ha fatto avendo tenuto conto sia delle esigenze familiari rappresentate che di quelle di impiego segnalate dal Comando provinciale di Frosinone.
Tale scelta è ad avviso del Collegio immune dalle dedotte censure, in quanto:
- la norma in questione prevede la possibilità per l’Amministrazione di assegnare temporaneamente il genitore con figli minori fino a tre anni di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa e non prevede, come invece vorrebbe il ricorrente, un vincolo di scelta tra le sedi indicate dall’interessato nella richiesta (peraltro nella stessa istanza il ricorrente, oltre ad avere indicato alcune sedi specifiche, aveva anche chiesto di essere trasferito in qualsiasi Comando prossimo al luogo dell’esigenza rappresentata), per cui la censura di extra petizione è priva di pregio;
- la norma infatti si limita a prevedere la possibilità di trasferire il ricorrente ad una sede ubicata “nella stessa provincia o regione” e non anche prevedere un diritto di essere trasferiti nella sede di gradimento dell’interessato e più vicina alla sede di residenza;
- l’Amministrazione ha comunque dato conto di aver considerato le esigenze familiari del ricorrente procedendo al trasferimento dello stesso in una sede situata nella stessa provincia, come previsto dalla norma, e ad una distanza che consente agevolmente una percorrenza quotidiana del tragitto, per cui le esigenze di vicinanza al nucleo familiare sono da ritenere adeguatamente considerate e contemperate con le esigenze di servizio evidenziate dall’Amministrazione, alla luce anche delle valutazioni effettuate dal Comando Provinciale di Frosinone che ha reputato “prioritario l'impiego delle risorse disponibili nell'ambito delle giurisdizioni delle Compagnie Carabinieri di Frosinone e Cassino, considerati i fenomeni criminali che caratterizzano le due realtà, la presenza delle Procure nei due centri, nonché i rilevanti impegni giornalieri di ordine pubblico” e ha confermato quale sede utile d'impiego la Stazione Carabinieri di AS, caratterizzata da una carenza organica pari al 50% della forza prevista per lo specifico ruolo e dove “a seguito del recente trasferimento- del sottufficiale in sottordine, potrebbe assumere le funzioni vicarie”: valutazioni che rientrano nella discrezionalità propria dell’Amministrazione e che non sono sindacabili in questa sede di legittimità se non in ipotesi di difetto di motivazione, palese irragionevolezza e travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie;
- alla luce di quanto sopra esposto e considerato, inoltre, che l’Amministrazione ha proceduto al riesame su impulso giudiziale e quindi tenuto conto anche di quanto già evidenziato pure in sede di contraddittorio processuale, le censure di difetto di partecipazione sono prive di rilevanza.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
La natura delle questioni trattate e la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CU, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
RA UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA UZ | AN CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.