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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1519/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1519/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. PERNA LA TORRE LUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Verbania, via Marco De Marchi n. 53
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GORIO ROBERTO e dall'avv. GORIO FEDERICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Brescia, via Moretto n. 67
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria
NEL MERITO
- Accertato e dato atto che gli odierni opponenti sono chiamati al pagamento di cui al precetto opposto in qualità di fideiussori della Controparte_3
- Accertato e dato atto che gli odierni opponenti rivestono la qualifica di “consumatori”;
pagina 1 di 11 - Accertato e dato atto che le fideiussioni in forza delle quali controparte ha agito ed ha ottenuto in titoli azionati è parzialmente nulla in ossequio a quanto previsto dalla sentenza n. 41994/21 resa dalla
Cassazione a Sezioni Unite.;
- Accertato e dato atto che in forza della precitata nullità parziale del contratto fideiussorio deve ritenersi applicabile e non derogato il disposto di cui all'art. 1957 Cod.Civ.;
- Accertato e dato atto che gli opponenti non hanno ricevuto alcuna comunicazione di messa in mora da parte della creditrice ma solo il decreto ingiuntivo di cui in narrativa del 3 settembre 2012;
- Accertato e dato atto che, comunque ed in ogni caso detta iniziativa processuale è stata posta in essere dalla creditrice ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 Cod.Civ.;
- Accertato e dato atto che essendo stati violati i termini di cui al precitato art. 1957 Cod.Civ. la fideiussione da cui hanno tratto origine i successivi titoli giudiziali di credito deve ritenersi inefficace;
- Accertato e dato atto che le eccezioni di cui alla presente citazione in opposizione non devono essere ritenute tardive, e ci per le ragioni di cui in narrativa e conformemente all'univoca giurisprudenza vigente;
- Dichiarare parzialmente nulla la fideiussione rilasciata dai signori e;
Pt_1 Pt_2
- Dichiarare inefficace la fideiussione rilasciata dai signori e a far data anteriore al Pt_1 Pt_2 decreto ingiuntivo ed ai successivi titoli da cui trae origine il precetto oggi opposto;
- Dichiarare che, come conseguenza della nullità parziale della fideiussione e della sua conseguente inefficacia, nulla i signori e devono all'odierna opposta per le Parte_1 Parte_3 ragioni di cui ai titoli precettati ed al precetto stesso.
Con rifusione integrale delle spese di lite e DISTRAZIONE DELLE MEDESIME A FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE”
Per parte convenuta:
“in via preliminare: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse rinunciata, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi proposta dagli opponenti;
in via principale: dichiarare inammissibile ovvero respingersi l'avversa opposizione;
in via subordinata: ove le avverse domande di nullità parziale delle fideiussioni venissero ritenute ammissibili e proponibili, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Verbania a decidere su di esse, per essere funzionalmente competente il Tribunale di Brescia;
in ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, ivi comprese spese generali forfettarie 15%.”
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione a precetto col quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 439.639,29. In particolare hanno esposto:
- che gli attori erano fideiussori della società in forza di contratto del 5 maggio Controparte_3
2006 ed erano genitori del legale rappresentante della Controparte_3
- che gli stessi non avevano mai ricoperto cariche all'interno della società, né avevano detenuto quote societarie, sicché erano qualificabili come consumatori;
- che la garanzia fideiussoria era stata rilasciata nell'interesse della poi Controparte_4 [...]
ora CP_5 Controparte_1
- che la fideiussione doveva dichiararsi parzialmente nulla, in quanto conteneva le clausole dichiarate nulle dalla sentenza n. 41994/21 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, tra cui quella di deroga al dettato di cui all'art. 1957 c.c.;
- che la creditrice d'allora, per propria stessa ammissione negli atti che avevano Controparte_5
dato origine ai titoli oggi azionati, aveva messo in mora la debitrice principale a Controparte_3
marzo 2011 contestando il mancato pagamento dei ratei di canone pattuiti e in tale data aveva intimato la risoluzione contrattale con la contestuale richiesta di pagamento del dovuto e di restituzione del bene concesso in leasing con missiva pervenuta alla sola parte debitrice principale in data 5.1.2012;
- che agli odierni opponenti non era mai pervenuta detta missiva;
- che, in ogni caso, la creditrice ex aveva assunto le proprie istanze contro il Controparte_5
debitore ed i garanti fideiussori solo in data 3.9.2012, depositando ed ottenendo il decreto ingiuntivo azionato - unitamente agli altri titoli - con il precetto;
- che, pertanto, tra il momento di formale messa in mora del debitore (marzo 2011) ovvero tra il momento di risoluzione del contratto (5 gennaio 2012) e la data di deposito del ricorso per ingiunzione
(3 settembre 2012) erano trascorsi ben più dei sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.;
- che, quindi, la fideiussione su cui si fondava il titolo di pagamento (e quelli ulteriori e successivi) azionati col precetto opposto era inefficace già al momento del deposito del primo ricorso per ingiunzione;
pagina 3 di 11 - che, ad avviso della giurisprudenza, laddove l'art. 1957 c.c. prevede che il creditore deve proporre le proprie istanze nel termine di sei mesi e deve diligentemente coltivarle, ciò deve intendersi come attività di natura giudiziale e processuale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita tramite la mandataria Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha dedotto: Controparte_2
- che in data 5.05.2006 aveva stipulato con la società il contratto Controparte_5 Controparte_3
di leasing n. 2419052, le cui obbligazioni di pagamento erano state garantite con fideiussioni rilasciate dai sig.ri , , e;
Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_5
- che in conseguenza del mancato pagamento dei canoni di leasing, aveva richiesto Controparte_5
e ottenuto in data 3.09.2012 l'emissione da parte del Tribunale di Brescia del decreto ingiuntivo n.
7023/2012 nei confronti dell'ex utilizzatrice e dei garanti per l'importo di euro 41.419,83, oltre interessi e spese;
- che tale decreto ingiuntivo veniva opposto con conseguente iscrizione al ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 17960/2012 R.G. (cui è stata riunita la n. 21615/2012 R.G.);
- che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo si concludeva con il rigetto delle opposizioni proposte e la conferma del decreto ingiuntivo, decisione confermata anche nella successiva causa di appello;
- che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto in data 18.03.2019 veniva dichiarato definitivo con provvedimento ex art. 653 c.p.c., così come corretto in data 19.03.2019;
- che, successivamente, aveva ottenuto in data 23.12.2019 l'emissione da parte del Controparte_5
Tribunale di Brescia del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6488/2019 nei confronti dei medesimi soggetti per la somma di euro 361.334,65, oltre interessi e spese, che veniva munito di formula esecutiva apposta in data 10.01.2020;
- che anche tale decreto veniva opposto da tutti i soggetti ingiunti e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo si concludeva con la sentenza del Tribunale di Brescia n. 626/2022 del 14.03.2022 che rigettava l'opposizione proposta e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite;
- che tale sentenza era divenuta definitiva in assenza di impugnazione nei termini di legge e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 6488/2019 era passato in giudicato;
pagina 4 di 11 - che con atto di fusione 19.4.2022 nn. 13415 Rep. 7222 Racc. Notaio Persona_1 CP_5
veniva fusa per incorporazione in
[...] Controparte_1
- che, sulla base dei titoli sopra descritti, tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
notificava atto di precetto per complessivi euro 439.639,29 in data 12.12.2023 ai sig.ri
[...] [...]
, e ed in data 12- 22.12.2023 al sig. Parte_1 Parte_4 Parte_2
; Parte_5
- che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. controparte non contestava il diritto di Controparte_1
di agire esecutivamente sulla base dei titoli esecutivi azionati, bensì intendeva introdurre nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione contestazioni inerenti alla formazione dei suddetti titoli esecutivi, che erano passati in giudicato in seguito al rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte;
- che il principio affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Cass.
6.04.2023 n. 9479 non poteva trovare applicazione nel caso concreto in cui i fideiussori avevano già proposto opposizione a decreto ingiuntivo;
- che nel caso di specie entrambi i decreti ingiuntivi erano stati oggetto di opposizioni a decreto ingiuntivo, tutte rigettate con pronunce passate in giudicato;
- che anche laddove fossero già state proposte (e rigettate) opposizioni a decreto ingiuntivo, le Sezioni
Unite di Cassazione (SSUU 6.04.2023 n. 9479) avevano statuito che lo strumento da utilizzare per vagliare tale abusività era quello dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e non quello dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ex adverso proposta;
- che, in conseguenza del passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi n. 7023/2012 e n. 6488/2019 e delle sentenze che avevano rigettato le avverse opposizioni, non poteva ritenersi realizzata alcuna decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto incompatibile con il definitivo accertamento dell'obbligo dei garanti di pagare quanto dovuto per i canoni di leasing rimasti insoluti;
- che conseguentemente anche la suddetta clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. doveva implicitamente ritenersi valida con accertamento avente valore di giudicato;
- che, in ogni caso, gli atti di garanzia stipulati dagli attori opponenti non erano tecnicamente una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia non soggetto quindi al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.;
pagina 5 di 11 - che la giurisprudenza di legittimità era pacifica nel ritenere che, nell'ipotesi in cui le parti avessero pattuito che la durata della fideiussione fosse correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non era soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 26.6.2024, stante la natura documentale delle questioni, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 11.6.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Il titolo portato ad esecuzione, come chiarito, è rappresentato dai decreti ingiuntivi n. 7023/2012 e n.
6488/2019, entrambi oggetto di giudizi d'opposizione a decreto ingiuntivo.
Giova, inoltre, premettere che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, che concerne le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, “quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii;
nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto
l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art.
649 c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
Tale pronuncia precisa, altresì, “nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata
l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o
pagina 6 di 11 sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria,
a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto – avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione – e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
Il campo applicativo del principio è, quindi, segnato dal caso del decreto ingiuntivo emesso a favore di un professionista e che il consumatore “non ha opposto” (par. 3.1.). I principi enunciati nella sentenza derivano dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 17 maggio 2002 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, in cui la Corte è stata chiamata a risolvere la seguente, specifica questione pregiudiziale: “se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole” (par. 50). Dalla formulazione della questione, risulta evidente che anche la pronuncia della Corte di Giustizia attiene ai rimedi esperibili dal consumatore avverso un decreto ingiuntivo che non sia stato oggetto di opposizione. La Corte, statuendo sulla questione pregiudiziale, ha, quindi, affermato che “l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la
pagina 7 di 11 validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”. In motivazione, è puntualizzato che “in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (par. 66).
La giurisprudenza interna ha sintetizzato la questione, giungendo alla soluzione secondo cui “ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il
“controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito” (Cass. Sez. Un. n.
9479/23). La ratio dei principi illustrati è che l'inattività del giudice del procedimento monitorio, consistita nell'omesso rilievo officioso di nullità che emergano ex actis, ove non rimediabile in una sede successiva, impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le
“informazioni” che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti al fine di poter esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
“con piena cognizione di causa” (così, Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
L'ipotesi esaminata dalla giurisprudenza sovrannazionale e nazionale è, tuttavia, del tutto diversa da quella oggetto della presente vertenza, in quanto i decreti ingiuntivi sono entrambi stati opposti e le relative sentenze sono state, peraltro, confermate anche in sede d'appello.
Laddove, infatti, una fase di opposizione, ossia a cognizione piena, vi sia stata, non v'è ragione per ritenere superato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, dunque, si formi anche sulla validità del contratto posto alla base della pretesa creditoria oggetto del giudizio di opposizione, in cui la valutazione sulla validità del contratto viene declinata nell'ordinario spazio del contraddittorio.
pagina 8 di 11 Se il decreto ingiuntivo che sarebbe inficiato dalla nullità delle clausole abusive è stato opposto dai fideiussori, è evidente che non è integrabile e non è integrato il presupposto per ammettere, in conformità alle pronunce giurisprudenziali citate, una contestazione di aspetti di abusività di clausole che gli opponenti avrebbero potuto e dovuto dedurre con l'atto di opposizione.
L'elaborazione dei principi illustrati e la loro rilevanza applicativa riguardano, quindi, il decreto ingiuntivo emesso all'esito di un procedimento in cui il giudice non abbia rilevato, sebbene ne fossero ravvisabili elementi sintomatici, una nullità a tutela del consumatore oppure non abbia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto da cui è sorto il credito, quando il decreto medesimo non sia stato opposto. Ciò è confermato anche dai principi in materia di rilevabilità d'ufficio delle nullità secondo cui il giudice davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emerga dagli atti (Cass. n.
10328/23). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è rilevabile d'ufficio la nullità di clausole contrattuali su cui si fondi la domanda monitoria (Cass. n. 23974/10) e “il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo” (Cass. n.
34590/23). Trova, quindi, applicazione il principio per cui il giudice davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda inerente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. n. 15408/16).
Nella specie, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7023/2012, era stato domandato l'accertamento della nullità delle condizioni generali di contratto per mancata approvazione per iscritto ed era stato dedotto il profilo di vessatorietà della clausola risolutiva espressa pattuita. Il Giudice del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo era, quindi, stato investito della domanda di nullità delle clausole contrattuali e, come illustrato, avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'opponente. Nel successivo giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6488/2019, l'opposizione è stata rigettata proprio in ragione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 7023/2012, nonché della sentenza n. 2716/2020 del Tribunale di Brescia, ed invocando il principio secondo cui è precluso l'esame della questione relativa alla validità di un pagina 9 di 11 contratto in tutti quei casi in cui la stessa risulti superata da una sentenza definitiva contenente la condanna all'adempimento, ritenendo che in questi casi sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, e ciò in considerazione del fatto che l'adempimento o la risoluzione contrattuale sono coerenti solo con l'esistenza di un contratto valido (Cass. n. 21906/2019).
Pertanto, i suddetti principi eurounitari non trovano applicazione al caso di specie, ove, gli odierni attori hanno proposto opposizione all'esecuzione dopo aver già proposto l'opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale era, peraltro, stata sottoposta al Giudice anche la questione della nullità delle clausole contrattuali.
Entrambi i decreti ingiuntivi sono stati oggetto di opposizioni a decreto ingiuntivo e tutte le opposizioni proposte sono state rigettate con pronunce passate in giudicato: conseguentemente gli odierni opponenti non possono riproporre in questa sede questioni coperte dal passaggio in giudicato delle suddette sentenze.
Lo strumento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ritenuto idoneo dalla Corte di Cassazione per la tutela del consumatore è, quindi, nella specie precluso per essere i decreti ingiuntivi già stati opposti e non può essere surrogato mediante la proposizione di un'opposizione all'esecuzione.
Nella specie, l'ammissibilità delle presente opposizione deve, infine, essere esclusa anche sulla base del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (C.
Cass., n. 3277/2015).
Non è, infatti, ammesso un controllo della legittimità e della fondatezza del decreto ingiuntivo fuori dall'impugnazione tipica, costituita dall'opposizione a decreto ingiuntivo e del procedimento che ad essa consegue (cfr. Cass. n. 21293/2011, Cass. n. 3850/2011 e n. 12911/2012).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
pagina 10 di 11 La decisione è svolta sulla base della ragione più liquida, restando assorbiti gli ulteriori motivi d'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicando i medi (minimi per la fase istruttoria e decisionale) e tenendo conto del valore indeterminato della controversia, in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a rifondere a favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite liquidate in complessivi € 5.261,00 per esborsi e per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 10.7.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1519/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. PERNA LA TORRE LUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Verbania, via Marco De Marchi n. 53
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GORIO ROBERTO e dall'avv. GORIO FEDERICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Brescia, via Moretto n. 67
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria
NEL MERITO
- Accertato e dato atto che gli odierni opponenti sono chiamati al pagamento di cui al precetto opposto in qualità di fideiussori della Controparte_3
- Accertato e dato atto che gli odierni opponenti rivestono la qualifica di “consumatori”;
pagina 1 di 11 - Accertato e dato atto che le fideiussioni in forza delle quali controparte ha agito ed ha ottenuto in titoli azionati è parzialmente nulla in ossequio a quanto previsto dalla sentenza n. 41994/21 resa dalla
Cassazione a Sezioni Unite.;
- Accertato e dato atto che in forza della precitata nullità parziale del contratto fideiussorio deve ritenersi applicabile e non derogato il disposto di cui all'art. 1957 Cod.Civ.;
- Accertato e dato atto che gli opponenti non hanno ricevuto alcuna comunicazione di messa in mora da parte della creditrice ma solo il decreto ingiuntivo di cui in narrativa del 3 settembre 2012;
- Accertato e dato atto che, comunque ed in ogni caso detta iniziativa processuale è stata posta in essere dalla creditrice ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 Cod.Civ.;
- Accertato e dato atto che essendo stati violati i termini di cui al precitato art. 1957 Cod.Civ. la fideiussione da cui hanno tratto origine i successivi titoli giudiziali di credito deve ritenersi inefficace;
- Accertato e dato atto che le eccezioni di cui alla presente citazione in opposizione non devono essere ritenute tardive, e ci per le ragioni di cui in narrativa e conformemente all'univoca giurisprudenza vigente;
- Dichiarare parzialmente nulla la fideiussione rilasciata dai signori e;
Pt_1 Pt_2
- Dichiarare inefficace la fideiussione rilasciata dai signori e a far data anteriore al Pt_1 Pt_2 decreto ingiuntivo ed ai successivi titoli da cui trae origine il precetto oggi opposto;
- Dichiarare che, come conseguenza della nullità parziale della fideiussione e della sua conseguente inefficacia, nulla i signori e devono all'odierna opposta per le Parte_1 Parte_3 ragioni di cui ai titoli precettati ed al precetto stesso.
Con rifusione integrale delle spese di lite e DISTRAZIONE DELLE MEDESIME A FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE”
Per parte convenuta:
“in via preliminare: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse rinunciata, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi proposta dagli opponenti;
in via principale: dichiarare inammissibile ovvero respingersi l'avversa opposizione;
in via subordinata: ove le avverse domande di nullità parziale delle fideiussioni venissero ritenute ammissibili e proponibili, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Verbania a decidere su di esse, per essere funzionalmente competente il Tribunale di Brescia;
in ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, ivi comprese spese generali forfettarie 15%.”
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione a precetto col quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 439.639,29. In particolare hanno esposto:
- che gli attori erano fideiussori della società in forza di contratto del 5 maggio Controparte_3
2006 ed erano genitori del legale rappresentante della Controparte_3
- che gli stessi non avevano mai ricoperto cariche all'interno della società, né avevano detenuto quote societarie, sicché erano qualificabili come consumatori;
- che la garanzia fideiussoria era stata rilasciata nell'interesse della poi Controparte_4 [...]
ora CP_5 Controparte_1
- che la fideiussione doveva dichiararsi parzialmente nulla, in quanto conteneva le clausole dichiarate nulle dalla sentenza n. 41994/21 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, tra cui quella di deroga al dettato di cui all'art. 1957 c.c.;
- che la creditrice d'allora, per propria stessa ammissione negli atti che avevano Controparte_5
dato origine ai titoli oggi azionati, aveva messo in mora la debitrice principale a Controparte_3
marzo 2011 contestando il mancato pagamento dei ratei di canone pattuiti e in tale data aveva intimato la risoluzione contrattale con la contestuale richiesta di pagamento del dovuto e di restituzione del bene concesso in leasing con missiva pervenuta alla sola parte debitrice principale in data 5.1.2012;
- che agli odierni opponenti non era mai pervenuta detta missiva;
- che, in ogni caso, la creditrice ex aveva assunto le proprie istanze contro il Controparte_5
debitore ed i garanti fideiussori solo in data 3.9.2012, depositando ed ottenendo il decreto ingiuntivo azionato - unitamente agli altri titoli - con il precetto;
- che, pertanto, tra il momento di formale messa in mora del debitore (marzo 2011) ovvero tra il momento di risoluzione del contratto (5 gennaio 2012) e la data di deposito del ricorso per ingiunzione
(3 settembre 2012) erano trascorsi ben più dei sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.;
- che, quindi, la fideiussione su cui si fondava il titolo di pagamento (e quelli ulteriori e successivi) azionati col precetto opposto era inefficace già al momento del deposito del primo ricorso per ingiunzione;
pagina 3 di 11 - che, ad avviso della giurisprudenza, laddove l'art. 1957 c.c. prevede che il creditore deve proporre le proprie istanze nel termine di sei mesi e deve diligentemente coltivarle, ciò deve intendersi come attività di natura giudiziale e processuale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita tramite la mandataria Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha dedotto: Controparte_2
- che in data 5.05.2006 aveva stipulato con la società il contratto Controparte_5 Controparte_3
di leasing n. 2419052, le cui obbligazioni di pagamento erano state garantite con fideiussioni rilasciate dai sig.ri , , e;
Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_5
- che in conseguenza del mancato pagamento dei canoni di leasing, aveva richiesto Controparte_5
e ottenuto in data 3.09.2012 l'emissione da parte del Tribunale di Brescia del decreto ingiuntivo n.
7023/2012 nei confronti dell'ex utilizzatrice e dei garanti per l'importo di euro 41.419,83, oltre interessi e spese;
- che tale decreto ingiuntivo veniva opposto con conseguente iscrizione al ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 17960/2012 R.G. (cui è stata riunita la n. 21615/2012 R.G.);
- che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo si concludeva con il rigetto delle opposizioni proposte e la conferma del decreto ingiuntivo, decisione confermata anche nella successiva causa di appello;
- che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto in data 18.03.2019 veniva dichiarato definitivo con provvedimento ex art. 653 c.p.c., così come corretto in data 19.03.2019;
- che, successivamente, aveva ottenuto in data 23.12.2019 l'emissione da parte del Controparte_5
Tribunale di Brescia del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6488/2019 nei confronti dei medesimi soggetti per la somma di euro 361.334,65, oltre interessi e spese, che veniva munito di formula esecutiva apposta in data 10.01.2020;
- che anche tale decreto veniva opposto da tutti i soggetti ingiunti e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo si concludeva con la sentenza del Tribunale di Brescia n. 626/2022 del 14.03.2022 che rigettava l'opposizione proposta e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite;
- che tale sentenza era divenuta definitiva in assenza di impugnazione nei termini di legge e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 6488/2019 era passato in giudicato;
pagina 4 di 11 - che con atto di fusione 19.4.2022 nn. 13415 Rep. 7222 Racc. Notaio Persona_1 CP_5
veniva fusa per incorporazione in
[...] Controparte_1
- che, sulla base dei titoli sopra descritti, tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
notificava atto di precetto per complessivi euro 439.639,29 in data 12.12.2023 ai sig.ri
[...] [...]
, e ed in data 12- 22.12.2023 al sig. Parte_1 Parte_4 Parte_2
; Parte_5
- che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. controparte non contestava il diritto di Controparte_1
di agire esecutivamente sulla base dei titoli esecutivi azionati, bensì intendeva introdurre nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione contestazioni inerenti alla formazione dei suddetti titoli esecutivi, che erano passati in giudicato in seguito al rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte;
- che il principio affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Cass.
6.04.2023 n. 9479 non poteva trovare applicazione nel caso concreto in cui i fideiussori avevano già proposto opposizione a decreto ingiuntivo;
- che nel caso di specie entrambi i decreti ingiuntivi erano stati oggetto di opposizioni a decreto ingiuntivo, tutte rigettate con pronunce passate in giudicato;
- che anche laddove fossero già state proposte (e rigettate) opposizioni a decreto ingiuntivo, le Sezioni
Unite di Cassazione (SSUU 6.04.2023 n. 9479) avevano statuito che lo strumento da utilizzare per vagliare tale abusività era quello dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e non quello dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ex adverso proposta;
- che, in conseguenza del passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi n. 7023/2012 e n. 6488/2019 e delle sentenze che avevano rigettato le avverse opposizioni, non poteva ritenersi realizzata alcuna decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto incompatibile con il definitivo accertamento dell'obbligo dei garanti di pagare quanto dovuto per i canoni di leasing rimasti insoluti;
- che conseguentemente anche la suddetta clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. doveva implicitamente ritenersi valida con accertamento avente valore di giudicato;
- che, in ogni caso, gli atti di garanzia stipulati dagli attori opponenti non erano tecnicamente una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia non soggetto quindi al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.;
pagina 5 di 11 - che la giurisprudenza di legittimità era pacifica nel ritenere che, nell'ipotesi in cui le parti avessero pattuito che la durata della fideiussione fosse correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non era soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 26.6.2024, stante la natura documentale delle questioni, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 11.6.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Il titolo portato ad esecuzione, come chiarito, è rappresentato dai decreti ingiuntivi n. 7023/2012 e n.
6488/2019, entrambi oggetto di giudizi d'opposizione a decreto ingiuntivo.
Giova, inoltre, premettere che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, che concerne le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, “quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii;
nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto
l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art.
649 c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
Tale pronuncia precisa, altresì, “nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata
l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o
pagina 6 di 11 sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria,
a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto – avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione – e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
Il campo applicativo del principio è, quindi, segnato dal caso del decreto ingiuntivo emesso a favore di un professionista e che il consumatore “non ha opposto” (par. 3.1.). I principi enunciati nella sentenza derivano dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 17 maggio 2002 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, in cui la Corte è stata chiamata a risolvere la seguente, specifica questione pregiudiziale: “se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole” (par. 50). Dalla formulazione della questione, risulta evidente che anche la pronuncia della Corte di Giustizia attiene ai rimedi esperibili dal consumatore avverso un decreto ingiuntivo che non sia stato oggetto di opposizione. La Corte, statuendo sulla questione pregiudiziale, ha, quindi, affermato che “l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la
pagina 7 di 11 validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”. In motivazione, è puntualizzato che “in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (par. 66).
La giurisprudenza interna ha sintetizzato la questione, giungendo alla soluzione secondo cui “ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il
“controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito” (Cass. Sez. Un. n.
9479/23). La ratio dei principi illustrati è che l'inattività del giudice del procedimento monitorio, consistita nell'omesso rilievo officioso di nullità che emergano ex actis, ove non rimediabile in una sede successiva, impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le
“informazioni” che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti al fine di poter esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
“con piena cognizione di causa” (così, Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
L'ipotesi esaminata dalla giurisprudenza sovrannazionale e nazionale è, tuttavia, del tutto diversa da quella oggetto della presente vertenza, in quanto i decreti ingiuntivi sono entrambi stati opposti e le relative sentenze sono state, peraltro, confermate anche in sede d'appello.
Laddove, infatti, una fase di opposizione, ossia a cognizione piena, vi sia stata, non v'è ragione per ritenere superato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, dunque, si formi anche sulla validità del contratto posto alla base della pretesa creditoria oggetto del giudizio di opposizione, in cui la valutazione sulla validità del contratto viene declinata nell'ordinario spazio del contraddittorio.
pagina 8 di 11 Se il decreto ingiuntivo che sarebbe inficiato dalla nullità delle clausole abusive è stato opposto dai fideiussori, è evidente che non è integrabile e non è integrato il presupposto per ammettere, in conformità alle pronunce giurisprudenziali citate, una contestazione di aspetti di abusività di clausole che gli opponenti avrebbero potuto e dovuto dedurre con l'atto di opposizione.
L'elaborazione dei principi illustrati e la loro rilevanza applicativa riguardano, quindi, il decreto ingiuntivo emesso all'esito di un procedimento in cui il giudice non abbia rilevato, sebbene ne fossero ravvisabili elementi sintomatici, una nullità a tutela del consumatore oppure non abbia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto da cui è sorto il credito, quando il decreto medesimo non sia stato opposto. Ciò è confermato anche dai principi in materia di rilevabilità d'ufficio delle nullità secondo cui il giudice davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emerga dagli atti (Cass. n.
10328/23). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è rilevabile d'ufficio la nullità di clausole contrattuali su cui si fondi la domanda monitoria (Cass. n. 23974/10) e “il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo” (Cass. n.
34590/23). Trova, quindi, applicazione il principio per cui il giudice davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda inerente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. n. 15408/16).
Nella specie, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7023/2012, era stato domandato l'accertamento della nullità delle condizioni generali di contratto per mancata approvazione per iscritto ed era stato dedotto il profilo di vessatorietà della clausola risolutiva espressa pattuita. Il Giudice del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo era, quindi, stato investito della domanda di nullità delle clausole contrattuali e, come illustrato, avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'opponente. Nel successivo giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6488/2019, l'opposizione è stata rigettata proprio in ragione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 7023/2012, nonché della sentenza n. 2716/2020 del Tribunale di Brescia, ed invocando il principio secondo cui è precluso l'esame della questione relativa alla validità di un pagina 9 di 11 contratto in tutti quei casi in cui la stessa risulti superata da una sentenza definitiva contenente la condanna all'adempimento, ritenendo che in questi casi sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, e ciò in considerazione del fatto che l'adempimento o la risoluzione contrattuale sono coerenti solo con l'esistenza di un contratto valido (Cass. n. 21906/2019).
Pertanto, i suddetti principi eurounitari non trovano applicazione al caso di specie, ove, gli odierni attori hanno proposto opposizione all'esecuzione dopo aver già proposto l'opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale era, peraltro, stata sottoposta al Giudice anche la questione della nullità delle clausole contrattuali.
Entrambi i decreti ingiuntivi sono stati oggetto di opposizioni a decreto ingiuntivo e tutte le opposizioni proposte sono state rigettate con pronunce passate in giudicato: conseguentemente gli odierni opponenti non possono riproporre in questa sede questioni coperte dal passaggio in giudicato delle suddette sentenze.
Lo strumento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ritenuto idoneo dalla Corte di Cassazione per la tutela del consumatore è, quindi, nella specie precluso per essere i decreti ingiuntivi già stati opposti e non può essere surrogato mediante la proposizione di un'opposizione all'esecuzione.
Nella specie, l'ammissibilità delle presente opposizione deve, infine, essere esclusa anche sulla base del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (C.
Cass., n. 3277/2015).
Non è, infatti, ammesso un controllo della legittimità e della fondatezza del decreto ingiuntivo fuori dall'impugnazione tipica, costituita dall'opposizione a decreto ingiuntivo e del procedimento che ad essa consegue (cfr. Cass. n. 21293/2011, Cass. n. 3850/2011 e n. 12911/2012).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
pagina 10 di 11 La decisione è svolta sulla base della ragione più liquida, restando assorbiti gli ulteriori motivi d'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicando i medi (minimi per la fase istruttoria e decisionale) e tenendo conto del valore indeterminato della controversia, in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a rifondere a favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite liquidate in complessivi € 5.261,00 per esborsi e per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 10.7.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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