Articolo 3 della Legge 18 dicembre 1986, n. 891
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 dicembre 1986
Art. 3. 1. Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge e' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilita' e alle condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.
3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese di amministrazione e degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 4.
4. I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l'erogazione dei flussi finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.
5. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, e' aggiornato l'importo massimo concedibile ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in dipendenza delle disponibilita' del fondo speciale, nonche', quando occorra, sono stabilite le modalita' di carattere generale per la destinazione dei finanziamenti.
7. E' attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilita', priorita' di concessione ai mutui per l'acquisto di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1986
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