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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 19/08/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 44 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ZIO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale:
giusta procura in atti;
Email_1
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv.to BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia alla via Occidentale n. 148, pec: giusta Email_2 procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “
1 - in accoglimento delle eccezioni preliminari:
1.a) in via preliminare revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n.461/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Larino il 20 novembre 2021; 1.b) dichiarare, per tutte le eccezioni e deduzioni esposte in narrativa che qui abbiansi riportate e trascritte, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione del
05.09.2013, nonché la carenza di legittimazione passiva del in forza della dichiarazione Parte_1
pagina 1 di 7 espressa formulata da controparte con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.1380 del
18.11.2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente; 2 – nel merito:
2.a) in accoglimento della opposizione, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 461/2021 del 20 novembre 2021, notificato il 07 dicembre 2021, nullo e di nessun effetto, attesa l'illegittimità e, comunque,
l'infondatezza delle domande spiegate dall' 2.b) accertare e dichiarare, pertanto, che nessuna CP_2 somma è dovuta dal in persona del sig. sindaco p.t., all'opposta per i Parte_1 Controparte_1 motivi dedotti in narrativa che qui si abbiano interamente riportati e trascritti;
2.c) in ogni caso, in via subordinata, dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in forza di quanto sarà accertato in corso di causa;
3 – in accoglimento della domanda riconvenzionale:
3.a) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponete CP_2 [...]
in persona del Sindaco e legale rappresentate p.t., della somma di € 202.614,00 dovuto per gli Pt_2 accertati omessi/parziali pagamenti relativi all'IMU ed alla TASI così come analiticamente indicati in narrativa e qui per brevità integralmente richiamati e trascritti, o in quella diversa maggiore e/o inferiore che sarà accertata in corso di causa da maggiorarsi degli interessi come legge;
3.b) in via gradata e del tutto subordina, ove mai si dovesse accertare e ritenere che l'odierno opponete dovesse alcune somme all'opposta, alla luce di quanto esposto, tenuto conto della richiesta formulata in via riconvenzionale dal Parte_1 previa riduzione degli importi richiesti dall'opposta, dichiarare la compensazione del rapporto debito-credito esistente tra le parti come dedotto in narrativa e che abbiansi interamene riportato e trascritto;
4 – condannare controparte, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi di causa oltre iva e cap come per legge e rimborsi forfettari”. per parte opposta: “rigettare l'opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n.461/2021; - rigettare la domanda riconvenzionale perché inammissibile ed infondata. - Vittoria di spese e competenze del giudizio oltre iva e cap”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
461/2021, emesso in data 20 novembre 2021 dal Tribunale di Larino, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in accoglimento del ricorso monitorio dell' Controparte_1
l'importo di € 132.644,04 per mancata corresponsione, dal 5.9.2013 al 29.6.2021, del
[...] canone di locazione dei locali di proprietà della , siti in , via Giulio Cesare n. 40, CP_2 Pt_1 piano terra e piano seminterrato, censiti al Foglio 77 p.lle 108, concessi al Parte_1 con contratto di locazione ad uso non abitativo del 5.9.2013 - registrato al n. 2693-, per la durata di due anni, con rinnovo tacito. pagina 2 di 7 1.1. A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito l'intervenuta risoluzione del Pt_1 contratto per inidoneità dei locali, così dichiarata dalla stessa locatrice con missiva del
28.11.2019, dopo aver preso atto delle risultanze della relazione tecnica demandata all'ing.
il quale aveva accertato criticità strutturali dell'edificio, dovute sia alla mancanza Persona_1 dei minimi criteri costruttivi antisismici, che a gravi difetti costruttivi. Inoltre, l'Ente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto nelle sue stesse delibere, l' CP_2 affermava che a detenere i locali fosse il Tribunale di Larino. In via riconvenzionale, il ha esposto di essere a propria volta creditore della somma di € 202.614,00, dovuta Pt_1 per omesso o parziale versamento al Comune di tributi locali (IMU e TASI), come da avvisi di accertamento già notificati alla dall'agente della riscossione, Gestione ICA srl in RTI CP_2 con CRESET Spa.
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. CP_2
L'opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, dal momento che il credito asseritamente vantato dall'Ente comunale sarebbe incerto, richiedendo approfondito accertamento in un separato giudizio, ferma comunque l'inesistenza delle obbligazioni richieste in quanto assolte o non dovute. Difatti, l'opposta ha evidenziato che in data
24.01.2022 aveva provveduto a pagare la per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un totale di CP_3
€ 12.279,00, tassa poi abolita dalla Legge di Bilancio 2020, mentre nulla spetterebbe al per l'IMU, stante l'esenzione ex art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 che Pt_1 esonera dalla tassazione gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, proprio come nel caso di specie. Pa Quanto poi all'entità del credito, l'opposta ha evidenziato che il Comune , dopo la Pt_1 risoluzione contrattuale, non provvedeva a riconsegnare i locali oggetto del contratto di locazione, occupandoli così sine titulo, di talché, ai sensi dell'art. 1591 c.c. l'ente sarebbe tenuto a versare, oltre al canone sino alla data di risoluzione, anche le somme successive, nella stessa misura del canone pattuito, oggetto di ingiunzione, a titolo di indennizzo per la illegittima occupazione.
3. La causa, di natura documentale, è stata così trattenuta in decisione, dopo taluni rinvii, richiesti congiuntamente dalle parti, per composizione stragiudiziale della lite, poi fallita.
*******
L'opposizione è parzialmente fondata. pagina 3 di 7 4. È pacifico che le odierne parti in causa concludevano, in data 5.9.2013, un contratto scritto di locazione ad uso non abitativo, debitamente registrato, per la durata di due anni, con rinnovo su semplice assenso tacito dell' (art. 3 contratto). CP_2
Occorre subito rilevare, sul punto, la nullità parziale del contratto in relazione alla sua durata. Difatti, l'art. 42 L. 392/1978 dispone che i contratti di locazione di immobili urbani stipulati dagli enti pubblici territoriali in qualità di conduttori hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27, ovvero non inferiore ad anni sei. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, il richiamo al solo comma 1 dell'art. 27 non esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel medesimo articolo nei commi non richiamati e, per quel che qui rileva, del comma 5 in materia di contratti transitori. Difatti, “la particolare qualificazione della attività del conduttore ovvero della soggettività dello stesso, non può giustificare la impossibilità di prevedere una più breve durata del contratto, in presenza di attività di carattere transitorio, oggettivamente rilevabili ed espressamente richiamate dalle parti sin dalla stipula del contratto di locazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2009, n.1699). Nel caso di specie, non risultando dal contratto alcuna ragione posta a giustificazione di una durata contrattuale inferiore a quella di legge, di tutta evidenza, il contratto originariamente concluso tra le odierne parti in causa in data 5.9.2013 veniva quindi a scadere il 5.9.2019.
Tanto posto e osservata la pacifica applicabilità del tacito rinnovo alle scadenze successive alla prima, previsto dall'art. 27 L. 392/1978, anche ai contratti di locazione stipulati da enti pubblici locali in veste di conduttori, senza necessità di ulteriore atto in forma scritta (cfr.
Cassazione civile sez. III, 05/12/2023, n. 34010, correttamente citata anche dall'opposta), è parimenti incontestato che con missiva del 28.11.2019, l' prendeva atto dell'inagibilità CP_2 dei locali concessi in locazione e, per tale ragione, evidenziava la sopravenuta impossibilità della prestazione, comunicando al Comune di l'immediata risoluzione contrattuale ex Pt_1 art. 1463 c.c.
Orbene, la disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 ss. c.c., quale rimedio all'alterazione del sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa del negozio, comporta l'automatica risoluzione ex lege del contratto, con liberazione del debitore dall'obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte e contestuale obbligo di restituzione della res, regolato dagli artt. 2037 e 1182 c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463
c.c., per far valere il diritto alla restituzione è necessaria apposita domanda da parte del pagina 4 di 7 creditore (v. Cass., 06/05/1980, n. 2973), poiché solo con essa il creditore vince la presunzione di tolleranza dell'adempimento dilazionato, valendo a rendere il ritardo imputabile al debitore (conduttore); non può invece trovare applicazione la specifica disciplina di cui all'art. 1591 c.c. (cfr. Cass. 17/12/1999, n. 14243), giacché, diversamente dall'ipotesi della scadenza o della cessazione anche anticipata del rapporto sottesa alla disciplina di cui all'art. 1591 c.c., per l'ipotesi in cui persiste il godimento dell'immobile pur essendo venuto meno il titolo in base al quale era stato conseguito (godimento che fonda la debenza della relativa remunerazione mediante indennità di ammontare ragguagliato al canone), nell'ipotesi di cui all'art. 1463 c.c. le prestazioni risultano invero impossibili in ragione del verificarsi di evento non imputabile al debitore (cfr., in tali termini, Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n.
23987 - citata correttamente anche dall'opponente-, che riguarda un caso analogo a quello in esame, in cui cioè, contrariamente a quanto osservato dall'opposto in replica all'applicabilità del principio sotteso a detta sentenza, non si discuteva di impossibilità della prestazione per via di un immobile inagibile perché danneggiato e inutilizzabile- così invece nella pronuncia Cass.
22/08/2007, n. 17844 citata nella motivazione- ma di immobile dichiarato inagibile ma in concreto accessibile, tant'è che, censurando proprio il ragionamento delle pronunce di merito che sembra qui ripetere l'opposto, la pronuncia in questione ha cassato con rinvio dette sentenze che avevano conseguentemente ritenuto operante l'art. 1591 c.c.).
L'inapplicabilità dell'art. 1591 c.c. rende, da un lato, inoperante la presunzione iuris et de iure
(ivi dettata al comma 1, prima parte, con disposizione derogativa ai principi generali in tema di onere della prova e quindi di carattere eccezionale) di un danno - derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile - commisurato al canone in precedenza corrisposto;
dall'altro, pone la parte che ne pretende il ristoro di dimostrarne l'effettiva sussistenza ed ammontare, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa, coincidente cioè con il danno evento rappresentato dalla lesione del diritto dell'ente proprietario dell'immobile a riottenerne la disponibilità (così ancora, testualmente, la già citata Cassazione civile n. 23987/2019).
A mente di tali principi, deve allora ritenersi che, nel caso di specie, a partire dal 28.11.2019 non è dovuto, come invece sostiene l'opposto, il corrispettivo convenuto secondo quanto previsto dall'art. 1591 c.c., stante l'inoperatività della presunzione di danno in esso contemplata. Nel contempo, l'opposto, gravato quindi della prova dell'eventuale pregiudizio sofferto dalla mancata restituzione della res, non ha assolto in alcun modo al suddetto onere;
difatti, nelle missive del 10.12.2019 e 6.5.2020, depositate dall'opposta in sede monitoria, si richiede unicamente il canone sino alla data di risoluzione contrattuale del 28.11.2019 e, fermo pagina 5 di 7 il mancato deposito delle note citate nella comparsa di costituzione (in primis la nota 2.7.2020
a prot. 624121), in uno al fatto che neppure in questa sede è stata richiesta la restituzione dell'immobile, non è stato provato e, ancor prima allegato, in cosa sarebbe consistito il danno eventualmente patito a seguito della mancata restituzione dell'immobile.
Ne consegue che l'opposizione, in relazione alle somme richieste dal 28.11.2019 in poi, è fondata.
5. Nel resto, invece, l'opposizione va rigettata.
5.1. Invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente non pare cogliere nel segno, tenuto conto che la risoluzione contrattuale del 28.11.2019 veniva indirizzata dall al e, solo per conoscenza, al Tribunale di Larino;
CP_2 Parte_1 inoltre, in risposta alla richiesta di pagamento del canone dell del 10.12.2019, è lo stesso CP_2
Ente opponente a riconoscersi debitore, ancorché per un importo di poco inferiore, del canone contrattuale sino al 28.11.2019, chiedendo una decurtazione con rateizzazione della somma così dovuta. A fronte di ciò, e pacifica essendo la conclusione del contratto di locazione da parte del solo nessuna specifica difesa ha approntato l'opponente in Pt_1 questa sede al fine di meglio chiarire la propria posizione, di talché l'eccezione spiegata deve essere respinta.
5.2. Quanto invece alla domanda riconvenzionale di condanna dell' al pagamento di CP_2 crediti tributari (IMU e TASI) per euro 202.614,00, anche in compensazione, è agevole rilevare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, appartenendo l'accertamento dell'an e del quantum di un siffatto credito, controverso tra le odierne parti, ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria e così anche ai fini della eccepita compensazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
21/10/2005, n. 20337).
6. Le spese di lite, tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione, devono essere compensate per 1/3 e, nel resto, vanno poste a carico dell'opponente, prevalentemente soccombente. Dette spese si liquidano nei valori medi per la fase studio, introduttiva e decisoria, stante la mancata celebrazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− in parziale accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione spiegata dal Pt_1
pagina 6 di 7 di , revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2021, emesso dal Tribunale di Larino in Pt_1 data 20 novembre 2021, e condanna il al pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di euro 106.971,00, oltre interessi legali;
CP_2
− dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal , assegnando il termine di Parte_1 tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
− condanna il al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore della , delle spese di lite, che si liquidano in € 5.622,00 per compenso CP_2 professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
− compensa nel resto (1/3) le spese di lite tra le parti.
Larino, 13 agosto 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 44 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ZIO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale:
giusta procura in atti;
Email_1
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv.to BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia alla via Occidentale n. 148, pec: giusta Email_2 procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “
1 - in accoglimento delle eccezioni preliminari:
1.a) in via preliminare revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n.461/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Larino il 20 novembre 2021; 1.b) dichiarare, per tutte le eccezioni e deduzioni esposte in narrativa che qui abbiansi riportate e trascritte, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione del
05.09.2013, nonché la carenza di legittimazione passiva del in forza della dichiarazione Parte_1
pagina 1 di 7 espressa formulata da controparte con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.1380 del
18.11.2019 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente; 2 – nel merito:
2.a) in accoglimento della opposizione, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 461/2021 del 20 novembre 2021, notificato il 07 dicembre 2021, nullo e di nessun effetto, attesa l'illegittimità e, comunque,
l'infondatezza delle domande spiegate dall' 2.b) accertare e dichiarare, pertanto, che nessuna CP_2 somma è dovuta dal in persona del sig. sindaco p.t., all'opposta per i Parte_1 Controparte_1 motivi dedotti in narrativa che qui si abbiano interamente riportati e trascritti;
2.c) in ogni caso, in via subordinata, dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in forza di quanto sarà accertato in corso di causa;
3 – in accoglimento della domanda riconvenzionale:
3.a) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponete CP_2 [...]
in persona del Sindaco e legale rappresentate p.t., della somma di € 202.614,00 dovuto per gli Pt_2 accertati omessi/parziali pagamenti relativi all'IMU ed alla TASI così come analiticamente indicati in narrativa e qui per brevità integralmente richiamati e trascritti, o in quella diversa maggiore e/o inferiore che sarà accertata in corso di causa da maggiorarsi degli interessi come legge;
3.b) in via gradata e del tutto subordina, ove mai si dovesse accertare e ritenere che l'odierno opponete dovesse alcune somme all'opposta, alla luce di quanto esposto, tenuto conto della richiesta formulata in via riconvenzionale dal Parte_1 previa riduzione degli importi richiesti dall'opposta, dichiarare la compensazione del rapporto debito-credito esistente tra le parti come dedotto in narrativa e che abbiansi interamene riportato e trascritto;
4 – condannare controparte, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi di causa oltre iva e cap come per legge e rimborsi forfettari”. per parte opposta: “rigettare l'opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n.461/2021; - rigettare la domanda riconvenzionale perché inammissibile ed infondata. - Vittoria di spese e competenze del giudizio oltre iva e cap”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
461/2021, emesso in data 20 novembre 2021 dal Tribunale di Larino, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in accoglimento del ricorso monitorio dell' Controparte_1
l'importo di € 132.644,04 per mancata corresponsione, dal 5.9.2013 al 29.6.2021, del
[...] canone di locazione dei locali di proprietà della , siti in , via Giulio Cesare n. 40, CP_2 Pt_1 piano terra e piano seminterrato, censiti al Foglio 77 p.lle 108, concessi al Parte_1 con contratto di locazione ad uso non abitativo del 5.9.2013 - registrato al n. 2693-, per la durata di due anni, con rinnovo tacito. pagina 2 di 7 1.1. A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito l'intervenuta risoluzione del Pt_1 contratto per inidoneità dei locali, così dichiarata dalla stessa locatrice con missiva del
28.11.2019, dopo aver preso atto delle risultanze della relazione tecnica demandata all'ing.
il quale aveva accertato criticità strutturali dell'edificio, dovute sia alla mancanza Persona_1 dei minimi criteri costruttivi antisismici, che a gravi difetti costruttivi. Inoltre, l'Ente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto nelle sue stesse delibere, l' CP_2 affermava che a detenere i locali fosse il Tribunale di Larino. In via riconvenzionale, il ha esposto di essere a propria volta creditore della somma di € 202.614,00, dovuta Pt_1 per omesso o parziale versamento al Comune di tributi locali (IMU e TASI), come da avvisi di accertamento già notificati alla dall'agente della riscossione, Gestione ICA srl in RTI CP_2 con CRESET Spa.
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. CP_2
L'opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, dal momento che il credito asseritamente vantato dall'Ente comunale sarebbe incerto, richiedendo approfondito accertamento in un separato giudizio, ferma comunque l'inesistenza delle obbligazioni richieste in quanto assolte o non dovute. Difatti, l'opposta ha evidenziato che in data
24.01.2022 aveva provveduto a pagare la per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un totale di CP_3
€ 12.279,00, tassa poi abolita dalla Legge di Bilancio 2020, mentre nulla spetterebbe al per l'IMU, stante l'esenzione ex art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 che Pt_1 esonera dalla tassazione gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, proprio come nel caso di specie. Pa Quanto poi all'entità del credito, l'opposta ha evidenziato che il Comune , dopo la Pt_1 risoluzione contrattuale, non provvedeva a riconsegnare i locali oggetto del contratto di locazione, occupandoli così sine titulo, di talché, ai sensi dell'art. 1591 c.c. l'ente sarebbe tenuto a versare, oltre al canone sino alla data di risoluzione, anche le somme successive, nella stessa misura del canone pattuito, oggetto di ingiunzione, a titolo di indennizzo per la illegittima occupazione.
3. La causa, di natura documentale, è stata così trattenuta in decisione, dopo taluni rinvii, richiesti congiuntamente dalle parti, per composizione stragiudiziale della lite, poi fallita.
*******
L'opposizione è parzialmente fondata. pagina 3 di 7 4. È pacifico che le odierne parti in causa concludevano, in data 5.9.2013, un contratto scritto di locazione ad uso non abitativo, debitamente registrato, per la durata di due anni, con rinnovo su semplice assenso tacito dell' (art. 3 contratto). CP_2
Occorre subito rilevare, sul punto, la nullità parziale del contratto in relazione alla sua durata. Difatti, l'art. 42 L. 392/1978 dispone che i contratti di locazione di immobili urbani stipulati dagli enti pubblici territoriali in qualità di conduttori hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27, ovvero non inferiore ad anni sei. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, il richiamo al solo comma 1 dell'art. 27 non esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel medesimo articolo nei commi non richiamati e, per quel che qui rileva, del comma 5 in materia di contratti transitori. Difatti, “la particolare qualificazione della attività del conduttore ovvero della soggettività dello stesso, non può giustificare la impossibilità di prevedere una più breve durata del contratto, in presenza di attività di carattere transitorio, oggettivamente rilevabili ed espressamente richiamate dalle parti sin dalla stipula del contratto di locazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2009, n.1699). Nel caso di specie, non risultando dal contratto alcuna ragione posta a giustificazione di una durata contrattuale inferiore a quella di legge, di tutta evidenza, il contratto originariamente concluso tra le odierne parti in causa in data 5.9.2013 veniva quindi a scadere il 5.9.2019.
Tanto posto e osservata la pacifica applicabilità del tacito rinnovo alle scadenze successive alla prima, previsto dall'art. 27 L. 392/1978, anche ai contratti di locazione stipulati da enti pubblici locali in veste di conduttori, senza necessità di ulteriore atto in forma scritta (cfr.
Cassazione civile sez. III, 05/12/2023, n. 34010, correttamente citata anche dall'opposta), è parimenti incontestato che con missiva del 28.11.2019, l' prendeva atto dell'inagibilità CP_2 dei locali concessi in locazione e, per tale ragione, evidenziava la sopravenuta impossibilità della prestazione, comunicando al Comune di l'immediata risoluzione contrattuale ex Pt_1 art. 1463 c.c.
Orbene, la disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 ss. c.c., quale rimedio all'alterazione del sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa del negozio, comporta l'automatica risoluzione ex lege del contratto, con liberazione del debitore dall'obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte e contestuale obbligo di restituzione della res, regolato dagli artt. 2037 e 1182 c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463
c.c., per far valere il diritto alla restituzione è necessaria apposita domanda da parte del pagina 4 di 7 creditore (v. Cass., 06/05/1980, n. 2973), poiché solo con essa il creditore vince la presunzione di tolleranza dell'adempimento dilazionato, valendo a rendere il ritardo imputabile al debitore (conduttore); non può invece trovare applicazione la specifica disciplina di cui all'art. 1591 c.c. (cfr. Cass. 17/12/1999, n. 14243), giacché, diversamente dall'ipotesi della scadenza o della cessazione anche anticipata del rapporto sottesa alla disciplina di cui all'art. 1591 c.c., per l'ipotesi in cui persiste il godimento dell'immobile pur essendo venuto meno il titolo in base al quale era stato conseguito (godimento che fonda la debenza della relativa remunerazione mediante indennità di ammontare ragguagliato al canone), nell'ipotesi di cui all'art. 1463 c.c. le prestazioni risultano invero impossibili in ragione del verificarsi di evento non imputabile al debitore (cfr., in tali termini, Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n.
23987 - citata correttamente anche dall'opponente-, che riguarda un caso analogo a quello in esame, in cui cioè, contrariamente a quanto osservato dall'opposto in replica all'applicabilità del principio sotteso a detta sentenza, non si discuteva di impossibilità della prestazione per via di un immobile inagibile perché danneggiato e inutilizzabile- così invece nella pronuncia Cass.
22/08/2007, n. 17844 citata nella motivazione- ma di immobile dichiarato inagibile ma in concreto accessibile, tant'è che, censurando proprio il ragionamento delle pronunce di merito che sembra qui ripetere l'opposto, la pronuncia in questione ha cassato con rinvio dette sentenze che avevano conseguentemente ritenuto operante l'art. 1591 c.c.).
L'inapplicabilità dell'art. 1591 c.c. rende, da un lato, inoperante la presunzione iuris et de iure
(ivi dettata al comma 1, prima parte, con disposizione derogativa ai principi generali in tema di onere della prova e quindi di carattere eccezionale) di un danno - derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile - commisurato al canone in precedenza corrisposto;
dall'altro, pone la parte che ne pretende il ristoro di dimostrarne l'effettiva sussistenza ed ammontare, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa, coincidente cioè con il danno evento rappresentato dalla lesione del diritto dell'ente proprietario dell'immobile a riottenerne la disponibilità (così ancora, testualmente, la già citata Cassazione civile n. 23987/2019).
A mente di tali principi, deve allora ritenersi che, nel caso di specie, a partire dal 28.11.2019 non è dovuto, come invece sostiene l'opposto, il corrispettivo convenuto secondo quanto previsto dall'art. 1591 c.c., stante l'inoperatività della presunzione di danno in esso contemplata. Nel contempo, l'opposto, gravato quindi della prova dell'eventuale pregiudizio sofferto dalla mancata restituzione della res, non ha assolto in alcun modo al suddetto onere;
difatti, nelle missive del 10.12.2019 e 6.5.2020, depositate dall'opposta in sede monitoria, si richiede unicamente il canone sino alla data di risoluzione contrattuale del 28.11.2019 e, fermo pagina 5 di 7 il mancato deposito delle note citate nella comparsa di costituzione (in primis la nota 2.7.2020
a prot. 624121), in uno al fatto che neppure in questa sede è stata richiesta la restituzione dell'immobile, non è stato provato e, ancor prima allegato, in cosa sarebbe consistito il danno eventualmente patito a seguito della mancata restituzione dell'immobile.
Ne consegue che l'opposizione, in relazione alle somme richieste dal 28.11.2019 in poi, è fondata.
5. Nel resto, invece, l'opposizione va rigettata.
5.1. Invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente non pare cogliere nel segno, tenuto conto che la risoluzione contrattuale del 28.11.2019 veniva indirizzata dall al e, solo per conoscenza, al Tribunale di Larino;
CP_2 Parte_1 inoltre, in risposta alla richiesta di pagamento del canone dell del 10.12.2019, è lo stesso CP_2
Ente opponente a riconoscersi debitore, ancorché per un importo di poco inferiore, del canone contrattuale sino al 28.11.2019, chiedendo una decurtazione con rateizzazione della somma così dovuta. A fronte di ciò, e pacifica essendo la conclusione del contratto di locazione da parte del solo nessuna specifica difesa ha approntato l'opponente in Pt_1 questa sede al fine di meglio chiarire la propria posizione, di talché l'eccezione spiegata deve essere respinta.
5.2. Quanto invece alla domanda riconvenzionale di condanna dell' al pagamento di CP_2 crediti tributari (IMU e TASI) per euro 202.614,00, anche in compensazione, è agevole rilevare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, appartenendo l'accertamento dell'an e del quantum di un siffatto credito, controverso tra le odierne parti, ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria e così anche ai fini della eccepita compensazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
21/10/2005, n. 20337).
6. Le spese di lite, tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione, devono essere compensate per 1/3 e, nel resto, vanno poste a carico dell'opponente, prevalentemente soccombente. Dette spese si liquidano nei valori medi per la fase studio, introduttiva e decisoria, stante la mancata celebrazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− in parziale accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione spiegata dal Pt_1
pagina 6 di 7 di , revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2021, emesso dal Tribunale di Larino in Pt_1 data 20 novembre 2021, e condanna il al pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di euro 106.971,00, oltre interessi legali;
CP_2
− dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal , assegnando il termine di Parte_1 tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
− condanna il al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore della , delle spese di lite, che si liquidano in € 5.622,00 per compenso CP_2 professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
− compensa nel resto (1/3) le spese di lite tra le parti.
Larino, 13 agosto 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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