Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/04/2026, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4768 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Aequa Roma s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS- del 20.11.2023, n. prot. QC/-OMISSIS-del 20.11.2023, avente a “ OGGETTO: art. 53 L.R. 28 dicembre 2006 n. 27 ‘Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. […]’ - Diniego dell’assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P., di proprietà di Roma Capitale, sito in Roma, -OMISSIS- int. 23, BU -OMISSIS-” , notificata il 17.2.2025, a mani della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa SA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 10.4.2025 e depositato il successivo 15.4.2025, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del diniego di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di proprietà di Roma Capitale sito in Roma, largo-OMISSIS-, pal. B, int. 23, BU -OMISSIS-, opposto dall’Amministrazione, in quanto “alla data di riferimento del 20 novembre 2006 (art. 53, comma 1, L.R. 27/2006) l’alloggio non era occupato abusivamente dalla richiedente ma legittimamente abitato dal sig.-OMISSIS-, assegnatario con regolare contratto di locazione stipulato in data 21/05/2007” .
1.1. Il ricorso è affidato alle seguenti censure: “Eccesso di potere per carenza di istruttoria - erroneità dei presupposti - errata interpretazione e violazione di legge: art. 53 l.r. 27/2006 - art. 12/1999 - art. 97 Cost. - contraddittorietà, illogicità e irrazionalità del procedimento dal 17/05/2006 ad oggi - carenza di motivazione su elementi essenziali della fattispecie” – il sig. -OMISSIS-, cognato della ricorrente, avrebbe lasciato l’appartamento sin dal 2001, per consegnarlo alla giovane coppia costituita dal fratello -OMISSIS-e dalla cognata -OMISSIS-; il provvedimento gravato sarebbe, dunque, viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria: l’Amministrazione, infatti, si sarebbe semplicemente limitata ad accertare “cartolarmente l’esistenza di un contratto di affitto fra il Comune di Roma e il sig. -OMISSIS-, cognato della ricorrente, senza verificare chi abitasse realmente l’immobile” ; inoltre, il diniego di regolarizzazione sarebbe stato adottato in violazione di legge, atteso che ai sensi dell’art. 53, co. 2, della l.r. n. 27/2006, “L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell’assegnazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006” e, nello specifico, l’odierna ricorrente si sarebbe autodenunciata presentando all’Amministrazione, in data 17 maggio 2006, la domanda di voltura del contratto di locazione intestato al cognato.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Alla data del 20 novembre 2006 ( “fissata dalla legge quale discrimine per prendere in considerazione le domande di sanatoria” , cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, sez. II- quater, 16 febbraio 2022, n. 1884), l’alloggio di cui si chiede l’assegnazione in regolarizzazione era assegnato al sig. -OMISSIS-, che, stando alle risultanze anagrafiche, vi ha risieduto fino al 2010.
2.1. A suffragio di quanto affermato, si consideri che:
i. è il ricorso medesimo ad esporre (nel narrare fatti risalenti agli anni 2000-2001) che “-OMISSIS- , […] cognato della ricorrente […] era intestatario del contratto di affitto dell’appartamento di proprietà del Comune di Roma, sito in Roma, Largo-OMISSIS-, Ed. A, Sc. B, int. 23” ;
ii. in data 17 maggio 2006, nel presentare istanza di voltura del contratto di locazione dell’alloggio in questione, la stessa sig.ra AT dichiarava che l’intestatario del contratto era, all’epoca, il cognato (ossia, -OMISSIS-; cfr. all. 6 al ricorso);
iii. rebus sic stantibus , non può rilevare, ai fini del diritto alla regolarizzazione, la circostanza (rappresentata nel ricorso) che l’intestatario (il quale, stando a quanto dichiarato in memoria da Roma Capitale - come confermato dalle verifiche anagrafiche e non contestato dalla ricorrente - occupava l’immobile “sin dall’anno 1993” ) si fosse trasferito materialmente altrove a partire dal 2001, lasciando l’immobile in questione nella disponibilità del fratello e della cognata; tale elemento fattuale, infatti, non modifica la qualificazione dell’occupazione, atteso che, alla data del 20 novembre 2006, lo stesso intestatario risultava residente in largo-OMISSIS-, pal. B, int. 23 (cfr. “verifiche anagrafiche”, doc. all. alla memoria di Roma Capitale) e che, comunque, “l’abbandono definitivo dell’alloggio e la rinuncia allo stesso non è stata formalizzata nei confronti dell’ente competente sulla base della relativa normativa […] ” (cfr. il precedente della Sezione 20 gennaio 2026, n. 1165 e la giurisprudenza ivi richiamata);
iv. come documentato da Roma Capitale, nel caso in esame, “il rapporto tra il legittimo assegnatario e l’Alloggio è venuto meno soltanto nell’anno 2010, anno in cui lo stesso è decaduto dalla relativa assegnazione” ;
v. come già chiarito dalla giurisprudenza in circostanze analoghe, “ [l] ’occupazione senza titolo è […] incompatibile con la situazione di ospitalità sostanzialmente tollerata dall’ente gestore, fintantoché l’alloggio risulta regolarmente assegnato al soggetto ospitante (v. Cons. Stato, V, 4165/2025; Tar Lazio V ter 3952/2025, 16152/2024; Cons. Stato, IV 4961/24, V, 4291/2018, 1552/2018)” (Tar Lazio, sez. V- ter , n. 1165/2026, cit.);
vi. alla luce di tutto quanto esposto, in disparte la circostanza che - con la predetta istanza di voltura del contratto di locazione del 17 maggio 2006 - l’odierna ricorrente mirasse a farsi riconoscere come legittima assegnataria e non come occupante sine titulo , la stessa istanza non potrebbe, comunque, valere quale “autodenuncia” cui far risalire il dies a quo dell’occupazione sine titulo ai sensi dell’art. 53, co. 2, l.r. n. 27/2006 (tanto più che, in data successiva al 20 novembre 2006, ossia il 21 maggio 2007, con la stipula del contratto di locazione, il sig.-OMISSIS- ha concretamente manifestato la volontà di mantenere la disponibilità dell’alloggio).
3. Sono, dunque, infondate le censure di difetto di istruttoria e di violazione di legge rivolte al provvedimento gravato.
4. Di conseguenza, il ricorso va respinto.
5. I profili di novità comunque emergenti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e dell’altra persona fisica menzionata, nonché di ogni altro dato idoneo a identificarle.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA MA LE, Presidente FF
SA IC, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IC | NA MA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.