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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE PE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8159/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024 0000364304 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7366/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 15.10.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da SOGET SpA per conto del Comune di Melito Porto
Salvo, relativo a IMU per varie annualità, per un valore di causa di €. 2267,10.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei relativi debiti.
All'udienza del 10.2.2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza:” Visto l'art 14 comma 6 -bis del Dlgs.
N. 546/1992, come introdotto dal Dlgs 30.12.2023 n. 220 che recita: « In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.» Considerato che con il ricorso in esame si eccepisce, fra l'altro, anche l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento al quale fa riferimento la cartella impugnata;
Ritenuto che
il medesimo ricorso è stato proposto solo nei confronti del concessionario per la riscossione e non anche nei confronti del Comune di Melito Porto Salvo che ha emesso l'atto impositivo di cui sopra;
Considerato che
, ai sensi della disposizione sopra citata, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
P.Q.M.
Dispone che, a cura del ricorrente, sia integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Melito Porto Salvo, assegnando per l'incombente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza . Rinvia la causa a nuovo ruolo.”
In data 2.4.2025 si costituiva il Comune di Melito Porto Salvo, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'atto impositivo presupposto. Deduceva, in particolare, quanto segue:” premesso che il Comune di Melito non conosceva l'esistenza del ricorso de quo, tanto è vero che il giudice ha chiesto con ordinanza (all.1) l'integrazione del contradditorio nei confronti dello stesso. In ogni caso, indipendentemente dal ricorso, il Comune in data 27/02/2025 vedi all.2, ha ricevuto un'istanza di sgravio in autotutela da parte del ricorrente nella quale veniva chiesto l'annullamento dell'intimazione n. 29830 del 21.01.2025 emessa da SOGET spa, contenente gli avvisi imu 2012 e 2014, perché l'immobile accertato era la sua abitazione principale. Alla ricezione della suddetta istanza il Comune, si ribadisce ignaro del ricorso de quo, ha immediatamente verificato quanto detto ed ha appurato che al sig.
Ricorrente_1 arrivavano gli avvisi di accertamento imu per gli anni dal 2012 in poi fino al 2016 e 2017 contestati in questa sede, in quanto risulta residente ancora oggi come dallo stesso confermato nel ricorso, in Indirizzo_1 a Melito, dove però catastalmente è ubicato un immobile che non è di proprietà del ricorrente, mentre l'immobile accertato ai fini imu dal comune, che è per il ricorrente abitazione principale, è situato catastalmente in Indirizzo_1 snc,vedi visura all.
3. Detta circostanza ha indotto il Comune a considerare l'immobile accertato come abitazione secondaria, visto che la residenza del ricorrente era in altro civico, il
96 appunto. Appena appurata la circostanza che l'immobile accertato era, al di là del numero civico errato, realmente l'abitazione principale del ricorrente, il comune ha tempestivamente in data 05.03.2025 annullato tutti gli accertamenti imu e tasi dal 2012 al 2017 vedi all.4, comunicati al legale di parte ricorrente all.
5. In ogni caso il ricorrente è consapevole di aver indicato all'anagrafe del Comune di Melito un indirizzo di residenza errato, dal momento che al numero civico 96 non è ubicata l'abitazione de quo, ma come dimostrato con l'allegata mappa vi è altra abitazione non di proprietà dello stesso, lo si invita pertanto ad apportare le dovute modifiche.”.
Null'altro parte ricorrente replicava. All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che,con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento dell'atto che fondava la procedura di riscossione avviata, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, esse devono essere compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da SOGET SpA per conto del Comune di Melito Porto Salvo, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE PE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8159/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024 0000364304 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7366/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 15.10.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da SOGET SpA per conto del Comune di Melito Porto
Salvo, relativo a IMU per varie annualità, per un valore di causa di €. 2267,10.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei relativi debiti.
All'udienza del 10.2.2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza:” Visto l'art 14 comma 6 -bis del Dlgs.
N. 546/1992, come introdotto dal Dlgs 30.12.2023 n. 220 che recita: « In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.» Considerato che con il ricorso in esame si eccepisce, fra l'altro, anche l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento al quale fa riferimento la cartella impugnata;
Ritenuto che
il medesimo ricorso è stato proposto solo nei confronti del concessionario per la riscossione e non anche nei confronti del Comune di Melito Porto Salvo che ha emesso l'atto impositivo di cui sopra;
Considerato che
, ai sensi della disposizione sopra citata, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
P.Q.M.
Dispone che, a cura del ricorrente, sia integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Melito Porto Salvo, assegnando per l'incombente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza . Rinvia la causa a nuovo ruolo.”
In data 2.4.2025 si costituiva il Comune di Melito Porto Salvo, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'atto impositivo presupposto. Deduceva, in particolare, quanto segue:” premesso che il Comune di Melito non conosceva l'esistenza del ricorso de quo, tanto è vero che il giudice ha chiesto con ordinanza (all.1) l'integrazione del contradditorio nei confronti dello stesso. In ogni caso, indipendentemente dal ricorso, il Comune in data 27/02/2025 vedi all.2, ha ricevuto un'istanza di sgravio in autotutela da parte del ricorrente nella quale veniva chiesto l'annullamento dell'intimazione n. 29830 del 21.01.2025 emessa da SOGET spa, contenente gli avvisi imu 2012 e 2014, perché l'immobile accertato era la sua abitazione principale. Alla ricezione della suddetta istanza il Comune, si ribadisce ignaro del ricorso de quo, ha immediatamente verificato quanto detto ed ha appurato che al sig.
Ricorrente_1 arrivavano gli avvisi di accertamento imu per gli anni dal 2012 in poi fino al 2016 e 2017 contestati in questa sede, in quanto risulta residente ancora oggi come dallo stesso confermato nel ricorso, in Indirizzo_1 a Melito, dove però catastalmente è ubicato un immobile che non è di proprietà del ricorrente, mentre l'immobile accertato ai fini imu dal comune, che è per il ricorrente abitazione principale, è situato catastalmente in Indirizzo_1 snc,vedi visura all.
3. Detta circostanza ha indotto il Comune a considerare l'immobile accertato come abitazione secondaria, visto che la residenza del ricorrente era in altro civico, il
96 appunto. Appena appurata la circostanza che l'immobile accertato era, al di là del numero civico errato, realmente l'abitazione principale del ricorrente, il comune ha tempestivamente in data 05.03.2025 annullato tutti gli accertamenti imu e tasi dal 2012 al 2017 vedi all.4, comunicati al legale di parte ricorrente all.
5. In ogni caso il ricorrente è consapevole di aver indicato all'anagrafe del Comune di Melito un indirizzo di residenza errato, dal momento che al numero civico 96 non è ubicata l'abitazione de quo, ma come dimostrato con l'allegata mappa vi è altra abitazione non di proprietà dello stesso, lo si invita pertanto ad apportare le dovute modifiche.”.
Null'altro parte ricorrente replicava. All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che,con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento dell'atto che fondava la procedura di riscossione avviata, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, esse devono essere compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da SOGET SpA per conto del Comune di Melito Porto Salvo, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.