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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Presidente designato della Corte d'Appello di Trieste
All'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di nato il [...] in Persona_1
Tunisia – se dicente - , ritiene che sussistano le condizioni richieste dalla legge per la C.F._1 convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data 11.2.2025, notificato in pari data ad ore 19.00 e comunicato a questo ufficio il 12.2.2025 ad ore 8,44.
Osservato che l'interessato è entrato irregolarmente in territorio dello Stato in data 18.7.2023
(Lampedusa).
Che nei confronti dello stesso è stato emesso provvedimento di espulsione del Prefetto di Padova di data
6.2.2025, notificato in pari data.
A seguito di detto decreto di espulsione il Questore di Padova disponeva il trattenimento presso il CPR di Gorizia, convalidato il successivo 7.2.2025 dal giudice di pace di Gorizia.
In data 11.2.2025 il Questore di Gorizia ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il CPR di
Gorizia ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. b), e d) e co. 3 del D.Lgs. n. 142/2015 per giorni 60, vista la presentazione il 11.2.2025 di una domanda di protezione internazionale.
Nel provvedimento si mette in evidenza:
l'ingresso in Italia il 18.7.2023, la concomitanza della richiesta protezione con il trattenimento in CPR;
l'esistenza di segnalazioni di polizia afferenti reati di rapina aggravata ed impropria, lesioni personali e ricettazione;
la pericolosità del prevenuto stante l'abitualità nel delitto, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015 siccome sprovvisto di valido documento, di stabile dimora e documentato stabile lavoro ed avendo in precedenza dichiarato generalità diverse;
la pretestuosità della domanda, presentata ad oltre un ano e mezzo dall'ingresso nello Stato e cinque mesi dal raggiungimento della maggior età, bensì solo dopo che era stato disposto il trattenimento presso il CPR di Gorizia per eseguire l'espulsione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per il trattenimento dello straniero presso il CPR.
In primo luogo, ricorrono evidenti segni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione delle ripetute segnalazioni per reati di rapina aggravata, impropria, ricettazione e lesioni personali.
La particolare natura dei reati, la reiterazione della loro commissione, la mancanza di mezzi di sostentamento e di un'occupazione lavorativa stabile e documentabile, costituiscono elementi a sostegno della valutazione di pericolosità, in quanto la sua personalità risulta caratterizzata da sprezzante disconoscimento della Pubblica Autorità, da reiterazione di comportamenti delittuosi, dalla mancanza di qualsiasi progetto lavorativo o educativo, con grave e concreto pericolo di commissione di altri reati, essendo sprovvisto di verificabili fonti di reddito.
Si tratta pertanto di persona la cui condotta lumeggia una concreta minaccia, attuale e grave, per la civile convivenza e la sicurezza dei cittadini. Sussiste inoltre il pericolo di fuga in relazione al procedimento conseguito all'istanza di protezione, in quanto il trattenuto non è in possesso di documento valido ed è necessario determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento, avendo in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità e non avendo propria dimora ovvero stabile attività lavorativa sicché non è quindi possibile – seriamente - adottare altra e meno afflittiva misura.
Sta poi di fatto che il prevenuto è da oltre un anno e mezzo in Italia – maggiorenne da cinque mesi - ed esistono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione in quanto non è verosimile che, specialmente durante i suoi ripetuti contatti con le Autorità di Polizia, non sia stato adeguatamente informato di tale possibilità, neanche da parte dei difensori che lo hanno patrocinato in sede penale.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente in presenza delle condizioni per la convalida come dianzi argomentato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
11.2.2025 ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) e d) e comma 3 del D.Lgs. n. 142 del 18.8.2015, nei confronti di nato il [...] in [...] – se dicente - , per giorni sessanta salvo proroga. Persona_1 C.F._1
Si comunichi alle parti interessate.
Così deliberato in Trieste il 13 febbraio 2025
Il Presidente
Sergio Gorjan
All'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di nato il [...] in Persona_1
Tunisia – se dicente - , ritiene che sussistano le condizioni richieste dalla legge per la C.F._1 convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data 11.2.2025, notificato in pari data ad ore 19.00 e comunicato a questo ufficio il 12.2.2025 ad ore 8,44.
Osservato che l'interessato è entrato irregolarmente in territorio dello Stato in data 18.7.2023
(Lampedusa).
Che nei confronti dello stesso è stato emesso provvedimento di espulsione del Prefetto di Padova di data
6.2.2025, notificato in pari data.
A seguito di detto decreto di espulsione il Questore di Padova disponeva il trattenimento presso il CPR di Gorizia, convalidato il successivo 7.2.2025 dal giudice di pace di Gorizia.
In data 11.2.2025 il Questore di Gorizia ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il CPR di
Gorizia ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. b), e d) e co. 3 del D.Lgs. n. 142/2015 per giorni 60, vista la presentazione il 11.2.2025 di una domanda di protezione internazionale.
Nel provvedimento si mette in evidenza:
l'ingresso in Italia il 18.7.2023, la concomitanza della richiesta protezione con il trattenimento in CPR;
l'esistenza di segnalazioni di polizia afferenti reati di rapina aggravata ed impropria, lesioni personali e ricettazione;
la pericolosità del prevenuto stante l'abitualità nel delitto, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015 siccome sprovvisto di valido documento, di stabile dimora e documentato stabile lavoro ed avendo in precedenza dichiarato generalità diverse;
la pretestuosità della domanda, presentata ad oltre un ano e mezzo dall'ingresso nello Stato e cinque mesi dal raggiungimento della maggior età, bensì solo dopo che era stato disposto il trattenimento presso il CPR di Gorizia per eseguire l'espulsione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per il trattenimento dello straniero presso il CPR.
In primo luogo, ricorrono evidenti segni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione delle ripetute segnalazioni per reati di rapina aggravata, impropria, ricettazione e lesioni personali.
La particolare natura dei reati, la reiterazione della loro commissione, la mancanza di mezzi di sostentamento e di un'occupazione lavorativa stabile e documentabile, costituiscono elementi a sostegno della valutazione di pericolosità, in quanto la sua personalità risulta caratterizzata da sprezzante disconoscimento della Pubblica Autorità, da reiterazione di comportamenti delittuosi, dalla mancanza di qualsiasi progetto lavorativo o educativo, con grave e concreto pericolo di commissione di altri reati, essendo sprovvisto di verificabili fonti di reddito.
Si tratta pertanto di persona la cui condotta lumeggia una concreta minaccia, attuale e grave, per la civile convivenza e la sicurezza dei cittadini. Sussiste inoltre il pericolo di fuga in relazione al procedimento conseguito all'istanza di protezione, in quanto il trattenuto non è in possesso di documento valido ed è necessario determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento, avendo in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità e non avendo propria dimora ovvero stabile attività lavorativa sicché non è quindi possibile – seriamente - adottare altra e meno afflittiva misura.
Sta poi di fatto che il prevenuto è da oltre un anno e mezzo in Italia – maggiorenne da cinque mesi - ed esistono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione in quanto non è verosimile che, specialmente durante i suoi ripetuti contatti con le Autorità di Polizia, non sia stato adeguatamente informato di tale possibilità, neanche da parte dei difensori che lo hanno patrocinato in sede penale.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente in presenza delle condizioni per la convalida come dianzi argomentato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
11.2.2025 ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) e d) e comma 3 del D.Lgs. n. 142 del 18.8.2015, nei confronti di nato il [...] in [...] – se dicente - , per giorni sessanta salvo proroga. Persona_1 C.F._1
Si comunichi alle parti interessate.
Così deliberato in Trieste il 13 febbraio 2025
Il Presidente
Sergio Gorjan