Art. 7.
Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 7.200.000.000 in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 7.200.000.000 in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.