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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PU EF, difensore in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3135/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore Difensore_1 difensore - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1330/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2691 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di parte appellante, impugna la sentenza n. 1330/2022, Sez. 2, emessa in data 07/11/2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado, di Agrigento, depositata il 18/11/2022, non notificata nella parte in cui ha condannato il comune di Agrigento, soccombente, a soli € 300,00 quali spese di giudizio.
La parte appellante - vittoriosa in primo grado - si duole della liquidazione delle spese di giudizio, irrispettosa dei parametri di legge.
Il Comune di Agrigento chiede il rigetto dell'appello rilevando che non ha potuto costituirsi in giudizio per problemi organizzativi interni ritenendo comunque infondata nel merito la domanda.
La parte appellante depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della fondatezza di quanto esposto in relazione alle spese di giudizio liquidate in primo grado si osserva, tuttavia che la domanda è parzialmente fondata infatti il valore della causa non è ricompreso nel secondo scaglione bensì nel primo ( fino a e 1.100,00) in quanto il tributo è di 936,26 € e l'addizionale di 37,45.936,26 € e l'addizionale di 37,45.Inoltre non va riconosciuto l'importo richiesto per la fase cautelare che non ha avuto luogo
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 179,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 105,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 89,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 179,00
Compenso tabellare (valori medi)
€ 552,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )
€ 82,80
CA TI ( 4% )
€ 25,39
Totale imponibile
€ 660,19 oltre IVA 22% su Imponibile.
Prive di fondatezza sono le eccezioni formulate dal Comune di Agrigento.
Per effetto del parziale accoglimento vengono compensate le spese di secondo grado
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello liquida alla parte vittoriosa euro 660,19 comprensivi di accessori di legge oltre iva al 22% da distrarsi a favore della dottoressa difensore Lo difensore dichiaratasi procuratore antistatatario. Compensa le spese di secondo grado
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PU EF, difensore in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3135/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore Difensore_1 difensore - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1330/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2691 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di parte appellante, impugna la sentenza n. 1330/2022, Sez. 2, emessa in data 07/11/2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado, di Agrigento, depositata il 18/11/2022, non notificata nella parte in cui ha condannato il comune di Agrigento, soccombente, a soli € 300,00 quali spese di giudizio.
La parte appellante - vittoriosa in primo grado - si duole della liquidazione delle spese di giudizio, irrispettosa dei parametri di legge.
Il Comune di Agrigento chiede il rigetto dell'appello rilevando che non ha potuto costituirsi in giudizio per problemi organizzativi interni ritenendo comunque infondata nel merito la domanda.
La parte appellante depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della fondatezza di quanto esposto in relazione alle spese di giudizio liquidate in primo grado si osserva, tuttavia che la domanda è parzialmente fondata infatti il valore della causa non è ricompreso nel secondo scaglione bensì nel primo ( fino a e 1.100,00) in quanto il tributo è di 936,26 € e l'addizionale di 37,45.936,26 € e l'addizionale di 37,45.Inoltre non va riconosciuto l'importo richiesto per la fase cautelare che non ha avuto luogo
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 179,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 105,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 89,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 179,00
Compenso tabellare (valori medi)
€ 552,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )
€ 82,80
CA TI ( 4% )
€ 25,39
Totale imponibile
€ 660,19 oltre IVA 22% su Imponibile.
Prive di fondatezza sono le eccezioni formulate dal Comune di Agrigento.
Per effetto del parziale accoglimento vengono compensate le spese di secondo grado
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello liquida alla parte vittoriosa euro 660,19 comprensivi di accessori di legge oltre iva al 22% da distrarsi a favore della dottoressa difensore Lo difensore dichiaratasi procuratore antistatatario. Compensa le spese di secondo grado