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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso V Pilli Gerobino Is Pal 86 B 98124 Messina ME
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 6/12/2024 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29520249012934542000 notificata in data 9/9/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 6.238,62 sul presupposto di 6 cartelle di pagamento 2 delle quali per contravvenzioni al codice della strada estranee alla giurisdizione di questa Corte.
Si costituiva l'agente della riscossione per chiedere la cessata materia del contendere con riferimento alle pretese derivanti dalle cartelle 29520120019204786000, 29520130009040980000, 29520170000153041000, per avvenuta sospensione sine die delle stesse e avvenuta notifica in data 1/12/2022 della 4° cartella n.
29520220003748513 con insussistenza della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In materia di contenzioso tributario, la notifica del ricorso ai soggetti pubblici e il deposito degli atti presso la Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 16-bis d.Lv. 546/92, devono avvenire, a pena di inammissibilità insanabile, telematicamente (notifica a mezzo pec e deposito telematico degli atti), salvo nei casi in cui il contribuente possa stare in giudizio personalmente;
né la costituzione dell'ufficio può sanare l'inammissibilità
(cfr. Cass. 4815/2025).
Tuttavia, a decorrere dai ricorsi notificati successivamente al 1/9/2024, ai sensi del medesimo art. 16-bis commi 3 e 4-bis, il deposito telematico degli atti processuali e delle notifiche è obbligatorio per tutti, indifferentemente, a pena di improcedibilità del giudizio, a meno che la parte non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato dall'ufficio giudiziario. Nella specie, a seguito del deposito irregolare, la parte è stata espressamente invitata dalla segreteria, alla regolarizzazione, senza che vi abbia provveduto.
In ragione di mancata specifica eccezione sul punto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso V Pilli Gerobino Is Pal 86 B 98124 Messina ME
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012934542000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 6/12/2024 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29520249012934542000 notificata in data 9/9/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 6.238,62 sul presupposto di 6 cartelle di pagamento 2 delle quali per contravvenzioni al codice della strada estranee alla giurisdizione di questa Corte.
Si costituiva l'agente della riscossione per chiedere la cessata materia del contendere con riferimento alle pretese derivanti dalle cartelle 29520120019204786000, 29520130009040980000, 29520170000153041000, per avvenuta sospensione sine die delle stesse e avvenuta notifica in data 1/12/2022 della 4° cartella n.
29520220003748513 con insussistenza della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In materia di contenzioso tributario, la notifica del ricorso ai soggetti pubblici e il deposito degli atti presso la Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 16-bis d.Lv. 546/92, devono avvenire, a pena di inammissibilità insanabile, telematicamente (notifica a mezzo pec e deposito telematico degli atti), salvo nei casi in cui il contribuente possa stare in giudizio personalmente;
né la costituzione dell'ufficio può sanare l'inammissibilità
(cfr. Cass. 4815/2025).
Tuttavia, a decorrere dai ricorsi notificati successivamente al 1/9/2024, ai sensi del medesimo art. 16-bis commi 3 e 4-bis, il deposito telematico degli atti processuali e delle notifiche è obbligatorio per tutti, indifferentemente, a pena di improcedibilità del giudizio, a meno che la parte non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato dall'ufficio giudiziario. Nella specie, a seguito del deposito irregolare, la parte è stata espressamente invitata dalla segreteria, alla regolarizzazione, senza che vi abbia provveduto.
In ragione di mancata specifica eccezione sul punto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti