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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1388/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale: SALVUCCI DAVID, Presidente
LI PP, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1902/2019 depositato il 18/03/2019
proposto da
Ag.entrate CO - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4254/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/11/2018
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRPEF-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito il 5.3.2019 e ricevuto l'8.3.2019 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa e dalla signora Resistente_1 presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, "
successivamente depositato presso questa Corte il 18.3.2019, la CO Sicilia S.p.a. - Agente della
CO per le provincie Siciliane, in persona del legale rappresentante pro – tempore, avv. Nominativo_1, con sede in Palermo, Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1, P.IVA P.IVA_2, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dal Dr. Nominativo_2, C.F. CF_1, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 5.6. 2014 rep. Numero_1 raccolta Numero_2, registrata il 9.6.2014 prot. n. 5682, serie 1T, autenticata nella firma dal Notaio Dr. Nominativo_3 in data 13.06.2014, rilasciata in favore del suddetto
Assistente Tecnico del contenzioso tributario, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e iscritto all'albo di cui al D.M. 18/11/1996, n. 631, come richiamato dall'art. 12 del D.Lgs. 546/92, domiciliato presso la Sede Legale dell'Agente della CO - CO Sicilia S.p.A.- Direzione Generale, sita in
Palermo, Indirizzo_1 e, con domicilio eletto, ai fini del presente ricorso, presso la sede provinciale della CO Sicilia S.p.a. di Siracusa, sita in Siracusa, Indirizzo_2, proponeva ricorso in appello avverso la sentenza n° 4254/18, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il
4.7.2018, sez. 2 e depositata il 9.11.2018.
L'appellante premetteva che con ricorso depositato il 6.12.2011 presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, la signora Resistente_1 ricorreva per l'annullamento della cartella di pagamento n° 298 2011 00105719 91 per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/73 e degli artt. 137 e segg. c.p.c.; 2) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000; 3) violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73; 4) mancata sottoscrizione della cartella di pagamento;
5) violazione dell'art. 2697 c.c..
Lamentava che con la sentenza impugnata il ricorso era stato accolto, nonostante non fosse stato chiamato in giudizio l'ente impositore, sul presupposto della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
Sosteneva che nella fattispecie in esame non fosse necessario la notifica del suddetto avviso di accertamento e che, comunque, l'ente impositore costituendosi in giudizio ne avrebbe potuto dimostrare, anche in questo secondo grado di giudizio, l'avvenuta regolare notifica.
Nel rispetto della natura devolutiva dell'appello riportava tutte le deduzioni rassegnate in primo grado relative agli altri motivi di ricorso (legittimità della procedura di riscossione;
regolare motivazione della cartella impugnata;
non necessità della sottoscrizione della cartella e del ruolo).
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di riformare la sentenza impugnata, dichiarando legittima la procedura di riscossione, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del secondo grado.
Con controdeduzioni depositate il 6.5.2019 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa costituendosi in giudizio premetteva che la cartella impugnata era stata preceduta dalla regolare notifica, in data 8.10.2010, dell'Avviso di accertamento n. RJY01T300778/2010, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della contribuente.
Precisava che:
à il suddetto avviso di accertamento fu inviato a controparte mediante raccomandata con A/R_n.
-
13571091336-7 del 26.06.2010 all'indirizzo confermato dal Certificato di residenza rilasciato dalla Città di
Siracusa il 22.06.2010;
- la menzionata raccomandata veniva restituita all'Agenzia delle Entrate per compiuta giacenza;
- in data 08.10.2010 l'Ufficio procedeva ad un ulteriore tentativo di notifica mediante il proprio Messo Speciale il quale dopo aver tentato la notifica, procedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante invio dell'avviso di accertamento (n. 778 finale) con una nuova Racc. A/R n. 13571184653 - 0 che, questa volta, veniva ritirata in data 10.11.2010 dalla contribuente che sottoscriveva l'avviso di ricevimento per avvenuta consegna.
Riteneva viziata la sentenza impugnata per avere ritenuto che il suddetto avviso non fosse stato notificato.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, in via principale, l'annullamento della sentenza appellata e per l'effetto, l'accoglimento dell'appello principale e la condanna della contribuente, ex art. 15 del D.Lgs n.
546/1992, al pagamento delle spese processuali sia di primo che di secondo grado.
Nessuno si costituiva per la contribuente appellata.
All'udienza del 20.1.2025 la Corte, in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la contumacia della signora Resistente_1 non costituitasi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica del ricorso in appello in data 8.3.2019.
La sentenza impugnata va riformata in quanto il presupposto di fatto su cui è esclusivamente fondata (la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. RJY01T300778/2010) si è dimostrato insussistente a seguito della documentazione prodotta nel presente grado di giudizio.
La suddetta documentazione è stata validamente prodotta anche in questo grado di giudizio ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 nella sua versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Infatti "alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011,
n. 18907), anche della parte rimasta contumace in primo grado (Cass., 16 novembre 2018, n. 29568)";
"le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno
2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017,
n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776)" (cosi Cass., Sez. T. 23 novembre 2022, n. 34572).
II D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 fa, dunque, salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c. stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (cfr. Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
In definitiva, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, "ammette la produzione di nuovi documenti in appello, senza alcun limite che non sia quello della preclusione di cui all'art. 32, stesso decreto, così come affermato anche di recente da questa Corte" (così Cass., Sez. T, 7 marzo 2023 n. 6772, che richiama Cass.,
Sez. T. 7 luglio 2021, n. 19368 e, su tali principi, da ultimo, anche Cass., Sez. T., 9 marzo 2023, n. 7046, che richiama Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18103 e Cass., Sez. V. 27 gennaio 2022, n. 2377, che richiama Cass., Sez. 5', 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez. 6'-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas.,
Sez. 5', 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5', 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., Sez. 5', 5 gennaio 2022,
n. 147)." (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 8089 del 21/3/2023).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento producendo la cartolina di ritorno e la busta della raccomandata n°
13571091336-7 che lo conteneva con l'attestazione della compiuta giacenza. Inoltre è stato altresì documentato con la produzione della cartolina di ritorno della raccomandata n° 13571184653-0, il perfezionamento di una seconda notifica avvenuta a mezzo posta con consegna alla destinataria in data
10.11.2010.
La prova dell'avvenuta notifica del suddetto avviso, divenuto definitivo per mancata impugnazione, determina la necessità di riformare la sentenza impugnata, in quanto legittima la notifica della successiva cartella di pagamento oggetto di gravame, senza che sia necessario procedere all'esame di ulteriori motivi di censura proposti in primo grado non trattati per il principio dell'assorbimento. La mancata riproposizione dei motivi di ricorso assorbiti da parte dell'appellata, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, infatti, ne comporta la rinuncia.
"Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dall'art. 56 del detto D.Lgs. e art. 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno "(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018, Rv. 649002; in termini, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013, Rv. 626218)." (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 34775 del 12/12/2023)
Considerato che in primo grado l'Agenzia delle Entrate CO (già CO Sicilia S.p.a.) non aveva prodotto la prova della notifica dell'avviso di accertamento sopra richiamato si ritiene equo compensare le spese processuali di grado di giudizio;
mentre quelle di questo secondo grado vanno poste a carico della parte soccombente, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle controparti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in appello di cui in premessa e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento n° 298 2011 00105719 91.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellata al pagamento, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, in applicazione del comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992, in € 4.500,00, di cui € 2.250,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle due parti costituite (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate CO). Siracusa lì 20.1.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU CA DA SA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale: SALVUCCI DAVID, Presidente
LI PP, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1902/2019 depositato il 18/03/2019
proposto da
Ag.entrate CO - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4254/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/11/2018
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRPEF-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010571991 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito il 5.3.2019 e ricevuto l'8.3.2019 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa e dalla signora Resistente_1 presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, "
successivamente depositato presso questa Corte il 18.3.2019, la CO Sicilia S.p.a. - Agente della
CO per le provincie Siciliane, in persona del legale rappresentante pro – tempore, avv. Nominativo_1, con sede in Palermo, Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1, P.IVA P.IVA_2, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dal Dr. Nominativo_2, C.F. CF_1, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 5.6. 2014 rep. Numero_1 raccolta Numero_2, registrata il 9.6.2014 prot. n. 5682, serie 1T, autenticata nella firma dal Notaio Dr. Nominativo_3 in data 13.06.2014, rilasciata in favore del suddetto
Assistente Tecnico del contenzioso tributario, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e iscritto all'albo di cui al D.M. 18/11/1996, n. 631, come richiamato dall'art. 12 del D.Lgs. 546/92, domiciliato presso la Sede Legale dell'Agente della CO - CO Sicilia S.p.A.- Direzione Generale, sita in
Palermo, Indirizzo_1 e, con domicilio eletto, ai fini del presente ricorso, presso la sede provinciale della CO Sicilia S.p.a. di Siracusa, sita in Siracusa, Indirizzo_2, proponeva ricorso in appello avverso la sentenza n° 4254/18, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il
4.7.2018, sez. 2 e depositata il 9.11.2018.
L'appellante premetteva che con ricorso depositato il 6.12.2011 presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, la signora Resistente_1 ricorreva per l'annullamento della cartella di pagamento n° 298 2011 00105719 91 per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/73 e degli artt. 137 e segg. c.p.c.; 2) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000; 3) violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73; 4) mancata sottoscrizione della cartella di pagamento;
5) violazione dell'art. 2697 c.c..
Lamentava che con la sentenza impugnata il ricorso era stato accolto, nonostante non fosse stato chiamato in giudizio l'ente impositore, sul presupposto della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
Sosteneva che nella fattispecie in esame non fosse necessario la notifica del suddetto avviso di accertamento e che, comunque, l'ente impositore costituendosi in giudizio ne avrebbe potuto dimostrare, anche in questo secondo grado di giudizio, l'avvenuta regolare notifica.
Nel rispetto della natura devolutiva dell'appello riportava tutte le deduzioni rassegnate in primo grado relative agli altri motivi di ricorso (legittimità della procedura di riscossione;
regolare motivazione della cartella impugnata;
non necessità della sottoscrizione della cartella e del ruolo).
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di riformare la sentenza impugnata, dichiarando legittima la procedura di riscossione, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del secondo grado.
Con controdeduzioni depositate il 6.5.2019 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa costituendosi in giudizio premetteva che la cartella impugnata era stata preceduta dalla regolare notifica, in data 8.10.2010, dell'Avviso di accertamento n. RJY01T300778/2010, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della contribuente.
Precisava che:
à il suddetto avviso di accertamento fu inviato a controparte mediante raccomandata con A/R_n.
-
13571091336-7 del 26.06.2010 all'indirizzo confermato dal Certificato di residenza rilasciato dalla Città di
Siracusa il 22.06.2010;
- la menzionata raccomandata veniva restituita all'Agenzia delle Entrate per compiuta giacenza;
- in data 08.10.2010 l'Ufficio procedeva ad un ulteriore tentativo di notifica mediante il proprio Messo Speciale il quale dopo aver tentato la notifica, procedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante invio dell'avviso di accertamento (n. 778 finale) con una nuova Racc. A/R n. 13571184653 - 0 che, questa volta, veniva ritirata in data 10.11.2010 dalla contribuente che sottoscriveva l'avviso di ricevimento per avvenuta consegna.
Riteneva viziata la sentenza impugnata per avere ritenuto che il suddetto avviso non fosse stato notificato.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, in via principale, l'annullamento della sentenza appellata e per l'effetto, l'accoglimento dell'appello principale e la condanna della contribuente, ex art. 15 del D.Lgs n.
546/1992, al pagamento delle spese processuali sia di primo che di secondo grado.
Nessuno si costituiva per la contribuente appellata.
All'udienza del 20.1.2025 la Corte, in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la contumacia della signora Resistente_1 non costituitasi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica del ricorso in appello in data 8.3.2019.
La sentenza impugnata va riformata in quanto il presupposto di fatto su cui è esclusivamente fondata (la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. RJY01T300778/2010) si è dimostrato insussistente a seguito della documentazione prodotta nel presente grado di giudizio.
La suddetta documentazione è stata validamente prodotta anche in questo grado di giudizio ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 nella sua versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Infatti "alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011,
n. 18907), anche della parte rimasta contumace in primo grado (Cass., 16 novembre 2018, n. 29568)";
"le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno
2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017,
n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776)" (cosi Cass., Sez. T. 23 novembre 2022, n. 34572).
II D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 fa, dunque, salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c. stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (cfr. Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
In definitiva, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, "ammette la produzione di nuovi documenti in appello, senza alcun limite che non sia quello della preclusione di cui all'art. 32, stesso decreto, così come affermato anche di recente da questa Corte" (così Cass., Sez. T, 7 marzo 2023 n. 6772, che richiama Cass.,
Sez. T. 7 luglio 2021, n. 19368 e, su tali principi, da ultimo, anche Cass., Sez. T., 9 marzo 2023, n. 7046, che richiama Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18103 e Cass., Sez. V. 27 gennaio 2022, n. 2377, che richiama Cass., Sez. 5', 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez. 6'-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas.,
Sez. 5', 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5', 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., Sez. 5', 5 gennaio 2022,
n. 147)." (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 8089 del 21/3/2023).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento producendo la cartolina di ritorno e la busta della raccomandata n°
13571091336-7 che lo conteneva con l'attestazione della compiuta giacenza. Inoltre è stato altresì documentato con la produzione della cartolina di ritorno della raccomandata n° 13571184653-0, il perfezionamento di una seconda notifica avvenuta a mezzo posta con consegna alla destinataria in data
10.11.2010.
La prova dell'avvenuta notifica del suddetto avviso, divenuto definitivo per mancata impugnazione, determina la necessità di riformare la sentenza impugnata, in quanto legittima la notifica della successiva cartella di pagamento oggetto di gravame, senza che sia necessario procedere all'esame di ulteriori motivi di censura proposti in primo grado non trattati per il principio dell'assorbimento. La mancata riproposizione dei motivi di ricorso assorbiti da parte dell'appellata, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, infatti, ne comporta la rinuncia.
"Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dall'art. 56 del detto D.Lgs. e art. 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno "(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018, Rv. 649002; in termini, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013, Rv. 626218)." (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 34775 del 12/12/2023)
Considerato che in primo grado l'Agenzia delle Entrate CO (già CO Sicilia S.p.a.) non aveva prodotto la prova della notifica dell'avviso di accertamento sopra richiamato si ritiene equo compensare le spese processuali di grado di giudizio;
mentre quelle di questo secondo grado vanno poste a carico della parte soccombente, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle controparti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in appello di cui in premessa e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento n° 298 2011 00105719 91.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellata al pagamento, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, in applicazione del comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992, in € 4.500,00, di cui € 2.250,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle due parti costituite (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate CO). Siracusa lì 20.1.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU CA DA SA