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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 568/2025 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...], residente a [...]in Rue du Parte_1
Wilder 24 (BELGIO) c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Natati C.F._1
(C.F.: ), con studio in Ferrara, alla Via Borgo dei Leoni n. 21, presso la quale C.F._2 ha eletto il proprio domicilio, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec , come da procura conferita il 03 marzo 2025 allegata in atti Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (CF: ) residente in [...] CP_1 CodiceFiscale_3
Via Armida n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Salvetti (CF: ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Ferrara, via Borgo dei Leoni 78, presso e nel suo studio, giusta procura in atti, con dichiarazione che eventuali comunicazioni possono essere inviate via fax al n.ro 0532/200080, oppure via mail all'indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 4 - Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, all'udienza in data 16 luglio 2025, hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, domandando che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione per il relativo recepimento: “Regime di affidamento condiviso dei minori;
riduzione del contributo paterno a 400 euro per ciascun figlio, e così complessivamente per 800,00 euro;
il padre continuerà a sostenere interamente le spese di viaggio per incontrare i figli almeno una volta al mese. Ferma la compartecipazione al 50% ciascuno alle spese straordinarie che saranno quelle di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale segnatamente: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Fermo il resto. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, , premettendo di aver intrattenuto con la Parte_1 resistente, una relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati CP_1 due figli, , nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], ha adito l'intestato Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 Tribunale al fine di ottenere la revisione di talune delle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della prole di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
02.02.2013 in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare verificatasi nell'anno 2012.
In particolare, il ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso dei figli minori e la riduzione del contributo di mantenimento a suo carico in ragione dell'esponenziale aumento dei costi di viaggio necessari da sostenere per poter incontrare i figli. si è costituita in giudizio senza nulla opporre al regime di affidamento condiviso della CP_1 prole, in quanto da sempre di fatto attuato dalle parti, ma contestando la richiesta di riduzione del contributo paterno in ragione delle aumentate esigenze dei figli, della assenza di variazione nella capacità reddituale del ricorrente e della incompletezza della documentazione economica avversaria.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del
16 luglio 2025 le parti sono state sentite anche personalmente dal giudice delegato, che ne ha tentato la conciliazione.
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito positivo e le parti si sono accordate, precisando congiuntamente le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Le condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento condiviso della prole e la riduzione del contributo paterno possono essere interamente recepite, in quanto disciplinano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto, anche economico, di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, anzi Per_1 Per_2 appaiono conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ogni diversa eccezione, CP_1 domanda ed istanza disattesa:
pagina 3 di 4 1) Dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui in epigrafe, da intendersi qui interamente trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 568/2025 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...], residente a [...]in Rue du Parte_1
Wilder 24 (BELGIO) c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Natati C.F._1
(C.F.: ), con studio in Ferrara, alla Via Borgo dei Leoni n. 21, presso la quale C.F._2 ha eletto il proprio domicilio, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec , come da procura conferita il 03 marzo 2025 allegata in atti Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (CF: ) residente in [...] CP_1 CodiceFiscale_3
Via Armida n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Salvetti (CF: ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Ferrara, via Borgo dei Leoni 78, presso e nel suo studio, giusta procura in atti, con dichiarazione che eventuali comunicazioni possono essere inviate via fax al n.ro 0532/200080, oppure via mail all'indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 4 - Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, all'udienza in data 16 luglio 2025, hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, domandando che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione per il relativo recepimento: “Regime di affidamento condiviso dei minori;
riduzione del contributo paterno a 400 euro per ciascun figlio, e così complessivamente per 800,00 euro;
il padre continuerà a sostenere interamente le spese di viaggio per incontrare i figli almeno una volta al mese. Ferma la compartecipazione al 50% ciascuno alle spese straordinarie che saranno quelle di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale segnatamente: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Fermo il resto. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, , premettendo di aver intrattenuto con la Parte_1 resistente, una relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati CP_1 due figli, , nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], ha adito l'intestato Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 Tribunale al fine di ottenere la revisione di talune delle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della prole di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
02.02.2013 in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare verificatasi nell'anno 2012.
In particolare, il ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso dei figli minori e la riduzione del contributo di mantenimento a suo carico in ragione dell'esponenziale aumento dei costi di viaggio necessari da sostenere per poter incontrare i figli. si è costituita in giudizio senza nulla opporre al regime di affidamento condiviso della CP_1 prole, in quanto da sempre di fatto attuato dalle parti, ma contestando la richiesta di riduzione del contributo paterno in ragione delle aumentate esigenze dei figli, della assenza di variazione nella capacità reddituale del ricorrente e della incompletezza della documentazione economica avversaria.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del
16 luglio 2025 le parti sono state sentite anche personalmente dal giudice delegato, che ne ha tentato la conciliazione.
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito positivo e le parti si sono accordate, precisando congiuntamente le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Le condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento condiviso della prole e la riduzione del contributo paterno possono essere interamente recepite, in quanto disciplinano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto, anche economico, di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, anzi Per_1 Per_2 appaiono conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ogni diversa eccezione, CP_1 domanda ed istanza disattesa:
pagina 3 di 4 1) Dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui in epigrafe, da intendersi qui interamente trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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