Trib. Larino, sentenza 19/08/2025, n. 262
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Sentenza 19 agosto 2025

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Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, ha pronunciato sulla opposizione proposta da un ente pubblico territoriale avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2021, emesso dal medesimo Tribunale, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 132.644,04 per canoni di locazione non corrisposti, dal 5 settembre 2013 al 29 giugno 2021, per locali di proprietà di un altro ente pubblico. L'opponente ha dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inidoneità dei locali, come comunicato dalla locatrice stessa a seguito di una relazione tecnica che evidenziava criticità strutturali e carenze antisismiche, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva in forza di delibere della locatrice che indicavano il Tribunale di Larino come detentore dei locali. In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna della locatrice al pagamento di € 202.614,00 per omessi o parziali versamenti di IMU e TASI, o in subordine la compensazione. Si è costituita la locatrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, eccependo l'inammissibilità di quest'ultima per incertezza del credito e contestando l'infondatezza delle pretese tributarie, evidenziando l'avvenuto pagamento di parte della TASI e l'esenzione dall'IMU per immobili istituzionali. Ha altresì sostenuto che, a seguito della risoluzione contrattuale, l'opponente avrebbe continuato ad occupare i locali sine titulo, con conseguente applicabilità dell'art. 1591 c.c. per l'indennizzo dell'illegittima occupazione.

Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento di € 106.971,00, oltre interessi legali, in favore della locatrice. Ha ritenuto che il contratto di locazione, stipulato da un ente pubblico territoriale come conduttore, dovesse avere una durata non inferiore ad anni sei ai sensi dell'art. 42 L. 392/1978, con conseguente scadenza originaria al 5 settembre 2019. Ha poi riconosciuto l'intervenuta risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c. a partire dal 28 novembre 2019, a seguito della comunicazione di inagibilità dei locali da parte della locatrice. In applicazione dei principi di cui alla Cassazione civile n. 23987/2019, ha escluso l'applicabilità dell'art. 1591 c.c. in caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile, ritenendo che l'onere di provare l'effettiva sussistenza e l'ammontare del danno derivante dalla mancata restituzione dell'immobile gravasse sulla locatrice, onere che non è stato assolto. Ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'opponente si fosse riconosciuto debitore del canone fino alla data di risoluzione. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, assegnando termine per la riassunzione. Le spese di lite sono state compensate per 1/3 e poste per il resto a carico dell'opponente, prevalentemente soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Larino, sentenza 19/08/2025, n. 262
    Giurisdizione : Trib. Larino
    Numero : 262
    Data del deposito : 19 agosto 2025

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