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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 53 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quali eredi di , C.F._2 Persona_1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Felice Franchi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellanti -
CONTRO
in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 12 ), rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Ancona
- Appellato–
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3
ST Di PO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato–
ED ALTRESI' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._4 dall'avv. Alessandro Angelozzi per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato–
ED INOLTRE CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._5 dall'avv. Romolo Di PO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
ED INFINE CONTRO
Controparte_6
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1706 pubblicata in data 07.12.2023 dal Tribunale di Ancona
pagina 2 di 12 Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1706/2023 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8042/2019 R.G.A.C. emessa dal Tribunale di Ancona il 6.12.2023, pubblicata il 7.12.2023 e notificata in data 15.12.2023, Giudice dott. Alessandro Di Tano, “contrariis reiectis” dichiarare il Controparte_1
, nella persona del “pro tempore” domiciliato in Ancona, Piazza
[...] CP_2 enso di Cavour n. o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis,
. l'Assistente Capo , Personale di Polizia Penitenziaria –Sezione Controparte_3
Giudiziaria- in servizio nel turno 18/24 del 13.02.2015, in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, via dei Meli n.218 63100 Ascoli Piceno;
. Assistente Capo , Preposto della Sezione Giudiziaria, in Controparte_4 servizio nel turno .02.2005, in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, via dei Meli n.218 63100 Ascoli Piceno;
. Assistente Capo , Coordinatore di Sorveglianza Generale, Controparte_6 nel turno 18/24 del 13.02.2015, in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, via dei Meli n.218 63100 Ascoli Piceno;
. , già Direttore in data 13.2.2015 della Casa Circondariale di Controparte_5
Ascoli Piceno, in servizio presso la Casa Circondariale di Pescara, via San Donato n.2 Pescara responsabili nella causazione del decesso del detenuto Persona_1
di cui in premessa e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei
[...] tutti, patrimoniali e non patrimoniali nei confronti degli attori che si indicano nella misura di euro 1.000.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal sinistro al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”
Per il : CP_1
“Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile l'appello e/o comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e diritto e, a conferma della impugnata sentenza, rigettare tutte le domande azionate dagli attori, Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il Gennari:
“1) In via principale: pagina 3 di 12 Voglia la Corte di Appello respingere il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto come correttamente statuto dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata;
2) In subordine: in caso di accoglimento della domanda e quindi di riconoscimento della responsabilità del proprio assistito, anche su base concorsuale, per le lesioni mortali subite da , accertare e dichiarare l'obbligo di risarcimento Persona_1 in capo al , in forza del rapporto di pubblico impiego Controparte_1 intercorrent tenendo indenne il . Controparte_3
Vinte le spese legali. “
Per il CP_4
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, adversis reiectis, previa revoca della ordinanza di sospensione dell'esecutorietà di essa sentenza, rigettare in toto essa impugnazione, previo respingimento totale di ogni istanza istruttoria, in quanto inammissibile e non motivata nella richiesta ed indeterminata. Con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa. “
Per la : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza n. 1706/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, per le ragioni tutte di cui alla parte motiva della presente comparsa.
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la responsabilità, anche parziale e/o concorsuale, della sig.ra , accertare e Controparte_5 dichiarare il , in perso pore, tenuto Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dagli attori, tenendo indenne la convenuta. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Si reitera altresì l'opposizione avverso le istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante, in quanto inammissibili ed infondate.”
FATTI DI CAUSA
e si sono rivolti al Tribunale di Ancona al Parte_1 Parte_2 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia in proprio sia jure hereditario, a seguito del decesso in data 18.02.2015 del proprio congiunto pagina 4 di 12 provocato da un'aggressione subita in data 13.02.2015 mentre Persona_1 si trovava recluso presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno;
deducendo che quanto avvenuto sarebbe imputabile agli agenti della polizia penitenziaria, i quali avrebbero “omesso i doverosi controlli e gli opportuni interventi”, ed al direttore del carcere, tenuto a garantire la sicurezza dei detenuti, gli attori hanno convenuto in giudizio il , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e (assistenti capo della polizia penitenziaria in
[...] Controparte_6 servizio al momento del fatto) ed il direttore pro tempore dell'istituto penitenziario.
Il convenuto si è costituito dinanzi al primo giudice eccependo che, con CP_1 sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 23.02.2017, la responsabilità per la morte del è stata già attribuita al compagno di Parte_2 cella il quale è stato condannato per tale motivo alla pena di Persona_2 anni sedici di reclusione (ridotti a dieci a seguito dell'appello) ed al risarcimento dei danni in favore degli attori, costituitisi in tale sede quali parti civili;
l'amministrazione ha comunque contestato che possa essere ravvisata a proprio carico qualsiasi responsabilità per quanto avvenuto.
Si sono altresì costituiti il ed il eccependo la nullità della CP_3 CP_4 domanda per genericità e contestandone comunque la fondatezza.
All'esito dell'individuazione del nominativo del direttore della casa circondariale all'epoca dei fatti, l'atto introduttivo è stato notificato anche a
[...]
, la quale si è costituita svolgendo difese analoghe a quelle degli altri CP_5 convenuti.
Nonostante la regolarità della notifica, invece, ha preferito restare contumace il convenuto . CP_6
All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza depositata in data 06.12.2023 il
Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite;
il primo giudice ha ritenuto infatti che non sia stato provato alcun profilo di responsabilità a carico dei convenuti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 [...]
ribadendo che gli agenti non avrebbero controllato in modo adeguato Parte_2
pagina 5 di 12 la cella nonostante fosse stato segnalato l'uso di sostanze stupefacenti da parte dei suoi occupanti e nonostante questi ultimi avessero chiuso la porta blindata d'ingresso ben prima dell'orario previsto.
Si sono costituiti anche nel presente grado il e gli Controparte_1 appellati e , chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_3 CP_4 Controparte_5 conferma della sentenza gravata.
Anche nel presente grado è invece rimasto contumace il . CP_6
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 01.10.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha escluso che possa essere ravvisato alcun profilo di responsabilità in capo alla polizia penitenziaria o alla direzione della casa circondariale di Ascoli Piceno;
gli appellanti ribadiscono invece che l'anticipata chiusura della porta blindata della cella, anche in considerazione della precedente segnalazione relativa all'uso di sostanze stupefacenti, avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a sorvegliare in modo più attento i detenuti presenti nella cella n. 9; evidenziano altresì che, ove tale sorveglianza fosse stata effettivamente svolta, il proprio congiunto non sarebbe morto a seguito dell'aggressione perpetrata da un compagno di detenzione.
Tale motivo dev'essere accolto.
Come sin dall'inizio riconosciuto dal odierno appellato, infatti, la CP_1 presente vicenda dev'essere ricondotta nell'ambito della responsabilità “da contatto sociale”, ascrivibile a carico dell'amministrazione ove i propri dipendenti, nell'adempimento dei compiti istituzionali, abbiano provocato un danno violando le regole di condotta previste proprio al fine di proteggere i pagina 6 di 12 terzi coinvolti nella propria azione (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n. 29711 del 29.12.2020).
Tenuto conto della natura pacificamente contrattuale di tale responsabilità
(cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 11642 dell'11.07.2012) e della peculiare situazione dei ristretti in un istituto penitenziario, è stato chiarito che “spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento degli stessi” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 21603 del 28.07.2025): è stata così ravvisata la responsabilità dell'amministrazione
(pur concorrente con il fatto dello stesso danneggiato) per il decesso in carcere di un detenuto a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti,
“riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l'ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere, il cui fondamento si rinviene nell'art. 1 della l. n. 354 del 1975, che prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del 2000), che garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 29826 del 19.11.2024).
Gli obblighi di protezione gravanti sull'amministrazione penitenziaria sono stati ribaditi anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale “lo Stato è responsabile dal punto di vista dell'articolo 2 della
Convenzione in quanto tale disposizione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione”; “l'obbligo per le autorità di proteggere la vita di una persona privata della libertà sussiste” pertanto “dal momento in cui queste ultime sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio” per l'incolumità di quella persona;
è altresì necessario
“dimostrare che le autorità hanno omesso di adottare, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza pagina 7 di 12 dubbio protetto l'interessato da tale rischio” e “non hanno fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente attendersi da esse nelle circostanze della causa per impedire il materializzarsi di un rischio certo e immediato per la vita di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza” (leggasi in particolare la sentenza in data 04.06.2020 nel procedimento e
contro
Italia, Per_3 Pt_3 relativo ad un suicidio in carcere).
Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno sin dall'inizio dedotto che l'aggressione subita dal proprio congiunto sarebbe stata agevolata dall'omessa vigilanza da parte degli agenti ed assistenti di polizia penitenziaria, i quali avrebbe dovuto invece garantire la sicurezza dei detenuti anche ai sensi dell'art. 42 del regolamento che ne disciplina l'attività; hanno in particolare lamentato che non sia stato notato l'anomalo comportamento degli occupanti della cella n.9, i quali avevano chiuso di propria iniziativa la porta blindata quasi un'ora prima rispetto all'orario previsto.
Tale circostanza, desumibile dai frame della videoregistrazione prodotti dallo stesso , sembra non essere stata notata né dal convenuto CP_1 CP_3
(il quale nell'interrogatorio formale svoltosi in data 27.06.2022 ha dichiarato di essersi trovato a sei-sette metri dalla cella nei momenti immediatamente precedenti il fatto), né dal teste (il quale all'udienza tenutasi in Tes_1 data 12.09.2022 ha dichiarato che nel medesimo contesto stava parlando con un detenuto presente nella contigua cella n. 8).
Ad avviso degli odierni appellati, in ogni caso, prima dell'episodio oggetto del presente giudizio non sarebbero emerse circostanze tali da giustificare una sorveglianza particolare sugli occupanti della cella (leggasi ad esempio le dichiarazioni rese dal teste ). Tes_2
Secondo quanto accennato dal medesimo teste, approfondito dal teste e non contestato da alcuna tra le parti, tuttavia, in data Tes_3
25.01.2015 vi era stata un'annotazione di servizio in cui si ipotizzava l'utilizzo di eroina da parte dei componenti della cella n. 9, oltre che un possibile traffico di metadone;
vi sarebbe stato poi un ordine di servizio con pagina 8 di 12 cui veniva disposta una sorveglianza più approfondita sui componenti della cella, con “perquisizioni più assidue e controlli più serrati da parte delle guardie” (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 24.10.2022).
Il comportamento dell'amministrazione dev'essere quindi censurato in quanto, a fronte di una segnalazione relativa ad un probabile traffico di sostanze stupefacenti, non risulta aver effettivamente svolto i controlli necessari per verificare l'attendibilità della denuncia e le modalità
d'introduzione della droga, oltre che per prevenire eventuali contrasti ingenerati da tale traffico.
La situazione era ulteriormente aggravata dal sovraffollamento della sezione, nelle cui celle erano all'epoca presenti tra i quattro ed i dieci detenuti (secondo quanto dedotto dal e poi confermato dalla CP_1 direttrice pro tempore nell'interrogatorio formale in data 27.06.2022); nella cella n. 9, in particolare, coabitavano sette detenuti caratterizzati da rilevanti e risalenti problematiche di dipendenza, secondo quanto emerge da tutta la documentazione prodotta.
In tale complessivo contesto, gli operatori avrebbero dovuto notare l'improvvisa ed anticipata chiusura della porta blindata della cella, tale da precludere la visione di quanto stava avvenendo all'interno e da attutire gli eventuali rumori: ove vi fosse stato un rapido controllo ed un conseguente intervento, l'aggressione ai danni del avvenuta in data Parte_2
13.02.2015 nella citata cella n. 9, sarebbe stata ragionevolmente evitata o avrebbe avuto conseguenze meno violente.
Poco rileva in senso contrario l'intervenuta condanna di Persona_2 quale responsabile per l'omicidio del tenuto conto che la sua Parte_2 responsabilità concorre ai sensi dell'art. 41 c.p. con la responsabilità dell'amministrazione, la quale ha omesso i controlli che sarebbero stati necessari ed opportuni in considerazione della situazione sopra illustrata
(leggasi a riguardo la già citata ordinanza della Cassazione n. 29826 del
19.11.2024).
pagina 9 di 12 Dev'essere altresì disattesa l'eccezione d'intervenuta prescrizione sollevata dinanzi al primo giudice e poi ribadita anche nella presente sede dal odierno appellato, tenuto conto del tempo concretamente decorso CP_1 tra il fatto oggetto di causa e la notifica in data 16.12.2019 dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Dell'operato degli appartenenti alla polizia penitenziaria e della stessa direzione risponde in ogni caso l'amministrazione ai sensi dell'art. 2049 c.c., nonostante l'impropria evocazione in giudizio di taluni suoi funzionari.
In parziale riforma della sentenza appellata, in conclusione, il Controparte_1
dev'essere ritenuto responsabile per il decesso di
[...] [...]
Persona_1
Il danno lamentato dai suoi congiunti, peraltro, può essere liquidato nei soli limiti di quanto comprovato ed ancor prima dedotto dalle medesime parti.
Non è stato in particolare offerto alcun elemento dal quale poter desumere che la vittima contribuisse alle esigenze della moglie e del figlio attraverso i proventi di un eventuale lavoro o in altro modo: nulla può essere quindi liquidato a titolo di danno patrimoniale.
Diverse conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il danno non patrimoniale, tenuto conto che “l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva” e che in particolare “per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore” (leggasi da ultimo
Cass. Sez. III, sentenza n. 21988 del 30.07.2025).
Il comportamento processuale tenuto dagli odierni appellanti, i quali non hanno offerto alcun elemento specifico in merito al rapporto intercorso con il proprio congiunto neppure a fronte delle contestazioni mosse dagli odierni appellati (leggasi in particolar modo le considerazioni svolte a pag. 26 della comparsa di costituzione del ), non potrà pertanto precludere il CP_1 riconoscimento di un risarcimento, ma ne consentirà la liquidazione solo in corrispondenza dei valori minimi desumibili dalle tabelle vigenti.
pagina 10 di 12 Tenuto conto dell'età della vittima al momento del decesso (pari a 53 anni), dell'età raggiunta all'epoca dalla moglie e dal figlio (rispettivamente pari a
46 ed a 20 anni), del fatto che non è stata neppure dedotta la pregressa convivenza con la vittima e che dopo la sua morte gli appellanti hanno potuto comunque fare affidamento sul sostegno reciprocamente offerto, sussistono i presupposti per liquidare in favore della moglie la somma pari ad euro 207.283,00 ed in favore del figlio la somma pari ad euro
226.838,00, in entrambi i casi in valuta attuale.
Nulla può essere invece liquidato a titolo ereditario, essendo stato chiarito che, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 33009 del
17.12.2024); nel caso di specie, in particolare, non è stato neppure dedotto
(né è comunque emerso) che nei pochi giorni intercorsi tra l'aggressione e la morte il fosse lucido e che pertanto possa ricorrere nel caso di Parte_2 specie il c.d. danno morale terminale, “ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus" (leggasi in particolare Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 23153 del
17.09.2019).
2. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della regola della soccombenza, sussistono i presupposti per porre a carico del CP_1 appellato le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati pagina 11 di 12 in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Le spese di entrambi i gradi debbono essere invece compensate nei confronti degli altri appellati, tenuto conto della peculiarità della loro posizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1706 pubblicata in Parte_1 Parte_2 data 07.12.2023 dal Tribunale di Ancona, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
CONDANNA il a versare in favore di Controparte_1 [...] la somma pari ad euro 207.283,00 ed in favore di Parte_1 [...] la somma pari ad euro 226.838,00, in entrambi i casi oltre agli Parte_2 interessi al tasso legale a decorrere dal deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
RIGETTA la domanda nei confronti degli altri appellati.
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 10.000,00 per quanto riguarda il primo grado ed in euro
9.300,00 per compenso professionale ed euro 2.529,00 per esborsi per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi nei confronti delle altre parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 53 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quali eredi di , C.F._2 Persona_1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Felice Franchi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellanti -
CONTRO
in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 12 ), rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Ancona
- Appellato–
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3
ST Di PO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato–
ED ALTRESI' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._4 dall'avv. Alessandro Angelozzi per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato–
ED INOLTRE CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._5 dall'avv. Romolo Di PO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata–
ED INFINE CONTRO
Controparte_6
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1706 pubblicata in data 07.12.2023 dal Tribunale di Ancona
pagina 2 di 12 Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1706/2023 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8042/2019 R.G.A.C. emessa dal Tribunale di Ancona il 6.12.2023, pubblicata il 7.12.2023 e notificata in data 15.12.2023, Giudice dott. Alessandro Di Tano, “contrariis reiectis” dichiarare il Controparte_1
, nella persona del “pro tempore” domiciliato in Ancona, Piazza
[...] CP_2 enso di Cavour n. o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis,
. l'Assistente Capo , Personale di Polizia Penitenziaria –Sezione Controparte_3
Giudiziaria- in servizio nel turno 18/24 del 13.02.2015, in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, via dei Meli n.218 63100 Ascoli Piceno;
. Assistente Capo , Preposto della Sezione Giudiziaria, in Controparte_4 servizio nel turno .02.2005, in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, via dei Meli n.218 63100 Ascoli Piceno;
. Assistente Capo , Coordinatore di Sorveglianza Generale, Controparte_6 nel turno 18/24 del 13.02.2015, in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, via dei Meli n.218 63100 Ascoli Piceno;
. , già Direttore in data 13.2.2015 della Casa Circondariale di Controparte_5
Ascoli Piceno, in servizio presso la Casa Circondariale di Pescara, via San Donato n.2 Pescara responsabili nella causazione del decesso del detenuto Persona_1
di cui in premessa e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei
[...] tutti, patrimoniali e non patrimoniali nei confronti degli attori che si indicano nella misura di euro 1.000.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal sinistro al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”
Per il : CP_1
“Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile l'appello e/o comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e diritto e, a conferma della impugnata sentenza, rigettare tutte le domande azionate dagli attori, Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il Gennari:
“1) In via principale: pagina 3 di 12 Voglia la Corte di Appello respingere il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto come correttamente statuto dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata;
2) In subordine: in caso di accoglimento della domanda e quindi di riconoscimento della responsabilità del proprio assistito, anche su base concorsuale, per le lesioni mortali subite da , accertare e dichiarare l'obbligo di risarcimento Persona_1 in capo al , in forza del rapporto di pubblico impiego Controparte_1 intercorrent tenendo indenne il . Controparte_3
Vinte le spese legali. “
Per il CP_4
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, adversis reiectis, previa revoca della ordinanza di sospensione dell'esecutorietà di essa sentenza, rigettare in toto essa impugnazione, previo respingimento totale di ogni istanza istruttoria, in quanto inammissibile e non motivata nella richiesta ed indeterminata. Con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa. “
Per la : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza n. 1706/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, per le ragioni tutte di cui alla parte motiva della presente comparsa.
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la responsabilità, anche parziale e/o concorsuale, della sig.ra , accertare e Controparte_5 dichiarare il , in perso pore, tenuto Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dagli attori, tenendo indenne la convenuta. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Si reitera altresì l'opposizione avverso le istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante, in quanto inammissibili ed infondate.”
FATTI DI CAUSA
e si sono rivolti al Tribunale di Ancona al Parte_1 Parte_2 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia in proprio sia jure hereditario, a seguito del decesso in data 18.02.2015 del proprio congiunto pagina 4 di 12 provocato da un'aggressione subita in data 13.02.2015 mentre Persona_1 si trovava recluso presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno;
deducendo che quanto avvenuto sarebbe imputabile agli agenti della polizia penitenziaria, i quali avrebbero “omesso i doverosi controlli e gli opportuni interventi”, ed al direttore del carcere, tenuto a garantire la sicurezza dei detenuti, gli attori hanno convenuto in giudizio il , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e (assistenti capo della polizia penitenziaria in
[...] Controparte_6 servizio al momento del fatto) ed il direttore pro tempore dell'istituto penitenziario.
Il convenuto si è costituito dinanzi al primo giudice eccependo che, con CP_1 sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 23.02.2017, la responsabilità per la morte del è stata già attribuita al compagno di Parte_2 cella il quale è stato condannato per tale motivo alla pena di Persona_2 anni sedici di reclusione (ridotti a dieci a seguito dell'appello) ed al risarcimento dei danni in favore degli attori, costituitisi in tale sede quali parti civili;
l'amministrazione ha comunque contestato che possa essere ravvisata a proprio carico qualsiasi responsabilità per quanto avvenuto.
Si sono altresì costituiti il ed il eccependo la nullità della CP_3 CP_4 domanda per genericità e contestandone comunque la fondatezza.
All'esito dell'individuazione del nominativo del direttore della casa circondariale all'epoca dei fatti, l'atto introduttivo è stato notificato anche a
[...]
, la quale si è costituita svolgendo difese analoghe a quelle degli altri CP_5 convenuti.
Nonostante la regolarità della notifica, invece, ha preferito restare contumace il convenuto . CP_6
All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza depositata in data 06.12.2023 il
Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite;
il primo giudice ha ritenuto infatti che non sia stato provato alcun profilo di responsabilità a carico dei convenuti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 [...]
ribadendo che gli agenti non avrebbero controllato in modo adeguato Parte_2
pagina 5 di 12 la cella nonostante fosse stato segnalato l'uso di sostanze stupefacenti da parte dei suoi occupanti e nonostante questi ultimi avessero chiuso la porta blindata d'ingresso ben prima dell'orario previsto.
Si sono costituiti anche nel presente grado il e gli Controparte_1 appellati e , chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_3 CP_4 Controparte_5 conferma della sentenza gravata.
Anche nel presente grado è invece rimasto contumace il . CP_6
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 01.10.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha escluso che possa essere ravvisato alcun profilo di responsabilità in capo alla polizia penitenziaria o alla direzione della casa circondariale di Ascoli Piceno;
gli appellanti ribadiscono invece che l'anticipata chiusura della porta blindata della cella, anche in considerazione della precedente segnalazione relativa all'uso di sostanze stupefacenti, avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a sorvegliare in modo più attento i detenuti presenti nella cella n. 9; evidenziano altresì che, ove tale sorveglianza fosse stata effettivamente svolta, il proprio congiunto non sarebbe morto a seguito dell'aggressione perpetrata da un compagno di detenzione.
Tale motivo dev'essere accolto.
Come sin dall'inizio riconosciuto dal odierno appellato, infatti, la CP_1 presente vicenda dev'essere ricondotta nell'ambito della responsabilità “da contatto sociale”, ascrivibile a carico dell'amministrazione ove i propri dipendenti, nell'adempimento dei compiti istituzionali, abbiano provocato un danno violando le regole di condotta previste proprio al fine di proteggere i pagina 6 di 12 terzi coinvolti nella propria azione (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n. 29711 del 29.12.2020).
Tenuto conto della natura pacificamente contrattuale di tale responsabilità
(cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 11642 dell'11.07.2012) e della peculiare situazione dei ristretti in un istituto penitenziario, è stato chiarito che “spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento degli stessi” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 21603 del 28.07.2025): è stata così ravvisata la responsabilità dell'amministrazione
(pur concorrente con il fatto dello stesso danneggiato) per il decesso in carcere di un detenuto a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti,
“riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l'ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere, il cui fondamento si rinviene nell'art. 1 della l. n. 354 del 1975, che prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del 2000), che garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 29826 del 19.11.2024).
Gli obblighi di protezione gravanti sull'amministrazione penitenziaria sono stati ribaditi anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale “lo Stato è responsabile dal punto di vista dell'articolo 2 della
Convenzione in quanto tale disposizione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione”; “l'obbligo per le autorità di proteggere la vita di una persona privata della libertà sussiste” pertanto “dal momento in cui queste ultime sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio” per l'incolumità di quella persona;
è altresì necessario
“dimostrare che le autorità hanno omesso di adottare, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza pagina 7 di 12 dubbio protetto l'interessato da tale rischio” e “non hanno fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente attendersi da esse nelle circostanze della causa per impedire il materializzarsi di un rischio certo e immediato per la vita di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza” (leggasi in particolare la sentenza in data 04.06.2020 nel procedimento e
contro
Italia, Per_3 Pt_3 relativo ad un suicidio in carcere).
Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno sin dall'inizio dedotto che l'aggressione subita dal proprio congiunto sarebbe stata agevolata dall'omessa vigilanza da parte degli agenti ed assistenti di polizia penitenziaria, i quali avrebbe dovuto invece garantire la sicurezza dei detenuti anche ai sensi dell'art. 42 del regolamento che ne disciplina l'attività; hanno in particolare lamentato che non sia stato notato l'anomalo comportamento degli occupanti della cella n.9, i quali avevano chiuso di propria iniziativa la porta blindata quasi un'ora prima rispetto all'orario previsto.
Tale circostanza, desumibile dai frame della videoregistrazione prodotti dallo stesso , sembra non essere stata notata né dal convenuto CP_1 CP_3
(il quale nell'interrogatorio formale svoltosi in data 27.06.2022 ha dichiarato di essersi trovato a sei-sette metri dalla cella nei momenti immediatamente precedenti il fatto), né dal teste (il quale all'udienza tenutasi in Tes_1 data 12.09.2022 ha dichiarato che nel medesimo contesto stava parlando con un detenuto presente nella contigua cella n. 8).
Ad avviso degli odierni appellati, in ogni caso, prima dell'episodio oggetto del presente giudizio non sarebbero emerse circostanze tali da giustificare una sorveglianza particolare sugli occupanti della cella (leggasi ad esempio le dichiarazioni rese dal teste ). Tes_2
Secondo quanto accennato dal medesimo teste, approfondito dal teste e non contestato da alcuna tra le parti, tuttavia, in data Tes_3
25.01.2015 vi era stata un'annotazione di servizio in cui si ipotizzava l'utilizzo di eroina da parte dei componenti della cella n. 9, oltre che un possibile traffico di metadone;
vi sarebbe stato poi un ordine di servizio con pagina 8 di 12 cui veniva disposta una sorveglianza più approfondita sui componenti della cella, con “perquisizioni più assidue e controlli più serrati da parte delle guardie” (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 24.10.2022).
Il comportamento dell'amministrazione dev'essere quindi censurato in quanto, a fronte di una segnalazione relativa ad un probabile traffico di sostanze stupefacenti, non risulta aver effettivamente svolto i controlli necessari per verificare l'attendibilità della denuncia e le modalità
d'introduzione della droga, oltre che per prevenire eventuali contrasti ingenerati da tale traffico.
La situazione era ulteriormente aggravata dal sovraffollamento della sezione, nelle cui celle erano all'epoca presenti tra i quattro ed i dieci detenuti (secondo quanto dedotto dal e poi confermato dalla CP_1 direttrice pro tempore nell'interrogatorio formale in data 27.06.2022); nella cella n. 9, in particolare, coabitavano sette detenuti caratterizzati da rilevanti e risalenti problematiche di dipendenza, secondo quanto emerge da tutta la documentazione prodotta.
In tale complessivo contesto, gli operatori avrebbero dovuto notare l'improvvisa ed anticipata chiusura della porta blindata della cella, tale da precludere la visione di quanto stava avvenendo all'interno e da attutire gli eventuali rumori: ove vi fosse stato un rapido controllo ed un conseguente intervento, l'aggressione ai danni del avvenuta in data Parte_2
13.02.2015 nella citata cella n. 9, sarebbe stata ragionevolmente evitata o avrebbe avuto conseguenze meno violente.
Poco rileva in senso contrario l'intervenuta condanna di Persona_2 quale responsabile per l'omicidio del tenuto conto che la sua Parte_2 responsabilità concorre ai sensi dell'art. 41 c.p. con la responsabilità dell'amministrazione, la quale ha omesso i controlli che sarebbero stati necessari ed opportuni in considerazione della situazione sopra illustrata
(leggasi a riguardo la già citata ordinanza della Cassazione n. 29826 del
19.11.2024).
pagina 9 di 12 Dev'essere altresì disattesa l'eccezione d'intervenuta prescrizione sollevata dinanzi al primo giudice e poi ribadita anche nella presente sede dal odierno appellato, tenuto conto del tempo concretamente decorso CP_1 tra il fatto oggetto di causa e la notifica in data 16.12.2019 dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Dell'operato degli appartenenti alla polizia penitenziaria e della stessa direzione risponde in ogni caso l'amministrazione ai sensi dell'art. 2049 c.c., nonostante l'impropria evocazione in giudizio di taluni suoi funzionari.
In parziale riforma della sentenza appellata, in conclusione, il Controparte_1
dev'essere ritenuto responsabile per il decesso di
[...] [...]
Persona_1
Il danno lamentato dai suoi congiunti, peraltro, può essere liquidato nei soli limiti di quanto comprovato ed ancor prima dedotto dalle medesime parti.
Non è stato in particolare offerto alcun elemento dal quale poter desumere che la vittima contribuisse alle esigenze della moglie e del figlio attraverso i proventi di un eventuale lavoro o in altro modo: nulla può essere quindi liquidato a titolo di danno patrimoniale.
Diverse conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il danno non patrimoniale, tenuto conto che “l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva” e che in particolare “per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore” (leggasi da ultimo
Cass. Sez. III, sentenza n. 21988 del 30.07.2025).
Il comportamento processuale tenuto dagli odierni appellanti, i quali non hanno offerto alcun elemento specifico in merito al rapporto intercorso con il proprio congiunto neppure a fronte delle contestazioni mosse dagli odierni appellati (leggasi in particolar modo le considerazioni svolte a pag. 26 della comparsa di costituzione del ), non potrà pertanto precludere il CP_1 riconoscimento di un risarcimento, ma ne consentirà la liquidazione solo in corrispondenza dei valori minimi desumibili dalle tabelle vigenti.
pagina 10 di 12 Tenuto conto dell'età della vittima al momento del decesso (pari a 53 anni), dell'età raggiunta all'epoca dalla moglie e dal figlio (rispettivamente pari a
46 ed a 20 anni), del fatto che non è stata neppure dedotta la pregressa convivenza con la vittima e che dopo la sua morte gli appellanti hanno potuto comunque fare affidamento sul sostegno reciprocamente offerto, sussistono i presupposti per liquidare in favore della moglie la somma pari ad euro 207.283,00 ed in favore del figlio la somma pari ad euro
226.838,00, in entrambi i casi in valuta attuale.
Nulla può essere invece liquidato a titolo ereditario, essendo stato chiarito che, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 33009 del
17.12.2024); nel caso di specie, in particolare, non è stato neppure dedotto
(né è comunque emerso) che nei pochi giorni intercorsi tra l'aggressione e la morte il fosse lucido e che pertanto possa ricorrere nel caso di Parte_2 specie il c.d. danno morale terminale, “ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus" (leggasi in particolare Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 23153 del
17.09.2019).
2. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della regola della soccombenza, sussistono i presupposti per porre a carico del CP_1 appellato le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati pagina 11 di 12 in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Le spese di entrambi i gradi debbono essere invece compensate nei confronti degli altri appellati, tenuto conto della peculiarità della loro posizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1706 pubblicata in Parte_1 Parte_2 data 07.12.2023 dal Tribunale di Ancona, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
CONDANNA il a versare in favore di Controparte_1 [...] la somma pari ad euro 207.283,00 ed in favore di Parte_1 [...] la somma pari ad euro 226.838,00, in entrambi i casi oltre agli Parte_2 interessi al tasso legale a decorrere dal deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
RIGETTA la domanda nei confronti degli altri appellati.
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 10.000,00 per quanto riguarda il primo grado ed in euro
9.300,00 per compenso professionale ed euro 2.529,00 per esborsi per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi nei confronti delle altre parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 12 di 12