CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
PP LABELLARTE Presidente
Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1022 dell'anno 2023
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Parte_1
AN TE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura CP_1 allegata a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Maurizio Nicola Aldo
Lasagna, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe di Amedeo n. 7, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza del 24 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione tardiva al CP_1 decreto ingiuntivo n. 1855 del 2019, con il quale la in qualità di cessionaria del Parte_1 credito commerciale originariamente maturato in capo a aveva ingiunto il Controparte_2
1 pagamento della somma di € 277.000,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo della vendita delle schede SMART CARD DAHLIA GOLD 1 stipulata in data 11 ottobre 2010.
L'opponente, in via preliminare ed al fine di giustificare la tardività dell'opposizione presentata in data 11 novembre 2019 (oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 26 settembre 2019), deduceva di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo in data 8 novembre 2019, a causa dell'inutilizzabilità della posta elettronica certificata, determinata da un attacco informatico ad opera di ignoti che, nella notte tra il 21 ed il 22 settembre, avevano danneggiato il server aziendale ove vengono custodite le chiavi crittografiche per l'autenticazione dei terminali dell'azienda e dei trenta punti vendita al dettaglio Euronics da questa gestiti.
Nel merito, l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito azionato deducendo di aver ottenuto dalla , contestualmente alla sottoscrizione dell'ordinativo di acquisto delle Smart Card, CP_2 il riconoscimento di un contributo pari ad € 266.958,50 per l'attività di Co-marketing da svolgere presso i punti vendita al dettaglio nei quali le Smart Card sarebbero state offerte in vendita al pubblico;
che, tuttavia, in data 10 gennaio 2011 la era stata messa in liquidazione, con CP_2 conseguente interruzione delle trasmissioni fruite attraverso l'utilizzo delle Smart Card nel frattempo divenute inutilizzabili e che, in ragione di ciò, la aveva restituito le Smart CP_1
Card rimanenti per un valore complessivo di € 86.336,00. Pertanto, il debito maturato nei confronti della cedente che, al netto del contributo di Co-marketing ammontava ad € CP_2
50.041,50, si era estinto per compensazione (impropria).
La causa veniva istruita mediante testimonianze e decisa con sentenza n. 1681 del 20 giugno
2023, con la quale il Tribunale di Foggia, sulla scorta dei documenti prodotti e delle prove testimoniali assunte, dopo aver preliminarmente ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva, nel merito, accolta l'opposizione, ha rigettato la domanda della società opposta (revocando il decreto ingiuntivo) per inesistenza del credito azionato dalla cessionaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ritenere e dichiarare inammissibile perché tardiva (…) l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 1855/2019; ovvero, CP_1
- ove ritenuta di contro ammissibile, dirla comunque priva di riscontro probatorio nel merito
(…);
- in conseguenza dell'una o dell'altra soluzione, riformare la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna alle spese di lite ed attribuire alla le spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio”.
2 Si è costituita in giudizio l'appellata, impugnando e contestando gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti dinanzi al Consigliere istruttore, e previo deposito delle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c..
Con il primo motivo di gravame, si lamenta la violazione dell'art. 650 c.p.c., avendo il Tribunale errato nel consentire l'opposizione tardiva, dichiarando che la circostanza dedotta dalla
[...] integrasse gli estremi del caso fortuito. CP_1
Nello specifico, secondo l'appellante, la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo sarebbe imputabile al comportamento tenuto dall'opponente che, oltre a non aver adottato cautele idonee a consentire il ricevimento dell'atto, avrebbe altresì contribuito a prolungare il tempo necessario al ripristino del disservizio (protrattosi dal 22 settembre all'8 novembre), scegliendo di ripristinare per ultime le caselle PEC dell'amministrazione.
Il motivo è infondato.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, «la forza maggiore ed il caso fortuito che consento
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere del tutto oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria»1.
Ebbene, nel caso di specie risulta dai documenti prodotti e dalle prove testimoniali assunte (cfr. in particolare deposizione resa dal dott. e relazione tecnica a sua firma, piano di Per_1 ripristino operatività a seguito di attacchi informatici del 21-22 settembre 2019, rapporto di intervento settimanale ufficio CED di Foggia, nonché modulo di consegna/collaudo e deposizione resa dal teste che la dispone di un sofisticato meccanismo Tes_1 CP_1 di difesa dagli attacchi informatici che prevede il mascheramento dei files sui terminali associando ad ogni utente una chiave di crittografia che viene emessa direttamente ed in modo centralizzato da un server situato all'interno della server farm aziendale, la quale risulta quindi depositaria di tutte le chiavi accesso che consentono l'autenticazione dei terminali da parte degli utenti.
È altresì stato provato che, nella notte tra il 21 ed il 22 settembre 2019, vi è stato un attacco informatico esterno che ha colpito proprio il server che conteneva le chiavi di crittografia e che,
3 sebbene non andato del tutto a buon fine (in quanto la fuoriuscita dei dati è stata correttamente impedita dal sistema di sicurezza aziendale), ha comunque reso illeggibili i dati contenuti sia sui server centrali, sia su quelli periferici, sia su tutte le postazioni di lavoro.
Per il ripristino della funzionalità del sistema informatico danneggiato, la aveva CP_1 intrapreso, fin dal giorno successivo all'attacco, un complesso lavoro, conclusosi solo il 7 novembre 2019, con il quale si era proceduto a ricostruire il server e tutti i suoi applicativi, nonché tutte le chiavi di crittografia che erano andate irrimediabilmente perse.
Tali circostanze, unitamente considerate, consentono di ritenere integrati gli estremi del caso fortuito, dal momento che la ha dimostrato sia di essersi dotata di un sistema di CP_1 sicurezza idoneo a tutelarsi da attacchi informatici, assolvendo in tal modo all'onere di diligenza imposto in capo ad un soggetto che svolge attività commerciale, sia di non aver potuto avere conoscenza in modo assoluto della notificazione a causa del virus.
Infatti, con riferimento all'attacco del 21-22 settembre, risulta dimostrato che il sistema di sicurezza aziendale, pur essendo riuscito a scongiurare la diffusione dei dati, non era stato in grado di impedire che venisse danneggiato il server da cui provenivano le chiavi di accesso crittografate che consentivano l'ingresso nei sistemi aziendali, tra cui anche la casella di posta elettronica certificata, rendendola inservibile da qualsiasi postazione di lavoro fino alla data di conclusione dei lavori di ripristino.
Neppure può valere ad escludere l'ammissibilità dell'opposizione tardiva la circostanza che le operazioni si siano svolte “dall'esterno verso l'interno”, nel senso che si è proceduto prima al ripristino dei server a disposizione dei 30 punti vendita aperti al pubblico, poi a quelli della contabilità esterna e della logistica, successivamente a quelli della parte commerciale e, in ultimo,
a quelli dell'amministrazione, dal momento che entrambi i testi escussi hanno riferito che tale scelta era risultata “obbligata” da ragioni di sicurezza (nello specifico dalla necessità di comprendere l'origine dell'attacco per evitare che eventuali programmi malevoli istallati dai pirati potessero nuovamente recare ulteriori danni).
Infine, deve rilevarsi che la ha comunque provveduto a proporre l'opposizione CP_1 immediatamente dopo aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo (solo tre giorni dopo) e comunque appena sei giorni oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
Il secondo motivo di gravame, invece, è volto a censurare l'ammissione da parte del giudice di prime cure della prova per testimoni sulla circostanza dell'attacco informatico, dal momento che tale richiesta istruttoria sarebbe tardiva, in quanto formulata solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (formulazione ante d.lgs. n. 149/2022).
4 L'appellante, invero, muove dal presupposto che i mezzi di prova che possono essere indicati con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. siano solo quelli relative alle modifiche del thema decidendum introdotte dall'avversario con la prima memoria, sicché egli afferma che l'opponente in primo grado avrebbe dovuto effettuare tali richieste istruttorie con l'atto di citazione ovvero con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Anche tale secondo motivo di appello non può trovare accoglimento, essendo errata la premessa posta alla base del ragionamento articolato dall'appellante.
È, infatti, pacifico sia dottrina sia in giurisprudenza che, nel sistema introdotto a partire dal 2006, la memoria di cui all'art. 186 comma 6 n. 2 c.p.c. costituisce il termine ultimo per l'articolazione di tutte le prove dirette, comprese quelle non costituenti replica ad eccezioni o difese nuove della controparte2, sicché deve escludersi l'inammissibilità della richiesta istruttoria proposta in primo grado con la seconda memoria.
Con il terzo motivo di gravame, invece, si contesta il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a riscontrare “la veridicità dell'attacco ai sistemi di posta elettronica dell'opponente, a riferire sulla tempistica e sulla congruenza dei mezzi apprestati e a dichiarare formalmente se la casella PEC della medesima non fosse assolutamente consultabile da un qualsiasi altro punto d'accesso” formulata in primo grado con le note di trattazione scritta depositate il 7 marzo 2021, dunque oltre il terzo termine ex art. 183 comma 6 destinato alle repliche istruttorie.
Nello specifico, secondo l'appellante, l'ordinanza del 23 marzo 2021 relativa all'ammissione delle prove sarebbe censurabile avendo il Tribunale errato nel rigettare la richiesta di CTU ritenendo che fosse onere di parte richiederla all'interno dei termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., dal momento che la CTU non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti e, dunque, non soggiace a tardività.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Foggia, infatti, ha rigettato la richiesta di CTU non perché tardiva, bensì in quanto ultronea alla luce dei fatti di causa, dei documenti prodotti e dei mezzi di prova richiesti dall'opponente, operando in tal modo una scelta incensurabile dal momento che la CTU «è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliare giudiziario»3. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura la decisione di primo grado, deducendo la carenza di prova in ordine al contro credito della n quanto: il documento n. 6 allegato CP_1 all'atto di citazione in primo grado sarebbe inutilizzabile perché privo della sottoscrizione da parte della società cedente ( ), mentre la prova testimoniale ammessa in primo grado sul CP_2 punto sarebbe stata assunta in violazione dei divieti previsti dagli art. 2721 e 2722 c.c., essendo il contro credito vantato dall'opponente un patto aggiunto al contenuto del contratto.
Anche tale motivo è infondato e va respinto.
La prova del contro credito vantato dall'appellata e della sua estinzione per compensazione impropria, infatti, è stata desunta dal giudice di prime cure sulla scorta di una valutazione complessiva dei documenti e delle prove fornite.
In particolare, essa risulta: dal contratto di vendita delle smart card dell'11 ottobre 2010 tra il rappresentante della , sig. , e la da cui si evince l'ordine di acquisto CP_2 Pt_2 CP_1 per € 277.00,00 ed il contestuale riconoscimento della “contribuzione Co-marketing” per un totale di € 226.958,50 (iva inclusa); dalla relativa fattura emessa dalla (doc. 5 e 7 CP_1 allegati all'atto di citazione in primo grado); nonché dalla documentazione attestante la restituzione delle 2456 smart card ancora invendute al momento della ricezione della comunicazione relativa alla necessità di bloccare le vendite a causa della messa in liquidazione della (cfr. doc. 10, 11, 12, 13 e 14 allegati all'atto di citazione in primo grado). CP_2
Non scalfisce, dunque, il quadro probatorio così delineato la circostanza che la nota di riconoscimento del contributo di Co-marketing dell'11 ottobre 2010 proveniente dalla CP_2 ed indirizzata al direttore acquisti della sia priva di CP_1 Controparte_3 sottoscrizione.
Parimenti, deve escludersi che la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito disposta dal giudice di primo grado si sia basata in via esclusiva o principale sulle dichiarazioni rese dal teste : l'esame del testimone – della cui attendibilità, peraltro, non vi è motivo CP_3 di dubitare, atteso che le sue dichiarazioni hanno trovato pieno riscontro nella documentazione versata in atti – è, invero, servito solo per specificare in modo più preciso quanto risultante dagli atti di causa, sicché deve escludersi che ci sia stata una violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c.
Le suddette ragioni conducono, quindi, all'integrale rigetto dell'appello ed alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione determinato dal valore della controversia.
unitariamente considerato dal giudice». Nello stesso senso: Cass. civ. sez. VI, ord., 13 gennario 2020, n. 326; Cass. civ. sez. III, 13 marzo 2009, n. 6155 e Cass. civ. sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219. 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1681 del 20 giugno 2023, del Tribunale di Parte_1
Foggia in composizione monocratica,
1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano in € 20.119,00, per compensi, oltre IVA e CAP
e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co. 1- bis d.p.r.
n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB ET PP LL
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Marzia Gaia Marzano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda ex multis Cass. civ. sez. III, 4 luglio 2019, n. 17922. 2 Cfr. ex multis sez. III, 26 giugno 2018, n. 16800. 3 Cfr. Cass. civ. sez. III, 16 ottobre 2020, n. 22622 ove si aggiunge che «il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione» e che «la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
PP LABELLARTE Presidente
Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1022 dell'anno 2023
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Parte_1
AN TE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura CP_1 allegata a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Maurizio Nicola Aldo
Lasagna, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe di Amedeo n. 7, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza del 24 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione tardiva al CP_1 decreto ingiuntivo n. 1855 del 2019, con il quale la in qualità di cessionaria del Parte_1 credito commerciale originariamente maturato in capo a aveva ingiunto il Controparte_2
1 pagamento della somma di € 277.000,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo della vendita delle schede SMART CARD DAHLIA GOLD 1 stipulata in data 11 ottobre 2010.
L'opponente, in via preliminare ed al fine di giustificare la tardività dell'opposizione presentata in data 11 novembre 2019 (oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 26 settembre 2019), deduceva di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo in data 8 novembre 2019, a causa dell'inutilizzabilità della posta elettronica certificata, determinata da un attacco informatico ad opera di ignoti che, nella notte tra il 21 ed il 22 settembre, avevano danneggiato il server aziendale ove vengono custodite le chiavi crittografiche per l'autenticazione dei terminali dell'azienda e dei trenta punti vendita al dettaglio Euronics da questa gestiti.
Nel merito, l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito azionato deducendo di aver ottenuto dalla , contestualmente alla sottoscrizione dell'ordinativo di acquisto delle Smart Card, CP_2 il riconoscimento di un contributo pari ad € 266.958,50 per l'attività di Co-marketing da svolgere presso i punti vendita al dettaglio nei quali le Smart Card sarebbero state offerte in vendita al pubblico;
che, tuttavia, in data 10 gennaio 2011 la era stata messa in liquidazione, con CP_2 conseguente interruzione delle trasmissioni fruite attraverso l'utilizzo delle Smart Card nel frattempo divenute inutilizzabili e che, in ragione di ciò, la aveva restituito le Smart CP_1
Card rimanenti per un valore complessivo di € 86.336,00. Pertanto, il debito maturato nei confronti della cedente che, al netto del contributo di Co-marketing ammontava ad € CP_2
50.041,50, si era estinto per compensazione (impropria).
La causa veniva istruita mediante testimonianze e decisa con sentenza n. 1681 del 20 giugno
2023, con la quale il Tribunale di Foggia, sulla scorta dei documenti prodotti e delle prove testimoniali assunte, dopo aver preliminarmente ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva, nel merito, accolta l'opposizione, ha rigettato la domanda della società opposta (revocando il decreto ingiuntivo) per inesistenza del credito azionato dalla cessionaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ritenere e dichiarare inammissibile perché tardiva (…) l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 1855/2019; ovvero, CP_1
- ove ritenuta di contro ammissibile, dirla comunque priva di riscontro probatorio nel merito
(…);
- in conseguenza dell'una o dell'altra soluzione, riformare la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna alle spese di lite ed attribuire alla le spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio”.
2 Si è costituita in giudizio l'appellata, impugnando e contestando gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti dinanzi al Consigliere istruttore, e previo deposito delle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c..
Con il primo motivo di gravame, si lamenta la violazione dell'art. 650 c.p.c., avendo il Tribunale errato nel consentire l'opposizione tardiva, dichiarando che la circostanza dedotta dalla
[...] integrasse gli estremi del caso fortuito. CP_1
Nello specifico, secondo l'appellante, la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo sarebbe imputabile al comportamento tenuto dall'opponente che, oltre a non aver adottato cautele idonee a consentire il ricevimento dell'atto, avrebbe altresì contribuito a prolungare il tempo necessario al ripristino del disservizio (protrattosi dal 22 settembre all'8 novembre), scegliendo di ripristinare per ultime le caselle PEC dell'amministrazione.
Il motivo è infondato.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, «la forza maggiore ed il caso fortuito che consento
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere del tutto oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria»1.
Ebbene, nel caso di specie risulta dai documenti prodotti e dalle prove testimoniali assunte (cfr. in particolare deposizione resa dal dott. e relazione tecnica a sua firma, piano di Per_1 ripristino operatività a seguito di attacchi informatici del 21-22 settembre 2019, rapporto di intervento settimanale ufficio CED di Foggia, nonché modulo di consegna/collaudo e deposizione resa dal teste che la dispone di un sofisticato meccanismo Tes_1 CP_1 di difesa dagli attacchi informatici che prevede il mascheramento dei files sui terminali associando ad ogni utente una chiave di crittografia che viene emessa direttamente ed in modo centralizzato da un server situato all'interno della server farm aziendale, la quale risulta quindi depositaria di tutte le chiavi accesso che consentono l'autenticazione dei terminali da parte degli utenti.
È altresì stato provato che, nella notte tra il 21 ed il 22 settembre 2019, vi è stato un attacco informatico esterno che ha colpito proprio il server che conteneva le chiavi di crittografia e che,
3 sebbene non andato del tutto a buon fine (in quanto la fuoriuscita dei dati è stata correttamente impedita dal sistema di sicurezza aziendale), ha comunque reso illeggibili i dati contenuti sia sui server centrali, sia su quelli periferici, sia su tutte le postazioni di lavoro.
Per il ripristino della funzionalità del sistema informatico danneggiato, la aveva CP_1 intrapreso, fin dal giorno successivo all'attacco, un complesso lavoro, conclusosi solo il 7 novembre 2019, con il quale si era proceduto a ricostruire il server e tutti i suoi applicativi, nonché tutte le chiavi di crittografia che erano andate irrimediabilmente perse.
Tali circostanze, unitamente considerate, consentono di ritenere integrati gli estremi del caso fortuito, dal momento che la ha dimostrato sia di essersi dotata di un sistema di CP_1 sicurezza idoneo a tutelarsi da attacchi informatici, assolvendo in tal modo all'onere di diligenza imposto in capo ad un soggetto che svolge attività commerciale, sia di non aver potuto avere conoscenza in modo assoluto della notificazione a causa del virus.
Infatti, con riferimento all'attacco del 21-22 settembre, risulta dimostrato che il sistema di sicurezza aziendale, pur essendo riuscito a scongiurare la diffusione dei dati, non era stato in grado di impedire che venisse danneggiato il server da cui provenivano le chiavi di accesso crittografate che consentivano l'ingresso nei sistemi aziendali, tra cui anche la casella di posta elettronica certificata, rendendola inservibile da qualsiasi postazione di lavoro fino alla data di conclusione dei lavori di ripristino.
Neppure può valere ad escludere l'ammissibilità dell'opposizione tardiva la circostanza che le operazioni si siano svolte “dall'esterno verso l'interno”, nel senso che si è proceduto prima al ripristino dei server a disposizione dei 30 punti vendita aperti al pubblico, poi a quelli della contabilità esterna e della logistica, successivamente a quelli della parte commerciale e, in ultimo,
a quelli dell'amministrazione, dal momento che entrambi i testi escussi hanno riferito che tale scelta era risultata “obbligata” da ragioni di sicurezza (nello specifico dalla necessità di comprendere l'origine dell'attacco per evitare che eventuali programmi malevoli istallati dai pirati potessero nuovamente recare ulteriori danni).
Infine, deve rilevarsi che la ha comunque provveduto a proporre l'opposizione CP_1 immediatamente dopo aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo (solo tre giorni dopo) e comunque appena sei giorni oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
Il secondo motivo di gravame, invece, è volto a censurare l'ammissione da parte del giudice di prime cure della prova per testimoni sulla circostanza dell'attacco informatico, dal momento che tale richiesta istruttoria sarebbe tardiva, in quanto formulata solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (formulazione ante d.lgs. n. 149/2022).
4 L'appellante, invero, muove dal presupposto che i mezzi di prova che possono essere indicati con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. siano solo quelli relative alle modifiche del thema decidendum introdotte dall'avversario con la prima memoria, sicché egli afferma che l'opponente in primo grado avrebbe dovuto effettuare tali richieste istruttorie con l'atto di citazione ovvero con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Anche tale secondo motivo di appello non può trovare accoglimento, essendo errata la premessa posta alla base del ragionamento articolato dall'appellante.
È, infatti, pacifico sia dottrina sia in giurisprudenza che, nel sistema introdotto a partire dal 2006, la memoria di cui all'art. 186 comma 6 n. 2 c.p.c. costituisce il termine ultimo per l'articolazione di tutte le prove dirette, comprese quelle non costituenti replica ad eccezioni o difese nuove della controparte2, sicché deve escludersi l'inammissibilità della richiesta istruttoria proposta in primo grado con la seconda memoria.
Con il terzo motivo di gravame, invece, si contesta il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a riscontrare “la veridicità dell'attacco ai sistemi di posta elettronica dell'opponente, a riferire sulla tempistica e sulla congruenza dei mezzi apprestati e a dichiarare formalmente se la casella PEC della medesima non fosse assolutamente consultabile da un qualsiasi altro punto d'accesso” formulata in primo grado con le note di trattazione scritta depositate il 7 marzo 2021, dunque oltre il terzo termine ex art. 183 comma 6 destinato alle repliche istruttorie.
Nello specifico, secondo l'appellante, l'ordinanza del 23 marzo 2021 relativa all'ammissione delle prove sarebbe censurabile avendo il Tribunale errato nel rigettare la richiesta di CTU ritenendo che fosse onere di parte richiederla all'interno dei termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., dal momento che la CTU non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti e, dunque, non soggiace a tardività.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Foggia, infatti, ha rigettato la richiesta di CTU non perché tardiva, bensì in quanto ultronea alla luce dei fatti di causa, dei documenti prodotti e dei mezzi di prova richiesti dall'opponente, operando in tal modo una scelta incensurabile dal momento che la CTU «è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliare giudiziario»3. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura la decisione di primo grado, deducendo la carenza di prova in ordine al contro credito della n quanto: il documento n. 6 allegato CP_1 all'atto di citazione in primo grado sarebbe inutilizzabile perché privo della sottoscrizione da parte della società cedente ( ), mentre la prova testimoniale ammessa in primo grado sul CP_2 punto sarebbe stata assunta in violazione dei divieti previsti dagli art. 2721 e 2722 c.c., essendo il contro credito vantato dall'opponente un patto aggiunto al contenuto del contratto.
Anche tale motivo è infondato e va respinto.
La prova del contro credito vantato dall'appellata e della sua estinzione per compensazione impropria, infatti, è stata desunta dal giudice di prime cure sulla scorta di una valutazione complessiva dei documenti e delle prove fornite.
In particolare, essa risulta: dal contratto di vendita delle smart card dell'11 ottobre 2010 tra il rappresentante della , sig. , e la da cui si evince l'ordine di acquisto CP_2 Pt_2 CP_1 per € 277.00,00 ed il contestuale riconoscimento della “contribuzione Co-marketing” per un totale di € 226.958,50 (iva inclusa); dalla relativa fattura emessa dalla (doc. 5 e 7 CP_1 allegati all'atto di citazione in primo grado); nonché dalla documentazione attestante la restituzione delle 2456 smart card ancora invendute al momento della ricezione della comunicazione relativa alla necessità di bloccare le vendite a causa della messa in liquidazione della (cfr. doc. 10, 11, 12, 13 e 14 allegati all'atto di citazione in primo grado). CP_2
Non scalfisce, dunque, il quadro probatorio così delineato la circostanza che la nota di riconoscimento del contributo di Co-marketing dell'11 ottobre 2010 proveniente dalla CP_2 ed indirizzata al direttore acquisti della sia priva di CP_1 Controparte_3 sottoscrizione.
Parimenti, deve escludersi che la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito disposta dal giudice di primo grado si sia basata in via esclusiva o principale sulle dichiarazioni rese dal teste : l'esame del testimone – della cui attendibilità, peraltro, non vi è motivo CP_3 di dubitare, atteso che le sue dichiarazioni hanno trovato pieno riscontro nella documentazione versata in atti – è, invero, servito solo per specificare in modo più preciso quanto risultante dagli atti di causa, sicché deve escludersi che ci sia stata una violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c.
Le suddette ragioni conducono, quindi, all'integrale rigetto dell'appello ed alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione determinato dal valore della controversia.
unitariamente considerato dal giudice». Nello stesso senso: Cass. civ. sez. VI, ord., 13 gennario 2020, n. 326; Cass. civ. sez. III, 13 marzo 2009, n. 6155 e Cass. civ. sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219. 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1681 del 20 giugno 2023, del Tribunale di Parte_1
Foggia in composizione monocratica,
1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano in € 20.119,00, per compensi, oltre IVA e CAP
e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co. 1- bis d.p.r.
n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB ET PP LL
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Marzia Gaia Marzano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda ex multis Cass. civ. sez. III, 4 luglio 2019, n. 17922. 2 Cfr. ex multis sez. III, 26 giugno 2018, n. 16800. 3 Cfr. Cass. civ. sez. III, 16 ottobre 2020, n. 22622 ove si aggiunge che «il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione» e che «la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio 5