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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/08/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PATRIGNANI ANGELICA e dall'avv. BIASCO DOMENICO;
elettivamente domiciliato in VIA DUE FONTI 92 MACERATA, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. TASSO PIERFRANCESCO e dall'avv. PERTICARA' ALESSANDRA;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 77 62100 MACERATA, presso il primo difensore;
con la chiamata in giudizio di
, c.f. Controparte_2 P.IVA_1 assistita e difesa dall'avv. PANNI FRANCESCO e dall'avv. CAMPANELLI DAVIDE;
elett.te dom.to in Marotta di Mondolfo in v. Montegrappa n. 2, presso il secondo difensore;
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 4.4.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
pagina 1 di 7 * * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da - Parte_1 nelle forme dell'art. 702 bis cpc, poi convertito in rito ordinario all'udienza del 21.11.2022- nei confronti di e della (convenuta dal e terza Controparte_1 Controparte_3 Pt_1 chiamata in garanzia dal ) per la diagnosticata “insufficienza valvolare aortica severa CP_1 post endocardite da streptococcus mitis”, conseguenza della diffusione batterica nel sangue asseritamente originata dall'utilizzo dello nella zona orale -raccomandato dal dentista Parte_2 senza la contestuale prescrizione della copertura antibiotica, per come invece CP_1 consigliato“…dalle principali linee guida nella chirurgia odontoiatrica e nella igiene dentaria”.
2- Ricostruendo in fatto:
- il 18.12.2015 (erroneamente inizialmente indicata dall'attore la data del 17.12.2015 e di poi corretta come riportato) il si recava presso lo studio dentistico del convenuto Pt_1 lamentando “…lieve fastidio cronico in zona mandibolare sinistra tra il primo (3.6) ed il secondo molare (3.7) …”; in quell'occasione il , dopo aver eseguito una radiografia endorale, CP_1 accertava la lesione di due elementi dentari nonché la formazione di una c.d. “tasca sulla gengiva” nella zona dolorante in cui si depositavano i residui di cibo che il sanitario nell'occasione provvedeva a rimuovere;
contestualmente prescriveva all'attore “…collutorio a base di clorexidina 0,20% ed utilizzo filo interdentale e scovolino interpossimale due volte al giorno per
20 giorni…” e fissava il successivo appuntamento per “…la metà di gennaio 2016…” per valutare
“…un possibile intervento di resettiva parodontale e/o l'estrazione del 36 con sostituzione di implanto-protesica…” (circostanza confermata dall'attore in citazione cfr. “…Il dott. CP_1
[…] con proposito di rivedere il paziente per una igiene orale completa e verifica delle condizioni del dente non prima […] del successivo mese di Gennaio);
- il 19.12.2025 l'attore riferiva al , tramite SMS, la copiosa fuoriuscita di sangue CP_1 dalle gengive pur precisando che “…stamattina andata meglio…ieri sera sanguinava parecchio…” (cfr. all. 1 ter atto di citazione); continuava l'utilizzo dello fino al Parte_2
26.12.2025, giorno in cui dopo otto giorni interrompeva la terapia prescritta dal sanitario per la durata di venti.
- “…a gennaio 2016…” l'attore manifestava febbre e stanchezza persistente nonostante l'asserita “…assunzione dei farmaci prescritti…” (cfr. ricorso); -ndr. probabilmente dal medico di famiglia curante, dr. , come emerge dalla relazione del CTP dell'attore-; pertanto, Persona_1
pagina 2 di 7 Cont il 06.02.2015 l'attore si sottoponeva a visita dal medico internista presso l'ospedale Tes_1 di Macerata, il quale consigliava di effettuare una serie di accertamenti (emocromo, ves, ecc..) – referti non reperibili agli atti- che non chiarivano la causa dello stato febbrile;
- l'11.02.2016, il veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Macerata nel reparto cardiologia ove, tramite esami emato-chimici e strumentali, gli veniva diagnosticata la “…endocardite batterica da streptococcus mitis su valvola aortica”;
- il 22.02.2016, veniva trasferito a -Ospedali riuniti di Ancona ed il successivo CP_5
23.02.20216 veniva sottoposto ad intervento a cuore aperto per sostituzione valvola aortica con protesi meccanica;
- il 01.03.2016 veniva trasferito all'Ospedale di Macerata ove veniva dimesso il 04.03.2016 con diagnosi di “…endocardite acuta da streptococcus Mitis su valvola aortica sottoposta a trattamento chirurgico elettivo con posizionamento di protesi meccanica a SJM Regent n.27, anemia da flogosi cronica, area ipodensa reale destra sospetta per esiti di pielonefrite…”.
3- Sulla base di queste circostanze, deducendo la responsabilità del ai sensi CP_1 dell'art. art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., l'attore domanda solidamente al medico e all'assicurazione convenuti il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non sofferti a seguito della condotta colposa del primo, danni quantificati nell'importo complessivo di euro 573.722,50 di cui: euro 444.772,00 per danno biologico permanente al 55%; euro 111.193,00 a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 25% del biologico;
euro 16.537,50 per invalidità temporanea (ITT al 100% per giorni 90; ITP al 75% per giorni 60); euro 1.220 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
4- Con la prima memoria ex. art. 183 c.p.c. l'attore ha rinunciato alla domanda risarcitoria avanzata direttamente nei confronti della . Pertanto, nulla in merito Controparte_6 alla -fondata- eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
5 – Nel merito, l'espletata CTU svolta a mezzo dei dr.i e ha Persona_2 Persona_3 permesso di accertare sull'attore una “… cardiopatia valvolare aortica (su valvola bicuspide) post endocardite batterica da Streptococco mitis, decorrente con severa insufficienza, trattata mediante sostituzione con protesi meccanica…”.
5.1- Sull'origine dell'endocardite e sulla imputabilità della diffusione batterica alla condotta negligente e imprudente del sanitario (mancata prescrizione della copertura antibiotica pagina 3 di 7 contestualmente all'utilizzo dello scovolino per la pulizia della tasca gengivale) va osservato che, la endocardite batterica:
- può originare da: procedure chirurgiche odontoiatriche, pratiche mediche su apparato respiratorio, gastrointestinale e genitale-urinario, uso stupefacenti per via endovenosa ecc…;
- si presenta con febbricola e fenomeni embolici (e mai con dolore all'apparato dentale, escluso dai CTU tra i sintomi tipici dell'endocardite) che si manifestano generalmente dopo due settimane dalla infiammazione dentaria non curata, “…pur essendo la storia clinica molto variabile in relazione all'agente patogeno, alle condizioni cardiache, alla modalità di presentazione alla risposta dell'organismo”;
- la profilassi dell'endocardite (per evitare che i batteri nel sangue raggiungano le valvole cardiache) è basata sulla somministrazione di antibiotici, spesso consigliata, tra l'altro, anche a soggetti che hanno subito estrazioni, interventi di implantologia o semplici trattamenti di igiene dentaria, al solo scopo di prevenire l'insorgenza di infezioni del cavo orale. Come precisato dai
CTU, le linee guida della European Society of Cardiology del 2015, suggeriscono, inoltre,
l'utilizzo dell'antibiotico ai pazienti ad alto rischio di endocardite (“…pazienti con protesi valvolari
o con difetti valvolari riparati con materiale protesico;
pazienti con pregressa endocardite infettiva;
pazienti con cardiopatie congenite…”).
5.2- Nel caso di specie l'attore si rivolgeva al dentista in data 18.12.2015 lamentato “dolore alla masticazione” nella zona molare. In quell'occasione il dopo aver effettuato una CP_1 radiografia (depositata in atti) rilevava nel “…gengivite localizzata da ristagno cronico di Pt_1 cibo tra 36 E 37…” nonché “…l'assenza di produzione ascessuale…”.
Conclusioni condivise anche dai CTU sulla base dell'esame della radiografia del
18.12.2025, ritenuta -all'esito della comparazione con la radiografica eseguita dai CTI in occasione delle operazioni peritali (09.10.2024) - riconducibile all'apparato dentario dell'attore
(anche se “appaiono [ndr. nella comparazione tra le due radiografie] differenze nell'estensione mesio-distale della corona sull'elemento 3.6, nella quantità/posizione del riempimento canalare, nel contatto tra l'elemento 3.6 e 3.7. Tali dettagli possono essere motivati dall'importante diversità nella qualità dell'immagine, dall'inclinazione della proiezione (quella del 9.10.24 è stata eseguita con apposito centratore, l'altra non è dato sapere) e dai dettagli della “stampa” digitale che non rendono possibile la loro speculare sovrapposizione”).
pagina 4 di 7 5.3- A sostegno dell'assenza di fenomeni accessuali in atto in occasione della visita del
18.12.2025 depongono, non solo la radiografia del 18.12.2025 (la quale ”…non fa ipotizzare il coinvolgimento tessuti parodontali o canalari apicali in fenomeni accessuali in atto…”) e la progressiva diminuzione della fenomenologia algica (“…come confermato dalle comunicazioni tra il sanitario ed il paziente in atti, a seguito della detersione domiciliare”), ma anche le schede anamnestiche ambulatoriali ed ospedaliere firmate dal successive alla visita del Pt_1
18.12.2025, dove non risulta alcuna segnalazione dell'eventuale presenza di ascesso.
6- Pertanto, visto il mancato riscontro di un ascesso in occasione della visita del 18.12.2015
(unica eseguita dal convenuto sull'attore prima della diagnosticata endocardite), secondo i CTU, il dentista non ha prescritto -correttamente- alcuna profilassi preventiva anche perché non era
“preventivato” alcun trattamento per le ore seguenti e, anche se lo fosse stato, il paziente non rientrava -secondo quando emerso dall'istruttoria- tra quelli a rischio endocardite di cui al superiore punto 4.2 (il paziente non risultava a conoscenza di sue condizioni di immunodepressione, cardiopatie, congenite, pregresse endocarditi…).
6.1- Inoltre, si aggiunge che le “Raccomandazioni cliniche in Odontostomatologia” edite dal
Ministero della Salute nell'anno 2014 precisano che “In caso di diagnosi di gengivite e/o parodontite la terapia eziologica non chirurgica è il trattamento di base. La terapia eziologica non chirurgica (terapia causale) comprende:
1. Informazione, istruzione e motivazione del paziente al controllo di placca in sede domiciliare e dei fattori di rischio per le patologie orali e parodontali;
2.
Trattamento meccanico della superficie dentaria (sopra e sotto gengivale);
3. Eliminazione dei fattori ritentivi di placca”.
Nel caso di specie, il dentista ha infatti eseguito la fase 1, come indicato dalle raccomandazioni cliniche ministeriali, ipotizzando le eventuali fasi 2 (sedute di igiene professionale) e 3 (sostituzione degli elementi con impianti osteointegrati) programmando una successiva visita per il 15.01.2016, poi differita su istanza dell'attore alla data del 01.02.2016, in occasione della quale l'attore non si presentava.
6.2- Sulla scorta di tali considerazioni i CTU ritengono che “il decorso delle manovre meccaniche di igiene domiciliare è stato quello che ci si poteva ragionevolmente aspettare dalla condizione clinica del paziente. Dall'analisi dei fatti non era necessaria alcuna ulteriore visita/manovra odontoiatrica urgente o prescrizione farmacologica accessoria nei giorni seguenti alla prima”. Per questo motivo gli ausiliari ritengono che “…con buona probabilità le condizioni
pagina 5 di 7 cliniche in cui versava il paziente non rendevano indicata la terapia antibiotica (assenza di ascesso dentario in zona 3.6- 3.7) ed in assenza di fattori di rischio sistemici (sconosciuti al paziente e, di conseguenza, anche al sanitario che lo ebbe in cura) non era indicata neanche una profilassi antibiotica non essendo prevista, tra l'altro, alcuna manovra attiva da parte dell'odontoiatra nella prima fase di cure. Pertanto, non si ravvisano profili di responsabilità in capo a parte convenuta”.
7- Le conclusioni dei CTU, alle quali questo Giudice ritiene da aderite in quanto esaustive e condivisibili nonché ampiamente corroborate da ampia letteratura medica, escludono qualsivoglia profilo di colpa in capo al sanitario, il quale, in base alle circostanze emerse in occasione della visita del 18.12.2015, non ha diligentemente prescritto la profilassi antibiotica per l'accertata insussistenza di ascessi o di rischi di endocardite in capo al soggetto;
circostanze, quest'ultime, in presenza delle quali è invece prescritta la somministrazione di terapia antibiotica.
8- Inoltre, dato atto che “…l'endocardite si manifesta in media dopo 2 settimane, pur essendo la storia clinica molto variabile in relazione all'agente patogeno, alle condizioni cardiache, alla modalità di presentazione e alla risposta dell'organismo…”, la domanda risarcitoria va respinta, non solo per difetto dell'elemento soggettivo -per come sopra ampiamente illustrato-, ma anche in forza dell'accertata carenza del nesso di causalità tra la prescrizione medica del 18.12.2015 e l'evento dannoso (endocardite), in mancanza della prova tanto della visita presso il diverso sanitario quanto delle analisi ematiche cui l'attore fa riferimento.
8.1- Infatti, la sintomatologica dell'infezione si è verificata, a detta dell'attore “…a gennaio
2016…”, tuttavia in atti non emerge alcuna evidenza dell'assunto e non è stato neppure articolato alcun mezzo di prova sul punto. Pertanto, cronologicamente, la prima evidenza della sintomatologia è riferibile alla data del 11.02.2016, quando veniva diagnosticata la “…endocardite batterica da streptococcus mitis su valvola aortica”, ben oltre due settimane dall'inizio dell'utilizzo dello per la pulizia del cavo orale (18.12.2025: inizio utilizzo scovolino;
26.12.2015: Parte_2 interruzione uso scovolino;
06.02.2016 visita ospedaliera;
11.02.2016 ricovero).
9- In ragione del tenore della decisione vanno respinte tutte le altre domande e tutte le eccezioni.
10- Le spese del giudizio seguono la soccombenza (al pari quelle di quelle di CTU); la liquidazione segue in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio che liquida per tutte le
[...] Parte_1 fasi in favore di e della , in euro 10.000,00, Controparte_1 Controparte_2 ciascuno, per compensi professionali oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 25 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PATRIGNANI ANGELICA e dall'avv. BIASCO DOMENICO;
elettivamente domiciliato in VIA DUE FONTI 92 MACERATA, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. TASSO PIERFRANCESCO e dall'avv. PERTICARA' ALESSANDRA;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 77 62100 MACERATA, presso il primo difensore;
con la chiamata in giudizio di
, c.f. Controparte_2 P.IVA_1 assistita e difesa dall'avv. PANNI FRANCESCO e dall'avv. CAMPANELLI DAVIDE;
elett.te dom.to in Marotta di Mondolfo in v. Montegrappa n. 2, presso il secondo difensore;
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 4.4.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
pagina 1 di 7 * * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da - Parte_1 nelle forme dell'art. 702 bis cpc, poi convertito in rito ordinario all'udienza del 21.11.2022- nei confronti di e della (convenuta dal e terza Controparte_1 Controparte_3 Pt_1 chiamata in garanzia dal ) per la diagnosticata “insufficienza valvolare aortica severa CP_1 post endocardite da streptococcus mitis”, conseguenza della diffusione batterica nel sangue asseritamente originata dall'utilizzo dello nella zona orale -raccomandato dal dentista Parte_2 senza la contestuale prescrizione della copertura antibiotica, per come invece CP_1 consigliato“…dalle principali linee guida nella chirurgia odontoiatrica e nella igiene dentaria”.
2- Ricostruendo in fatto:
- il 18.12.2015 (erroneamente inizialmente indicata dall'attore la data del 17.12.2015 e di poi corretta come riportato) il si recava presso lo studio dentistico del convenuto Pt_1 lamentando “…lieve fastidio cronico in zona mandibolare sinistra tra il primo (3.6) ed il secondo molare (3.7) …”; in quell'occasione il , dopo aver eseguito una radiografia endorale, CP_1 accertava la lesione di due elementi dentari nonché la formazione di una c.d. “tasca sulla gengiva” nella zona dolorante in cui si depositavano i residui di cibo che il sanitario nell'occasione provvedeva a rimuovere;
contestualmente prescriveva all'attore “…collutorio a base di clorexidina 0,20% ed utilizzo filo interdentale e scovolino interpossimale due volte al giorno per
20 giorni…” e fissava il successivo appuntamento per “…la metà di gennaio 2016…” per valutare
“…un possibile intervento di resettiva parodontale e/o l'estrazione del 36 con sostituzione di implanto-protesica…” (circostanza confermata dall'attore in citazione cfr. “…Il dott. CP_1
[…] con proposito di rivedere il paziente per una igiene orale completa e verifica delle condizioni del dente non prima […] del successivo mese di Gennaio);
- il 19.12.2025 l'attore riferiva al , tramite SMS, la copiosa fuoriuscita di sangue CP_1 dalle gengive pur precisando che “…stamattina andata meglio…ieri sera sanguinava parecchio…” (cfr. all. 1 ter atto di citazione); continuava l'utilizzo dello fino al Parte_2
26.12.2025, giorno in cui dopo otto giorni interrompeva la terapia prescritta dal sanitario per la durata di venti.
- “…a gennaio 2016…” l'attore manifestava febbre e stanchezza persistente nonostante l'asserita “…assunzione dei farmaci prescritti…” (cfr. ricorso); -ndr. probabilmente dal medico di famiglia curante, dr. , come emerge dalla relazione del CTP dell'attore-; pertanto, Persona_1
pagina 2 di 7 Cont il 06.02.2015 l'attore si sottoponeva a visita dal medico internista presso l'ospedale Tes_1 di Macerata, il quale consigliava di effettuare una serie di accertamenti (emocromo, ves, ecc..) – referti non reperibili agli atti- che non chiarivano la causa dello stato febbrile;
- l'11.02.2016, il veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Macerata nel reparto cardiologia ove, tramite esami emato-chimici e strumentali, gli veniva diagnosticata la “…endocardite batterica da streptococcus mitis su valvola aortica”;
- il 22.02.2016, veniva trasferito a -Ospedali riuniti di Ancona ed il successivo CP_5
23.02.20216 veniva sottoposto ad intervento a cuore aperto per sostituzione valvola aortica con protesi meccanica;
- il 01.03.2016 veniva trasferito all'Ospedale di Macerata ove veniva dimesso il 04.03.2016 con diagnosi di “…endocardite acuta da streptococcus Mitis su valvola aortica sottoposta a trattamento chirurgico elettivo con posizionamento di protesi meccanica a SJM Regent n.27, anemia da flogosi cronica, area ipodensa reale destra sospetta per esiti di pielonefrite…”.
3- Sulla base di queste circostanze, deducendo la responsabilità del ai sensi CP_1 dell'art. art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., l'attore domanda solidamente al medico e all'assicurazione convenuti il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non sofferti a seguito della condotta colposa del primo, danni quantificati nell'importo complessivo di euro 573.722,50 di cui: euro 444.772,00 per danno biologico permanente al 55%; euro 111.193,00 a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 25% del biologico;
euro 16.537,50 per invalidità temporanea (ITT al 100% per giorni 90; ITP al 75% per giorni 60); euro 1.220 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
4- Con la prima memoria ex. art. 183 c.p.c. l'attore ha rinunciato alla domanda risarcitoria avanzata direttamente nei confronti della . Pertanto, nulla in merito Controparte_6 alla -fondata- eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
5 – Nel merito, l'espletata CTU svolta a mezzo dei dr.i e ha Persona_2 Persona_3 permesso di accertare sull'attore una “… cardiopatia valvolare aortica (su valvola bicuspide) post endocardite batterica da Streptococco mitis, decorrente con severa insufficienza, trattata mediante sostituzione con protesi meccanica…”.
5.1- Sull'origine dell'endocardite e sulla imputabilità della diffusione batterica alla condotta negligente e imprudente del sanitario (mancata prescrizione della copertura antibiotica pagina 3 di 7 contestualmente all'utilizzo dello scovolino per la pulizia della tasca gengivale) va osservato che, la endocardite batterica:
- può originare da: procedure chirurgiche odontoiatriche, pratiche mediche su apparato respiratorio, gastrointestinale e genitale-urinario, uso stupefacenti per via endovenosa ecc…;
- si presenta con febbricola e fenomeni embolici (e mai con dolore all'apparato dentale, escluso dai CTU tra i sintomi tipici dell'endocardite) che si manifestano generalmente dopo due settimane dalla infiammazione dentaria non curata, “…pur essendo la storia clinica molto variabile in relazione all'agente patogeno, alle condizioni cardiache, alla modalità di presentazione alla risposta dell'organismo”;
- la profilassi dell'endocardite (per evitare che i batteri nel sangue raggiungano le valvole cardiache) è basata sulla somministrazione di antibiotici, spesso consigliata, tra l'altro, anche a soggetti che hanno subito estrazioni, interventi di implantologia o semplici trattamenti di igiene dentaria, al solo scopo di prevenire l'insorgenza di infezioni del cavo orale. Come precisato dai
CTU, le linee guida della European Society of Cardiology del 2015, suggeriscono, inoltre,
l'utilizzo dell'antibiotico ai pazienti ad alto rischio di endocardite (“…pazienti con protesi valvolari
o con difetti valvolari riparati con materiale protesico;
pazienti con pregressa endocardite infettiva;
pazienti con cardiopatie congenite…”).
5.2- Nel caso di specie l'attore si rivolgeva al dentista in data 18.12.2015 lamentato “dolore alla masticazione” nella zona molare. In quell'occasione il dopo aver effettuato una CP_1 radiografia (depositata in atti) rilevava nel “…gengivite localizzata da ristagno cronico di Pt_1 cibo tra 36 E 37…” nonché “…l'assenza di produzione ascessuale…”.
Conclusioni condivise anche dai CTU sulla base dell'esame della radiografia del
18.12.2025, ritenuta -all'esito della comparazione con la radiografica eseguita dai CTI in occasione delle operazioni peritali (09.10.2024) - riconducibile all'apparato dentario dell'attore
(anche se “appaiono [ndr. nella comparazione tra le due radiografie] differenze nell'estensione mesio-distale della corona sull'elemento 3.6, nella quantità/posizione del riempimento canalare, nel contatto tra l'elemento 3.6 e 3.7. Tali dettagli possono essere motivati dall'importante diversità nella qualità dell'immagine, dall'inclinazione della proiezione (quella del 9.10.24 è stata eseguita con apposito centratore, l'altra non è dato sapere) e dai dettagli della “stampa” digitale che non rendono possibile la loro speculare sovrapposizione”).
pagina 4 di 7 5.3- A sostegno dell'assenza di fenomeni accessuali in atto in occasione della visita del
18.12.2025 depongono, non solo la radiografia del 18.12.2025 (la quale ”…non fa ipotizzare il coinvolgimento tessuti parodontali o canalari apicali in fenomeni accessuali in atto…”) e la progressiva diminuzione della fenomenologia algica (“…come confermato dalle comunicazioni tra il sanitario ed il paziente in atti, a seguito della detersione domiciliare”), ma anche le schede anamnestiche ambulatoriali ed ospedaliere firmate dal successive alla visita del Pt_1
18.12.2025, dove non risulta alcuna segnalazione dell'eventuale presenza di ascesso.
6- Pertanto, visto il mancato riscontro di un ascesso in occasione della visita del 18.12.2015
(unica eseguita dal convenuto sull'attore prima della diagnosticata endocardite), secondo i CTU, il dentista non ha prescritto -correttamente- alcuna profilassi preventiva anche perché non era
“preventivato” alcun trattamento per le ore seguenti e, anche se lo fosse stato, il paziente non rientrava -secondo quando emerso dall'istruttoria- tra quelli a rischio endocardite di cui al superiore punto 4.2 (il paziente non risultava a conoscenza di sue condizioni di immunodepressione, cardiopatie, congenite, pregresse endocarditi…).
6.1- Inoltre, si aggiunge che le “Raccomandazioni cliniche in Odontostomatologia” edite dal
Ministero della Salute nell'anno 2014 precisano che “In caso di diagnosi di gengivite e/o parodontite la terapia eziologica non chirurgica è il trattamento di base. La terapia eziologica non chirurgica (terapia causale) comprende:
1. Informazione, istruzione e motivazione del paziente al controllo di placca in sede domiciliare e dei fattori di rischio per le patologie orali e parodontali;
2.
Trattamento meccanico della superficie dentaria (sopra e sotto gengivale);
3. Eliminazione dei fattori ritentivi di placca”.
Nel caso di specie, il dentista ha infatti eseguito la fase 1, come indicato dalle raccomandazioni cliniche ministeriali, ipotizzando le eventuali fasi 2 (sedute di igiene professionale) e 3 (sostituzione degli elementi con impianti osteointegrati) programmando una successiva visita per il 15.01.2016, poi differita su istanza dell'attore alla data del 01.02.2016, in occasione della quale l'attore non si presentava.
6.2- Sulla scorta di tali considerazioni i CTU ritengono che “il decorso delle manovre meccaniche di igiene domiciliare è stato quello che ci si poteva ragionevolmente aspettare dalla condizione clinica del paziente. Dall'analisi dei fatti non era necessaria alcuna ulteriore visita/manovra odontoiatrica urgente o prescrizione farmacologica accessoria nei giorni seguenti alla prima”. Per questo motivo gli ausiliari ritengono che “…con buona probabilità le condizioni
pagina 5 di 7 cliniche in cui versava il paziente non rendevano indicata la terapia antibiotica (assenza di ascesso dentario in zona 3.6- 3.7) ed in assenza di fattori di rischio sistemici (sconosciuti al paziente e, di conseguenza, anche al sanitario che lo ebbe in cura) non era indicata neanche una profilassi antibiotica non essendo prevista, tra l'altro, alcuna manovra attiva da parte dell'odontoiatra nella prima fase di cure. Pertanto, non si ravvisano profili di responsabilità in capo a parte convenuta”.
7- Le conclusioni dei CTU, alle quali questo Giudice ritiene da aderite in quanto esaustive e condivisibili nonché ampiamente corroborate da ampia letteratura medica, escludono qualsivoglia profilo di colpa in capo al sanitario, il quale, in base alle circostanze emerse in occasione della visita del 18.12.2015, non ha diligentemente prescritto la profilassi antibiotica per l'accertata insussistenza di ascessi o di rischi di endocardite in capo al soggetto;
circostanze, quest'ultime, in presenza delle quali è invece prescritta la somministrazione di terapia antibiotica.
8- Inoltre, dato atto che “…l'endocardite si manifesta in media dopo 2 settimane, pur essendo la storia clinica molto variabile in relazione all'agente patogeno, alle condizioni cardiache, alla modalità di presentazione e alla risposta dell'organismo…”, la domanda risarcitoria va respinta, non solo per difetto dell'elemento soggettivo -per come sopra ampiamente illustrato-, ma anche in forza dell'accertata carenza del nesso di causalità tra la prescrizione medica del 18.12.2015 e l'evento dannoso (endocardite), in mancanza della prova tanto della visita presso il diverso sanitario quanto delle analisi ematiche cui l'attore fa riferimento.
8.1- Infatti, la sintomatologica dell'infezione si è verificata, a detta dell'attore “…a gennaio
2016…”, tuttavia in atti non emerge alcuna evidenza dell'assunto e non è stato neppure articolato alcun mezzo di prova sul punto. Pertanto, cronologicamente, la prima evidenza della sintomatologia è riferibile alla data del 11.02.2016, quando veniva diagnosticata la “…endocardite batterica da streptococcus mitis su valvola aortica”, ben oltre due settimane dall'inizio dell'utilizzo dello per la pulizia del cavo orale (18.12.2025: inizio utilizzo scovolino;
26.12.2015: Parte_2 interruzione uso scovolino;
06.02.2016 visita ospedaliera;
11.02.2016 ricovero).
9- In ragione del tenore della decisione vanno respinte tutte le altre domande e tutte le eccezioni.
10- Le spese del giudizio seguono la soccombenza (al pari quelle di quelle di CTU); la liquidazione segue in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio che liquida per tutte le
[...] Parte_1 fasi in favore di e della , in euro 10.000,00, Controparte_1 Controparte_2 ciascuno, per compensi professionali oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 25 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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